Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 436 bis c.p.c. nella causa di II grado iscritta al n. 25/2025 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Serena PALATUCCI Parte_1 SERENA appellante/i contro
CP_1 Oggetto: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 6-3-2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Proposto appello avverso la sentenza n. 486/2024 del Tribunale di Ravenna resa e pubblicata il giorno 10/12/2021, nessuno compariva all'udienza fissata per la comparizione delle parti nè veniva depositata prova di avvenuta notifica del gravame. Deve dichiararsi l'improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., e darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 486/2024 del Tribunale di Ravenna resa Parte_1
e pubblicata il giorno 10/12/2021, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. dichiara l'improcedibilità dell'appello, nulla sulle spese;
2. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131- quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Bologna, 3-6-2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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