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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/03/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nei procedimenti riuniti RG nn. 4086/2022, 4088/2022, 2699/2023 decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Leonardo Rocco Filareti;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con separati ricorsi, successivamente riunti, parte ricorrente ha domandato di dichiarare illegittimo il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli promosso e adottato dall' in danno della ricorrente per gli anni 2019 e 2020; ritenere e dichiarare CP_2
che la ricorrente durante gli anni 2019, 2020 e 2021, per un totale di 102 giornate per ogni anno, ha regolarmente lavorato alle dipendenze delle aziende agricole ” e Parte_2 Per_1
” con mansioni di bracciante agricola;
di ordinare all' di mantenere il
[...] CP_2
nominativo della ricorrente negli elenchi dei b.a. del Comune di Cariati per gli anni 2019, 2020
e 2021 e ove si fosse provveduto alla cancellazione, di reinserire detto nominativo con effetto retroattivo;
di dichiarare illegittimo il provvedimento di reiezione e disconoscimento dell'indennità malattia per l'anno 2021 e il diritto per la ricorrente a percepire tutti i trattamenti previdenziali e segnatamente le indennità di malattia maturate nel corso dell'anno 2021 per l'intera somma dovuta;
di dichiarare illegittimo il provvedimento di reiezione e disconoscimento dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2020 e il diritto per la ricorrente a percepire tutti i trattamenti previdenziali e segnatamente l'indennità di disoccupazione maturata nel corso degli anni 2019 e 2020 per l'intera somma dovuta;
di dichiarare illegittimo, infondato ed immotivato l'avviso di addebito n. 334 2023 00010350 80 000 e, per l'effetto,
1 censurare ed annullare tale provvedimento con il quale si è chiesto il pagamento della somma di € 864,88, per Prestazione 2501 IMM. N. 758885 relativamente al periodo dal 01/2021 al
02/2021.
CP_ Si è costituito l al fine di contrastare la pretesa attorea.
2. Occorre richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto (cfr. Cass., Sent. n. 4232/00).
Principio che ha trovato conferma anche nella pronuncia della S.C. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
21702 del 2014.
Giova premettere che, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto lavorativo.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini CP_2
previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845); principi ribaditi anche da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha così statuito: "Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone
l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta
2 pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa".
Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, autonoma o subordinata, svolta da un determinato soggetto che costituisce, quindi, il presupposto essenziale per far nascere il rapporto previdenziale.
Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la domanda di iscrizione/reiscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per gli anni e per le giornate indicate nel ricorso (e riconoscimento del diritto alle relative prestazioni previdenziali) è infondata non avendo parte ricorrente coltivato il giudizio ed assolto il proprio onere probatorio.
Alla luce di quanto sin qui espresso, il ricorso deve essere rigettato.
3. Compensate le spese processuali tra le parti in presenza dell'autodichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 29/03/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nei procedimenti riuniti RG nn. 4086/2022, 4088/2022, 2699/2023 decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Leonardo Rocco Filareti;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con separati ricorsi, successivamente riunti, parte ricorrente ha domandato di dichiarare illegittimo il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli promosso e adottato dall' in danno della ricorrente per gli anni 2019 e 2020; ritenere e dichiarare CP_2
che la ricorrente durante gli anni 2019, 2020 e 2021, per un totale di 102 giornate per ogni anno, ha regolarmente lavorato alle dipendenze delle aziende agricole ” e Parte_2 Per_1
” con mansioni di bracciante agricola;
di ordinare all' di mantenere il
[...] CP_2
nominativo della ricorrente negli elenchi dei b.a. del Comune di Cariati per gli anni 2019, 2020
e 2021 e ove si fosse provveduto alla cancellazione, di reinserire detto nominativo con effetto retroattivo;
di dichiarare illegittimo il provvedimento di reiezione e disconoscimento dell'indennità malattia per l'anno 2021 e il diritto per la ricorrente a percepire tutti i trattamenti previdenziali e segnatamente le indennità di malattia maturate nel corso dell'anno 2021 per l'intera somma dovuta;
di dichiarare illegittimo il provvedimento di reiezione e disconoscimento dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2020 e il diritto per la ricorrente a percepire tutti i trattamenti previdenziali e segnatamente l'indennità di disoccupazione maturata nel corso degli anni 2019 e 2020 per l'intera somma dovuta;
di dichiarare illegittimo, infondato ed immotivato l'avviso di addebito n. 334 2023 00010350 80 000 e, per l'effetto,
1 censurare ed annullare tale provvedimento con il quale si è chiesto il pagamento della somma di € 864,88, per Prestazione 2501 IMM. N. 758885 relativamente al periodo dal 01/2021 al
02/2021.
CP_ Si è costituito l al fine di contrastare la pretesa attorea.
2. Occorre richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto (cfr. Cass., Sent. n. 4232/00).
Principio che ha trovato conferma anche nella pronuncia della S.C. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
21702 del 2014.
Giova premettere che, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto lavorativo.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini CP_2
previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845); principi ribaditi anche da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha così statuito: "Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone
l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta
2 pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa".
Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, autonoma o subordinata, svolta da un determinato soggetto che costituisce, quindi, il presupposto essenziale per far nascere il rapporto previdenziale.
Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la domanda di iscrizione/reiscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per gli anni e per le giornate indicate nel ricorso (e riconoscimento del diritto alle relative prestazioni previdenziali) è infondata non avendo parte ricorrente coltivato il giudizio ed assolto il proprio onere probatorio.
Alla luce di quanto sin qui espresso, il ricorso deve essere rigettato.
3. Compensate le spese processuali tra le parti in presenza dell'autodichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 29/03/2025 La Giudice del Lavoro
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