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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 01/06/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 314/2025 introdotta con ricorso depositato in data 19.03.2025 da
(CF: ) nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
31/03/197 ed ivi residente in [...] e
[...]
(CF: ) nato ad [...] il [...] CP_1 C.F._2
ed ivi residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Massimiliano Vitale
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili);
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. dichiarava “visto, nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.03.2025, i ricorrenti sulla premessa che
- avevano contratto matrimonio con rito Concordatario in data 19/5/2001 con atto trascritto nel registro della Stato civile del Comune di Ascoli Piceno Anno 2001,
Parte 2, Serie A n.36, optando per il regime della separazione dei beni;
- dal matrimonio era nata una figlia, , nata ad [...] il Persona_1
23/3/2004, CF: che era studentessa universitaria e C.F._3
frequentava la facoltà di matematica presso l'università statale di Trento;
- la famiglia aveva fissato la residenza anagrafica ad Ascoli Piceno in via Marcello
Federici n. 83. presso l'immobile di proprietà della sig.ra Parte_1
acquistato in costanza di matrimonio in data 12/11/2001 con atto n. rep. 130533/
23978;
- il in accordo con la sig.ra aveva cambiato domicilio e a far data CP_1 Parte_1
dal 03/02/2024 abitava in Ascoli Piceno, via Montenero n. 6 in un appartamento di sua proprietà ove aveva successivamente fissato la propria residenza;
- la sig.ra era insegnante presso la scuola media Borgo Solestà- Parte_1
Cantalamessa di Ascoli Piceno e nell'anno 2023 aveva maturato un reddito complessivo da lavoro dipendente pari ad € 32.285,00;
- il sig. era impiegato a tempo indeterminato presso Controparte_1 CP_2
di Ascoli Piceno, ed aveva maturato nell'anno 2023 un reddito imponibile
[...]
da lavoro dipendente pari ad € 42.291,00;
- la sig.ra era titolare di un conto corrente n. 2709823 acceso Parte_1 Pt_2
presso Banca ING ove confluiva il proprio stipendio, che alla data del 31/12/2024 aveva un saldo di € 88.433,36; il era titolare di conto corrente acceso presso CP_1
n°000004078366 in data 16/02/2024 ove confluiva il suo stipendio, CP_2
che alla data del 31/12/2024 aveva un saldo di € 120.268,65.
- in data 19/12/2024 il ha trasferito € 100.000,00 dal proprio conto corrente CP_1
su un fondo di investimento sempre presso di Ascoli Piceno;
CP_2
- i coniugi erano precedentemente contitolari di n. 2 conti correnti entrambi accesi presso : a) conto corrente acceso in data 16/02/2018 presso CP_2 CP_2 filiale di via Indipendenza Ascoli Piceno n° 000042922759 ove confluiva lo
[...]
stipendio del che era stato estinto in data 14/01/2025 e il cui saldo era stato CP_1
trasferito sul nuovo conto corrente dello stesso;
b) conto corrente acceso presso filiale di C.so Vittorio Emanuele Ascoli Piceno, n°42005881, presso CP_2
cui veniva versato lo stipendio della sig.ra estinto nel marzo 2024, il cui Parte_1
saldo era confluito nel nuovo conto corrente della predetta acceso presso Banca ING direct;
- la sig.ra era proprietaria di n. 2 autovetture: 1) auto marca Fiat 500 L tg Parte_1
GG063AB 2) auto Fiat Panda 4X4 tg EK542AZ. Il era proprietario di CP_1
autovettura Mercedes classe B Tg FX771XW.
- la figlia maggiorenne era studentessa universitaria e domiciliata a Trento Per_1
presso una unità immobiliare condotta in locazione, con canone mensile pari ad €
650,00, che i coniugi in costanza di matrimonio aveva sempre pagato al 50% ciascuno
- la figlia non era economicamente autosufficiente ed era titolare di proprio Per_1
conto corrente n. 000003646133 acceso presso di Ascoli Piceno su CP_2
cui i genitori versavano il 50% ciascuno delle somme ordinarie e straordinarie necessarie per la vita quotidiana della figlia oltre che provvedere con dazioni in contanti;
- per entrambe le parti la ripresa della convivenza matrimoniale era ormai divenuta impossibile per insanabili incompatibilità di carattere e relazionali e per il venir meno del vincolo affettivo tra i coniugi;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale di Ascoli
Piceno di pronunciare la separazione coniugale alle condizioni indicate nel ricorso e vengono di seguito riportate disponendo la trattazione scritta;
essi chiedevano, altresì, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, previo passaggio in giudicato della sentenza che di separazione personale.
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE - La casa familiare sita in Ascoli Piceno, via Marcello Federici n. 83 di proprietà della sig.ra , rimane assegnata alla predetta con ogni arredo e pertinenza;
Parte_1
- Le parti contribuiranno al mantenimento ordinario della figlia versandole direttamente entro il giorno 30 di ogni mese la somma mensile di € 300,00 ciascuno oltre rivalutazione ISTAT da adeguarsi annualmente, sul c/c della predetta n.
000003646133 acceso presso di Ascoli Piceno o su altro conto CP_2
personale della ragazza che verrà eventualmente aperto o con dazione in contanti, sino a quando quest'ultima non raggiungerà l'indipendenza economica.
- Le spese straordinarie della figlia maggiorenne saranno divise al 50% tra i genitori della stessa come da protocollo del Tribunale di Ascoli Piceno.
- La figlia manterrà la propria residenza presso la casa familiare sita in Per_1
Ascoli Piceno, via Marcello Federici n.83 ove al ritorno dall'università continuerà ad abitare unitamente alla madre, nei periodi di permanenza ad Ascoli Piceno,
- Essendo maggiorenne concorderà unitamente ai propri genitori, tra i quali Per_1
non vi sono rapporti conflittuali, le modalità di permanenza con il padre nei periodi in cui tornerà a casa dall'Università.
- Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver regolato pacificamente tutte le questioni economiche tra di loro in essere e di non vantare reciprocamente alcun diritto e/o richiesta nei confronti dell'altro
- spese processuali a carico solidale delle parti.
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 28.05.2025 l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti. Osserva, altresì, il
Collegio che le condizioni concordate tra le parti, nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e della figlia maggiorenne non ancora autonoma economicamente.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono solidalmente poste a carico delle parti.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti e sopra riportate;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno in quanto l'atto di matrimonio è stato trascritto nel registro della Stato civile del
Comune di Ascoli Piceno all'Anno 2001, Parte 2, Serie A n.36;
- spese solidalmente poste a carico delle parti.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 314/2025 introdotta con ricorso depositato in data 19.03.2025 da
(CF: ) nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
31/03/197 ed ivi residente in [...] e
[...]
(CF: ) nato ad [...] il [...] CP_1 C.F._2
ed ivi residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Massimiliano Vitale
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili);
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. dichiarava “visto, nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.03.2025, i ricorrenti sulla premessa che
- avevano contratto matrimonio con rito Concordatario in data 19/5/2001 con atto trascritto nel registro della Stato civile del Comune di Ascoli Piceno Anno 2001,
Parte 2, Serie A n.36, optando per il regime della separazione dei beni;
- dal matrimonio era nata una figlia, , nata ad [...] il Persona_1
23/3/2004, CF: che era studentessa universitaria e C.F._3
frequentava la facoltà di matematica presso l'università statale di Trento;
- la famiglia aveva fissato la residenza anagrafica ad Ascoli Piceno in via Marcello
Federici n. 83. presso l'immobile di proprietà della sig.ra Parte_1
acquistato in costanza di matrimonio in data 12/11/2001 con atto n. rep. 130533/
23978;
- il in accordo con la sig.ra aveva cambiato domicilio e a far data CP_1 Parte_1
dal 03/02/2024 abitava in Ascoli Piceno, via Montenero n. 6 in un appartamento di sua proprietà ove aveva successivamente fissato la propria residenza;
- la sig.ra era insegnante presso la scuola media Borgo Solestà- Parte_1
Cantalamessa di Ascoli Piceno e nell'anno 2023 aveva maturato un reddito complessivo da lavoro dipendente pari ad € 32.285,00;
- il sig. era impiegato a tempo indeterminato presso Controparte_1 CP_2
di Ascoli Piceno, ed aveva maturato nell'anno 2023 un reddito imponibile
[...]
da lavoro dipendente pari ad € 42.291,00;
- la sig.ra era titolare di un conto corrente n. 2709823 acceso Parte_1 Pt_2
presso Banca ING ove confluiva il proprio stipendio, che alla data del 31/12/2024 aveva un saldo di € 88.433,36; il era titolare di conto corrente acceso presso CP_1
n°000004078366 in data 16/02/2024 ove confluiva il suo stipendio, CP_2
che alla data del 31/12/2024 aveva un saldo di € 120.268,65.
- in data 19/12/2024 il ha trasferito € 100.000,00 dal proprio conto corrente CP_1
su un fondo di investimento sempre presso di Ascoli Piceno;
CP_2
- i coniugi erano precedentemente contitolari di n. 2 conti correnti entrambi accesi presso : a) conto corrente acceso in data 16/02/2018 presso CP_2 CP_2 filiale di via Indipendenza Ascoli Piceno n° 000042922759 ove confluiva lo
[...]
stipendio del che era stato estinto in data 14/01/2025 e il cui saldo era stato CP_1
trasferito sul nuovo conto corrente dello stesso;
b) conto corrente acceso presso filiale di C.so Vittorio Emanuele Ascoli Piceno, n°42005881, presso CP_2
cui veniva versato lo stipendio della sig.ra estinto nel marzo 2024, il cui Parte_1
saldo era confluito nel nuovo conto corrente della predetta acceso presso Banca ING direct;
- la sig.ra era proprietaria di n. 2 autovetture: 1) auto marca Fiat 500 L tg Parte_1
GG063AB 2) auto Fiat Panda 4X4 tg EK542AZ. Il era proprietario di CP_1
autovettura Mercedes classe B Tg FX771XW.
- la figlia maggiorenne era studentessa universitaria e domiciliata a Trento Per_1
presso una unità immobiliare condotta in locazione, con canone mensile pari ad €
650,00, che i coniugi in costanza di matrimonio aveva sempre pagato al 50% ciascuno
- la figlia non era economicamente autosufficiente ed era titolare di proprio Per_1
conto corrente n. 000003646133 acceso presso di Ascoli Piceno su CP_2
cui i genitori versavano il 50% ciascuno delle somme ordinarie e straordinarie necessarie per la vita quotidiana della figlia oltre che provvedere con dazioni in contanti;
- per entrambe le parti la ripresa della convivenza matrimoniale era ormai divenuta impossibile per insanabili incompatibilità di carattere e relazionali e per il venir meno del vincolo affettivo tra i coniugi;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale di Ascoli
Piceno di pronunciare la separazione coniugale alle condizioni indicate nel ricorso e vengono di seguito riportate disponendo la trattazione scritta;
essi chiedevano, altresì, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, previo passaggio in giudicato della sentenza che di separazione personale.
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE - La casa familiare sita in Ascoli Piceno, via Marcello Federici n. 83 di proprietà della sig.ra , rimane assegnata alla predetta con ogni arredo e pertinenza;
Parte_1
- Le parti contribuiranno al mantenimento ordinario della figlia versandole direttamente entro il giorno 30 di ogni mese la somma mensile di € 300,00 ciascuno oltre rivalutazione ISTAT da adeguarsi annualmente, sul c/c della predetta n.
000003646133 acceso presso di Ascoli Piceno o su altro conto CP_2
personale della ragazza che verrà eventualmente aperto o con dazione in contanti, sino a quando quest'ultima non raggiungerà l'indipendenza economica.
- Le spese straordinarie della figlia maggiorenne saranno divise al 50% tra i genitori della stessa come da protocollo del Tribunale di Ascoli Piceno.
- La figlia manterrà la propria residenza presso la casa familiare sita in Per_1
Ascoli Piceno, via Marcello Federici n.83 ove al ritorno dall'università continuerà ad abitare unitamente alla madre, nei periodi di permanenza ad Ascoli Piceno,
- Essendo maggiorenne concorderà unitamente ai propri genitori, tra i quali Per_1
non vi sono rapporti conflittuali, le modalità di permanenza con il padre nei periodi in cui tornerà a casa dall'Università.
- Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver regolato pacificamente tutte le questioni economiche tra di loro in essere e di non vantare reciprocamente alcun diritto e/o richiesta nei confronti dell'altro
- spese processuali a carico solidale delle parti.
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 28.05.2025 l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti. Osserva, altresì, il
Collegio che le condizioni concordate tra le parti, nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e della figlia maggiorenne non ancora autonoma economicamente.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono solidalmente poste a carico delle parti.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti e sopra riportate;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno in quanto l'atto di matrimonio è stato trascritto nel registro della Stato civile del
Comune di Ascoli Piceno all'Anno 2001, Parte 2, Serie A n.36;
- spese solidalmente poste a carico delle parti.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi