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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 5592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5592 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3556/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Monica Cacace Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3556/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1962/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord del 25.05.2022
TRA
(P.IVA ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Aldo Corvino (C.F. ) ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Roberto Bracco n. 45
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
CE OL IA (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso il suo studio in Napoli al Corso Umberto I, 75
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
(P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
1962/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord del 25.05.2022 che aveva così provveduto: “in accoglimento dell'opposizione, dispone la revoca del decreto ingiuntivo
n. 1774/2018 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 15.3.2021 e per l'effetto condanna
e in solido fra loro, quest'ultima Controparte_2 Controparte_1
nei limiti di € 100.000, al pagamento in favore della Parte_1
dell'importo di € 128.289,38, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo;
dispone
l'integrale compensazione delle spese di lite;
pone definitivamente a carico delle parti, in solido fra loro, il pagamento del compenso del CTU, liquidato come decreto del
18.6.2021”. Con l'atto di appello la proponeva appello avverso la predetta Pt_1
sentenza, deducendone l'erroneità sulla base di un motivo di gravame. Chiedeva, in particolare, all'adita Corte così provvedere: “1) rigettare tutte le domande formulate dalla società attrice in primo grado;
2) In accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, disporre l'integrazione della CTU tenendo conto che devono essere applicate nella ricontabilizzazione anche del conto anticipi delle previsioni economiche previste nel contratto del 25\7\2006, con allegato il documento di sintesi, il documento di sintesi del 18/11/2010, la dichiarazione di variazione contrattuale del 9\6\2010, la dichiarazione di variazione contrattuale del 18\11\2010. 3)
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
A sostegno dell'appello proposto, l'appellante ha evidenziato che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere valide ed efficaci le condizioni pattuite nella documentazione contrattuale prodotta in giudizio, anche con riferimento al conto anticipi n. 2731; tale circostanza avrebbe comportato un sensibile incremento del credito della banca rispetto alle risultanze della CTU. Pertanto, l'appellante ha insistito affinché la Corte disponesse la riconvocazione del CTU e l'integrazione della perizia, affinché nella ricontabilizzazione venissero applicate – anche per il conto anticipi e per gli interessi da esso maturati – le previsioni economiche contenute nel contratto del 25.7.2006 (con pagina 2 di 4 relativo documento di sintesi), nonché nel documento di sintesi del 18.11.2010, nella dichiarazione di variazione contrattuale del 9.6.2010 e in quella del 18.11.2010.
Nel giudizio così instaurato si costituiva soltanto l'appellata , mentre Controparte_1
rimaneva contumace, la prima, nel resistere alla Controparte_2
pretesa avversaria, concludeva come segue: “- rigettare in toto l'avverso atto di appello per essere lo stesso temerario, inammissibile, non provato, infondato in fatto ed in diritto;
accogliere il proposto appello incidentale e per l'effetto riformare la Sentenza di primo grado, accertando e dichiarando, previo tutte le altre declaratorie del caso, la fondatezza delle sollevate eccezioni di nullità della fideiussione, dichiarandone la nullità totale e/o parziale della stessa con la liberazione del fideiussore ex art. 1956 e/o
1957 C.C, con conseguente riforma dell'appellata sentenza nella parte in cui ha condannato la OR . - emettere ogni altro provvedimento del caso, Controparte_1
fermo il resto. - Riformulare integralmente il governo delle spese ponendole per il doppio grado a carico della lavoro con attribuzione o in subordine Parte_1
con compensazione totale e/o parziale, rideterminandone gli importi in base ai vigenti parametri medi di Legge come in motivazione”.
Acquisita la documentazione agli atti, all'udienza del 09.02.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.10.2024; quest'ultima, a sua volta, veniva rinviata in prosieguo per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.10.2025, disponendosi che la stessa venisse svolta mediante il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c. All'esito della predetta udienza, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 309 cpc al 06.11.2025 poiché non risultavano depositate note di udienza a trattazione scritta. All'udienza del 06.11.2025, fissata in presenza, nessuno compariva onde la procedura veniva introitata a sentenza senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso ritiene la Corte che la procedura, in applicazione del disposto di cui agli artt. 181 comma 1 e 309 cpc, deve essere dichiarata estinta con compensazione delle pagina 3 di 4 spese del secondo grado di giudizio e con ordine alla Cancelleria di cancellarla dal ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. Parte_1
1962/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord del 25.05.2022 contro
[...]
e e sull'appello incidentale proposto da Controparte_2 Controparte_1
quest'ultima, così provvede:
Letti gli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.,
DICHIARA estinta la procedura e ne DISPONE la cancellazione dal ruolo.
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 06.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Monica Cacace dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Monica Cacace Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3556/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1962/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord del 25.05.2022
TRA
(P.IVA ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Aldo Corvino (C.F. ) ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Roberto Bracco n. 45
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
CE OL IA (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso il suo studio in Napoli al Corso Umberto I, 75
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
(P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
1962/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord del 25.05.2022 che aveva così provveduto: “in accoglimento dell'opposizione, dispone la revoca del decreto ingiuntivo
n. 1774/2018 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 15.3.2021 e per l'effetto condanna
e in solido fra loro, quest'ultima Controparte_2 Controparte_1
nei limiti di € 100.000, al pagamento in favore della Parte_1
dell'importo di € 128.289,38, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo;
dispone
l'integrale compensazione delle spese di lite;
pone definitivamente a carico delle parti, in solido fra loro, il pagamento del compenso del CTU, liquidato come decreto del
18.6.2021”. Con l'atto di appello la proponeva appello avverso la predetta Pt_1
sentenza, deducendone l'erroneità sulla base di un motivo di gravame. Chiedeva, in particolare, all'adita Corte così provvedere: “1) rigettare tutte le domande formulate dalla società attrice in primo grado;
2) In accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, disporre l'integrazione della CTU tenendo conto che devono essere applicate nella ricontabilizzazione anche del conto anticipi delle previsioni economiche previste nel contratto del 25\7\2006, con allegato il documento di sintesi, il documento di sintesi del 18/11/2010, la dichiarazione di variazione contrattuale del 9\6\2010, la dichiarazione di variazione contrattuale del 18\11\2010. 3)
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
A sostegno dell'appello proposto, l'appellante ha evidenziato che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere valide ed efficaci le condizioni pattuite nella documentazione contrattuale prodotta in giudizio, anche con riferimento al conto anticipi n. 2731; tale circostanza avrebbe comportato un sensibile incremento del credito della banca rispetto alle risultanze della CTU. Pertanto, l'appellante ha insistito affinché la Corte disponesse la riconvocazione del CTU e l'integrazione della perizia, affinché nella ricontabilizzazione venissero applicate – anche per il conto anticipi e per gli interessi da esso maturati – le previsioni economiche contenute nel contratto del 25.7.2006 (con pagina 2 di 4 relativo documento di sintesi), nonché nel documento di sintesi del 18.11.2010, nella dichiarazione di variazione contrattuale del 9.6.2010 e in quella del 18.11.2010.
Nel giudizio così instaurato si costituiva soltanto l'appellata , mentre Controparte_1
rimaneva contumace, la prima, nel resistere alla Controparte_2
pretesa avversaria, concludeva come segue: “- rigettare in toto l'avverso atto di appello per essere lo stesso temerario, inammissibile, non provato, infondato in fatto ed in diritto;
accogliere il proposto appello incidentale e per l'effetto riformare la Sentenza di primo grado, accertando e dichiarando, previo tutte le altre declaratorie del caso, la fondatezza delle sollevate eccezioni di nullità della fideiussione, dichiarandone la nullità totale e/o parziale della stessa con la liberazione del fideiussore ex art. 1956 e/o
1957 C.C, con conseguente riforma dell'appellata sentenza nella parte in cui ha condannato la OR . - emettere ogni altro provvedimento del caso, Controparte_1
fermo il resto. - Riformulare integralmente il governo delle spese ponendole per il doppio grado a carico della lavoro con attribuzione o in subordine Parte_1
con compensazione totale e/o parziale, rideterminandone gli importi in base ai vigenti parametri medi di Legge come in motivazione”.
Acquisita la documentazione agli atti, all'udienza del 09.02.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.10.2024; quest'ultima, a sua volta, veniva rinviata in prosieguo per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.10.2025, disponendosi che la stessa venisse svolta mediante il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c. All'esito della predetta udienza, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 309 cpc al 06.11.2025 poiché non risultavano depositate note di udienza a trattazione scritta. All'udienza del 06.11.2025, fissata in presenza, nessuno compariva onde la procedura veniva introitata a sentenza senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso ritiene la Corte che la procedura, in applicazione del disposto di cui agli artt. 181 comma 1 e 309 cpc, deve essere dichiarata estinta con compensazione delle pagina 3 di 4 spese del secondo grado di giudizio e con ordine alla Cancelleria di cancellarla dal ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. Parte_1
1962/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord del 25.05.2022 contro
[...]
e e sull'appello incidentale proposto da Controparte_2 Controparte_1
quest'ultima, così provvede:
Letti gli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.,
DICHIARA estinta la procedura e ne DISPONE la cancellazione dal ruolo.
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 06.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Monica Cacace dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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