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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/07/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9398/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9398/2022 promossa da:
Dott. (C.F. ), residente in Portofino (GE), Vico Dritto 25, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, tra loro anche in via disgiunta, dagli Avvocati Prof. Andrea D'Angelo c.f.
, PEC e Andrea Dal Negro c.f. C.F._2 Email_1
, PEC ed elettivamente domiciliato C.F._3 Email_2 presso lo studio degli stessi in Genova, Via Assarotti 20/9, fax 010 870290, come da mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE contro in persona del suo procuratore speciale Dott. , Controparte_1 Controparte_2 in forza di procura 6/5/2021 Not. di Torino, Rep. n. 79824, corrente in Torino, Persona_1 Via Lugaro 15 (P.I. ), Dott. nato a [...] il [...], P.IVA_1 Controparte_3 residente in [...] (C.F. ), Dott. C.F._4 Controparte_4 nato a [...] il [...], residente in [...] (C.F.
), Dott. , nato a [...] il [...], residente in [...]46 (C.F. , Dott. , nato a C.F._6 Parte_3 Genova il 7/6/1977, residente in [...], Archivolto Conservatori del Mare 1/9 (C.F.
[...]
), elettivamente domiciliati in Genova, Via Roma 10/10, presso le persone e nello studio C.F._7 dell'Avv. Francesco Liconti (C.F. , fax 010.593839, PEC CodiceFiscale_8
, e dell'Avv. Guido Galliano (C.F. , Email_3 CodiceFiscale_9 fax 010.593839, PEC , che li rappresentano e difendono, tanto Email_4 unitamente quanto disgiuntamente, come da mandati allegati alla comparsa di costituzione
CONVENUTI
pagina 1 di 22 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti di cui in narrativa;
conseguentemente condannare, A) (i) in via tra di loro solidale, il Dott. Parte_3 [...]
in persona del legale rappresentante e il Dott. nella sua qualità di CP_1 Controparte_4 ET responsabile de Il , a risarcire in favore del Dott. i danni subiti e CP_5 Parte_1 subendi dall'attore in un ammontare pari a euro 100.000,00 (euro centomila) o in quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
(ii) il Dott. a corrispondere in favore del Dott. Parte_3
la somma di cui all'art. 12 L. 47/48 in un ammontare pari a euro 25.000,00 (euro Parte_1 venticinquemila) o in quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
B) (iii) in via tra loro solidale, il Dott. , in persona del legale rappresentante e il Parte_2 Controparte_1
Dott. nella sua qualità di ET responsabile de La Repubblica a risarcire in Controparte_3 favore del Dott. i danni subiti e subendi dall'attore in un ammontare pari a Euro Parte_1 100.000,00 (euro centomila) o in quella somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
(iv) il Dott. a corrispondere in favore del Dott. la somma di cui all'art. 12 L. 47/48 in Parte_2 Parte_1 un ammontare pari a euro 25.000,00 (euro venticinquemila) o in quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
C) i soggetti obbligati a pubblicare, con grandezza non inferiore a quella degli articoli de quibus, l'emananda sentenza con le modalità in essa stabilità e per l'estratto ivi specificato per almeno 3 domeniche su due quotidiani a tiratura nazionale e sui quotidiani La e Il CP_6 Secolo XIX o per il periodo e i quotidiani stabiliti in sentenza, e, nel caso di loro omissione, condannare i convenuti obbligati a rimborsare agli attori le relative spese di pubblicazione. Con vittoria nelle spese, diritti e onorari”.
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reciectis, previo ogni incombente del caso e pronuncia meglio vista ed in particolare previa ammissione dell'istanza di acquisizione formulata dai convenuti con la memoria ex art. 183, VI comma, n.2 c.p.c., respingere, siccome infondate in fatto e in diritto, tutte le domande formulate dal Dott. nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_3
e a mezzo dell'atto di citazione notificato in
[...] Controparte_4 Parte_2 Parte_3 data 19/10/2022 e per cui è causa. Vinte le spese”
pagina 2 di 22 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della natura diffamatoria:
▪ di 4 articoli di stampa pubblicati in data 11 ottobre 2021 e 20 ottobre 2021 sui quotidiani
[...]
e (Articolo Il Secolo XIX in data 11/10/2021, prod. 1; Articolo Il CP_7 CP_8 Secolo XIX in data 20/10/2021, prod. 2; Articolo La Repubblica in data 11/10/2021, prod. 3; Articolo La Repubblica in data 20/10/2021, prod. 4);
▪ degli ulteriori seguenti articoli: articolo pubblicato su Il Secolo XIX in data 21/10/2021, prod. 5;
[.. articolo pubblicato su La Repubblica in data 21/10/2021, prod. 6; articolo pubblicato su in data 10/11/2021, prod. 8; articolo pubblicato su in data 3/12/2021, CP_8 CP_8 prod. 9; articolo pubblicato su in data 19/3/2022, prod. 12; articolo pubblicato su CP_8
La Repubblica dal titolo: “Indagato ma rieletto. RA guiderà di nuovo l'Ordine dei Commercialisti ” (prod. n. 11);
che l'attore sostiene essere gravemente lesivi del suo diritto all'onore, alla reputazione personale e professionale e alla sua identità personale.
Ad essere convenuti sono: i giornalisti autori degli articoli (Dott. e Dott. Parte_2 Pt_3
); il direttore responsabile di Dott. il direttore responsabile de
[...] CP_7 Controparte_3
Dott. ; in qualità di editore di CP_8 Controparte_4 Controparte_1 [...] e . CP_7 CP_8
Nei citati articoli, secondo l'attore, sono state riportate numerose informazioni palesemente false e fuorvianti con toni maliziosamente denigratori e ingiustificati rispetto allo scopo apparentemente informativo che gli articoli si proponevano, sì da indurre i lettori, attraverso affermazioni suggestive, alla formazione di un giudizio di riprovazione e sdegno nei confronti del dott. Pt_1
Secondo quanto allegato, nei primi quattro articoli sono state riferite le seguenti affermazioni non rispondenti al vero:
a. il Dott. RA avrebbe “frodato” il fisco “per 10 anni e 25 milioni” (v. titolo del Secolo XIX in data 20 ottobre 2021, v. prod. n. 2); b. il “Presidente dei commercialisti” (Dott. sarebbe stato “indagato” per “Bancarotta Fraudolenta Pt_1 ed Evasione Fiscale” (v. titolo dell'11 ottobre 2021 – v. prod. n. 1 – e analogo contenuto CP_5 era riportato nell'occhiello dell'articolo di Repubblica dell'11 ottobre 2021– v. prod. n. 3). L'esistenza di un'indagine per “evasione fiscale” a carico del Dott. sarebbe stata fatta risaltare a tutta pagina Pt_1 anche con l'articolo in data 20 ottobre 2021 a firma nel quotidiano La Repubblica – v. Parte_2 prod. n. 4; c. il Dott. RA sarebbe stato “collegato” all'amministrazione della Società IC S.p.A. (v. prima colonna dell'articolo del in data 11 ottobre 2021 a firma – v. prod. n. CP_5 Parte_3 1) ed altresì “socio al 22,50% di IC S.p.A.” (v. articolo a firma del Controparte_9 20 ottobre 2021 – v. prod. n. 2).
pagina 3 di 22 Era vero, invece, che:
(i) il debito fiscale da (asserita) evasione maturato da IC era anteriore alle condotte contestate al Dott. il quale ne era dunque totalmente estraneo;
Pt_1 (ii) la condotta contestata dalla procura genovese al Dott. era esclusivamente il Pt_1 concorso nella distrazione di un bene della fallita, che era stato ritenuto dagli inquirenti di valore superiore rispetto a quello oggetto dell'effettivo importo del corrispettivo di Euro 800.000,00 circa.
Di quegli stessi articoli, in ordine al requisito della continenza, si è lamentato il fatto che la notizia di un'indagine a carico del Dott. RA era stata presentata con modalità manifestamente sproporzionate e sempre enfatizzando la circostanza che l'attore rivestiva la carica di presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Genova e di vicepresidente di Banca GE, alimentando così una “narrazione parallela” tale per cui la notizia dell'esistenza di un'indagine a carico del Dott. RA veniva sempre abbinata ad un quadro descrittivo tendente ad enfatizzare la rilevanza “pubblica” del soggetto indagato.
Tale notizia, infatti, era stata pubblicata:
a) con titoli a 5 o 6 colonne (“Fallimento IC, indagato il Presidente dei commercialisti”, La Repubblica 11 ottobre 2021, “Bancarotta Fraudolenta ed evasione fiscale Indagato il presidente dei commercialisti”, Il Secolo XIX, 11 ottobre 2021, “IC, debito di 25 milioni al Fisco tasse non pagate per 10 anni”, La Repubblica, 20 ottobre 2021, “I PM sul presidente dei commercialisti “Fisco frodato per 10 anni e 25 milioni””, Il 20 CP_5 ottobre 2021); b) tramite articoli che utilizzavano ¾ delle pagine del giornale con relativi titoli, sottotitoli, occhielli, didascalie e fotografie messi in risalto tipografico;
c) tramite riferimento esclusivo, in tutti i titoli del Secolo XIX e in quello di Repubblica dell'11 ottobre, alla figura del “presidente dell'ordine dei commercialisti”; d) tramite foto esclusive (nel giornale La Repubblica) di foto del Dott. RA.
Gli articoli in questione si caratterizzavano, inoltre, da un lato, per il tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato e, dall'altro, per la drammatizzazione e falsificazione di una notizia esposta in modo che il lettore la percepisse a tutto detrimento della reputazione del Dott. Pt_1
Infatti, i giornalisti avevano utilizzato titoli, sottotitoli e didascalie caratterizzati da un continuo, quasi ossessivo, richiamo alle cariche ricoperte dall'attore, sia quella “istituzionale” (Presidenza dell'Ordine dei Commercialisti), sia quella ricoperta nella maggiore banca genovese (vicepresidenza di Banca GE), il tutto collegato alla presenza di allegazioni che contenevano veri e propri giudizi di colpevolezza (quale la stentorea affermazione, virgolettata, nell'evidente intento di attribuirla agli inquirenti, secondo la quale il presidente dei commercialisti avrebbe “frodato per 10 anni e 25 milioni” il fisco, utilizzando, sempre in grassetto, sopra il titolo i termini “spogliata” e “lasciata affondare” riferiti alla Società IC, di cui RA non era mai stato socio né amministratore, v. Il Secolo XIX del 20 ottobre).
Stesse considerazioni sono state dall'attore spese per il secondo gruppo di articoli di ottobre, novembre, dicembre 2021 e marzo 2022 (in particolare, a riprova della responsabilità dei convenuti, l'attore ha riportato il contenuto dei messaggi scambiati via wathapp, dopo la pubblicazione dell'articolo del 3 dicembre 2021 sul , prod. 9, tra il dott. e il ET del , Ubaldeschi che CP_5 Pt_1 CP_5
pagina 4 di 22 prometteva di fare le verifiche necessarie in ordine alla notizia, ivi riportata, secondo cui il RA avrebbe fatto “scena muta” davanti ai pm in sede di interrogatorio).
Per tutti gli articoli si è censurato altresì il difetto del requisito dell'interesse pubblico: la diffusione della notizia oggetto degli articoli del Secolo e della Repubblica concerneva (rectius: avrebbe dovuto concernere) l'esistenza di un'indagine a carico del Sig. e del Dott. e in questi termini Per_2 Pt_1 avrebbe dovuto essere pubblicata. Invece, traendo spunto da questa notizia, i giornalisti ne avevano approfittato per riportare altre notizie che esulavano dalla vicenda e come tali non rispondevano ad un interesse pubblico alla conoscenza del fatto divulgato.
Sulla scorta di quanto allegato, l'attore ha chiesto quindi il risarcimento di tutti i danni patiti, ivi inclusi quelli connessi ad un gravissimo danno alla carriera i cui primi effetti, non avevano tardato a manifestarsi. A mero titolo esemplificativo, il Dott. ha riferito che: (i) non era stato confermato Pt_1 alla carica di consigliere della Banca GE, (ii) aveva dovuto rinunciare, per ragioni di opportunità, alla nomina di console onorario d'Olanda, (iii) si era visto drasticamente interrompere il flusso degli incarichi fiduciari di provenienza del Tribunale.
I convenuti si sono costituiti allegando che gli articoli oggetto di causa si riferivano all'inchiesta giudiziaria promossa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova nei confronti del Sig, e del Dott. accusati di concorso nei reati di bancarotta fraudolenta (artt. Persona_3 Parte_1 216, comma 1, n.1 e 223, comma 1, L.F.) e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 174/2000) (docc. 3 e 8).
Tali fatti (l'inchiesta e le accuse), estrinsecamente veri, rappresentavano, da un lato, un rilevante tema di interesse pubblico e, quindi, giornalistico e, dall'altro, il nucleo essenziale dell'informazione fornita da “La Repubblica” e ” con riguardo alle vicende in questione. CP_8
Informazione che si era mantenuta, secondo i convenuti, aderente al contenuto delle carte processuali: le pubblicazioni in esame avevano riferito, e in termini corretti, sia le imputazioni che erano state formulate a carico del Dott. (oltre che dell'altro soggetto interessato dall'inchiesta), sia le Pt_1 risultanze delle indagini svolte dalla Procura.
Hanno in ogni caso invocato la scriminante del diritto di cronaca (oltre che di critica giornalistica) ritenendo integrati i presupposti per la loro applicazione:
1) la rispondenza al vero delle notizie pubblicate: l'attore era indagato, oltre che per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta (art. 216, comma 1, n.1 L.F.), anche per concorso nel reato di cui all'art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - cfr. docc. 3 e 8), in relazione alla presunta distrazione di beni della società IC, dichiarata fallita dal Tribunale di Genova: del tutto legittimamente, quindi, i giornalisti avevano indicato l'esistenza, a carico dell'attore, di un'accusa di “evasione fiscale”, posto che, nel linguaggio comune, sottrarsi al pagamento delle imposte – attraverso atti dispositivi dei beni che dovrebbero essere assoggettati alla procedura di riscossione coattiva ovvero attraverso un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale nella documentazione presentata al Fisco (secondo le definizioni dell'art. 11 D. Lgs. n. 74/20001 ) – appariva del tutto equivalente ad evadere le imposte stesse. Non solo: il Dott. risultava indagato anche per il reato di cui all'art. 648 ter 1 c.p. Pt_1 (autoriciclaggio), in concorso con il Sig. e per il reato di cui all'art. 512 bis c.p. Per_2 (trasferimento fraudolento di valori) (doc. 8): tali imputazioni giustificavano pienamente la definizione di “frode al Fisco” dell'operazione che gli inquirenti addebitavano agli indagati, pagina 5 di 22 accusati di avere distratto in favore della società TR S.p.A., valori patrimoniali di competenza di IC S.p.A., dapprima attraverso un contratto di affitto di ramo di azienda e, successivamente, attraverso la cessione di tale ramo aziendale ad un prezzo deliberatamente sottostimato, omettendo di computare l'avviamento aziendale e così sottraendo le società anche al pagamento delle imposte dirette ed indirette relative a tale cessione. Tanto più che il dott. era socio dell'altra società coinvolta nell'operazione oggetto Pt_1 dell'inchiesta, la TR s.p.a., a favore della quale – secondo gli inquirenti - sarebbero stati distratti beni della fallita IC S.p.A. e che avrebbe “beneficiato” del trasferimento del suo ramo aziendale “depurato” dei debiti pregressi (cfr. p.
3-4 doc. 30). Sul punto parte convenuta si limitava a dare atto che poteva solo dirsi esservi stato un refuso nell'articolo pubblicato in data 20/10/2021 da ”, in cui il giornalista aveva erroneamente CP_8 attribuito all'attore la titolarità di detta partecipazione, riferendola tuttavia alla società IC: un'imprecisione peraltro priva di portata diffamatoria, riguardante un mero dettaglio della notizia, il cui nucleo essenziale corrispondeva pienamente al vero. Non si vedeva poi come potesse essere ritenuta falsa l'affermazione dell'esistenza di un “collegamento” fra la società IC ed il Dott. posto che quest'ultimo, oltre ad essere stato sindaco Pt_1 supplente della società (i cui sindaci effettivi erano peraltro membri dello studio associato dell'attore, – docc. 5-6), era – secondo gli inquirenti - il Parte_4 commercialista della stessa IC (cfr. p.
2 - doc. 4) e addirittura l'Amministratore di fatto della società poi fallita (cfr. p.1 doc avversario n. 14). In particolare, cfr ordinanza del GIP 18/1/2023 (doc. 8, pag. 18) “all'interno della compagine sociale di . Controparte_10 era il commercialista della società”. Pt_1 Quanto alla contestazione secondo cui il debito fiscale per il quale era stata ipotizzata dagli inquirenti la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sarebbe stata anteriore alle condotte contestate dalla Procura di Genova al Dott. l'affermazione appariva smentita dal Pt_1 provvedimento del Tribunale per il Riesame (doc. 3): “gli investigatori hanno ritenuto che l'attività svolta dai due coindagati [ e abbia consentito alla società di Pt_1 Persona_4 accumulare un debito complessivo nei confronti di Equitalia pari a € 24.809.797,43 e che nel 2014, ossia circa un anno dopo l'approvazione del bilancio sociale del 2012, i due coindagati abbiano posto in essere le operazioni necessarie per proseguire il commercio e il c.d. service nel settore automobilistico tramite la nuova società TR S.p.a. totalmente “depurata” dei debiti pregressi, evitando in tal modo anche di computare il bene costituito dall'avviamento della IC S.p.a.”. Nelle pubblicazioni oggetto di causa i giornalisti avevano dunque riferito in maniera corretta le imputazioni mosse dagli inquirenti a ciascuno dei soggetti coinvolti nel procedimento penale in questione, a nulla rilevando gli eventuali, diversi sviluppi del procedimento penale stesso. Venivano quindi ripercorsi i vari articoli e i passaggi cruciali degli stessi che, diversamente da quanto sostenuto, riportavano il nucleo della notizia in modo veritiero. Quanto poi, allo scambio di messaggi Whatsapp intercorso fra il Dott. ed il ET Pt_1 responsabile de ” in data 6/12/2021 (doc. avversario n. 10), da cui parte attrice e CP_8 pretendeva di ritrarre una “palese ammissione di responsabilità da parte del ET
, ebbene la semplice lettura dello scambio di comunicazioni evidenziava, in primo CP_4 luogo, come l'attore – anziché utilizzare lo strumento della richiesta di rettifica di cui all'art. 8 Legge sulla stampa, che gli avrebbe consentito di esporre pubblicamente sul quotidiano le proprie precisazioni rispetto alla notizie pubblicate – aveva preferito dolersi dell'operato del giornalista in un messaggio privato inviato al Dott. Di fronte a tali doglianze il CP_4 ET aveva semplicemente risposto che le accuse di scarsa professionalità rivolte dal Dott. al giornalista de ” erano senza dubbio gravi e che avrebbe pertanto Pt_1 CP_8 approfondito la vicenda, compiendo le necessarie verifiche interne. Non si trattava, dunque, di pagina 6 di 22 un'ammissione di responsabilità, ma di una risposta che denotava serietà ed attenzione verso le altrui istanze;
2) la continenza espressiva: in particolare non poteva sostenersi che la notizia dell'inchiesta giudiziaria a carico del Dott. fosse stata presentata con modalità “manifestamente Pt_1 sproporzionate” ed enfatizzando i ruoli di vicepresidente di Banca GE e di Presidente dell'ordine dei Commercialisti di Genova rivestiti dall'attore. L'aver ricordato che il Dott. RA era il presidente dell'Ordine dei commercialisti di Genova e rivestiva all'epoca anche la carica di vice presidente di Banca GE S.p.A. era circostanza priva di qualsiasi profilo di diffamatorietà e certamente non lesiva dell'immagine dell'attore, che non poteva e non doveva essere omessa nella narrazione della vicenda. Era poi evidente che, essendo il Dott. per le Pt_1 cariche ricoperte, un personaggio noto al pubblico dei lettori, la titolazione (certamente priva di quei caratteri cubitali che la controparte pretendeva di attribuirle) di alcune delle pubblicazioni
– così come le fotografie a corredo di alcuni degli articoli – era stata principalmente dedicata all'attore, ricordando peraltro sempre nei sottotitoli il fatto che le imputazioni mosse al Dott. erano contestate anche all'ex amministratore di IC S.p.A IC IN. Pt_1 3) la pertinenza: nessuna delle notizie pubblicate aveva ad oggetto fatti privati, ma piuttosto il contenuto di atti di indagine penali, certamente dotati di pertinenza. Non si vedeva, in particolare, come potesse ritenersi priva di pertinenza la notizia relativa alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di € 819.806,20, disposto dal Giudice per le Indagini preliminari a carico del Dott. ovvero quella relativa Pt_1 all'esito della richiesta di riesame avanzata dall'attore e rigettata dal Tribunale per il Riesame di Genova. Né potevano ritenersi prive di interesse per la pubblica opinione le notizie relative all'attività svolta dal Dott. come presidente dell'Ordine dei commercialisti di Genova od Pt_1 alla sua rielezione a tale carica: si tratta di fatti certamente pertinenti e di cui i quotidiani editi da avevano tutto il diritto di dare conto, senza essere mossi da alcuna Controparte_1
“curiosità voyeuristica” o dalla volontà di soddisfare un “interesse morboso del pubblico” (che davvero riesce difficile anche solo immaginare visto l'oggetto delle notizie stesse).
Quanto al danno, rilevavano come privi di qualsiasi vincolo causale, rispetto alle pubblicazioni, i presunti pregiudizi lamentati dall'attore. In particolare, appariva evidente l'impossibilità di ricondurre alle pubblicazioni in esame la cessazione della carica di vice presidente di Banca GE S.p.A., posto che tale cessazione era intervenuta a seguito delle dimissioni dell'intero consiglio di amministrazione della banca genovese, avvenute in data 1/6/2022 (doc. 7), quale conseguenza della cessione della partecipazione di controllo al gruppo Occorreva peraltro ancora osservare che, se danno CP_11 pure vi fosse stato (il che era contestatissimo), tale pregiudizio sarebbe comunque da ricondursi all'oggettivo coinvolgimento dell'attore nell'obiettiva vicenda penale che ha formato il tema degli articoli pubblicati e non già nella legittima pubblicazione della notizia di tali accadimenti, da parte dei quotidiani: ciò era in particolare a dirsi con riferimento alla asserita diminuzione degli incarichi fiduciari attribuiti al Dott. da parte del Tribunale di Genova. Pt_1
In ordine infine alla richiesta di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948, la stessa non risultava dovuta per l'assenza di contegni diffamatori in capo ai giornalisti de e CP_7 CP_8
”.
[...]
Questo è, dunque, il nucleo essenziale delle difese spese delle parti in relazione alle quali la domanda di parte attrice può ritenersi fondata solo nei limiti che seguono.
pagina 7 di 22 Il contenuto diffamatorio degli articoli di cui parte attrice si duole deve essere verificato alla luce del noto bilanciamento esistente tra il diritto all'onore ed alla reputazione, che è un diritto fondamentale della persona, e il diritto di libertà di manifestazione del pensiero, che è una libertà fondamentale dell'individuo.
Quando quel diritto venga a confliggere con questa libertà, la prevalenza andrà assegnata all'uno od all'altra a seconda che sussistano o meno: l'interesse pubblico alla diffusione della notizia o dell'opinione; la verità (anche solo putativa) dei fatti narrati;
la continenza delle espressioni adottate.
Rispettate queste tre condizioni, il diritto all'onore sarà sempre recessivo rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero.
L'interesse pubblico della notizia non può essere negato nel caso di specie: secondo ormai consolidata giurisprudenza, l'interesse pubblico alla conoscenza e alla divulgazione della notizia implica la necessità per la collettività di avere notizie in ordine, tra l'altro, a temi relativi alla politica, all'economia, alle scienze, ai fenomeni criminali e della giustizia e, cioè, a tutte quelle situazioni che possano influire sulla corretta formazione della pubblica opinione;
a tale concetto di interesse pubblico, sono, invece estranee quelle notizie distolte dal fine nobile della formazione della pubblica opinione e volte, al contrario, a soddisfare attraverso la violazione della sfera morale dei singoli, inutili, in quanto non pertinenti alla notizia (cfr. Cassazione penale n. 7498/2000).
Più delicati, da analizzare, sono gli altri due limiti.
Quanto al limite della veridicità, si osserva che il giornalista deve garantire che il fatto sia vero, o quantomeno ragionevolmente vero rispetto alle fonti da cui proviene: il giornalista è quindi sempre chiamato a verificare la fondatezza delle informazioni, sia quando sono state da lui stesso ricavate sia quando gli sono state riferite da un terzo. In questo secondo caso è necessario che il giornalista non si limiti a ricevere passivamente la notizia, ma si attivi nell'accertamento dell'attendibilità dei fatti lui pervenuti secondo i doveri di correttezza che la sua professione gli impone;
è quindi legittimo l'esercizio del diritto di cronaca quando sia riportata la verità oggettiva (o anche solo putativa) purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti.
Sia il giudizio sul rispetto della verità putativa sia quello sul rispetto della continenza verbale, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (in ultimo, Cassazione civile sentenza n. 27592/2019), vanno compiuti senza limitarsi al mero dato formale ed estrinseco.
L'una e l'altra di tali evenienze, in particolare, possono verificarsi alle condizioni che seguono.
Iniziando dal limite della verità putativa, va ricordato che il giornalista, il quale riferisca fatti lesivi della reputazione di terzi, non va incontro a responsabilità civile quando quei fatti, al momento in cui vennero appresi dall'autore, gli apparivano verosimili.
Dal punto di vista oggettivo, è necessario che i fatti (poi rivelatisi) falsi fossero non manifestamente implausibili.
pagina 8 di 22 Dal punto di vista soggettivo, è necessario che l'autore dello scritto abbia compiuto “ogni sforzo diligente”, alla stregua della diligenza esigibile dal giornalista medio, secondo la previsione dell'art. 1176 c.c., comma 2, per accertare la verità di essi.
Se dovesse ritenersi che, all'esito di tali sforzi, quei fatti sarebbero apparsi verosimili a qualsiasi giornalista mediamente diligente, l'autore dello scritto sarà scriminato.
Se dovesse ritenersi che, all'esito dei suddetti sforzi, quei fatti sarebbero apparsi inverosimili od anche solo dubbi a qualsiasi giornalista mediamente diligente, l'autore dello scritto non sarà scriminato (così da ultimo, Sez. 3 -, Ordinanza n. 9799 del 09/04/2019, Rv. 653575 – 01; il principio, nondimeno, è risalente e consolidato: nello stesso senso, si vedano Sez. 1 -, Sentenza n. 22042 del 31/10/2016, Rv. 642637 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18174 del 25/08/2014, Rv. 633036 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23366 del 15/12/2004, Rv. 579085 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2066 del /i,13/02/2002, Rv. 552228 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 9391 del 24/09/1997, Rv. 508212 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8284 del 16/09/1996, Rv. 499603 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 982 del 07/02/1996, Rv. 495761 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 90 del 11/01/1978, Rv. 389383 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1499 del 17/05/1972, Rv. 358172 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2117 del 13/06/1969, Rv. 341409 – 01).
Per stabilire se l'autore abbia diligentemente saggiato l'attendibilità della sua fonte di informazioni occorre avere riguardo a tutte le circostanze del caso, ed in particolare:
(a) la qualità della fonte di informazione del giornalista, giacché il dovere di verifica da parte di quest'ultimo sarà tanto meno accurato, quanto più autorevole sia la fonte dell'informazione;
(b) la diffusività del mezzo col quale viene veicolata l'informazione da parte del giornalista, giacchè il suo dovere di controllo dovrà essere tanto più zelante, quanto maggiore sia la potenziale diffusività del mezzo d'informazione che intende adoperare.
Quando la fonte delle informazioni riferite dal giornalista sia un provvedimento giudiziario, un atto di indagine, un provvedimento amministrativo, il rigore nella valutazione della diligenza del giornalista si attenua, non essendo da questi esigibile un controllo sul merito dell'atto.
Ciò, però, non vuol dire che colui il quale riferisca fatti oggettivamente calunniosi, estratti da uno dei suddetti provvedimenti, possa ritenersi sempre e comunque esente da responsabilità.
In particolare, colui il quale riferisca fatti appresi da una fonte del suddetto tipo, ha sempre e comunque il dovere:
(a) di dare conto chiaramente che si tratta di fatti riferiti da terzi, e non di fatti direttamente noti al giornalista (Sez. 3, Sentenza n. 2751 del 08/02/2007, Rv. 595795 – 01);
(b) di non tacere altri fatti, di cui egli sia a conoscenza, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato (Sez. 3, Sentenza n. 14822 del 04/09/2012, Rv. 623667 01);
pagina 9 di 22 (c) di non accompagnare i fatti riferiti con sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà (Sez. 3, Sentenza n. 14822 del 04/09/2012, Rv. 623667 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16917 del 20/07/2010, Rv. 614230 – 01).
I suddetti precetti vanno osservati dal giornalista in quanto costituiscono presidio della presunzione di non colpevolezza, la quale impedisce al giornalista di suscitare ad arte nel lettore la ferma opinione che una persona non condannata debba reputarsi colpevole (Sez. 3, Sentenza n. 22190 del 20/10/2009, Rv. 610311 – 01).
In conclusione, il rispetto della verità putativa non può dirsi sussistente sol perchè l'autore abbia riferito di fatti appresi da una fonte giudiziaria, poliziesca od amministrativa. Sussiste solo se l'autore riferisca donde abbia appreso quei fatti;
non taccia fatti connessi o collaterali di cui sia a conoscenza;
non ricorra ad insinuazioni allusive con riferimento ai fatti riferiti;
si attivi con zelo e prudenza nel vagliare la verosimiglianza dei fatti riferiti.
Quanto al requisito della continenza verbale, essa è il requisito che attiene alle modalità di comunicazione della notizia. Questa deve riportare il fatto nei suoi elementi oggettivi così come appresi dalla fonte. Il giornalista non deve essere altro che un tramite tra la fonte e il lettore. Qualsiasi artificio adoperato dal giornalista che, eccedendo lo scopo informativo, condizioni la genuinità della notizia, vìola il requisito della continenza formale.
L'artificio può consistere nell'uso di un linguaggio colorito ed incauto, nel porre l'accento volutamente su un particolare aspetto del fatto, nell'adoperare termini tali da comunicare un messaggio sottinteso diverso, nell'accostare l'evento narrato ad altro evento in modo da attribuire al soggetto un fatto diverso e ulteriore rispetto a quello originario. Tutto questo può indubbiamente produrre un effetto lesivo. E in qualunque forma si manifesti, la violazione del requisito della continenza formale va a scapito della obiettività della notizia.
La violazione del requisito della continenza formale può avvenire in diversi modi, per semplicità riconducibili a due categorie generali, tra di loro in qualche modo opposte.
La prima categoria è rappresentata dalla violazione palese. E' una violazione che si verifica raramente e che non pone particolari problemi di individuazione. Attiene principalmente al tono adoperato nella narrazione del fatto. E' una violazione diretta, che non necessita di uno sforzo intellettivo per essere individuata. Il tono è sproporzionatamente scandalizzato e vi è un'eccessiva drammatizzazione della vicenda.
La seconda categoria è quella caratterizzata da un premeditato difetto di chiarezza. Qui il giornalista, nel narrare il fatto reale, vuole attribuire al soggetto un fatto diverso o ulteriore. E' uno strumento subdolo al quale il giornalista, fermi i suoi cattivi propositi, deve necessariamente ricorrere perché la rappresentazione chiara, espressa, inequivoca del fatto diverso o ulteriore lo porterebbe ad una violazione diretta del requisito della verità. La violazione non appare prima facie, ma può essere individuata solo attraverso un'operazione che definisca prima il fatto diverso, poi la sua falsità o non riconducibilità al soggetto.
pagina 10 di 22 A questa categoria appartiene il cosiddetto sottinteso sapiente. Un classico caso è l'uso delle
“virgolette” o degli eufemismi. Qui il giornalista usa i termini sapendo che il lettore li interpreterà in maniera contraria o comunque diversa da quanto suggerirebbe il dato formale letterale, stimolando un giudizio estremamente negativo e amplificando così gli effetti lesivi.
Altra tecnica riconducibile al premeditato difetto di chiarezza è quella degli accostamenti suggestionanti. Oltre a narrare il fatto attribuito al soggetto, il giornalista cita altri fatti che si riferiscono a soggetti diversi e più gravi, creando tra il primo e i secondi un collegamento implicito senza minimamente esteriorizzarlo. E' il lettore che metterà in relazione il primo con i secondi.
A questa categoria appartengono anche le insinuazioni. Qui il fatto diverso o ulteriore, ovviamente peggiorativo, viene attribuito al soggetto comunicando espressamente al lettore che la relativa ipotesi
“non è improbabile”, o “non si può escludere”, o che “si potrebbe azzardare”, o affermando che
“quanto appreso fa pensare a”, etc., nella totale assenza di qualsiasi elemento obiettivo che possa permettere di affermarlo esplicitamente.
In ognuno di questi casi, l'informazione che ne deriva perde la sua originaria obiettività. Si può dire che la violazione del requisito della continenza formale è in sostanza una violazione indiretta del requisito della verità, perché con essa o si enfatizza il fatto o si induce il lettore ad attribuire al soggetto un fatto diverso o ulteriore. Muta comunque il fatto originario. E mentre nella violazione (diretta) del requisito della verità il giornalista riferisce un fatto falso (perché inesistente o diverso da quello appreso dalla fonte), nella violazione del requisito della continenza formale il giornalista riferisce lo stesso fatto appreso dalla fonte, ma spinge il lettore a travisarlo per effetto degli artifici sopra descritti. Sotto questo aspetto, la violazione del requisito della continenza formale è una violazione indotta del requisito della verità.
In tal senso (Sez. 1, Sentenza n. 5259 del 18/10/1984, Rv. 436989 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 14822 del 04/09/2012, Rv. 623667 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16917 del 20/07/2010, Rv. 614230 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11259 del 16/05/2007, Rv. 596456 – 01).
Alla luce di tali premesse, occorre verificare verità e continenza rispetto al contenuto (che parte attrice sostiene essene essere il prodotto di una diffamazione ai suoi diretti danni) dei seguenti articoli:
Articolo su in data 11/10/2021 (prod.1) a firma – Titolo: Bancarotta CP_8 Parte_3 Fraudolenta ed evasione fiscale Indagato il presidente dei commercialisti. Sommario: “ Pt_1
che è anche numero due di GE, nei guai insieme all'imprenditore .
[...] Persona_3
L'articolo, il cui incipit è: “ Il presidente dell'ordine dei commercialisti di Genova nonché Parte_1 vice presidente del Consiglio di Amministrazione di GE è indagato dalla Procura della Repubblica per bancarotta fraudolente ed evasione fiscale in concorso con l'imprenditore riporta Persona_3 la notizia dell'indagine in corso per il crac di IC, “al vertice della quale era e alla cui Per_2 amministrazione era legato anche . Per_5
Il nucleo centrale della notizia ruota attorno all'operazione di mancato riconoscimento dell'avviamento nel passaggio tra la “vecchia” IC (il cui fallimento si era completato nel 2016) e la “newco” da cui si sarebbe innescata la “corposa evasione fiscale”.
pagina 11 di 22 Pubblicate nell'articolo sono sia la foto del dott. che quella del dott. Pt_1 Per_2
Articolo su Il Secolo XIX in data 20/10/2021 (prod.2) a firma – Titolo: I PM sul Parte_3 presidente dei commercialisti: “Fisco frodato per 10 anni e 25 milioni”. Sommario: “le accuse a (attuale numero due di GE) e all'imprenditore per il fallimento di Parte_1 Persona_3 IC”. Occhiello: “Secondo gli inquirenti la vecchia società fu spogliata e lasciata
“affondare” per creare una newco priva dei debiti”.
L'articolo riporta la notizia per cui, “secondo la Procura e la Guardia di Finanza”, Parte_1 (“l'attuale Presidente dell'ordine dei commercialisti di Genova nonché vicepresidente di Banca GE”) avrebbe “frodato il Fisco in maniera sistematica per dieci anni lavorando come commercialista e socio al 22,50 % di IC”. Quel “malaffare”, riporta il giornalista, sempre secondo gli inquirenti, “avrebbe generato un debito con lo Stato da parte della medesima IC che rasenta i 25 milioni di euro”. Si legga ancora: insieme al vecchio proprietario Pt_1 Per_3
ha lasciato affondare la vecchia società spogliandola degli asset fondamentali per fondare una
[...] newco e non accreditando neppure l'avviamento”. Il giornalista continua affermando “ il numero uno dei commercialisti genovesi è indagato insieme a per bancarotta fraudolenta ed evasione Per_2 fiscale…”. Segue una cronistoria dei fatti contestati: tra il 2014 e il 2017: “ e in accordo Pt_1 Per_2 chiedono a la chiusura dei rapporti commerciali con IC PA, con CP_12 l'obiettivo di far transitare la Concessionaria proprio da IC a TR PA, la nuova azienda creata a parere dell'accusa per assorbire ciò che di virtuoso era rimasto in IC. Poco dopo ovvero il 13 maggio dello stesso anno, rimarcano ancora i magistrati e i finanzieri, i contratti di di cui prima era titolare IC sono trasferiti a TR PA, che diventa quindi la CP_12 nuova concessionaria per vendita e service in primis del marchio DI. Il giorno successivo IC concede in affitto l'azienda a TR (nata pochi mesi prima) ad un prezzo “palesemente sottostimato” e il contratto per conto della seconda era firmato da in precedenza commercialista Pt_1 e socio proprio di Autocorsica”. L'articolo prosegue con la notizia del fallimento monster di IC (passivo da oltre 25 milioni), dell'iva evasa attraverso interposizioni di aziende fittizie e della consapevolezza secondo il pm in capo a e di aver “imbastito una maxi evasione”. Pt_1 Per_2
L'articolo riporta poi il curriculum vitae e la foto di entrambi gli indagati.
Articolo su La Repubblica in data 11/10/2021 (prod.3) a firma – Titolo: Parte_2 Fallimento IC, indagato il Presidente dei Commercialisti. Sommario: Iscritto nel registro dagli inquirenti assieme all'allora titolare oggi ristoratore in centro. Persona_3 L'ipotesi di reato è bancarotta ed evasione fiscale, nel mirino la creazione di una newco. Sequestri per 500 mila euro.
L'articolo riporta la notizia dell'indagine che ruota attorno al “fallimento di un noto autosalone a Genova e la creazione di una nuova società” su cui la Procura “intende vederci chiaro” e sul coinvolgimento “di un noto e apprezzato professionista della città…presidente dell'Ordine dei commercialisti di Genova e vicepresidente di Banca GE Paolo RA ” insieme a Persona_3
“anche lui molto conosciuto in città”.
L'articolo riferisce le ipotesi di reato contestate (“bancarotta ed evasione fiscale”) correlate alla stima dell'avviamento della società fallita IC e alla creazione della newco, e ripercorre la vicenda fallimentare conclusasi in sede civile fino all'avvenuto sequestro.
pagina 12 di 22 L'articolo, riportante la foto dell'attore, riferisce che né né contattati da Repubblica, Pt_1 Per_2 avevano inteso rilasciare dichiarazioni e si conclude con l'elenco dei ruoli ricoperti dal dott. Pt_1
Articolo su La Repubblica in data 20/10/2021 (prod.4) a firma – Titolo: Parte_2 IC, debito di 25 milioni al Fisco tasse non pagate per dieci anni. Sommario: Contestata la bancarotta fraudolenta a presidente dei commercialisti genovesi, e Parte_1 all'imprenditore Secondo la Procura i due avrebbero “spogliato” la storica Persona_3 concessionaria di via Piave e proseguito l'attività con un'altra società.
L'articolo riporta la notizia del debito di IC con il fisco per 25 milioni di euro accumulato nell'arco di un decennio, dell'operazione consistita nello spogliare la società dei suoi assets strategici (in primis il marchio DI) in favore della nuova società TR. In questo modo – scrive il giornalista
– secondo gli inquirenti “la società sarebbe stata lasciata affondare insieme al suo enorme debito”.
“L'obiettivo degli indagati” – riporta l'articolo - “era togliere la parte buona della concessionaria e proseguire l'attività senza più le zavorre dell'erario dello Stato”.
L'articolo riporta la notizia dei reati che sarebbero stati contestati a e (“bancarotta Pt_1 Per_2 fraudolenta ed evasione”), del sequestro eseguito sui conti correnti del commercialista per circa 500 mila euro e del maggior importo, pari a circa 800 mila euro della “distrazione minima” realizzata ai danni di IC e a vantaggio della società TR.
Il giornalista prosegue nel riportare le battaglie “fiscali” di IC contro il Fisco per il recupero dell'iva per operazioni ritenute inesistenti, dapprima vinte da ”, di cui quest'ultimo era CP_13 il semplice commercialista in IC , fino all'avvenuto cambio di ruoli in TR (di cui era Pt_1 socio, presidente del cda e amministratore unico).
L'articolo insiste sull'obiettivo perseguito con l'istanza di fallimento presentata dalla stessa IC: togliere quanto di buono avesse in grembo IC e proseguire l'attività senza più le zavorre del fisco.
L'articolo – con al centro la foto dell'attore - si conclude riportando i diversi incarichi assunti da Pt_1
Di questi 4 articoli deve ritenersi diffamatoria esclusivamente la (falsa) notizia riportata in ordine all'impostazione accusatoria costruita dagli inquirenti a carico del RA per evasione fiscale (falsa perché priva di riscontro provvedimentale) che ha screditato “oltre misura” – e dunque con modalità inutilmente aggressiva - e in modo non aderente alla realtà dei fatti, la persona dell'attore. Mentre il resto del contenuto dei citati articoli si è assolutamente mantenuto nei limiti del diritto di cronaca/critica giudiziaria.
In particolare:
▪ nessuna indagine per “evasione fiscale” era in corso a carico del Dott. (che peraltro non Pt_1 deteneva partecipazioni sociali in IC PA come si legge nell'articolo a firma Pt_3
pubblicato sul Secolo XIX in data 20.10.2021, prod. 2, ma nella TR PA) e, come
[...] correttamente evidenziato da parte attrice, la propalazione di tale notizia non è giustificabile dietro lo schermo del c.d. “linguaggio comune”;
pagina 13 di 22 ▪ il dott. RA era infatti, insieme al Sig. accusato di concorso nel reato di Persona_3 bancarotta fraudolenta (art. 216, comma 1, n.1 L.F.) e di concorso nel reato di cui all'art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte), in relazione alla presunta distrazione di beni della società IC, dichiarata fallita dal Tribunale di Genova;
▪ il Dott. è risultato poi indagato anche per il reato di cui all'art. 648 ter 1 c.p. Pt_1
(autoriciclaggio) e per il reato di cui all'art. 512 bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori), cfr. doc. 8 fascicolo convenuta in concorso con il Sig. avendo gli CP_1 Persona_3 inquirenti addebitato agli indagati di avere distratto, in favore della valori Parte_5 patrimoniali di competenza di IC S.p.A., dapprima attraverso un contratto di affitto di ramo di azienda e, successivamente, attraverso la cessione di tale ramo aziendale ad un prezzo deliberatamente sottostimato, omettendo di computare l'avviamento aziendale e così sottraendo le società anche al pagamento delle imposte dirette ed indirette relative a tale cessione.
L'attribuzione, dunque, del reato di “evasione fiscale”, e quindi di un fatto diverso da quello per cui s'indagava a carico del RA, ha senza dubbio superato il “limite di tolleranza dell'infedeltà narrativa” in quanto la notizia, sotto il profilo strutturale e fattuale, è risultata distorta (cfr. sul punto Cassazione sezioni unite civili n. 13200/2025 in parte motiva): la notizia ha altresì assunto, nella parte de qua, una intuibile pregnanza in termini di attacco alla carriera e alla solidità della posizione ricoperta del RA e ha certamente “scandalizzato” in modo più eclatante la pletora dei lettori. Lo scostamento tra realtà giudiziaria storica e narrata è trasmodata in una falsità della notizia, a contenuto diffamatorio, in quanto ha tradito, nella parte de qua, la funzione informativa che avrebbe dovuto assolvere, collocandosi la pubblicazione oltre il limite della verità, anche ragionevolmente putativa, finendo per sferrare, sotto tale aspetto, un attacco non giustificato alla persona dell'attore e alla sua reputazione (tanto più considerando il fatto che la narrazione proveniva da giornalisti di “cronaca giudiziaria” e, dunque, da soggetti culturalmente attrezzati dal punto di vista giuridico).
In particolare non ricorre, in tal caso, l'ipotesi (cfr. Cassazione penale sentenza n. 39346/2011 e in ultimo Cassazione sezioni unite n. 13200/2025) della mera inesattezza (che si verifica quando il giornalista sia incorso in modeste e marginali “imprecisioni” che concernano semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale ovvero il “nucleo centrale” della notizia).
Sono infatti da considerare marginali le imprecisioni che non mutano in peggio l'offensività della narrazione sì da mantenere intatta, a livello comunicativo, la verità sostanziale della notizia e, per contro, sono rilevanti quelle che stravolgono il fatto 'vero' in maniera da renderne offensiva l'attribuzione a taluno.
In ossequio al principio di diritto espresso dalle citate sezioni unite («in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile ove si attribuisca ad un soggetto, direttamente o indirettamente, la falsa posizione di imputato, anziché di indagato (anche per essere riferita un'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis c.p.p.) e/o un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione (come anche nel caso di un reato consumato in luogo di quello tentato), salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia tale da mutare, in modo affatto chiaro ed inequivoco, il significato di quegli addebiti altrimenti diffamatori») non può che apprezzarsi la natura diffamatorio dell'accusa a RA di evasione fiscale per oltre 25 milioni di euro perpetuata per otre un decennio e ribadita in tutti gli articoli attraverso la falsa incolpazione per evasione (condotta pagina 14 di 22 invece direttamente riferibile alla compagine sociale di IC) visto che, secondo l'impianto accusatorio, il RA doveva essere, nella narrazione giornalistica dei fatti, chiaramente identificato, rispetto a quel debito erariale, come colui che, in concorso con il aveva compiuto atti distrattivi Per_2 idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva. E il significato di quest'addebito non risulta affatto chiaro nel contesto della narrazione complessiva e non atomistica degli articoli.
Detto ciò, null'altro può essere, in quegli articoli, ritenuto diffamatorio perché, per il resto, risultano pienamente soddisfatti i requisiti della scriminate del diritto di cronaca/critica giudiziaria.
I giornalisti hanno infatti riportato i dati dell'inchiesta con toni forti e sferzanti (“spogliata”,
“affondare”, “mettere nel mirino”, “malaffare”, “fallimento monster”, etc) ma assolutamente pertinenti al tema di discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere (Cassazione penale n. 27913/2023).
Nessuna “enfatizzazione” gratuita è derivata dal mero richiamo alle cariche e agli incarichi rivestiti dal RA, in quanto dette cariche e detti incarichi null'altro erano che parte essenziale della notizia, in relazione alla notorietà del personaggio colpito dall'inchiesta.
Nessuna “prevalente” attenzione risulta poi riservata all'attore, rispetto al coimputato se non in Per_2 proporzione alla “prevalente” reputazione di cui egli godeva a livello locale.
Nessuna alterazione essenziale della notizia vi è stata nel riportare il “collegamento” tra e Pt_1
l'amministrazione di IC, di cui era stato comunque commercialista di fiducia e di cui conosceva il debito erariale accumulato negli anni, se si pone attenzione al filone investigativo che aveva focalizzato l'attenzione sulla parallela costituzione, negli anni antecedenti il fallimento di IC, della TR PA di cui era socio ed amministratore. Pt_1
La narrazione, con impaginazione, titolazione e sottolineatura del tutto coerente con la centralità della notizia, ha nel complesso fatto propria l'ipotesi investigativa formulata dagli inquirenti senza diffondere verdetti definitivi di colpevolezza.
Basti sul punto confrontare il contenuto di quegli articoli con il testo dell'Ordinanza resa dal Tribunale del Riesame in data 2.11.2021, su ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di euro 819.806,20, che ha valorizzato gli stessi dati che, al momento della pubblicazione degli articoli, erano evidentemente in possesso dei giornalisti : “quanto al fumus delicti, va evidenziato che il procedimento è sorto a seguito dell'attività investigativa conseguita alla declaratoria di fallimento di IC s.p.a, operante quale concessionaria di automobili dei marchi Volkswagen e DI nel settore della vendita e del c.d. service, nel capoluogo genovese, CP_14
e nel settore service, nella città di Savona: segnatamente il coindagato ha Persona_3 progressivamente rivestito all'interno della compagine sociale i ruoli di amministratore delegato, presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico socio e, da ultimo, liquidatore, mentre l'odierno ricorrente era stato incaricato dalla società quale proprio commercialista. La Per_5 stessa IC s.p.a. era stata destinataria di una pluralità di avvisi di accertamento (notificati a far tempo dal 2004) da parte dell'Agenzia delle Entrate per contestazioni relative all'omesso versamento dell'IVA per l'anno d'imposta 2000 e per quelli seguenti;
alcuni di tali avvisi sono stati impugnati dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale per essere poi confermati dalla Commissione Tributaria Regionale. Il fallimento di IC PA è stato dichiarato il 03.03.2016 e la correlata procedura fallimentare si è chiusa il 26.10.2018. nel corso delle indagini investigative pagina 15 di 22 avviate dalla G.d.F hanno destato particolare sospetto i rapporti intercorsi prima del fallimento tra la IC PA e la TR PA costituita il 23.12.2013 nel cui ambito RAVA', oltre ad essere socio, ha assunto gli incarichi di amministratore unico, presidente del c.d.a. e, infine, vicepresidente del c.d.a, mentre il coindagato ha ricoperto le cariche di consigliere e di amministratore delegato. Per_2 In particolare gli inquirenti si sono soffermati ad esaminare quanto concordato tra le due società dapprima per l'affitto del ramo d'azienda (dal 14.05.2014 al 28.03.2017) e poi per la relativa cessione (avvenuta il 28.03.2017). il passaggio del mandato relativo al marchio DI da IC PA a TR PA e lo stretto collegamento tra le predette società sono stati ricostruiti sia attraverso le sommarie informazioni rese da , responsabile del network strategy di DI presso Persona_6 Volskwagen Group Italia PA, sia attraverso l'esame della corrispondenza elettronica intercorsa tra i due coindagati. Dalle indicazioni fornite da (per approfondire le quali si rinvia alle Per_6 annotazioni delle G.d.F. in data 25.10.2019 e 17.12.2019) non solo è emersa la piena consapevolezza dei problemi tributari e delle difficoltà finanziarie di IC PA ma sono risultati ben desumibili anche il preventivo accordo tra i coindagati circa l'espletamento della successiva operazione fraudolenta in danno dei creditori della società fallità – tra i quali, in primis, l'erario – e la stretta commistione tra le due aziende, ulteriormente riscontrata dalla lettura della e-mail inviata il 14.10.2013 da a Volkswagen Group Italia PA – trasmessa per conoscenza anche a – in Per_2 Pt_1 cui si fa riferimento a un “nostro Business Plan per la Newco che andremo a costituire”. In base a quanto costruito in chiave accusatoria, a seguito della chiusura dei rapporti commerciali per il mandato DI (verificatasi il30.04.2014 tra IC PA e Volkswagen Group Italia PA, pur senza prevedere alcun corrispettivo al riguardo) è avvenuta la stipulazione del contratto – concluso il 13.05.2014 – tra TR PA e Volkswagen Group Italia PA avente ad oggetto proprio il mandato relativo alle vetture del marchio DI (con la previsione, tra l'altro, delle medesime prestazioni per l'esercizio su Genova e Savona) e ne è, altresì scaturita, la concessione dell'affitto di azienda da parte di IC PA a favore di TR PA (avvenuta il 14.05.2014). Ad avviso degli inquirenti tra le due società è stato volutamente pattuito al riguardo un canone particolarmente basso, in quanto non si è tenuto conto del valore di avviamento commerciale della IC PA derivante dal precedente rapporto con Volkswagen Group Italia PA. Per gli inquirenti, quindi, attraverso questo meccanismo i due coindagati sarebbero riusciti a distrarre complessivamente euro 819.806,20 (di cui € 661.681,20 a titolo di avviamento commerciale ed e 158.125 come canoni di locazione d'azienda, consumando in tal modo il delitto di cui agli artt. 216, co 1°, n. 1) e 223, co 1°, R.D. 267/1942. Con riferimento al secondo capo di accusa sul quale riposa il decreto impugnato, il fumus pare sotteso alle pretese esattoriali avanzate dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di IC PA. La p.g. ha analizzato dettagliatamente al riguardo il contenzioso tributario della società e ha messo in luce che la sua sistematica sottrazione al versamento delle imposte dirette e indirette era ben nota e che, ciononostante, questo comportamento omissivo è stato comunque reiterato nel tempo per volontà della relativa compagine sociale. Come già ricordato in esordio difatti a partire dal 2004 e fino al 2016 la società in esame è stata destinataria degli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta dal 2000 al 2012 aventi ad oggetto il mancato versamento dell'iva grazie ad operazioni fraudolente realizzate tramite l'emissione di fatture in favore di soggetti inesistenti. Nel 2012 la Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha emesso tre sentenze relative agli anni d'imposta 2005,2006, 2008 con cui ha ordinato all'azienda il pagamento del debito fiscale, decisione poi confermate anche dalla Commissione Tributaria Regionale…ne consegue che, come evidenziato in ottica accusatoria, al momento dell'approvazione del bilancio di esercizio sociale del 2012 (avvenuta con delibera del 25 luglio 2013) la compagine sociale era ben consapevole degli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2005, 2006, 2008, 2009 e 2010 e, inoltre, già conosceva l'esito sfavorevole delle sentenze tributarie emesse a carico del sodalizio in primo e in secondo grado. Tuttavia, nel bilancio del 2012 non è stato previsto il fondo per i rischi e gli oneri relativi alle imposte: ad avviso degli inquirenti, se quel fondo fosse stato costituito ne sarebbe scaturita una consistente perdita d'esercizio per la società, pagina 16 di 22 con il risultato che il patrimonio sociale netto sarebbe stato negativo…alla luce di tali elementi indiziari, gli investigatori hanno ritenuto che l'attività svolta dai due coindagati abbia consentito alla società di accumulare un debito complessivo nei confronti di Equitalia pari ad € 24.809.797,43 e che nel 2014, ossia circa un anno dopo l'approvazione del bilancio sociale del 2012, i due coindagati abbiano posto in essere le operazioni necessarie per proseguire il commercio e il c.d. service nel settore automobilistico tramite la nuova società TR PA totalmente “depurata” dei debiti pregressi, evitando in tal modo di computare il bene costituito dall'avviamento di IC PA”.
Occorre, ora, esaminare il contenuto del secondo gruppo di articoli.
Articolo pubblicato su Il Secolo XIX in data 21/10/2021 (prod. n. 5) a firma Titolo: Parte_3 Il commercialista sotto inchiesta organizzava corsi per magistrati. Occhiello: L'indagine su Pt_1
presidente dell'Ordine e numero due di GE.
[...]
L'articolo sottolinea, in chiave critica, la natura degli impegni conventistici di (“il titolo del Parte_1 seminario era indubbiamente evocativo: “la nuova cultura della composizione della crisi e dell'insolvenza per prevenire le difficoltà risanare l'impresa e ripartire più forti – percorso formativo di aggiornamento per i professionisti nella materia della crisi d'impresa”) nel contesto dell'indagine a suo carico per “bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale” insieme all'imprenditore Persona_3
L'articolo riferisce sulle reazioni del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova Luigi Cocchi, del Presidente del Tribunale IC Ravera e di Banca GE in ordine alla notizia dell'indagine in corso e si conclude riassumendo le accuse della Procura per come già riportate nell'articolo pubblicato su Il Secolo XIX in data 20/10/2021.
Articolo pubblicato su La Repubblica in data 21/10/2021 (prod. n. 6) Titolo: RA indagato per bancarotta fa il docente sulle “insolvenze”.
Trattasi di un articolo avente identico taglio critico rispetto al precedente e finalizzato a dare risalto all'impegno conventistico dell'attore su quegli stessi temi che lo vedevano al centro dell'inchiesta giudiziaria (“il presidente dell'ordine dei commercialisti genovesi in qualità di docente spiegava la
“crisi dell'insolvenza…per risanare l'impresa e ripartire più forti” ai suoi colleghi ma anche ad avvocati e persino ai magistrati. E lo fa faceva mentre era indagato per bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale. Parliamo di , presidente dell'ordine dei commercialisti genovesi, che Persona_7 insieme all'imprenditore avrebbe “spogliato” la storica concessionaria IC a Persona_3 favore di un'altra società La TR anche questa poi rivenduta. Tant'è che l'inchiesta…punta ad altri soggetti ritenuto responsabili di aver “lasciato affondare” la concessionaria insieme al suo enorme debito con il fisco, frutto di dieci anni senza pagare le tasse”).
Articolo pubblicato su Il Secolo XIX in data 10/11/2021 (prod. n. 8) a firma Titolo: Parte_3 Bancarotta IC, giusto il sequestro a Occhiello: l'inchiesta sul crac. Il Riesame Pt_1 respinge il ricorso delle difese. Sommario: Conferma del bocco di 819.806 euro per il presidente dei Commercialisti numero due di GE.
L'articolo – che riporta le foto di entrambi gli indagati – dà la notizia della conferma del sequestro da parte del Tribunale del Riesame, di cui riporta ampi stralci motivazionali, nei confronti di Pt_1 presidente dell'ordine dei commercialisti e vicepresidente di GE “indagato per bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale insieme ad un tempo patron di IC”. Persona_3
pagina 17 di 22 Articolo pubblicato su Il Secolo XIX in data 3/12/2021 (prod. n. 9), a firma Titolo: Parte_3 Presidente dei commercialisti indagato: silenzio davanti ai pm, barca sequestrata. Occhiello: L'inchiesta su numero dell'Ordine e vicario GE, per il crac di IC. Parte_1 Aperto procedimento disciplinare.
L'articolo riporta le ultime novità dell'inchiesta (decisione di convocato in interrogatorio dai pm, Pt_1 di “fare scena muta, avvalendosi della facoltà di non rispondere”; sequestro della barca;
avvio di procedimento disciplinare) che trova indagato per “bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale” Pt_1 dopo il crac della storica concessionaria IC insieme all'imprenditore e riferisce Persona_3 nuovamente sull'esito del sequestro in sede di riesame.
Articolo pubblicato su Il Secolo XIX in data 19/3/2022 (prod. n. 12) a firma Titolo: Parte_3 indagato per bancarotta ed evasione, eletto presidente dei commercialisti. Occhiello: il professionista è al centro dell'inchiesta sul crac IC, congelato nel frattempo un immobile a l'altro inquisito. Sommario: secondo mandato per RA alla guida Per_2 dell'Ordine: “I colleghi mi apprezzano oltre le questioni di opportunità”.
L'articolo – con al centro la foto dell'attore – riporta, con taglio critico, la notizia della conferma, alle ultime elezioni, di “indagato per bancarotta ed evasione fiscale nell'inchiesta sul crac di Parte_1 IC” alla guida dell'ordine genovese nonostante “la sua posizione giudiziaria oggettivamente complicata”. L'articolo riporta altresì le dichiarazioni rilasciate dall'attore, in merito all'opportunità della sua rielezione, dopo essere stato contattato dalla redazione del giornale.
L'articolo riferisce altresì sugli aggiornamenti dell'inchiesta (affidamento di una nuova perizia ad un pool milanese per evitare contaminazioni con professionisti locali;
sequestro di un immobile a carico dell'altro indagato , ripercorre il fulcro essenziale dell'indagine come già più volte riferita nei Per_2 precedenti articoli e ricalca nuovamente alcuni stralci del provvedimento del Tribunale del Riesame.
Articolo pubblicato su La Repubblica dal titolo: “Indagato ma rieletto. RA guiderà di nuovo l'Ordine dei Commercialisti ” (prod. n. 11) a firma Titolo: Indagato ma rieletto Parte_2 RA guiderà di nuovo l'Ordine dei commercialisti.
L'articolo riporta, nella sostanza, le stesse notizie del precedente ed ha lo stesso taglio critico (“la sua era l'unica lista in gara”) rispetto alla rielezione di “sotto indagine per evasione e bancarotta per Pt_1 il Fallimento di IC”.
Rispetto a questo secondo gruppo di articoli (che si caratterizzano anche per una critica più sferzante alla rielezione di alla guida dell'ordine genovese dei commercialisti) non può che Pt_1 ribadirsi, con alcune puntualizzazioni, quanto già sopra osservato.
Va in particolare rilevata:
▪ l'inveritiera notizia riportata in tutti gli articoli circa il reato per il quale era stato indagato Pt_1 (che non era di evasione fiscale);
▪ la maliziosa narrazione contenuta nell'articolo prod. 9: il dott. non aveva fatto “scena Pt_1 muta davanti ai magistrati” ma aveva scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere tramite il proprio difensore che, preavvertito il magistrato, aveva informato che non vi era alcuna necessità di far comparire l'indagato davanti a lui. È evidente che la notizia, così rappresentata, pagina 18 di 22 è suggestiva e fuorviante perché insinua nel lettore, secondo il linguaggio comunque, l'idea che il professionista non abbia avuto da rispondere alle domande poste dai magistrati, mostrando un atteggiamento ostruzionistico e non collaborativo;
Il resto della narrazione si è invece mantenuta nei limiti della scriminate del diritto di cronaca/critica giudiziaria e la mera imprecisione contenuta nell'articolo prod. 5 è stata del tutto incapace di alterare il fulcro essenziale della notizia (RA non era tecnicamente organizzatore dei corsi ma era comunque in essi coinvolto).
La sintesi che i giornalisti hanno fatto sul contenuto dell'inchiesta è veritiera perché rispondente ai fatti in essa rappresentati. La critica pertinente e mai offensiva. Il linguaggio, colorito e pungente, adeguato alla gravità della notizia. L'attenzione rivolta a pienamente giustificata dall'ampiezza, rilevanza Pt_1 ed importanza degli incarichi da lui ricoperti.
Conclusivamente, il contenuto di tutti gli articoli pubblicati hanno contenuto diffamatorio negli specifici limiti sopra evidenziati, che ridimensionano significativamente la domanda dell'attore.
Quanto al danno concretamente risarcibile si osserva quanto segue.
Il danno da lesione di diritti assoluti della personalità costituzionalmente protetti, quale la reputazione, sia personale che professionale, che sia derivato da condotta colpevole, può essere provato mediante presunzioni, ed è un danno conseguenza suscettibile di quantificazione in via equitativa.
Il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni (Cassazione civile n. 9385/2018).
L'attore ha allegato detto danno conseguenza (in termini di “perturbamento” dello stato d'animo e di scredito professionale, Cassazione civile n. 18210/2008;) e la prova è presuntivamente ricavabile del clamore che gli articoli hanno provocato.
Buona parte del clamore suscitato dai citati articoli è riferibile, tuttavia, a fatti ampiamente scriminati e, come tali, insuscettibili di formare oggetto di risarcimento (in altri termini una ripercussione in termini di immagine in capo all'attore si sarebbe verificato anche se i giornalisti non avessero travalicato i limiti del diritto di cronaca).
Non è semplice distinguere tra effettivi pregiudizievoli immediatamente riferibili a fatti scriminati ed effetti pregiudizievoli immediatamente riferibili a fatti non scriminati e valutarne, dunque, gli effetti sul piano risarcitorio. E' un'operazione che può essere svolta solo ricorrendo al parametro dell'equità.
Il danno non patrimoniale subito può essere liquidato facendo uso delle ultime tabelle di Milano partendo dalla quantificazione proposta per diffamazioni di media gravità (tenuto conto del numero degli articoli in cui la notizia diffamatoria è stata riportata, della diffusione del mezzo diffamatorio, dell'intensità del dolo, della notorietà del diffamato) opportunamente corretta in diminuzione, in quanto pagina 19 di 22 la lesione all'immagine e alla reputazione dell'attore è conseguita anche dalla narrazione di fatti legati all'inchiesta ampiamente scriminata.
In concreto, si offre, pertanto, la seguente liquidazione: euro 18.000,00 complessivi (che corrisponde in definitiva al quantum, liquidabile - importo medio – per la diffamazione di modesta gravità) da riferirsi, quanto ad euro 9.000,00, agli articoli pubblicati sul Il Secolo XIX ed euro 9.000,00 agli articoli pubblicati sul La Repubblica.
Importi già rivalutati a tutto il 2024, in base ai criteri tabellari adottati, sui quali va riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria fino all'odierna liquidazione e sui quali vanno riconosciuti gli interessi compensativi al tasso legale dal giorno successivo alla pubblicazione del primo articolo (11.10.2021) sino al saldo effettivo.
Quanto alla questione del decremento degli incarichi (“A mero titolo esemplificativo, il Dott. RA (i) non è stato confermato alla carica di consigliere della Banca GE, (ii) ha dovuto rinunciare, per ragioni di opportunità, alla nomina di console onorario d'Olanda, (iii) si è visto drasticamente interrompere il flusso degli incarichi fiduciari di provenienza del Tribunale”) appare evidente che trattasi di ricadute da porsi in stretta relazione causale, anche per ragioni di opportunità, con l'inchiesta in sé considerata e non con la diffamazione di cui è causa.
Del danno così accertato devono rispondere in solido:
(i) per quanto riguarda gli articoli comparsi su il giornalista CP_7 Parte_2
in qualità di editore de nonché il direttore Controparte_1 CP_7 responsabile de Dott. per omesso controllo;
CP_7 Controparte_3
(ii) per quanto riguarda gli articoli comparsi su : il giornalista , CP_8 Parte_3
in qualità di editore de , nonché il direttore Controparte_1 CP_8 responsabile de , Dott. per omesso controllo CP_8 Controparte_4
La richiesta di condanna dei giornalisti convenuti ai sensi dell'art. 12 della legge sulla stampa "Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può richiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato" può essere parimenti accolta.
La natura civilistica della sanzione, affermata da una giurisprudenza non recente, ma mai avversata (Sez. 5, n. 2435 del 19/01/1993, Bonaga, Rv. 193806; Sez. 5, n. 12890 del 13/04/1989, Rv. Per_8 182149), si desume dal riferimento ai parametri della "gravità dell'offesa" e della "diffusione dello stampato" e cioè ad aspetti obiettivi, rapportabili non solo al fatto dell'autore dello scritto, ma proprio all'entità del danno cagionato dalla pubblicazione.
La giurisprudenza civile della Suprema Corte (Sez. 3, n. 6490 del 17/03/2010, Rv. 612225; Sez. 3, n. 14761 del 26/06/2007, Rv. 597920) ha qualificato la riparazione pecuniaria come una "pena privata",
pagina 20 di 22 introdotta per rafforzare la sanzione penale, che va ad aggiungersi al risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) e che presuppone l'accertamento degli elementi costitutivi, che può peraltro essere compiuto anche dal giudice civile;
ciò si desume dai lavori preparatori della L. n. 47 del 1948, che fu approvata dalla Assemblea Costituente.
Si ritiene equo liquidare in favore dell'attore ed a carico di ciascuno dei giornalisti convenuti, a tale titolo, l'importo di euro 1.500,00. Con rivalutazione ed interessi dalla data delle pubblicazioni.
L'ulteriore richiesta attorea di pubblicazione delle sentenza, riconducibile al disposto dell'art. 120 c.p.c., risulta, nel caso di specie, del tutto ammissibile (cfr. Cassazione civile n. 34635/2024 allorchè l'articolo diffamatorio risulti ancora presente sui siti internet) e può essere assolta tramite pubblicazione del mero dispositivo della sentenza, con evidenza e dimensioni non inferiori a quelli degli articoli di cui è causa, per la prima domenica successiva alla pubblicazione della presente sentenza, su entrambi i quotidiani e . CP_7 CP_8
Le spese di lite del presente procedimento devono essere poste a carico dei convenuti in base a soccombenza secondo lo scaglione di valore relativo al quantum liquidato (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 5.200,00 ad euro 25.000,00, importi medi per ciascuna fase).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la responsabilità dei convenuti in ordine ai fatti di cui è causa negli espressi limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto condanna:
(i) per quanto riguarda gli articoli comparsi su il giornalista CP_7 Parte_2
in qualità di editore de nonché il direttore Controparte_1 CP_7 responsabile de Dott. al pagamento in favore di parte CP_7 Controparte_3 attrice di euro 9.000,00 oltre accessori indicati in parte motiva;
(ii) per quanto riguarda gli articoli comparsi su : il giornalista , CP_8 Parte_3
in qualità di editore de , nonché il direttore Controparte_1 CP_8 responsabile de , Dott. al pagamento in favore di parte CP_8 Controparte_4 attrice di euro 9.000,00 oltre accessori indicati in parte motiva;
condanna altresì ex art. 12 L. 47/48 il dott. e il dott. a corrispondere a Parte_2 Parte_3 parte attrice, ciascuno, la somma di euro 1.500,00 oltre accessori indicati in parte motiva;
visto l'art. 120 cpc, ordina a cura e pese delle parti convenute soccombenti, la pubblicazione del mero dispositivo della sentenza, con evidenza e dimensioni non inferiori a quelli degli articoli di cui è causa, per la prima domenica successiva alla pubblicazione della presente sentenza, su entrambi i quotidiani e;
CP_7 CP_8 condanna altresì le parti convenute in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si pagina 21 di 22 liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 11/07/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9398/2022 promossa da:
Dott. (C.F. ), residente in Portofino (GE), Vico Dritto 25, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, tra loro anche in via disgiunta, dagli Avvocati Prof. Andrea D'Angelo c.f.
, PEC e Andrea Dal Negro c.f. C.F._2 Email_1
, PEC ed elettivamente domiciliato C.F._3 Email_2 presso lo studio degli stessi in Genova, Via Assarotti 20/9, fax 010 870290, come da mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE contro in persona del suo procuratore speciale Dott. , Controparte_1 Controparte_2 in forza di procura 6/5/2021 Not. di Torino, Rep. n. 79824, corrente in Torino, Persona_1 Via Lugaro 15 (P.I. ), Dott. nato a [...] il [...], P.IVA_1 Controparte_3 residente in [...] (C.F. ), Dott. C.F._4 Controparte_4 nato a [...] il [...], residente in [...] (C.F.
), Dott. , nato a [...] il [...], residente in [...]46 (C.F. , Dott. , nato a C.F._6 Parte_3 Genova il 7/6/1977, residente in [...], Archivolto Conservatori del Mare 1/9 (C.F.
[...]
), elettivamente domiciliati in Genova, Via Roma 10/10, presso le persone e nello studio C.F._7 dell'Avv. Francesco Liconti (C.F. , fax 010.593839, PEC CodiceFiscale_8
, e dell'Avv. Guido Galliano (C.F. , Email_3 CodiceFiscale_9 fax 010.593839, PEC , che li rappresentano e difendono, tanto Email_4 unitamente quanto disgiuntamente, come da mandati allegati alla comparsa di costituzione
CONVENUTI
pagina 1 di 22 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti di cui in narrativa;
conseguentemente condannare, A) (i) in via tra di loro solidale, il Dott. Parte_3 [...]
in persona del legale rappresentante e il Dott. nella sua qualità di CP_1 Controparte_4 ET responsabile de Il , a risarcire in favore del Dott. i danni subiti e CP_5 Parte_1 subendi dall'attore in un ammontare pari a euro 100.000,00 (euro centomila) o in quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
(ii) il Dott. a corrispondere in favore del Dott. Parte_3
la somma di cui all'art. 12 L. 47/48 in un ammontare pari a euro 25.000,00 (euro Parte_1 venticinquemila) o in quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
B) (iii) in via tra loro solidale, il Dott. , in persona del legale rappresentante e il Parte_2 Controparte_1
Dott. nella sua qualità di ET responsabile de La Repubblica a risarcire in Controparte_3 favore del Dott. i danni subiti e subendi dall'attore in un ammontare pari a Euro Parte_1 100.000,00 (euro centomila) o in quella somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
(iv) il Dott. a corrispondere in favore del Dott. la somma di cui all'art. 12 L. 47/48 in Parte_2 Parte_1 un ammontare pari a euro 25.000,00 (euro venticinquemila) o in quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
C) i soggetti obbligati a pubblicare, con grandezza non inferiore a quella degli articoli de quibus, l'emananda sentenza con le modalità in essa stabilità e per l'estratto ivi specificato per almeno 3 domeniche su due quotidiani a tiratura nazionale e sui quotidiani La e Il CP_6 Secolo XIX o per il periodo e i quotidiani stabiliti in sentenza, e, nel caso di loro omissione, condannare i convenuti obbligati a rimborsare agli attori le relative spese di pubblicazione. Con vittoria nelle spese, diritti e onorari”.
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reciectis, previo ogni incombente del caso e pronuncia meglio vista ed in particolare previa ammissione dell'istanza di acquisizione formulata dai convenuti con la memoria ex art. 183, VI comma, n.2 c.p.c., respingere, siccome infondate in fatto e in diritto, tutte le domande formulate dal Dott. nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_3
e a mezzo dell'atto di citazione notificato in
[...] Controparte_4 Parte_2 Parte_3 data 19/10/2022 e per cui è causa. Vinte le spese”
pagina 2 di 22 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della natura diffamatoria:
▪ di 4 articoli di stampa pubblicati in data 11 ottobre 2021 e 20 ottobre 2021 sui quotidiani
[...]
e (Articolo Il Secolo XIX in data 11/10/2021, prod. 1; Articolo Il CP_7 CP_8 Secolo XIX in data 20/10/2021, prod. 2; Articolo La Repubblica in data 11/10/2021, prod. 3; Articolo La Repubblica in data 20/10/2021, prod. 4);
▪ degli ulteriori seguenti articoli: articolo pubblicato su Il Secolo XIX in data 21/10/2021, prod. 5;
[.. articolo pubblicato su La Repubblica in data 21/10/2021, prod. 6; articolo pubblicato su in data 10/11/2021, prod. 8; articolo pubblicato su in data 3/12/2021, CP_8 CP_8 prod. 9; articolo pubblicato su in data 19/3/2022, prod. 12; articolo pubblicato su CP_8
La Repubblica dal titolo: “Indagato ma rieletto. RA guiderà di nuovo l'Ordine dei Commercialisti ” (prod. n. 11);
che l'attore sostiene essere gravemente lesivi del suo diritto all'onore, alla reputazione personale e professionale e alla sua identità personale.
Ad essere convenuti sono: i giornalisti autori degli articoli (Dott. e Dott. Parte_2 Pt_3
); il direttore responsabile di Dott. il direttore responsabile de
[...] CP_7 Controparte_3
Dott. ; in qualità di editore di CP_8 Controparte_4 Controparte_1 [...] e . CP_7 CP_8
Nei citati articoli, secondo l'attore, sono state riportate numerose informazioni palesemente false e fuorvianti con toni maliziosamente denigratori e ingiustificati rispetto allo scopo apparentemente informativo che gli articoli si proponevano, sì da indurre i lettori, attraverso affermazioni suggestive, alla formazione di un giudizio di riprovazione e sdegno nei confronti del dott. Pt_1
Secondo quanto allegato, nei primi quattro articoli sono state riferite le seguenti affermazioni non rispondenti al vero:
a. il Dott. RA avrebbe “frodato” il fisco “per 10 anni e 25 milioni” (v. titolo del Secolo XIX in data 20 ottobre 2021, v. prod. n. 2); b. il “Presidente dei commercialisti” (Dott. sarebbe stato “indagato” per “Bancarotta Fraudolenta Pt_1 ed Evasione Fiscale” (v. titolo dell'11 ottobre 2021 – v. prod. n. 1 – e analogo contenuto CP_5 era riportato nell'occhiello dell'articolo di Repubblica dell'11 ottobre 2021– v. prod. n. 3). L'esistenza di un'indagine per “evasione fiscale” a carico del Dott. sarebbe stata fatta risaltare a tutta pagina Pt_1 anche con l'articolo in data 20 ottobre 2021 a firma nel quotidiano La Repubblica – v. Parte_2 prod. n. 4; c. il Dott. RA sarebbe stato “collegato” all'amministrazione della Società IC S.p.A. (v. prima colonna dell'articolo del in data 11 ottobre 2021 a firma – v. prod. n. CP_5 Parte_3 1) ed altresì “socio al 22,50% di IC S.p.A.” (v. articolo a firma del Controparte_9 20 ottobre 2021 – v. prod. n. 2).
pagina 3 di 22 Era vero, invece, che:
(i) il debito fiscale da (asserita) evasione maturato da IC era anteriore alle condotte contestate al Dott. il quale ne era dunque totalmente estraneo;
Pt_1 (ii) la condotta contestata dalla procura genovese al Dott. era esclusivamente il Pt_1 concorso nella distrazione di un bene della fallita, che era stato ritenuto dagli inquirenti di valore superiore rispetto a quello oggetto dell'effettivo importo del corrispettivo di Euro 800.000,00 circa.
Di quegli stessi articoli, in ordine al requisito della continenza, si è lamentato il fatto che la notizia di un'indagine a carico del Dott. RA era stata presentata con modalità manifestamente sproporzionate e sempre enfatizzando la circostanza che l'attore rivestiva la carica di presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Genova e di vicepresidente di Banca GE, alimentando così una “narrazione parallela” tale per cui la notizia dell'esistenza di un'indagine a carico del Dott. RA veniva sempre abbinata ad un quadro descrittivo tendente ad enfatizzare la rilevanza “pubblica” del soggetto indagato.
Tale notizia, infatti, era stata pubblicata:
a) con titoli a 5 o 6 colonne (“Fallimento IC, indagato il Presidente dei commercialisti”, La Repubblica 11 ottobre 2021, “Bancarotta Fraudolenta ed evasione fiscale Indagato il presidente dei commercialisti”, Il Secolo XIX, 11 ottobre 2021, “IC, debito di 25 milioni al Fisco tasse non pagate per 10 anni”, La Repubblica, 20 ottobre 2021, “I PM sul presidente dei commercialisti “Fisco frodato per 10 anni e 25 milioni””, Il 20 CP_5 ottobre 2021); b) tramite articoli che utilizzavano ¾ delle pagine del giornale con relativi titoli, sottotitoli, occhielli, didascalie e fotografie messi in risalto tipografico;
c) tramite riferimento esclusivo, in tutti i titoli del Secolo XIX e in quello di Repubblica dell'11 ottobre, alla figura del “presidente dell'ordine dei commercialisti”; d) tramite foto esclusive (nel giornale La Repubblica) di foto del Dott. RA.
Gli articoli in questione si caratterizzavano, inoltre, da un lato, per il tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato e, dall'altro, per la drammatizzazione e falsificazione di una notizia esposta in modo che il lettore la percepisse a tutto detrimento della reputazione del Dott. Pt_1
Infatti, i giornalisti avevano utilizzato titoli, sottotitoli e didascalie caratterizzati da un continuo, quasi ossessivo, richiamo alle cariche ricoperte dall'attore, sia quella “istituzionale” (Presidenza dell'Ordine dei Commercialisti), sia quella ricoperta nella maggiore banca genovese (vicepresidenza di Banca GE), il tutto collegato alla presenza di allegazioni che contenevano veri e propri giudizi di colpevolezza (quale la stentorea affermazione, virgolettata, nell'evidente intento di attribuirla agli inquirenti, secondo la quale il presidente dei commercialisti avrebbe “frodato per 10 anni e 25 milioni” il fisco, utilizzando, sempre in grassetto, sopra il titolo i termini “spogliata” e “lasciata affondare” riferiti alla Società IC, di cui RA non era mai stato socio né amministratore, v. Il Secolo XIX del 20 ottobre).
Stesse considerazioni sono state dall'attore spese per il secondo gruppo di articoli di ottobre, novembre, dicembre 2021 e marzo 2022 (in particolare, a riprova della responsabilità dei convenuti, l'attore ha riportato il contenuto dei messaggi scambiati via wathapp, dopo la pubblicazione dell'articolo del 3 dicembre 2021 sul , prod. 9, tra il dott. e il ET del , Ubaldeschi che CP_5 Pt_1 CP_5
pagina 4 di 22 prometteva di fare le verifiche necessarie in ordine alla notizia, ivi riportata, secondo cui il RA avrebbe fatto “scena muta” davanti ai pm in sede di interrogatorio).
Per tutti gli articoli si è censurato altresì il difetto del requisito dell'interesse pubblico: la diffusione della notizia oggetto degli articoli del Secolo e della Repubblica concerneva (rectius: avrebbe dovuto concernere) l'esistenza di un'indagine a carico del Sig. e del Dott. e in questi termini Per_2 Pt_1 avrebbe dovuto essere pubblicata. Invece, traendo spunto da questa notizia, i giornalisti ne avevano approfittato per riportare altre notizie che esulavano dalla vicenda e come tali non rispondevano ad un interesse pubblico alla conoscenza del fatto divulgato.
Sulla scorta di quanto allegato, l'attore ha chiesto quindi il risarcimento di tutti i danni patiti, ivi inclusi quelli connessi ad un gravissimo danno alla carriera i cui primi effetti, non avevano tardato a manifestarsi. A mero titolo esemplificativo, il Dott. ha riferito che: (i) non era stato confermato Pt_1 alla carica di consigliere della Banca GE, (ii) aveva dovuto rinunciare, per ragioni di opportunità, alla nomina di console onorario d'Olanda, (iii) si era visto drasticamente interrompere il flusso degli incarichi fiduciari di provenienza del Tribunale.
I convenuti si sono costituiti allegando che gli articoli oggetto di causa si riferivano all'inchiesta giudiziaria promossa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova nei confronti del Sig, e del Dott. accusati di concorso nei reati di bancarotta fraudolenta (artt. Persona_3 Parte_1 216, comma 1, n.1 e 223, comma 1, L.F.) e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 174/2000) (docc. 3 e 8).
Tali fatti (l'inchiesta e le accuse), estrinsecamente veri, rappresentavano, da un lato, un rilevante tema di interesse pubblico e, quindi, giornalistico e, dall'altro, il nucleo essenziale dell'informazione fornita da “La Repubblica” e ” con riguardo alle vicende in questione. CP_8
Informazione che si era mantenuta, secondo i convenuti, aderente al contenuto delle carte processuali: le pubblicazioni in esame avevano riferito, e in termini corretti, sia le imputazioni che erano state formulate a carico del Dott. (oltre che dell'altro soggetto interessato dall'inchiesta), sia le Pt_1 risultanze delle indagini svolte dalla Procura.
Hanno in ogni caso invocato la scriminante del diritto di cronaca (oltre che di critica giornalistica) ritenendo integrati i presupposti per la loro applicazione:
1) la rispondenza al vero delle notizie pubblicate: l'attore era indagato, oltre che per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta (art. 216, comma 1, n.1 L.F.), anche per concorso nel reato di cui all'art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - cfr. docc. 3 e 8), in relazione alla presunta distrazione di beni della società IC, dichiarata fallita dal Tribunale di Genova: del tutto legittimamente, quindi, i giornalisti avevano indicato l'esistenza, a carico dell'attore, di un'accusa di “evasione fiscale”, posto che, nel linguaggio comune, sottrarsi al pagamento delle imposte – attraverso atti dispositivi dei beni che dovrebbero essere assoggettati alla procedura di riscossione coattiva ovvero attraverso un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale nella documentazione presentata al Fisco (secondo le definizioni dell'art. 11 D. Lgs. n. 74/20001 ) – appariva del tutto equivalente ad evadere le imposte stesse. Non solo: il Dott. risultava indagato anche per il reato di cui all'art. 648 ter 1 c.p. Pt_1 (autoriciclaggio), in concorso con il Sig. e per il reato di cui all'art. 512 bis c.p. Per_2 (trasferimento fraudolento di valori) (doc. 8): tali imputazioni giustificavano pienamente la definizione di “frode al Fisco” dell'operazione che gli inquirenti addebitavano agli indagati, pagina 5 di 22 accusati di avere distratto in favore della società TR S.p.A., valori patrimoniali di competenza di IC S.p.A., dapprima attraverso un contratto di affitto di ramo di azienda e, successivamente, attraverso la cessione di tale ramo aziendale ad un prezzo deliberatamente sottostimato, omettendo di computare l'avviamento aziendale e così sottraendo le società anche al pagamento delle imposte dirette ed indirette relative a tale cessione. Tanto più che il dott. era socio dell'altra società coinvolta nell'operazione oggetto Pt_1 dell'inchiesta, la TR s.p.a., a favore della quale – secondo gli inquirenti - sarebbero stati distratti beni della fallita IC S.p.A. e che avrebbe “beneficiato” del trasferimento del suo ramo aziendale “depurato” dei debiti pregressi (cfr. p.
3-4 doc. 30). Sul punto parte convenuta si limitava a dare atto che poteva solo dirsi esservi stato un refuso nell'articolo pubblicato in data 20/10/2021 da ”, in cui il giornalista aveva erroneamente CP_8 attribuito all'attore la titolarità di detta partecipazione, riferendola tuttavia alla società IC: un'imprecisione peraltro priva di portata diffamatoria, riguardante un mero dettaglio della notizia, il cui nucleo essenziale corrispondeva pienamente al vero. Non si vedeva poi come potesse essere ritenuta falsa l'affermazione dell'esistenza di un “collegamento” fra la società IC ed il Dott. posto che quest'ultimo, oltre ad essere stato sindaco Pt_1 supplente della società (i cui sindaci effettivi erano peraltro membri dello studio associato dell'attore, – docc. 5-6), era – secondo gli inquirenti - il Parte_4 commercialista della stessa IC (cfr. p.
2 - doc. 4) e addirittura l'Amministratore di fatto della società poi fallita (cfr. p.1 doc avversario n. 14). In particolare, cfr ordinanza del GIP 18/1/2023 (doc. 8, pag. 18) “all'interno della compagine sociale di . Controparte_10 era il commercialista della società”. Pt_1 Quanto alla contestazione secondo cui il debito fiscale per il quale era stata ipotizzata dagli inquirenti la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sarebbe stata anteriore alle condotte contestate dalla Procura di Genova al Dott. l'affermazione appariva smentita dal Pt_1 provvedimento del Tribunale per il Riesame (doc. 3): “gli investigatori hanno ritenuto che l'attività svolta dai due coindagati [ e abbia consentito alla società di Pt_1 Persona_4 accumulare un debito complessivo nei confronti di Equitalia pari a € 24.809.797,43 e che nel 2014, ossia circa un anno dopo l'approvazione del bilancio sociale del 2012, i due coindagati abbiano posto in essere le operazioni necessarie per proseguire il commercio e il c.d. service nel settore automobilistico tramite la nuova società TR S.p.a. totalmente “depurata” dei debiti pregressi, evitando in tal modo anche di computare il bene costituito dall'avviamento della IC S.p.a.”. Nelle pubblicazioni oggetto di causa i giornalisti avevano dunque riferito in maniera corretta le imputazioni mosse dagli inquirenti a ciascuno dei soggetti coinvolti nel procedimento penale in questione, a nulla rilevando gli eventuali, diversi sviluppi del procedimento penale stesso. Venivano quindi ripercorsi i vari articoli e i passaggi cruciali degli stessi che, diversamente da quanto sostenuto, riportavano il nucleo della notizia in modo veritiero. Quanto poi, allo scambio di messaggi Whatsapp intercorso fra il Dott. ed il ET Pt_1 responsabile de ” in data 6/12/2021 (doc. avversario n. 10), da cui parte attrice e CP_8 pretendeva di ritrarre una “palese ammissione di responsabilità da parte del ET
, ebbene la semplice lettura dello scambio di comunicazioni evidenziava, in primo CP_4 luogo, come l'attore – anziché utilizzare lo strumento della richiesta di rettifica di cui all'art. 8 Legge sulla stampa, che gli avrebbe consentito di esporre pubblicamente sul quotidiano le proprie precisazioni rispetto alla notizie pubblicate – aveva preferito dolersi dell'operato del giornalista in un messaggio privato inviato al Dott. Di fronte a tali doglianze il CP_4 ET aveva semplicemente risposto che le accuse di scarsa professionalità rivolte dal Dott. al giornalista de ” erano senza dubbio gravi e che avrebbe pertanto Pt_1 CP_8 approfondito la vicenda, compiendo le necessarie verifiche interne. Non si trattava, dunque, di pagina 6 di 22 un'ammissione di responsabilità, ma di una risposta che denotava serietà ed attenzione verso le altrui istanze;
2) la continenza espressiva: in particolare non poteva sostenersi che la notizia dell'inchiesta giudiziaria a carico del Dott. fosse stata presentata con modalità “manifestamente Pt_1 sproporzionate” ed enfatizzando i ruoli di vicepresidente di Banca GE e di Presidente dell'ordine dei Commercialisti di Genova rivestiti dall'attore. L'aver ricordato che il Dott. RA era il presidente dell'Ordine dei commercialisti di Genova e rivestiva all'epoca anche la carica di vice presidente di Banca GE S.p.A. era circostanza priva di qualsiasi profilo di diffamatorietà e certamente non lesiva dell'immagine dell'attore, che non poteva e non doveva essere omessa nella narrazione della vicenda. Era poi evidente che, essendo il Dott. per le Pt_1 cariche ricoperte, un personaggio noto al pubblico dei lettori, la titolazione (certamente priva di quei caratteri cubitali che la controparte pretendeva di attribuirle) di alcune delle pubblicazioni
– così come le fotografie a corredo di alcuni degli articoli – era stata principalmente dedicata all'attore, ricordando peraltro sempre nei sottotitoli il fatto che le imputazioni mosse al Dott. erano contestate anche all'ex amministratore di IC S.p.A IC IN. Pt_1 3) la pertinenza: nessuna delle notizie pubblicate aveva ad oggetto fatti privati, ma piuttosto il contenuto di atti di indagine penali, certamente dotati di pertinenza. Non si vedeva, in particolare, come potesse ritenersi priva di pertinenza la notizia relativa alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di € 819.806,20, disposto dal Giudice per le Indagini preliminari a carico del Dott. ovvero quella relativa Pt_1 all'esito della richiesta di riesame avanzata dall'attore e rigettata dal Tribunale per il Riesame di Genova. Né potevano ritenersi prive di interesse per la pubblica opinione le notizie relative all'attività svolta dal Dott. come presidente dell'Ordine dei commercialisti di Genova od Pt_1 alla sua rielezione a tale carica: si tratta di fatti certamente pertinenti e di cui i quotidiani editi da avevano tutto il diritto di dare conto, senza essere mossi da alcuna Controparte_1
“curiosità voyeuristica” o dalla volontà di soddisfare un “interesse morboso del pubblico” (che davvero riesce difficile anche solo immaginare visto l'oggetto delle notizie stesse).
Quanto al danno, rilevavano come privi di qualsiasi vincolo causale, rispetto alle pubblicazioni, i presunti pregiudizi lamentati dall'attore. In particolare, appariva evidente l'impossibilità di ricondurre alle pubblicazioni in esame la cessazione della carica di vice presidente di Banca GE S.p.A., posto che tale cessazione era intervenuta a seguito delle dimissioni dell'intero consiglio di amministrazione della banca genovese, avvenute in data 1/6/2022 (doc. 7), quale conseguenza della cessione della partecipazione di controllo al gruppo Occorreva peraltro ancora osservare che, se danno CP_11 pure vi fosse stato (il che era contestatissimo), tale pregiudizio sarebbe comunque da ricondursi all'oggettivo coinvolgimento dell'attore nell'obiettiva vicenda penale che ha formato il tema degli articoli pubblicati e non già nella legittima pubblicazione della notizia di tali accadimenti, da parte dei quotidiani: ciò era in particolare a dirsi con riferimento alla asserita diminuzione degli incarichi fiduciari attribuiti al Dott. da parte del Tribunale di Genova. Pt_1
In ordine infine alla richiesta di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948, la stessa non risultava dovuta per l'assenza di contegni diffamatori in capo ai giornalisti de e CP_7 CP_8
”.
[...]
Questo è, dunque, il nucleo essenziale delle difese spese delle parti in relazione alle quali la domanda di parte attrice può ritenersi fondata solo nei limiti che seguono.
pagina 7 di 22 Il contenuto diffamatorio degli articoli di cui parte attrice si duole deve essere verificato alla luce del noto bilanciamento esistente tra il diritto all'onore ed alla reputazione, che è un diritto fondamentale della persona, e il diritto di libertà di manifestazione del pensiero, che è una libertà fondamentale dell'individuo.
Quando quel diritto venga a confliggere con questa libertà, la prevalenza andrà assegnata all'uno od all'altra a seconda che sussistano o meno: l'interesse pubblico alla diffusione della notizia o dell'opinione; la verità (anche solo putativa) dei fatti narrati;
la continenza delle espressioni adottate.
Rispettate queste tre condizioni, il diritto all'onore sarà sempre recessivo rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero.
L'interesse pubblico della notizia non può essere negato nel caso di specie: secondo ormai consolidata giurisprudenza, l'interesse pubblico alla conoscenza e alla divulgazione della notizia implica la necessità per la collettività di avere notizie in ordine, tra l'altro, a temi relativi alla politica, all'economia, alle scienze, ai fenomeni criminali e della giustizia e, cioè, a tutte quelle situazioni che possano influire sulla corretta formazione della pubblica opinione;
a tale concetto di interesse pubblico, sono, invece estranee quelle notizie distolte dal fine nobile della formazione della pubblica opinione e volte, al contrario, a soddisfare attraverso la violazione della sfera morale dei singoli, inutili, in quanto non pertinenti alla notizia (cfr. Cassazione penale n. 7498/2000).
Più delicati, da analizzare, sono gli altri due limiti.
Quanto al limite della veridicità, si osserva che il giornalista deve garantire che il fatto sia vero, o quantomeno ragionevolmente vero rispetto alle fonti da cui proviene: il giornalista è quindi sempre chiamato a verificare la fondatezza delle informazioni, sia quando sono state da lui stesso ricavate sia quando gli sono state riferite da un terzo. In questo secondo caso è necessario che il giornalista non si limiti a ricevere passivamente la notizia, ma si attivi nell'accertamento dell'attendibilità dei fatti lui pervenuti secondo i doveri di correttezza che la sua professione gli impone;
è quindi legittimo l'esercizio del diritto di cronaca quando sia riportata la verità oggettiva (o anche solo putativa) purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti.
Sia il giudizio sul rispetto della verità putativa sia quello sul rispetto della continenza verbale, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (in ultimo, Cassazione civile sentenza n. 27592/2019), vanno compiuti senza limitarsi al mero dato formale ed estrinseco.
L'una e l'altra di tali evenienze, in particolare, possono verificarsi alle condizioni che seguono.
Iniziando dal limite della verità putativa, va ricordato che il giornalista, il quale riferisca fatti lesivi della reputazione di terzi, non va incontro a responsabilità civile quando quei fatti, al momento in cui vennero appresi dall'autore, gli apparivano verosimili.
Dal punto di vista oggettivo, è necessario che i fatti (poi rivelatisi) falsi fossero non manifestamente implausibili.
pagina 8 di 22 Dal punto di vista soggettivo, è necessario che l'autore dello scritto abbia compiuto “ogni sforzo diligente”, alla stregua della diligenza esigibile dal giornalista medio, secondo la previsione dell'art. 1176 c.c., comma 2, per accertare la verità di essi.
Se dovesse ritenersi che, all'esito di tali sforzi, quei fatti sarebbero apparsi verosimili a qualsiasi giornalista mediamente diligente, l'autore dello scritto sarà scriminato.
Se dovesse ritenersi che, all'esito dei suddetti sforzi, quei fatti sarebbero apparsi inverosimili od anche solo dubbi a qualsiasi giornalista mediamente diligente, l'autore dello scritto non sarà scriminato (così da ultimo, Sez. 3 -, Ordinanza n. 9799 del 09/04/2019, Rv. 653575 – 01; il principio, nondimeno, è risalente e consolidato: nello stesso senso, si vedano Sez. 1 -, Sentenza n. 22042 del 31/10/2016, Rv. 642637 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18174 del 25/08/2014, Rv. 633036 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23366 del 15/12/2004, Rv. 579085 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2066 del /i,13/02/2002, Rv. 552228 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 9391 del 24/09/1997, Rv. 508212 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8284 del 16/09/1996, Rv. 499603 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 982 del 07/02/1996, Rv. 495761 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 90 del 11/01/1978, Rv. 389383 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1499 del 17/05/1972, Rv. 358172 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2117 del 13/06/1969, Rv. 341409 – 01).
Per stabilire se l'autore abbia diligentemente saggiato l'attendibilità della sua fonte di informazioni occorre avere riguardo a tutte le circostanze del caso, ed in particolare:
(a) la qualità della fonte di informazione del giornalista, giacché il dovere di verifica da parte di quest'ultimo sarà tanto meno accurato, quanto più autorevole sia la fonte dell'informazione;
(b) la diffusività del mezzo col quale viene veicolata l'informazione da parte del giornalista, giacchè il suo dovere di controllo dovrà essere tanto più zelante, quanto maggiore sia la potenziale diffusività del mezzo d'informazione che intende adoperare.
Quando la fonte delle informazioni riferite dal giornalista sia un provvedimento giudiziario, un atto di indagine, un provvedimento amministrativo, il rigore nella valutazione della diligenza del giornalista si attenua, non essendo da questi esigibile un controllo sul merito dell'atto.
Ciò, però, non vuol dire che colui il quale riferisca fatti oggettivamente calunniosi, estratti da uno dei suddetti provvedimenti, possa ritenersi sempre e comunque esente da responsabilità.
In particolare, colui il quale riferisca fatti appresi da una fonte del suddetto tipo, ha sempre e comunque il dovere:
(a) di dare conto chiaramente che si tratta di fatti riferiti da terzi, e non di fatti direttamente noti al giornalista (Sez. 3, Sentenza n. 2751 del 08/02/2007, Rv. 595795 – 01);
(b) di non tacere altri fatti, di cui egli sia a conoscenza, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato (Sez. 3, Sentenza n. 14822 del 04/09/2012, Rv. 623667 01);
pagina 9 di 22 (c) di non accompagnare i fatti riferiti con sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà (Sez. 3, Sentenza n. 14822 del 04/09/2012, Rv. 623667 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16917 del 20/07/2010, Rv. 614230 – 01).
I suddetti precetti vanno osservati dal giornalista in quanto costituiscono presidio della presunzione di non colpevolezza, la quale impedisce al giornalista di suscitare ad arte nel lettore la ferma opinione che una persona non condannata debba reputarsi colpevole (Sez. 3, Sentenza n. 22190 del 20/10/2009, Rv. 610311 – 01).
In conclusione, il rispetto della verità putativa non può dirsi sussistente sol perchè l'autore abbia riferito di fatti appresi da una fonte giudiziaria, poliziesca od amministrativa. Sussiste solo se l'autore riferisca donde abbia appreso quei fatti;
non taccia fatti connessi o collaterali di cui sia a conoscenza;
non ricorra ad insinuazioni allusive con riferimento ai fatti riferiti;
si attivi con zelo e prudenza nel vagliare la verosimiglianza dei fatti riferiti.
Quanto al requisito della continenza verbale, essa è il requisito che attiene alle modalità di comunicazione della notizia. Questa deve riportare il fatto nei suoi elementi oggettivi così come appresi dalla fonte. Il giornalista non deve essere altro che un tramite tra la fonte e il lettore. Qualsiasi artificio adoperato dal giornalista che, eccedendo lo scopo informativo, condizioni la genuinità della notizia, vìola il requisito della continenza formale.
L'artificio può consistere nell'uso di un linguaggio colorito ed incauto, nel porre l'accento volutamente su un particolare aspetto del fatto, nell'adoperare termini tali da comunicare un messaggio sottinteso diverso, nell'accostare l'evento narrato ad altro evento in modo da attribuire al soggetto un fatto diverso e ulteriore rispetto a quello originario. Tutto questo può indubbiamente produrre un effetto lesivo. E in qualunque forma si manifesti, la violazione del requisito della continenza formale va a scapito della obiettività della notizia.
La violazione del requisito della continenza formale può avvenire in diversi modi, per semplicità riconducibili a due categorie generali, tra di loro in qualche modo opposte.
La prima categoria è rappresentata dalla violazione palese. E' una violazione che si verifica raramente e che non pone particolari problemi di individuazione. Attiene principalmente al tono adoperato nella narrazione del fatto. E' una violazione diretta, che non necessita di uno sforzo intellettivo per essere individuata. Il tono è sproporzionatamente scandalizzato e vi è un'eccessiva drammatizzazione della vicenda.
La seconda categoria è quella caratterizzata da un premeditato difetto di chiarezza. Qui il giornalista, nel narrare il fatto reale, vuole attribuire al soggetto un fatto diverso o ulteriore. E' uno strumento subdolo al quale il giornalista, fermi i suoi cattivi propositi, deve necessariamente ricorrere perché la rappresentazione chiara, espressa, inequivoca del fatto diverso o ulteriore lo porterebbe ad una violazione diretta del requisito della verità. La violazione non appare prima facie, ma può essere individuata solo attraverso un'operazione che definisca prima il fatto diverso, poi la sua falsità o non riconducibilità al soggetto.
pagina 10 di 22 A questa categoria appartiene il cosiddetto sottinteso sapiente. Un classico caso è l'uso delle
“virgolette” o degli eufemismi. Qui il giornalista usa i termini sapendo che il lettore li interpreterà in maniera contraria o comunque diversa da quanto suggerirebbe il dato formale letterale, stimolando un giudizio estremamente negativo e amplificando così gli effetti lesivi.
Altra tecnica riconducibile al premeditato difetto di chiarezza è quella degli accostamenti suggestionanti. Oltre a narrare il fatto attribuito al soggetto, il giornalista cita altri fatti che si riferiscono a soggetti diversi e più gravi, creando tra il primo e i secondi un collegamento implicito senza minimamente esteriorizzarlo. E' il lettore che metterà in relazione il primo con i secondi.
A questa categoria appartengono anche le insinuazioni. Qui il fatto diverso o ulteriore, ovviamente peggiorativo, viene attribuito al soggetto comunicando espressamente al lettore che la relativa ipotesi
“non è improbabile”, o “non si può escludere”, o che “si potrebbe azzardare”, o affermando che
“quanto appreso fa pensare a”, etc., nella totale assenza di qualsiasi elemento obiettivo che possa permettere di affermarlo esplicitamente.
In ognuno di questi casi, l'informazione che ne deriva perde la sua originaria obiettività. Si può dire che la violazione del requisito della continenza formale è in sostanza una violazione indiretta del requisito della verità, perché con essa o si enfatizza il fatto o si induce il lettore ad attribuire al soggetto un fatto diverso o ulteriore. Muta comunque il fatto originario. E mentre nella violazione (diretta) del requisito della verità il giornalista riferisce un fatto falso (perché inesistente o diverso da quello appreso dalla fonte), nella violazione del requisito della continenza formale il giornalista riferisce lo stesso fatto appreso dalla fonte, ma spinge il lettore a travisarlo per effetto degli artifici sopra descritti. Sotto questo aspetto, la violazione del requisito della continenza formale è una violazione indotta del requisito della verità.
In tal senso (Sez. 1, Sentenza n. 5259 del 18/10/1984, Rv. 436989 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 14822 del 04/09/2012, Rv. 623667 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16917 del 20/07/2010, Rv. 614230 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11259 del 16/05/2007, Rv. 596456 – 01).
Alla luce di tali premesse, occorre verificare verità e continenza rispetto al contenuto (che parte attrice sostiene essene essere il prodotto di una diffamazione ai suoi diretti danni) dei seguenti articoli:
Articolo su in data 11/10/2021 (prod.1) a firma – Titolo: Bancarotta CP_8 Parte_3 Fraudolenta ed evasione fiscale Indagato il presidente dei commercialisti. Sommario: “ Pt_1
che è anche numero due di GE, nei guai insieme all'imprenditore .
[...] Persona_3
L'articolo, il cui incipit è: “ Il presidente dell'ordine dei commercialisti di Genova nonché Parte_1 vice presidente del Consiglio di Amministrazione di GE è indagato dalla Procura della Repubblica per bancarotta fraudolente ed evasione fiscale in concorso con l'imprenditore riporta Persona_3 la notizia dell'indagine in corso per il crac di IC, “al vertice della quale era e alla cui Per_2 amministrazione era legato anche . Per_5
Il nucleo centrale della notizia ruota attorno all'operazione di mancato riconoscimento dell'avviamento nel passaggio tra la “vecchia” IC (il cui fallimento si era completato nel 2016) e la “newco” da cui si sarebbe innescata la “corposa evasione fiscale”.
pagina 11 di 22 Pubblicate nell'articolo sono sia la foto del dott. che quella del dott. Pt_1 Per_2
Articolo su Il Secolo XIX in data 20/10/2021 (prod.2) a firma – Titolo: I PM sul Parte_3 presidente dei commercialisti: “Fisco frodato per 10 anni e 25 milioni”. Sommario: “le accuse a (attuale numero due di GE) e all'imprenditore per il fallimento di Parte_1 Persona_3 IC”. Occhiello: “Secondo gli inquirenti la vecchia società fu spogliata e lasciata
“affondare” per creare una newco priva dei debiti”.
L'articolo riporta la notizia per cui, “secondo la Procura e la Guardia di Finanza”, Parte_1 (“l'attuale Presidente dell'ordine dei commercialisti di Genova nonché vicepresidente di Banca GE”) avrebbe “frodato il Fisco in maniera sistematica per dieci anni lavorando come commercialista e socio al 22,50 % di IC”. Quel “malaffare”, riporta il giornalista, sempre secondo gli inquirenti, “avrebbe generato un debito con lo Stato da parte della medesima IC che rasenta i 25 milioni di euro”. Si legga ancora: insieme al vecchio proprietario Pt_1 Per_3
ha lasciato affondare la vecchia società spogliandola degli asset fondamentali per fondare una
[...] newco e non accreditando neppure l'avviamento”. Il giornalista continua affermando “ il numero uno dei commercialisti genovesi è indagato insieme a per bancarotta fraudolenta ed evasione Per_2 fiscale…”. Segue una cronistoria dei fatti contestati: tra il 2014 e il 2017: “ e in accordo Pt_1 Per_2 chiedono a la chiusura dei rapporti commerciali con IC PA, con CP_12 l'obiettivo di far transitare la Concessionaria proprio da IC a TR PA, la nuova azienda creata a parere dell'accusa per assorbire ciò che di virtuoso era rimasto in IC. Poco dopo ovvero il 13 maggio dello stesso anno, rimarcano ancora i magistrati e i finanzieri, i contratti di di cui prima era titolare IC sono trasferiti a TR PA, che diventa quindi la CP_12 nuova concessionaria per vendita e service in primis del marchio DI. Il giorno successivo IC concede in affitto l'azienda a TR (nata pochi mesi prima) ad un prezzo “palesemente sottostimato” e il contratto per conto della seconda era firmato da in precedenza commercialista Pt_1 e socio proprio di Autocorsica”. L'articolo prosegue con la notizia del fallimento monster di IC (passivo da oltre 25 milioni), dell'iva evasa attraverso interposizioni di aziende fittizie e della consapevolezza secondo il pm in capo a e di aver “imbastito una maxi evasione”. Pt_1 Per_2
L'articolo riporta poi il curriculum vitae e la foto di entrambi gli indagati.
Articolo su La Repubblica in data 11/10/2021 (prod.3) a firma – Titolo: Parte_2 Fallimento IC, indagato il Presidente dei Commercialisti. Sommario: Iscritto nel registro dagli inquirenti assieme all'allora titolare oggi ristoratore in centro. Persona_3 L'ipotesi di reato è bancarotta ed evasione fiscale, nel mirino la creazione di una newco. Sequestri per 500 mila euro.
L'articolo riporta la notizia dell'indagine che ruota attorno al “fallimento di un noto autosalone a Genova e la creazione di una nuova società” su cui la Procura “intende vederci chiaro” e sul coinvolgimento “di un noto e apprezzato professionista della città…presidente dell'Ordine dei commercialisti di Genova e vicepresidente di Banca GE Paolo RA ” insieme a Persona_3
“anche lui molto conosciuto in città”.
L'articolo riferisce le ipotesi di reato contestate (“bancarotta ed evasione fiscale”) correlate alla stima dell'avviamento della società fallita IC e alla creazione della newco, e ripercorre la vicenda fallimentare conclusasi in sede civile fino all'avvenuto sequestro.
pagina 12 di 22 L'articolo, riportante la foto dell'attore, riferisce che né né contattati da Repubblica, Pt_1 Per_2 avevano inteso rilasciare dichiarazioni e si conclude con l'elenco dei ruoli ricoperti dal dott. Pt_1
Articolo su La Repubblica in data 20/10/2021 (prod.4) a firma – Titolo: Parte_2 IC, debito di 25 milioni al Fisco tasse non pagate per dieci anni. Sommario: Contestata la bancarotta fraudolenta a presidente dei commercialisti genovesi, e Parte_1 all'imprenditore Secondo la Procura i due avrebbero “spogliato” la storica Persona_3 concessionaria di via Piave e proseguito l'attività con un'altra società.
L'articolo riporta la notizia del debito di IC con il fisco per 25 milioni di euro accumulato nell'arco di un decennio, dell'operazione consistita nello spogliare la società dei suoi assets strategici (in primis il marchio DI) in favore della nuova società TR. In questo modo – scrive il giornalista
– secondo gli inquirenti “la società sarebbe stata lasciata affondare insieme al suo enorme debito”.
“L'obiettivo degli indagati” – riporta l'articolo - “era togliere la parte buona della concessionaria e proseguire l'attività senza più le zavorre dell'erario dello Stato”.
L'articolo riporta la notizia dei reati che sarebbero stati contestati a e (“bancarotta Pt_1 Per_2 fraudolenta ed evasione”), del sequestro eseguito sui conti correnti del commercialista per circa 500 mila euro e del maggior importo, pari a circa 800 mila euro della “distrazione minima” realizzata ai danni di IC e a vantaggio della società TR.
Il giornalista prosegue nel riportare le battaglie “fiscali” di IC contro il Fisco per il recupero dell'iva per operazioni ritenute inesistenti, dapprima vinte da ”, di cui quest'ultimo era CP_13 il semplice commercialista in IC , fino all'avvenuto cambio di ruoli in TR (di cui era Pt_1 socio, presidente del cda e amministratore unico).
L'articolo insiste sull'obiettivo perseguito con l'istanza di fallimento presentata dalla stessa IC: togliere quanto di buono avesse in grembo IC e proseguire l'attività senza più le zavorre del fisco.
L'articolo – con al centro la foto dell'attore - si conclude riportando i diversi incarichi assunti da Pt_1
Di questi 4 articoli deve ritenersi diffamatoria esclusivamente la (falsa) notizia riportata in ordine all'impostazione accusatoria costruita dagli inquirenti a carico del RA per evasione fiscale (falsa perché priva di riscontro provvedimentale) che ha screditato “oltre misura” – e dunque con modalità inutilmente aggressiva - e in modo non aderente alla realtà dei fatti, la persona dell'attore. Mentre il resto del contenuto dei citati articoli si è assolutamente mantenuto nei limiti del diritto di cronaca/critica giudiziaria.
In particolare:
▪ nessuna indagine per “evasione fiscale” era in corso a carico del Dott. (che peraltro non Pt_1 deteneva partecipazioni sociali in IC PA come si legge nell'articolo a firma Pt_3
pubblicato sul Secolo XIX in data 20.10.2021, prod. 2, ma nella TR PA) e, come
[...] correttamente evidenziato da parte attrice, la propalazione di tale notizia non è giustificabile dietro lo schermo del c.d. “linguaggio comune”;
pagina 13 di 22 ▪ il dott. RA era infatti, insieme al Sig. accusato di concorso nel reato di Persona_3 bancarotta fraudolenta (art. 216, comma 1, n.1 L.F.) e di concorso nel reato di cui all'art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte), in relazione alla presunta distrazione di beni della società IC, dichiarata fallita dal Tribunale di Genova;
▪ il Dott. è risultato poi indagato anche per il reato di cui all'art. 648 ter 1 c.p. Pt_1
(autoriciclaggio) e per il reato di cui all'art. 512 bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori), cfr. doc. 8 fascicolo convenuta in concorso con il Sig. avendo gli CP_1 Persona_3 inquirenti addebitato agli indagati di avere distratto, in favore della valori Parte_5 patrimoniali di competenza di IC S.p.A., dapprima attraverso un contratto di affitto di ramo di azienda e, successivamente, attraverso la cessione di tale ramo aziendale ad un prezzo deliberatamente sottostimato, omettendo di computare l'avviamento aziendale e così sottraendo le società anche al pagamento delle imposte dirette ed indirette relative a tale cessione.
L'attribuzione, dunque, del reato di “evasione fiscale”, e quindi di un fatto diverso da quello per cui s'indagava a carico del RA, ha senza dubbio superato il “limite di tolleranza dell'infedeltà narrativa” in quanto la notizia, sotto il profilo strutturale e fattuale, è risultata distorta (cfr. sul punto Cassazione sezioni unite civili n. 13200/2025 in parte motiva): la notizia ha altresì assunto, nella parte de qua, una intuibile pregnanza in termini di attacco alla carriera e alla solidità della posizione ricoperta del RA e ha certamente “scandalizzato” in modo più eclatante la pletora dei lettori. Lo scostamento tra realtà giudiziaria storica e narrata è trasmodata in una falsità della notizia, a contenuto diffamatorio, in quanto ha tradito, nella parte de qua, la funzione informativa che avrebbe dovuto assolvere, collocandosi la pubblicazione oltre il limite della verità, anche ragionevolmente putativa, finendo per sferrare, sotto tale aspetto, un attacco non giustificato alla persona dell'attore e alla sua reputazione (tanto più considerando il fatto che la narrazione proveniva da giornalisti di “cronaca giudiziaria” e, dunque, da soggetti culturalmente attrezzati dal punto di vista giuridico).
In particolare non ricorre, in tal caso, l'ipotesi (cfr. Cassazione penale sentenza n. 39346/2011 e in ultimo Cassazione sezioni unite n. 13200/2025) della mera inesattezza (che si verifica quando il giornalista sia incorso in modeste e marginali “imprecisioni” che concernano semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale ovvero il “nucleo centrale” della notizia).
Sono infatti da considerare marginali le imprecisioni che non mutano in peggio l'offensività della narrazione sì da mantenere intatta, a livello comunicativo, la verità sostanziale della notizia e, per contro, sono rilevanti quelle che stravolgono il fatto 'vero' in maniera da renderne offensiva l'attribuzione a taluno.
In ossequio al principio di diritto espresso dalle citate sezioni unite («in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile ove si attribuisca ad un soggetto, direttamente o indirettamente, la falsa posizione di imputato, anziché di indagato (anche per essere riferita un'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis c.p.p.) e/o un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione (come anche nel caso di un reato consumato in luogo di quello tentato), salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia tale da mutare, in modo affatto chiaro ed inequivoco, il significato di quegli addebiti altrimenti diffamatori») non può che apprezzarsi la natura diffamatorio dell'accusa a RA di evasione fiscale per oltre 25 milioni di euro perpetuata per otre un decennio e ribadita in tutti gli articoli attraverso la falsa incolpazione per evasione (condotta pagina 14 di 22 invece direttamente riferibile alla compagine sociale di IC) visto che, secondo l'impianto accusatorio, il RA doveva essere, nella narrazione giornalistica dei fatti, chiaramente identificato, rispetto a quel debito erariale, come colui che, in concorso con il aveva compiuto atti distrattivi Per_2 idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva. E il significato di quest'addebito non risulta affatto chiaro nel contesto della narrazione complessiva e non atomistica degli articoli.
Detto ciò, null'altro può essere, in quegli articoli, ritenuto diffamatorio perché, per il resto, risultano pienamente soddisfatti i requisiti della scriminate del diritto di cronaca/critica giudiziaria.
I giornalisti hanno infatti riportato i dati dell'inchiesta con toni forti e sferzanti (“spogliata”,
“affondare”, “mettere nel mirino”, “malaffare”, “fallimento monster”, etc) ma assolutamente pertinenti al tema di discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere (Cassazione penale n. 27913/2023).
Nessuna “enfatizzazione” gratuita è derivata dal mero richiamo alle cariche e agli incarichi rivestiti dal RA, in quanto dette cariche e detti incarichi null'altro erano che parte essenziale della notizia, in relazione alla notorietà del personaggio colpito dall'inchiesta.
Nessuna “prevalente” attenzione risulta poi riservata all'attore, rispetto al coimputato se non in Per_2 proporzione alla “prevalente” reputazione di cui egli godeva a livello locale.
Nessuna alterazione essenziale della notizia vi è stata nel riportare il “collegamento” tra e Pt_1
l'amministrazione di IC, di cui era stato comunque commercialista di fiducia e di cui conosceva il debito erariale accumulato negli anni, se si pone attenzione al filone investigativo che aveva focalizzato l'attenzione sulla parallela costituzione, negli anni antecedenti il fallimento di IC, della TR PA di cui era socio ed amministratore. Pt_1
La narrazione, con impaginazione, titolazione e sottolineatura del tutto coerente con la centralità della notizia, ha nel complesso fatto propria l'ipotesi investigativa formulata dagli inquirenti senza diffondere verdetti definitivi di colpevolezza.
Basti sul punto confrontare il contenuto di quegli articoli con il testo dell'Ordinanza resa dal Tribunale del Riesame in data 2.11.2021, su ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di euro 819.806,20, che ha valorizzato gli stessi dati che, al momento della pubblicazione degli articoli, erano evidentemente in possesso dei giornalisti : “quanto al fumus delicti, va evidenziato che il procedimento è sorto a seguito dell'attività investigativa conseguita alla declaratoria di fallimento di IC s.p.a, operante quale concessionaria di automobili dei marchi Volkswagen e DI nel settore della vendita e del c.d. service, nel capoluogo genovese, CP_14
e nel settore service, nella città di Savona: segnatamente il coindagato ha Persona_3 progressivamente rivestito all'interno della compagine sociale i ruoli di amministratore delegato, presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico socio e, da ultimo, liquidatore, mentre l'odierno ricorrente era stato incaricato dalla società quale proprio commercialista. La Per_5 stessa IC s.p.a. era stata destinataria di una pluralità di avvisi di accertamento (notificati a far tempo dal 2004) da parte dell'Agenzia delle Entrate per contestazioni relative all'omesso versamento dell'IVA per l'anno d'imposta 2000 e per quelli seguenti;
alcuni di tali avvisi sono stati impugnati dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale per essere poi confermati dalla Commissione Tributaria Regionale. Il fallimento di IC PA è stato dichiarato il 03.03.2016 e la correlata procedura fallimentare si è chiusa il 26.10.2018. nel corso delle indagini investigative pagina 15 di 22 avviate dalla G.d.F hanno destato particolare sospetto i rapporti intercorsi prima del fallimento tra la IC PA e la TR PA costituita il 23.12.2013 nel cui ambito RAVA', oltre ad essere socio, ha assunto gli incarichi di amministratore unico, presidente del c.d.a. e, infine, vicepresidente del c.d.a, mentre il coindagato ha ricoperto le cariche di consigliere e di amministratore delegato. Per_2 In particolare gli inquirenti si sono soffermati ad esaminare quanto concordato tra le due società dapprima per l'affitto del ramo d'azienda (dal 14.05.2014 al 28.03.2017) e poi per la relativa cessione (avvenuta il 28.03.2017). il passaggio del mandato relativo al marchio DI da IC PA a TR PA e lo stretto collegamento tra le predette società sono stati ricostruiti sia attraverso le sommarie informazioni rese da , responsabile del network strategy di DI presso Persona_6 Volskwagen Group Italia PA, sia attraverso l'esame della corrispondenza elettronica intercorsa tra i due coindagati. Dalle indicazioni fornite da (per approfondire le quali si rinvia alle Per_6 annotazioni delle G.d.F. in data 25.10.2019 e 17.12.2019) non solo è emersa la piena consapevolezza dei problemi tributari e delle difficoltà finanziarie di IC PA ma sono risultati ben desumibili anche il preventivo accordo tra i coindagati circa l'espletamento della successiva operazione fraudolenta in danno dei creditori della società fallità – tra i quali, in primis, l'erario – e la stretta commistione tra le due aziende, ulteriormente riscontrata dalla lettura della e-mail inviata il 14.10.2013 da a Volkswagen Group Italia PA – trasmessa per conoscenza anche a – in Per_2 Pt_1 cui si fa riferimento a un “nostro Business Plan per la Newco che andremo a costituire”. In base a quanto costruito in chiave accusatoria, a seguito della chiusura dei rapporti commerciali per il mandato DI (verificatasi il30.04.2014 tra IC PA e Volkswagen Group Italia PA, pur senza prevedere alcun corrispettivo al riguardo) è avvenuta la stipulazione del contratto – concluso il 13.05.2014 – tra TR PA e Volkswagen Group Italia PA avente ad oggetto proprio il mandato relativo alle vetture del marchio DI (con la previsione, tra l'altro, delle medesime prestazioni per l'esercizio su Genova e Savona) e ne è, altresì scaturita, la concessione dell'affitto di azienda da parte di IC PA a favore di TR PA (avvenuta il 14.05.2014). Ad avviso degli inquirenti tra le due società è stato volutamente pattuito al riguardo un canone particolarmente basso, in quanto non si è tenuto conto del valore di avviamento commerciale della IC PA derivante dal precedente rapporto con Volkswagen Group Italia PA. Per gli inquirenti, quindi, attraverso questo meccanismo i due coindagati sarebbero riusciti a distrarre complessivamente euro 819.806,20 (di cui € 661.681,20 a titolo di avviamento commerciale ed e 158.125 come canoni di locazione d'azienda, consumando in tal modo il delitto di cui agli artt. 216, co 1°, n. 1) e 223, co 1°, R.D. 267/1942. Con riferimento al secondo capo di accusa sul quale riposa il decreto impugnato, il fumus pare sotteso alle pretese esattoriali avanzate dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di IC PA. La p.g. ha analizzato dettagliatamente al riguardo il contenzioso tributario della società e ha messo in luce che la sua sistematica sottrazione al versamento delle imposte dirette e indirette era ben nota e che, ciononostante, questo comportamento omissivo è stato comunque reiterato nel tempo per volontà della relativa compagine sociale. Come già ricordato in esordio difatti a partire dal 2004 e fino al 2016 la società in esame è stata destinataria degli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta dal 2000 al 2012 aventi ad oggetto il mancato versamento dell'iva grazie ad operazioni fraudolente realizzate tramite l'emissione di fatture in favore di soggetti inesistenti. Nel 2012 la Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha emesso tre sentenze relative agli anni d'imposta 2005,2006, 2008 con cui ha ordinato all'azienda il pagamento del debito fiscale, decisione poi confermate anche dalla Commissione Tributaria Regionale…ne consegue che, come evidenziato in ottica accusatoria, al momento dell'approvazione del bilancio di esercizio sociale del 2012 (avvenuta con delibera del 25 luglio 2013) la compagine sociale era ben consapevole degli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2005, 2006, 2008, 2009 e 2010 e, inoltre, già conosceva l'esito sfavorevole delle sentenze tributarie emesse a carico del sodalizio in primo e in secondo grado. Tuttavia, nel bilancio del 2012 non è stato previsto il fondo per i rischi e gli oneri relativi alle imposte: ad avviso degli inquirenti, se quel fondo fosse stato costituito ne sarebbe scaturita una consistente perdita d'esercizio per la società, pagina 16 di 22 con il risultato che il patrimonio sociale netto sarebbe stato negativo…alla luce di tali elementi indiziari, gli investigatori hanno ritenuto che l'attività svolta dai due coindagati abbia consentito alla società di accumulare un debito complessivo nei confronti di Equitalia pari ad € 24.809.797,43 e che nel 2014, ossia circa un anno dopo l'approvazione del bilancio sociale del 2012, i due coindagati abbiano posto in essere le operazioni necessarie per proseguire il commercio e il c.d. service nel settore automobilistico tramite la nuova società TR PA totalmente “depurata” dei debiti pregressi, evitando in tal modo di computare il bene costituito dall'avviamento di IC PA”.
Occorre, ora, esaminare il contenuto del secondo gruppo di articoli.
Articolo pubblicato su Il Secolo XIX in data 21/10/2021 (prod. n. 5) a firma Titolo: Parte_3 Il commercialista sotto inchiesta organizzava corsi per magistrati. Occhiello: L'indagine su Pt_1
presidente dell'Ordine e numero due di GE.
[...]
L'articolo sottolinea, in chiave critica, la natura degli impegni conventistici di (“il titolo del Parte_1 seminario era indubbiamente evocativo: “la nuova cultura della composizione della crisi e dell'insolvenza per prevenire le difficoltà risanare l'impresa e ripartire più forti – percorso formativo di aggiornamento per i professionisti nella materia della crisi d'impresa”) nel contesto dell'indagine a suo carico per “bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale” insieme all'imprenditore Persona_3
L'articolo riferisce sulle reazioni del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova Luigi Cocchi, del Presidente del Tribunale IC Ravera e di Banca GE in ordine alla notizia dell'indagine in corso e si conclude riassumendo le accuse della Procura per come già riportate nell'articolo pubblicato su Il Secolo XIX in data 20/10/2021.
Articolo pubblicato su La Repubblica in data 21/10/2021 (prod. n. 6) Titolo: RA indagato per bancarotta fa il docente sulle “insolvenze”.
Trattasi di un articolo avente identico taglio critico rispetto al precedente e finalizzato a dare risalto all'impegno conventistico dell'attore su quegli stessi temi che lo vedevano al centro dell'inchiesta giudiziaria (“il presidente dell'ordine dei commercialisti genovesi in qualità di docente spiegava la
“crisi dell'insolvenza…per risanare l'impresa e ripartire più forti” ai suoi colleghi ma anche ad avvocati e persino ai magistrati. E lo fa faceva mentre era indagato per bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale. Parliamo di , presidente dell'ordine dei commercialisti genovesi, che Persona_7 insieme all'imprenditore avrebbe “spogliato” la storica concessionaria IC a Persona_3 favore di un'altra società La TR anche questa poi rivenduta. Tant'è che l'inchiesta…punta ad altri soggetti ritenuto responsabili di aver “lasciato affondare” la concessionaria insieme al suo enorme debito con il fisco, frutto di dieci anni senza pagare le tasse”).
Articolo pubblicato su Il Secolo XIX in data 10/11/2021 (prod. n. 8) a firma Titolo: Parte_3 Bancarotta IC, giusto il sequestro a Occhiello: l'inchiesta sul crac. Il Riesame Pt_1 respinge il ricorso delle difese. Sommario: Conferma del bocco di 819.806 euro per il presidente dei Commercialisti numero due di GE.
L'articolo – che riporta le foto di entrambi gli indagati – dà la notizia della conferma del sequestro da parte del Tribunale del Riesame, di cui riporta ampi stralci motivazionali, nei confronti di Pt_1 presidente dell'ordine dei commercialisti e vicepresidente di GE “indagato per bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale insieme ad un tempo patron di IC”. Persona_3
pagina 17 di 22 Articolo pubblicato su Il Secolo XIX in data 3/12/2021 (prod. n. 9), a firma Titolo: Parte_3 Presidente dei commercialisti indagato: silenzio davanti ai pm, barca sequestrata. Occhiello: L'inchiesta su numero dell'Ordine e vicario GE, per il crac di IC. Parte_1 Aperto procedimento disciplinare.
L'articolo riporta le ultime novità dell'inchiesta (decisione di convocato in interrogatorio dai pm, Pt_1 di “fare scena muta, avvalendosi della facoltà di non rispondere”; sequestro della barca;
avvio di procedimento disciplinare) che trova indagato per “bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale” Pt_1 dopo il crac della storica concessionaria IC insieme all'imprenditore e riferisce Persona_3 nuovamente sull'esito del sequestro in sede di riesame.
Articolo pubblicato su Il Secolo XIX in data 19/3/2022 (prod. n. 12) a firma Titolo: Parte_3 indagato per bancarotta ed evasione, eletto presidente dei commercialisti. Occhiello: il professionista è al centro dell'inchiesta sul crac IC, congelato nel frattempo un immobile a l'altro inquisito. Sommario: secondo mandato per RA alla guida Per_2 dell'Ordine: “I colleghi mi apprezzano oltre le questioni di opportunità”.
L'articolo – con al centro la foto dell'attore – riporta, con taglio critico, la notizia della conferma, alle ultime elezioni, di “indagato per bancarotta ed evasione fiscale nell'inchiesta sul crac di Parte_1 IC” alla guida dell'ordine genovese nonostante “la sua posizione giudiziaria oggettivamente complicata”. L'articolo riporta altresì le dichiarazioni rilasciate dall'attore, in merito all'opportunità della sua rielezione, dopo essere stato contattato dalla redazione del giornale.
L'articolo riferisce altresì sugli aggiornamenti dell'inchiesta (affidamento di una nuova perizia ad un pool milanese per evitare contaminazioni con professionisti locali;
sequestro di un immobile a carico dell'altro indagato , ripercorre il fulcro essenziale dell'indagine come già più volte riferita nei Per_2 precedenti articoli e ricalca nuovamente alcuni stralci del provvedimento del Tribunale del Riesame.
Articolo pubblicato su La Repubblica dal titolo: “Indagato ma rieletto. RA guiderà di nuovo l'Ordine dei Commercialisti ” (prod. n. 11) a firma Titolo: Indagato ma rieletto Parte_2 RA guiderà di nuovo l'Ordine dei commercialisti.
L'articolo riporta, nella sostanza, le stesse notizie del precedente ed ha lo stesso taglio critico (“la sua era l'unica lista in gara”) rispetto alla rielezione di “sotto indagine per evasione e bancarotta per Pt_1 il Fallimento di IC”.
Rispetto a questo secondo gruppo di articoli (che si caratterizzano anche per una critica più sferzante alla rielezione di alla guida dell'ordine genovese dei commercialisti) non può che Pt_1 ribadirsi, con alcune puntualizzazioni, quanto già sopra osservato.
Va in particolare rilevata:
▪ l'inveritiera notizia riportata in tutti gli articoli circa il reato per il quale era stato indagato Pt_1 (che non era di evasione fiscale);
▪ la maliziosa narrazione contenuta nell'articolo prod. 9: il dott. non aveva fatto “scena Pt_1 muta davanti ai magistrati” ma aveva scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere tramite il proprio difensore che, preavvertito il magistrato, aveva informato che non vi era alcuna necessità di far comparire l'indagato davanti a lui. È evidente che la notizia, così rappresentata, pagina 18 di 22 è suggestiva e fuorviante perché insinua nel lettore, secondo il linguaggio comunque, l'idea che il professionista non abbia avuto da rispondere alle domande poste dai magistrati, mostrando un atteggiamento ostruzionistico e non collaborativo;
Il resto della narrazione si è invece mantenuta nei limiti della scriminate del diritto di cronaca/critica giudiziaria e la mera imprecisione contenuta nell'articolo prod. 5 è stata del tutto incapace di alterare il fulcro essenziale della notizia (RA non era tecnicamente organizzatore dei corsi ma era comunque in essi coinvolto).
La sintesi che i giornalisti hanno fatto sul contenuto dell'inchiesta è veritiera perché rispondente ai fatti in essa rappresentati. La critica pertinente e mai offensiva. Il linguaggio, colorito e pungente, adeguato alla gravità della notizia. L'attenzione rivolta a pienamente giustificata dall'ampiezza, rilevanza Pt_1 ed importanza degli incarichi da lui ricoperti.
Conclusivamente, il contenuto di tutti gli articoli pubblicati hanno contenuto diffamatorio negli specifici limiti sopra evidenziati, che ridimensionano significativamente la domanda dell'attore.
Quanto al danno concretamente risarcibile si osserva quanto segue.
Il danno da lesione di diritti assoluti della personalità costituzionalmente protetti, quale la reputazione, sia personale che professionale, che sia derivato da condotta colpevole, può essere provato mediante presunzioni, ed è un danno conseguenza suscettibile di quantificazione in via equitativa.
Il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni (Cassazione civile n. 9385/2018).
L'attore ha allegato detto danno conseguenza (in termini di “perturbamento” dello stato d'animo e di scredito professionale, Cassazione civile n. 18210/2008;) e la prova è presuntivamente ricavabile del clamore che gli articoli hanno provocato.
Buona parte del clamore suscitato dai citati articoli è riferibile, tuttavia, a fatti ampiamente scriminati e, come tali, insuscettibili di formare oggetto di risarcimento (in altri termini una ripercussione in termini di immagine in capo all'attore si sarebbe verificato anche se i giornalisti non avessero travalicato i limiti del diritto di cronaca).
Non è semplice distinguere tra effettivi pregiudizievoli immediatamente riferibili a fatti scriminati ed effetti pregiudizievoli immediatamente riferibili a fatti non scriminati e valutarne, dunque, gli effetti sul piano risarcitorio. E' un'operazione che può essere svolta solo ricorrendo al parametro dell'equità.
Il danno non patrimoniale subito può essere liquidato facendo uso delle ultime tabelle di Milano partendo dalla quantificazione proposta per diffamazioni di media gravità (tenuto conto del numero degli articoli in cui la notizia diffamatoria è stata riportata, della diffusione del mezzo diffamatorio, dell'intensità del dolo, della notorietà del diffamato) opportunamente corretta in diminuzione, in quanto pagina 19 di 22 la lesione all'immagine e alla reputazione dell'attore è conseguita anche dalla narrazione di fatti legati all'inchiesta ampiamente scriminata.
In concreto, si offre, pertanto, la seguente liquidazione: euro 18.000,00 complessivi (che corrisponde in definitiva al quantum, liquidabile - importo medio – per la diffamazione di modesta gravità) da riferirsi, quanto ad euro 9.000,00, agli articoli pubblicati sul Il Secolo XIX ed euro 9.000,00 agli articoli pubblicati sul La Repubblica.
Importi già rivalutati a tutto il 2024, in base ai criteri tabellari adottati, sui quali va riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria fino all'odierna liquidazione e sui quali vanno riconosciuti gli interessi compensativi al tasso legale dal giorno successivo alla pubblicazione del primo articolo (11.10.2021) sino al saldo effettivo.
Quanto alla questione del decremento degli incarichi (“A mero titolo esemplificativo, il Dott. RA (i) non è stato confermato alla carica di consigliere della Banca GE, (ii) ha dovuto rinunciare, per ragioni di opportunità, alla nomina di console onorario d'Olanda, (iii) si è visto drasticamente interrompere il flusso degli incarichi fiduciari di provenienza del Tribunale”) appare evidente che trattasi di ricadute da porsi in stretta relazione causale, anche per ragioni di opportunità, con l'inchiesta in sé considerata e non con la diffamazione di cui è causa.
Del danno così accertato devono rispondere in solido:
(i) per quanto riguarda gli articoli comparsi su il giornalista CP_7 Parte_2
in qualità di editore de nonché il direttore Controparte_1 CP_7 responsabile de Dott. per omesso controllo;
CP_7 Controparte_3
(ii) per quanto riguarda gli articoli comparsi su : il giornalista , CP_8 Parte_3
in qualità di editore de , nonché il direttore Controparte_1 CP_8 responsabile de , Dott. per omesso controllo CP_8 Controparte_4
La richiesta di condanna dei giornalisti convenuti ai sensi dell'art. 12 della legge sulla stampa "Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può richiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato" può essere parimenti accolta.
La natura civilistica della sanzione, affermata da una giurisprudenza non recente, ma mai avversata (Sez. 5, n. 2435 del 19/01/1993, Bonaga, Rv. 193806; Sez. 5, n. 12890 del 13/04/1989, Rv. Per_8 182149), si desume dal riferimento ai parametri della "gravità dell'offesa" e della "diffusione dello stampato" e cioè ad aspetti obiettivi, rapportabili non solo al fatto dell'autore dello scritto, ma proprio all'entità del danno cagionato dalla pubblicazione.
La giurisprudenza civile della Suprema Corte (Sez. 3, n. 6490 del 17/03/2010, Rv. 612225; Sez. 3, n. 14761 del 26/06/2007, Rv. 597920) ha qualificato la riparazione pecuniaria come una "pena privata",
pagina 20 di 22 introdotta per rafforzare la sanzione penale, che va ad aggiungersi al risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) e che presuppone l'accertamento degli elementi costitutivi, che può peraltro essere compiuto anche dal giudice civile;
ciò si desume dai lavori preparatori della L. n. 47 del 1948, che fu approvata dalla Assemblea Costituente.
Si ritiene equo liquidare in favore dell'attore ed a carico di ciascuno dei giornalisti convenuti, a tale titolo, l'importo di euro 1.500,00. Con rivalutazione ed interessi dalla data delle pubblicazioni.
L'ulteriore richiesta attorea di pubblicazione delle sentenza, riconducibile al disposto dell'art. 120 c.p.c., risulta, nel caso di specie, del tutto ammissibile (cfr. Cassazione civile n. 34635/2024 allorchè l'articolo diffamatorio risulti ancora presente sui siti internet) e può essere assolta tramite pubblicazione del mero dispositivo della sentenza, con evidenza e dimensioni non inferiori a quelli degli articoli di cui è causa, per la prima domenica successiva alla pubblicazione della presente sentenza, su entrambi i quotidiani e . CP_7 CP_8
Le spese di lite del presente procedimento devono essere poste a carico dei convenuti in base a soccombenza secondo lo scaglione di valore relativo al quantum liquidato (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 5.200,00 ad euro 25.000,00, importi medi per ciascuna fase).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la responsabilità dei convenuti in ordine ai fatti di cui è causa negli espressi limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto condanna:
(i) per quanto riguarda gli articoli comparsi su il giornalista CP_7 Parte_2
in qualità di editore de nonché il direttore Controparte_1 CP_7 responsabile de Dott. al pagamento in favore di parte CP_7 Controparte_3 attrice di euro 9.000,00 oltre accessori indicati in parte motiva;
(ii) per quanto riguarda gli articoli comparsi su : il giornalista , CP_8 Parte_3
in qualità di editore de , nonché il direttore Controparte_1 CP_8 responsabile de , Dott. al pagamento in favore di parte CP_8 Controparte_4 attrice di euro 9.000,00 oltre accessori indicati in parte motiva;
condanna altresì ex art. 12 L. 47/48 il dott. e il dott. a corrispondere a Parte_2 Parte_3 parte attrice, ciascuno, la somma di euro 1.500,00 oltre accessori indicati in parte motiva;
visto l'art. 120 cpc, ordina a cura e pese delle parti convenute soccombenti, la pubblicazione del mero dispositivo della sentenza, con evidenza e dimensioni non inferiori a quelli degli articoli di cui è causa, per la prima domenica successiva alla pubblicazione della presente sentenza, su entrambi i quotidiani e;
CP_7 CP_8 condanna altresì le parti convenute in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si pagina 21 di 22 liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 11/07/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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