Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4823/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 4823/2024 V.G. posta in decisione il 21/1/2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente Parte_1 C.F._1
in Via Lacchini n. 136 (avv. Elisabetta Grindatto)
e
, nata a [...] il [...] (C.F. , residente a [...]C.F._2
Faenza (RA), Via Lacchini n. 136 (avv. Giovanni Battista Emaldi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 13.11.2024; preso atto che l'udienza del 21.1.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli , in data 17/4/2000 e Persona_1 Per_2
, in data 21/3/2006;
[...]
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra _1
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e
[...] C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...] (C.F. , celebrato a Solarolo (RA)
[...] C.F._2
il 31/5/1998, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 1998, n. 4, parte
2, serie A, Ufficio 1;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Solarolo (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati e saranno liberi ognuno di fissare, ove riterranno, la propria residenza, impegnandosi ed obbligandosi a non interferire nelle rispettive vite private;
I coniugi continueranno ad abitare nella casa coniugale, sita a Faenza, in via Lacchini n. 136, di proprietà dei figli sig.ri e , già separata in due unità distinte senza Persona_1 Persona_2
apposito frazionamento catastale ad oggi corrispondenti agli attuali due numeri civici 136/1 e 136/2 con autonomi ingressi e doppi campanelli cassette postali;
L'appartamento al primo piano al nr. civ. 136-interno 2 continua ad essere assegnato alla signora che vi risiederà unitamente ai figli e , con attribuzione di uso esclusivo della CP_1 Per_1 Per_2
taverna, e per il quale è già stato costituito con atto notarile diritto di abitazione in favore della stessa sig.ra su quella porzione fino alla totale indipendenza economica dei figli (Doc.n. 5); CP_1
L'appartamento al piano terra al nr. civ. 136-interno 1, continua ad essere assegnato al sig. , _1
unitamente al garage ed della cantina in via esclusiva ed alle altri parti, con suo obbligo di farvi permanere residenza separata e stato di famiglia autonomo, così come già perfezionati nell'anno
2020, all'interno dello stesso civico 136/1 e per il quale è già stato costituito con atto notarile diritto di abitazione in favore del sig. su quella porzione fino alla totale indipendenza economica _1
dei figli (vedasi doc. n. 5); I sig.ri ed al fine di accedere alle loro rispettive uniti immobiliari, cosi come _1 CP_1
distinte nelle predette planimetrie, si obbligano ad utilizzare unicamente i rispettivi ingressi evidenziati in colore rosso nelle piantine allegate (docc.n. 6-7) ed, in particolare, il IG _1
si impegna ad utilizzare, non in modo frequente ma solo per lo stretto necessario, il
[...]
passaggio interno che gli consente di raggiungere il garage e la cantina a lui assegnati, cercando di mantenere nell'atrio dell'ingresso della sig.ra il migliore contegno e rispetto formale CP_1
possibile
I coniugi di comune accordo convengono, nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali discendenti dalla loro separazione personale, di procedere alle seguenti attribuzioni patrimoniali e costituzione di diritti.
Il signor corrisponderà, esclusivamente a titolo di contributo per il mantenimento di _1
figli e e sino alla totale autosufficienza economica degli stessi, la somma annuale di Per_1 Per_2
€ 4,200,00 (euro quattromiladuecento/00) (€2.100,00 per figlio) mediante versamenti mensili anticipati ciascuno di C 350,00 (euro trecentocinquanta/00) (€ 175,00 pet ogni figlio) con bonifico sul conto corrente della sig.ra IBAN IJ 9800623023708000030072833, somma Controparte_1
rivalutarsi annualmente sulla base della variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati- con decorrenza dal 17.05.2022, da corrispondersi anticipatamente, entro il giorno 15 di ogni mese, già dalla data di sottoscrizione del presente atto tramite i rispettivi procuratori in attesa della fissazione dell'udienza presidenziale mediante versamento sa conto corrente intestato alla signora tramite cessione diretta volontaria, già in essere, Controparte_1
dalla propria busta paga presso il datore di lavoro con bonifico a favore Controparte_2
della sig.ra alle seguenti coordinate IBAN ΓΙ9800623023708000030072833 confermando CP_1
cosi ordine alla Ragioneria dello Stato di Ravenna di provvedervi e comunicando alla stessa ogni successiva variazione dell'assegno in base a modifiche degli accordi con provvedi mento del
Tribunale o in base alla rivalutazione dell'assegno in forza degli indici istat di rivalutazione
Qualora la figlia maggiorenne divenisse economicamente autosufficiente l'assegno di man Per_1
tenimento per il figlio sarà determinato nella misura di Euro 200,00 mensile rivalutabile Per_2
Istat dall'anno successivo alla pama mensilità di erogazione;
Per quanto concerne gli assegni a sostegno del nucleo familiare ancora in essere, le parti convengono che gli stessi vengano percepiti dalla sig.ra obbligandosi il sig. Controparte_1
1 perfezionare le pratiche e a provvedere ai rinnovi;
_1
Il sig. con riferimento all'unità immobiliare di e ad entrambe le parti Parte_1 Persona_3
assegnate a lui (Civico 136/Int.1) e alla sig.ra (Civico 136/Int.2), si obbliga a Controparte_1
provvedere in via esclusiva e, senza la facoltà di richiedere alcun rimborso, fino alla totale auto sufficienza economica dei figli ed anche se trasferirà altrove, medio tempore, domicilio e/o residenza, al pagamento di tutte le spese necessarie per la gestione e manutenzione straordinaria dello stesso immobile fino alla totale autosufficienza economica dei figli,
La sig.ra si obbliga a provvedere, ad esclusione delle spese universitarie (rette, Controparte_1
libri, casa, trasporti, mantenimento in città universitaria, strumentazione per studi, pc, programmi,
Viaggi Erasmus) in via esclusiva fino alla concorrenza della somma annuale di euro 3.500,00 al pagamento di tutte le spese straordinarie rientranti nel protocollo del Tribunale di RAVENNA Ordine
Avvocati Di Ravenna - dei figli e fino alla loro totale autosufficienza economica ed Per_1 Per_2
anche se trasferirà altrove, medio tempore, domicilio c/o residenza,
Le parti provvederanno al rimborso, in ragione del 50%, in favore di quella che avrà sostenuto
, delle spese eccedenti l'importo di C 3.500,00 (massimale a carico della IG.ra Parte_2
versate a titolo di spese straordinarie nell'interesse dei figli previste e specifica Controparte_1
nel "Protocollo per i procedimenti in materia familiare" c/o il Tribunale di Ravenna;
Le parti provvederanno, altresì, al rimborso, in ragione del 50%, in favore di quella che avrà sostenuto Ponere economico, delle spese universitarie a titolo esemplificativo ma non esaustivo: rette, libri, casa, trasporti, mantenimento in città universitaria, strumentazione per studi, pc, programmi e viaggi Erasmus;
I ricorrenti, per quanto occorrer possa, si autorizzano reciprocamente al rilascio di documenti validi per l'espatrio, anche intercontinentale;
Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma di Euro Parte_1 Controparte_1
8.670,39 (di cui Euro 5.091,83 a titolo di residuo assegni di mantenimento dei due figli non versati dal sig. a far data dal verbale di separazione al 29.08.2024 e calcolati al netto della Parte_1
compensazione con gli assegni familiari di fatto trattenuti dalla sig.ra ed Euro 3.578,56 CP_1
per rimborso 50% spese straordinarie anni 2021-2024 eccedenti il tetto di Euro 3.500,00 annuo) mediante versamenti mensili anticipati ciascuno di € 350,00 da corrispondersi, entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello in cui cesserà, per intervenuta autosufficienza economica dei figli, la corresponsione dei loro assegni di mantenimento mensili in cost con continuità di versamento, fino al raggiungimento del saldo della somma di Euro 8.670,39, conto corrente intestato alla signora tramite cessione diretta volontaria, già in essere, dalla Controparte_1
propria busta paga presso il datore di lavoro con bonifico a favore della Controparte_2
sig.ra alle seguenti coordinate IBAN 119800623023708000030072835 confermando cost CP_1
ordine alla Ragioneria dello Stato di Ravenna di provvedervi Ogni altro rapporto patrimoniale è stato definito separatamente dai ricorrenti, i quali si danno reciprocamente atto che, con la puntuale esecuzione di quanto pattuito, non avranno più nulla altro a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra,
I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti Parte_1 Controparte_1
e di non avanzare, l'uno nei confronti dell'altra, pretese ulteriori rispetto a quanto previsto nel presente accordo, neppure a titolo di mantenimento e in ogni caso di rinunciarvi espressamente, avendo già regolato ogni pendenza derivante da rapporti di conto corrente accessi presso Banche o altri Istituti di credito, nonché da intestazioni di beni mobili e/o mobili registrati;
Le spese di giudizio saranno sostenute integralmente dalla IG.ra . Controparte_1
Ravenna, 13/2/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi