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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/08/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 581/2024 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
1) dr. Augusto SABATINI Consigliere
2) dr. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 581/2024 R. G., vertente tra
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Risorgimento n.39, C.F.: , anche quale genitore esercente la potestà CodiceFiscale_1 sui figli minori nato a [...] il [...] - C.F.: Persona_1 C.F._2
- e nato a [...] il 10.07..2012 - C.F.:
[...] Controparte_1 [...]
S.Agata Militello via San Martino n.56, pres C.F._3 studio dell'Avv. Rita Lazzara del Foro di Patti (FAX:0941701991 – PEC: che la rappresenta e difende per procura rilasciata in atti;
parte Email_1 ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Messina, nella data del 12.02.2025 (a seguito di istanza depositata il 25.01.2025);
-APPELLANTE-
contro
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, e per questo giudizio elettivamente domiciliato in Capo D'Orlando P.zza C.F._4
Merendino n°6 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Di Blasi del Foro di Patti (C.F.
) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura rilasciata in atti, il quale C.F._5 dichiara di volere ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: o al N° Fax 0941902442. Email_2
- APPELLATO-
con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA – SEDE, in persona del S. Procuratore che ha apposto il visto;
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Patti n. 659/2024, pubblicata il 27.05.2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da atti e verbali di causa. Il S. Procuratore Generale nulla ha rilevato.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05 luglio 2024, impugnava la sentenza Parte_1 indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Patti, pronunciando sulla domanda proposta dalla stessa appellante, così provvedeva:
“… 1 dispone l'affido esclusivo dei figli a con domiciliazione presso la casa materna;
Parte_1
2 assegna la casa familiare a;
Parte_1
3 pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli minori mediante Controparte_2 versamento a della somma mensile di € 100,00, rivalutabile secondo indici Istat e pone Parte_1
l'obbligo di contribuire nella quota del 50 % alle spese straordinarie per la prole;
4 regolamenta l'esercizio del diritto di visita di nei confronti della prole come segue - salvo diverso accordo Per_1 delle parti che tenga conto delle esigenze dei minori – - tramite video chiamate WhatsApp e con l'ausilio dei Servizi Sociali competenti per territorio in orari e giorni da concordare. - dispone che l'attrice con cadenza mensile dovrà fare rientro in Sicilia (nelle date da concordare previamente con i Servizi Sociali) per consentire allo di Per_1 vedere i suoi figli tramite l'ausilio dei Servizi Sociali competenti per territorio.
5 compensa le spese di lite tra le parti;
6 manda alla Cancelleria di provvedere all'archiviazione del sub-procedimento n. 7-1/20 R.G. In particolare, l'appello veniva limitato ai capi 3. e 4. della citata sentenza, relativi al contributo per il mantenimento dei figli posto a carico del padre ed alla regolamentazione del diritto di visita del padre.
Premetteva che con il ricorso presentato in primo grado avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. in data 26.1.2004, quanto Controparte_2 ai figli nati dal matrimonio (nato il [...], ora di anni 19) e (nato il [...], Per_1 CP_1 ora di anni 13) ne chiedeva l'affido esclusivo, con la conferma delle statuizioni in materia di contributo per il mantenimento da parte del padre e l'esercizio del diritto di visita già adottate con la sentenza n.183/2020 emessa dalla Corte di Appello di Messina nel precedente giudizio di separazione.
Va precisato che con tale sentenza (n. 183/2020), pubblicata in data 05.05.2020, la Corte di Appello di Messina, definitivamente pronunciando in sede di appello avverso la sentenza di separazione, in parziale riforma della sentenza impugnata aveva disposto “l'affido esclusivo alla madre
dei figli e con esclusione del diritto di Parte_1 Persona_1 Controparte_1 visita del padre con i figli almeno sino a quando l'appellato non dimostri di avere intrapreso e seguito positivamente quel percorso di recupero della propria capacità genitoriale e di conoscenza di sé stesso che è condizione indispensabile perché egli adempia al suo ufficio di genitore”. Quanto al contributo per il mantenimento, veniva confermata la statuizione di primo grado che poneva a carico di con decorrenza dalla data del ricorso, l'obbligo di Controparte_2 contribuire al mantenimento dei due figli minori mediante versamento della somma mensile di
€.200,00 importo rivalutabile periodicamente secondo gli indici Istat. 2 Con ordinanza del 10.6.2020 il Presidente del Tribunale disponeva l'affido esclusivo dei figli alla madre con esclusione del diritto di visita del padre fino al recupero della sua capacità genitoriale, assegnava la casa coniugale alla madre, poneva a carico del convenuto un assegno mensile per il mantenimento dei figli nella misura di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, rimetteva, infine, le parti innanzi al Giudice istruttore.
Con sentenza n. 65/22 allegata in atti veniva disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per le ulteriori domande.
Nelle more del giudizio chiedeva la modifica dell'ordinanza presidenziale in relazione al Per_1 proprio diritto di visita. La ricorrente si opponeva a tale richiesta rilevando che non era intervenuto il recupero della capacità genitoriale da parte dello al quale era subordinato l'esercizio del diritto di visita, Per_1 ed in subordine chiedeva disporsi CTU per valutare la sussistenza delle condizioni per riprendere le visite senza pregiudizio per i figli. La causa è stata quindi decisa senza alcuna attività istruttoria con la sentenza impugnata.
Articolava, quindi, i seguenti motivi di appello: quanto al capo della decisione relativo al diritto di visita: 1. con il primo motivo di appello l'appellante lamentava la manifesta contraddittorietà delle motivazioni, nella parte in cui il Giudice per un verso dava atto delle carenze della capacità nelle competenze e capacità genitoriali dello considerate rilevanti per escludere Per_1
l'affido condiviso, ritenendolo fonte di dann figli, per altro verso glissava sulla persistenza di tali carenze ed il mancato recupero della capacità genitoriale allorquando disponeva il ripristino del diritto di visita.
2. Sotto altro profilo denunciava la falsa applicazione dell'art. 333 c.c. nella parte in cui si dispone il ripristino del diritto di visita nonostante la comprovata persistenza di gravi carenze nelle capacità genitoriali del sig. con grave pregiudizio per i minori;
invero una corretta Per_1 applicazione della norma, accertato che tali carenze determinano condotte che risultano gravemente pregiudizievoli per i minori, avrebbe imposto l'esclusione del diritto di visita del padre, come già disposto in sede di separazione;
3. Ancora, deduceva, sullo stesso tema del diritto di visita, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., nella parte in cui attribuisce alla relazione a firma della dott. Per_2 un'affermazione parziale e non coerente con il suo reale contenuto;
invero, posto che la persistenza di gravi carenze nelle competenze e nelle capacità genitoriali (quelle già rilevate dal CTU nella causa di separazione) risultano confermate dalla stessa dott. con Per_2 conseguente conferma del mancato recupero delle capacità genitoriali, si riconosce il diritto di visita del padre, sulla base di affermazioni parziali contenute nella relazione (il sig. chiede Per_1 di poter vedere i figli. Tale richiesta dovrebbe essere favorita ed accompagnata per mantenere il l fettivo tra i minori e i figli. Il sig. pur rilevando carenze nelle competenze e capacità genitoriali queste Per_1 andrebbero iscritte nella sua personalità fragile…) che considerate isolatamente appaiono assolutamente incongruenti con il reale contenuto della relazione che conferma il mancato recupero delle capacità genitoriali. Chiedeva, quindi, che venisse ripristinata la regolamentazione disposta dal provvedimento presidenziale che si era uniformato alla decisione della Corte di Appello di Messina. Richiamava a sostegno delle proprie istanze anche gli esiti della CTU disposta nel giudizio di separazione.
3 Altrettanto illogica sarebbe, secondo l'appellante, la decisione del Tribunale di onerare la sig.ra di scendere una volta al mese in Sicilia per consentire gli incontri con il padre. Pt_1
Quanto al capo della decisione relativa all'assegno di mantenimento per i figli, deduceva:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 30 della Costituzione e dell'art. 315 bis c.c. nella parte in cui si determina l'assegno di mantenimento nella somma di €. 100,00;
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in ordine alla valutazione delle prove riguardo alle condizioni economiche dell'appellato di fatto totalmente carenti. Chiedeva, quindi, sul punto la riforma della sentenza con il ripristino dell'assegno nella misura di
€. 200,00 mensili oltre aggiornamento ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie.
Instava, infine, per la sospensione del provvedimento impugnato quanto all'esercizio del diritto di visita da parte del padre così come modulato in sentenza, atteso il grave ed irreparabile danno che deriverebbe ai figli in ragione delle patologie da cui sono affetti riprendere i contatti con il padre.
§
Con decreto emesso dal Presidente della prima sezione civile, veniva fissata udienza (a trattazione scritta) per la data del 02 dicembre 2024, con termine di legge per la notifica alla controparte.
§ Con comparsa di costituzione e riposta depositata in data 31.10.2024 si costituiva l'appellato, il quale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, opponendosi, altresì, alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per carenza dei presupposti del
“fumus boni iuris” e del “periculum in mora” Quanto al diritto di visita dopo aver richiamato alcuni passaggi della CTU redatta nel corso del giudizio di separazione, dalla d.ssa e gli esiti della relazione redatta dalla psicologa, d.ssa CP_3
del consultorio di Capo d'Orlando presso il quale lo aveva intrapreso un Per_2 Per_1 percorso psicoterapeutico finalizzato a riacquistare una maggiore capacità genitoriale, deduceva che era “necessario e urgente, quindi, ripristinare i rapporti umani di frequentazione e il diritto di visita tra padre e figli per una loro sana crescita morale e affettiva”. Quanto all'assegno di mantenimento deduceva che “il sig. non avendo un lavoro stabile e Per_1 svolgendo dei lavoretti occasionali nel settore dell'agricoltura, vive in una situazione economica di estrema precarietà, che non gli ha permesso di ottemperato, in questi anni, agli obblighi inerenti alla contribuzione per il mantenimento dei figli”. Assumeva la parte più precisamente che lo pur non essendo stato dichiarato, con Per_1 apposita certificazione medica, affetto da qualche patologia mentale, presenta di fatto "un ritardo mentale” e non era, quindi, in grado, da solo, di organizzarsi un lavoro, con la conseguenza che lo stesso non veniva, né viene tutt'oggi assunto con un regolare contratto di lavoro, in quanto considerato e trattato, dai diversi datori di lavoro, come un "garzone di bottega" ma soprattutto, retribuito per poche decine di euro al giorno. Viceversa, assumeva che “la sig.ra percepisce mensilmente dall'INPS, per mantenere i due figli, due Pt_1 indennità di accompagnamento di € 530,00 per ciascuno di essi, per un totale di €1.060,00 ( millesessanta/00) mensili oltre tredicesima/quattordicesima e gli assegni familiari che le vengono corrisposti ogni mese di € 860,00( ottocentosessanta/00), per come dichiarato dalla stessa all'udienza dell'11/10/2024 nel Procedimento Penale N°1210/21 R.G.N.R. pendente davanti al Tribunale di Patti, ovviamente, sotto il vincolo del giuramento, per come risulta dallo stralcio del verbale della citata udienza che si produce”.
4 Chiedeva, quindi, che la statuizione del Tribunale venisse confermata.
§
Nel corso del giudizio, con istanza depositata telematicamente in data 13.11.2024, l'appellante riproponeva, in via di urgenza, anche inaudita altera parte, l'istanza di sospensiva, per cui veniva generato il procedimento incidentale n. 581/1/2024 che si concludeva con ordinanza emessa in data 06.12.2024 con la quale la Corte accoglieva “parzialmente la richiesta di sospensione delle statuizioni contenute nella sentenza n. 659/2024, emessa dal Tribunale di Patti in data 24.05.2024, e cioè limitatamente:
- alla previsione dell'obbligo per l'attrice (odierna appellante-ricorrente) di fare rientro in Sicilia con cadenza mensile per consentire allo di vedere i suoi figli;
Per_1 Per_ disponendo che tali incontri con il minore di anni 12 (avendo l'altro figlio, , nel Controparte_1 frattempo raggiunto la maggiore età) -fatti salvi diversi accordi tra le parti- si svolgano, con la medesima cadenza mensile- presso l'attuale domicilio del minore, con l'assistenza dei Servizi Sociali del territorio, previo congruo preavviso da parte del padre.”
Con ordinanza emessa in pari data del 06.12.2024 nel procedimento principale, la Corte di appello, visto l'Art. 337 octies c.c. disponeva l'ascolto del minore Controparte_1 nato il [...], con l'assistenza di una esperta in psicologia relazione famiglia.
In esito a tale audizione, con ordinanza in calce al verbale del 17.02.2025, la Corte disponeva il rinvio del processo per la decisione all'udienza, a trattazione scritta, del 06.05.2025, concedendo alle parti termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
All'udienza (cartolare) del 06.05.2025, la Corte sulla scorta delle memorie conclusive e delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita parziale accoglimento nei termini di cui si dirà.
Diritto di visita del padre.
Sotto tale profilo l'appello merita parziale accoglimento nei limiti e nei termini di cui si dirà. Intanto va chiarito che nelle more del giudizio, uno dei figli, , ha raggiunto la maggiore età Per_1
e quindi deve ritenersi capace di autodeterminarsi in relazione ai rapporti da intrattenere con il padre. Per quanto riguarda l'altro figlio, di anni 13, di cui è stata disposta l'audizione nel corso CP_1 dell'udienza del 17.02.2025, occorre osservare quanto segue. Appare utile sul punto prendere le mosse dalla CTU della dott.ssa svolta nell'ambito CP_3 del giudizio di separazione, laddove alla pag. 16 veniva evidenziato che “la capacità genitoriale dello risulta attualmente carente sotto il profilo gestionale e la capacità di stabilire delle regole. La consapevolezza Per_1 dello stesso delle sue carenze è, tuttavia, un elemento positivo. Tramite un percorso psicoterapeutico adeguato il soggetto potrebbe definire degli obiettivi riguardo alla propria vita, acquisire responsabilità e costanza negli atteggiamenti, conquistare una discreta capacità genitoriale che non incida negativamente sulla situazione psicologica dei bambini”. A seguire, come rievocato dall'appellato a sostegno del mantenimento delle prescrizioni previste nella sentenza impugnata, la dr.ssa del Consultorio familiare di Capo d'Orlando, presso il Per_2
5 quale lo ha intrapreso un percorso psicoterapeutico finalizzato a riacquistare Controparte_1 una maggiore capacità genitoriale, evidenziava la necessità di non escludere l'altro genitore (il padre) dalla vita dei figli. Sul punto, invero, la psicologa ha espresso il proprio qualificato parere affermando che:
“l'esclusione del genitore (padre) dalla relazione sembra opporsi al diritto dei figli di poter accedere alle loro radici. L'accesso alle origini è tema cruciale dello sviluppo mentale dei minori e, perciò, impedire tale passaggio potrebbe essere fonte di limitazione per tutti i soggetti di tale vicenda, primariamente a discapito dei minori”. Nello stesso tempo, veniva nell'ambito della suddetta relazione, più volte sottolineata la volontà espressa dallo di “poter vedere i figli”, richiesta che secondo la dr.ssa “dovrebbe Per_1 Per_2 essere favorita e accompagnata per mantenere il legame affettivo tra i minori e il genitore”. Il principio del “best interest of the child”, che sancisce il diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori, stabilendo una relazione diretta e personale, andrebbe declinato, nel caso in esame, secondo la psicologa, nei termini seguenti “… Il legame affettivo con il genitore dovrebbe essere Per_1 custodito e facilitato con azioni concrete, da attualizzare, inizialmente, con incontri protetti tra i minori e il genitore
per poi includere il lavoro progettuale in un coordinamento genitoriale a carico dei Servizi Sociali …”. Per_1
e delle emergenze in atti, ritiene la Corte che se le carenze nelle competenze e capacità genitoriali, persistenti nel caso dello come evidenziato nella citata relazione del Per_1
Consultorio Familiare di Capo d'Orlando, hanno giustificato e giustificano allo stato attuale l'affidamento esclusivo del minore in capo alla madre, esse, tuttavia, derivando essenzialmente dalle “fragilità” manifestate dal padre, non appaiono di una gravità tale da escludere del tutto la facoltà di esercizio del diritto di visita da parte dello stesso, ove supportata da specifiche figure professionali e svolta in ambiente protetto. Se certamente è da escludere, allo stato attuale, che tali visite possano avvenire in modalità ordinaria, non disponendo lo dei minimi presidi logistici, economici, oltre che Per_1 sufficienti abilità genitoriali nello gestire in autonomia tali incontri (è sufficiente sul punto richiamare gli scritti difensivi dello stesso appellato in cui viene evidenziato che egli “non possiede un'abitazione propria e per tale motivo è costretto a chiedere, attualmente, ospitalità al padre e, in passato, anche all'anziana e ammalata nonna paterna prima che quest'ultima morisse. Non possiede alcun immobile e/o mobile registrato, nessun arredo, non ha un'autovettura, o ciclomotore, è privo di patente di guida, non è titolare di alcun conto corrente, libretto bancario o postale né di carta di credito, in quanto privo di alcun risparmio. Possiede, solamente, una vecchia bicicletta grazie alla quale può effettuare dei piccoli spostamenti e qualche vecchio e lacero indumento che, di tanto in tanto, gli viene regalato, non possiede, si ripete, […] “Va da CP_4 sé che a causa di quanto detto, Egli era impossibilitato a prelevare i figli, per due volte la settimana, dalla loro residenza in Capri Leone per portarli con sé e tenerli in Brolo presso la residenza della propria madre (unico posto dove poter stare in compagnia dei figli) e poi riaccompagnarli, giacché sarebbe stato economicamente troppo dispendioso dovendo noleggiare, per ogni spostamento, un taxi”), non può tuttavia privarsi del tutto il minore della possibilità di avviare le basi per una relazione serena e duratura con il CP_1 proprio padre, coltivando e preservando le proprie origini, obiettivo che può essere perseguito attraverso la modalità “protetta” di tali incontri nei termini di cui appresso. Nello stesso tempo, onde scongiurare il rischio che gli appuntamenti possano essere disattesi dallo (come già avvenuto nel passato allorquando il padre ha disertato alcuni degli Per_1 incontri calendarizzati presso il centro NAVACITA di Naso) e così tramutarsi in occasione di frustrazione per il minore, il quale ha, allo stato, espresso il proprio diniego alla ripresa delle visite (cfr. dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi alla Corte di Appello) pur tuttavia manifestando genuina curiosità nei confronti del genitore (“sono curioso di sapere qualcosa di mio padre ma questo non vuol dire che io voglia vederlo”), appare necessario che sia lo stesso a Per_1 dimostrarsi propositivo in tal senso.
6 Sicché ritiene la Corte che sia opportuno affidare l'iniziativa degli incontri allo stesso Per_1 ossia che essi avvengano nei giorni e negli orari che verranno preventivamente (con congruo preavviso di almeno 15 giorni) concordati dallo (sempre compatibilmente con gli Per_1 impegni e le esigenze del minore) con i servizi sociali del Comune di Bracciano, i quali, a loro volta, avranno cura di allestire quanto necessario allo scopo, ivi compresa la necessaria assistenza al minore nel corso dei colloqui telefonici o delle videochiamate e la delega agli omologhi servizi sociali nel comune siciliano ove gli incontri in presenza si svolgeranno alternativamente, secondo la cadenza sotto indicata:
- un incontro mensile in presenza, nel giorno e nell'orario che verrà concordato su sollecitazione attiva dello stesso da svolgersi alternativamente presso il Comune di residenza Per_1 dello e presso il Comune di residenza del minore (Bracciano), con obbligo per la Per_1 madre di provvedere all'accompagnamento del minore, nel luogo che verrà CP_1 predisposto per gli incontri protetti;
- una chiamata telefonica o video chiamata WhatsApp alla settimana, con l'ausilio e l'assistenza dei servizi sociali competenti per territorio, in giorni ed orari da concordare (compatibilmente con gli impegni del minore), su sollecitazione dello stesso da inoltrare ai servizi Per_1 sociali di Bracciano. Fatti salvi diversi accordi tra le parti, resta inteso che, qualora lo ovesse disattendere Per_1 ingiustificatamente gli impegni presi, anche solo in una delle programmate occasioni, gli stessi incontri (telefonici e/o visivi) andranno sospesi, ferma restando la facoltà delle parti di chiedere una modifica delle suddette statuizioni.
Assegno di mantenimento per i figli.
In ordine alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento avanzata dall'appellante, occorre fissare preliminarmente i principi cui deve uniformarsi il giudicante nella determinazione del quantum. Va premesso che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 cod. civ., impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cfr. Cass. Civile, Sezione 1, sentenza n. 6197 del 22/3/2005). Osserva la Corte che in materia di determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario in favore della prole, occorre avere riguardo al dettato normativo di cui all'art. 337 ter, quarto comma, c.c., secondo il quale: “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
7 In punto di diritto, quindi, grava su ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individuando - quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno - le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse economiche di costoro, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Sotto tale profilo, pertanto, non può essere qui invocata da parte dello l'oggettiva Per_1 impossibilità di far fronte a tale obbligazione economica a causa stato di disoccupazione, sussistendo l'obbligo per il genitore di attivarsi ed impegnarsi alla ricerca di un lavoro (secondo le proprie attitudini e le proprie capacità) per far fronte ai propri impegni familiari. Del resto, per andare nel concreto dei fatti di causa, le asserite difficoltà dello nel Per_1 collocarsi nel mondo del lavoro non hanno trovato tangibile riscontro in atti, mentre il CTU dr.ssa nella relazione redatta nel corso del giudizio di separazione ha espressamente CP_3 riconosciuto che l'appellato appare “capace di poter lavorare”. D'altro canto, ininfluenti ai fini in esame devono ritenersi le elargizioni di cui la Pt_1 beneficia per conto dei figli a causa delle loro disabilità, trattandosi di contributi di natura assistenziale volti a superare l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia, quindi in qualche modo aventi un “vincolo di scopo”, e non certamente finalizzati a incrementare il reddito del percipiente (Cfr. Cass. Civile, Sezione 1, ordinanza n. 10423 del 19/4/2023 che ha affermato il principio secondo cui “L'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia” Del resto, l'obbligo di mantenimento gravante sull'altro genitore è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, ove all'art. 30 viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio. Esso, in ogni caso, risente solo marginalmente delle maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario, non fondandosi la sua determinazione su una rigida comparazione delle situazioni reddituali delle parti, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato (Cfr. in questo senso: Cass. Civile, Sezione 1, sentenza n. 18538/2013). Ne deriva che nel caso in esame, avuto riguardo alle basilari esigenze di vita dei figli (in esso compreso il figlio appena divenuto maggiorenne, ma ancora non indipendente economicamente), tenuto conto della loro età, delle loro abitudini di vita, quali emergenti dagli atti e comunque della necessità di garantire loro un'adeguata istruzione e percorsi di crescita individuali, considerate altresì le modalità di affido e di visita che sostanzialmente addossano alla madre l'intero carico dei bisogni di cura e assistenza dei figli, l'assegno originariamente fissato in €. 200,00 (già fissato sia in sede di giudizio di separazione che nelle fasi preliminari del giudizio di divorzio, con l'ordinanza presidenziale) rappresenta il minimo vitale che possa individuarsi in contesti come quello in esame e pertanto il suo dimezzamento da parte del Tribunale di Patti non appare conforme ai principi e dettami giuridici sopra meglio evidenziati. In accoglimento di tale motivo di gravame, pertanto, l'assegno di mantenimento va elevato ad €. 100,00 per ogni figlio e così in complessivi €. 200,00, oltre aumento Istat e fermo restando l'obbligo di contribuire nella quota del 50 % alle spese straordinarie per la prole;
8 Regolamentazione delle spese del giudizio.
Devono ritenersi sussistenti i presupposti, in una visione d'insieme delle ragioni della decisione e della materia del contendere, avuto anche riguardo all'esito finale della controversia, per compensare tra le parti anche le spese del giudizio di appello.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti ed il S. Procuratore Generale, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 sopra generalizzata, avverso la sentenza n. 659/2024 emessa dal Tribunale di Patti, pubblicata il 27.05.2024, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza di primo grado: a) ridetermina il contributo posto a carico dello per il mantenimento Controparte_2 dei due figli, disponendo il versamento a della somma mensile di €. Parte_1
200,00, rivalutabile secondo indici Istat, fermo restando l'obbligo di contribuire nella quota del 50 % alle spese straordinarie per la prole;
b) regolamenta il diritto di visita del minore da parte dello – CP_1 Controparte_2 salvo diverso accordo delle parti nell'interesse del minore- nei termini seguenti:
- un incontro mensile in presenza, nel giorno e nell'orario che verrà concordato su sollecitazione attiva dello stesso da svolgersi alternativamente presso il Per_1
Comune di residenza dello e presso il Comune di residenza del minore Per_1
(Bracciano), con obbligo per la madre di provvedere all'accompagnamento del minore,
nel luogo che verrà predisposto per gli incontri protetti;
CP_1
- mata telefonica o video chiamata WhatsApp alla settimana, con l'ausilio e l'assistenza dei servizi sociali competenti per territorio, in giorni ed orari da concordare (compatibilmente con gli impegni del minore), su sollecitazione dello stesso Per_1 da inoltrare ai servizi sociali di Bracciano. Affida, come specificato in parte motiva, ai Servizi Sociali di Bracciano le incombenze per l'allestimento di quanto necessario allo scopo, ivi compresa la necessaria assistenza del minore nel corso degli incontri e dei colloqui telefonici e/o videochiamate, con delega agli omologhi servizi sociali nel comune siciliano ove gli incontri in presenza si svolgeranno alternativamente, secondo la cadenza sopra indicata. Tali incontri andranno sospesi, come esposto in parte motiva, qualora lo dovesse Per_1 disattendere ingiustificatamente gli impegni presi, anche solo in una delle programmate occasioni.
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di appello.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) del 24 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Massimo GULLINO)
9
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
1) dr. Augusto SABATINI Consigliere
2) dr. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 581/2024 R. G., vertente tra
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Risorgimento n.39, C.F.: , anche quale genitore esercente la potestà CodiceFiscale_1 sui figli minori nato a [...] il [...] - C.F.: Persona_1 C.F._2
- e nato a [...] il 10.07..2012 - C.F.:
[...] Controparte_1 [...]
S.Agata Militello via San Martino n.56, pres C.F._3 studio dell'Avv. Rita Lazzara del Foro di Patti (FAX:0941701991 – PEC: che la rappresenta e difende per procura rilasciata in atti;
parte Email_1 ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Messina, nella data del 12.02.2025 (a seguito di istanza depositata il 25.01.2025);
-APPELLANTE-
contro
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, e per questo giudizio elettivamente domiciliato in Capo D'Orlando P.zza C.F._4
Merendino n°6 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Di Blasi del Foro di Patti (C.F.
) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura rilasciata in atti, il quale C.F._5 dichiara di volere ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: o al N° Fax 0941902442. Email_2
- APPELLATO-
con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA – SEDE, in persona del S. Procuratore che ha apposto il visto;
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Patti n. 659/2024, pubblicata il 27.05.2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da atti e verbali di causa. Il S. Procuratore Generale nulla ha rilevato.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05 luglio 2024, impugnava la sentenza Parte_1 indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Patti, pronunciando sulla domanda proposta dalla stessa appellante, così provvedeva:
“… 1 dispone l'affido esclusivo dei figli a con domiciliazione presso la casa materna;
Parte_1
2 assegna la casa familiare a;
Parte_1
3 pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli minori mediante Controparte_2 versamento a della somma mensile di € 100,00, rivalutabile secondo indici Istat e pone Parte_1
l'obbligo di contribuire nella quota del 50 % alle spese straordinarie per la prole;
4 regolamenta l'esercizio del diritto di visita di nei confronti della prole come segue - salvo diverso accordo Per_1 delle parti che tenga conto delle esigenze dei minori – - tramite video chiamate WhatsApp e con l'ausilio dei Servizi Sociali competenti per territorio in orari e giorni da concordare. - dispone che l'attrice con cadenza mensile dovrà fare rientro in Sicilia (nelle date da concordare previamente con i Servizi Sociali) per consentire allo di Per_1 vedere i suoi figli tramite l'ausilio dei Servizi Sociali competenti per territorio.
5 compensa le spese di lite tra le parti;
6 manda alla Cancelleria di provvedere all'archiviazione del sub-procedimento n. 7-1/20 R.G. In particolare, l'appello veniva limitato ai capi 3. e 4. della citata sentenza, relativi al contributo per il mantenimento dei figli posto a carico del padre ed alla regolamentazione del diritto di visita del padre.
Premetteva che con il ricorso presentato in primo grado avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. in data 26.1.2004, quanto Controparte_2 ai figli nati dal matrimonio (nato il [...], ora di anni 19) e (nato il [...], Per_1 CP_1 ora di anni 13) ne chiedeva l'affido esclusivo, con la conferma delle statuizioni in materia di contributo per il mantenimento da parte del padre e l'esercizio del diritto di visita già adottate con la sentenza n.183/2020 emessa dalla Corte di Appello di Messina nel precedente giudizio di separazione.
Va precisato che con tale sentenza (n. 183/2020), pubblicata in data 05.05.2020, la Corte di Appello di Messina, definitivamente pronunciando in sede di appello avverso la sentenza di separazione, in parziale riforma della sentenza impugnata aveva disposto “l'affido esclusivo alla madre
dei figli e con esclusione del diritto di Parte_1 Persona_1 Controparte_1 visita del padre con i figli almeno sino a quando l'appellato non dimostri di avere intrapreso e seguito positivamente quel percorso di recupero della propria capacità genitoriale e di conoscenza di sé stesso che è condizione indispensabile perché egli adempia al suo ufficio di genitore”. Quanto al contributo per il mantenimento, veniva confermata la statuizione di primo grado che poneva a carico di con decorrenza dalla data del ricorso, l'obbligo di Controparte_2 contribuire al mantenimento dei due figli minori mediante versamento della somma mensile di
€.200,00 importo rivalutabile periodicamente secondo gli indici Istat. 2 Con ordinanza del 10.6.2020 il Presidente del Tribunale disponeva l'affido esclusivo dei figli alla madre con esclusione del diritto di visita del padre fino al recupero della sua capacità genitoriale, assegnava la casa coniugale alla madre, poneva a carico del convenuto un assegno mensile per il mantenimento dei figli nella misura di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, rimetteva, infine, le parti innanzi al Giudice istruttore.
Con sentenza n. 65/22 allegata in atti veniva disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per le ulteriori domande.
Nelle more del giudizio chiedeva la modifica dell'ordinanza presidenziale in relazione al Per_1 proprio diritto di visita. La ricorrente si opponeva a tale richiesta rilevando che non era intervenuto il recupero della capacità genitoriale da parte dello al quale era subordinato l'esercizio del diritto di visita, Per_1 ed in subordine chiedeva disporsi CTU per valutare la sussistenza delle condizioni per riprendere le visite senza pregiudizio per i figli. La causa è stata quindi decisa senza alcuna attività istruttoria con la sentenza impugnata.
Articolava, quindi, i seguenti motivi di appello: quanto al capo della decisione relativo al diritto di visita: 1. con il primo motivo di appello l'appellante lamentava la manifesta contraddittorietà delle motivazioni, nella parte in cui il Giudice per un verso dava atto delle carenze della capacità nelle competenze e capacità genitoriali dello considerate rilevanti per escludere Per_1
l'affido condiviso, ritenendolo fonte di dann figli, per altro verso glissava sulla persistenza di tali carenze ed il mancato recupero della capacità genitoriale allorquando disponeva il ripristino del diritto di visita.
2. Sotto altro profilo denunciava la falsa applicazione dell'art. 333 c.c. nella parte in cui si dispone il ripristino del diritto di visita nonostante la comprovata persistenza di gravi carenze nelle capacità genitoriali del sig. con grave pregiudizio per i minori;
invero una corretta Per_1 applicazione della norma, accertato che tali carenze determinano condotte che risultano gravemente pregiudizievoli per i minori, avrebbe imposto l'esclusione del diritto di visita del padre, come già disposto in sede di separazione;
3. Ancora, deduceva, sullo stesso tema del diritto di visita, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., nella parte in cui attribuisce alla relazione a firma della dott. Per_2 un'affermazione parziale e non coerente con il suo reale contenuto;
invero, posto che la persistenza di gravi carenze nelle competenze e nelle capacità genitoriali (quelle già rilevate dal CTU nella causa di separazione) risultano confermate dalla stessa dott. con Per_2 conseguente conferma del mancato recupero delle capacità genitoriali, si riconosce il diritto di visita del padre, sulla base di affermazioni parziali contenute nella relazione (il sig. chiede Per_1 di poter vedere i figli. Tale richiesta dovrebbe essere favorita ed accompagnata per mantenere il l fettivo tra i minori e i figli. Il sig. pur rilevando carenze nelle competenze e capacità genitoriali queste Per_1 andrebbero iscritte nella sua personalità fragile…) che considerate isolatamente appaiono assolutamente incongruenti con il reale contenuto della relazione che conferma il mancato recupero delle capacità genitoriali. Chiedeva, quindi, che venisse ripristinata la regolamentazione disposta dal provvedimento presidenziale che si era uniformato alla decisione della Corte di Appello di Messina. Richiamava a sostegno delle proprie istanze anche gli esiti della CTU disposta nel giudizio di separazione.
3 Altrettanto illogica sarebbe, secondo l'appellante, la decisione del Tribunale di onerare la sig.ra di scendere una volta al mese in Sicilia per consentire gli incontri con il padre. Pt_1
Quanto al capo della decisione relativa all'assegno di mantenimento per i figli, deduceva:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 30 della Costituzione e dell'art. 315 bis c.c. nella parte in cui si determina l'assegno di mantenimento nella somma di €. 100,00;
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in ordine alla valutazione delle prove riguardo alle condizioni economiche dell'appellato di fatto totalmente carenti. Chiedeva, quindi, sul punto la riforma della sentenza con il ripristino dell'assegno nella misura di
€. 200,00 mensili oltre aggiornamento ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie.
Instava, infine, per la sospensione del provvedimento impugnato quanto all'esercizio del diritto di visita da parte del padre così come modulato in sentenza, atteso il grave ed irreparabile danno che deriverebbe ai figli in ragione delle patologie da cui sono affetti riprendere i contatti con il padre.
§
Con decreto emesso dal Presidente della prima sezione civile, veniva fissata udienza (a trattazione scritta) per la data del 02 dicembre 2024, con termine di legge per la notifica alla controparte.
§ Con comparsa di costituzione e riposta depositata in data 31.10.2024 si costituiva l'appellato, il quale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, opponendosi, altresì, alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per carenza dei presupposti del
“fumus boni iuris” e del “periculum in mora” Quanto al diritto di visita dopo aver richiamato alcuni passaggi della CTU redatta nel corso del giudizio di separazione, dalla d.ssa e gli esiti della relazione redatta dalla psicologa, d.ssa CP_3
del consultorio di Capo d'Orlando presso il quale lo aveva intrapreso un Per_2 Per_1 percorso psicoterapeutico finalizzato a riacquistare una maggiore capacità genitoriale, deduceva che era “necessario e urgente, quindi, ripristinare i rapporti umani di frequentazione e il diritto di visita tra padre e figli per una loro sana crescita morale e affettiva”. Quanto all'assegno di mantenimento deduceva che “il sig. non avendo un lavoro stabile e Per_1 svolgendo dei lavoretti occasionali nel settore dell'agricoltura, vive in una situazione economica di estrema precarietà, che non gli ha permesso di ottemperato, in questi anni, agli obblighi inerenti alla contribuzione per il mantenimento dei figli”. Assumeva la parte più precisamente che lo pur non essendo stato dichiarato, con Per_1 apposita certificazione medica, affetto da qualche patologia mentale, presenta di fatto "un ritardo mentale” e non era, quindi, in grado, da solo, di organizzarsi un lavoro, con la conseguenza che lo stesso non veniva, né viene tutt'oggi assunto con un regolare contratto di lavoro, in quanto considerato e trattato, dai diversi datori di lavoro, come un "garzone di bottega" ma soprattutto, retribuito per poche decine di euro al giorno. Viceversa, assumeva che “la sig.ra percepisce mensilmente dall'INPS, per mantenere i due figli, due Pt_1 indennità di accompagnamento di € 530,00 per ciascuno di essi, per un totale di €1.060,00 ( millesessanta/00) mensili oltre tredicesima/quattordicesima e gli assegni familiari che le vengono corrisposti ogni mese di € 860,00( ottocentosessanta/00), per come dichiarato dalla stessa all'udienza dell'11/10/2024 nel Procedimento Penale N°1210/21 R.G.N.R. pendente davanti al Tribunale di Patti, ovviamente, sotto il vincolo del giuramento, per come risulta dallo stralcio del verbale della citata udienza che si produce”.
4 Chiedeva, quindi, che la statuizione del Tribunale venisse confermata.
§
Nel corso del giudizio, con istanza depositata telematicamente in data 13.11.2024, l'appellante riproponeva, in via di urgenza, anche inaudita altera parte, l'istanza di sospensiva, per cui veniva generato il procedimento incidentale n. 581/1/2024 che si concludeva con ordinanza emessa in data 06.12.2024 con la quale la Corte accoglieva “parzialmente la richiesta di sospensione delle statuizioni contenute nella sentenza n. 659/2024, emessa dal Tribunale di Patti in data 24.05.2024, e cioè limitatamente:
- alla previsione dell'obbligo per l'attrice (odierna appellante-ricorrente) di fare rientro in Sicilia con cadenza mensile per consentire allo di vedere i suoi figli;
Per_1 Per_ disponendo che tali incontri con il minore di anni 12 (avendo l'altro figlio, , nel Controparte_1 frattempo raggiunto la maggiore età) -fatti salvi diversi accordi tra le parti- si svolgano, con la medesima cadenza mensile- presso l'attuale domicilio del minore, con l'assistenza dei Servizi Sociali del territorio, previo congruo preavviso da parte del padre.”
Con ordinanza emessa in pari data del 06.12.2024 nel procedimento principale, la Corte di appello, visto l'Art. 337 octies c.c. disponeva l'ascolto del minore Controparte_1 nato il [...], con l'assistenza di una esperta in psicologia relazione famiglia.
In esito a tale audizione, con ordinanza in calce al verbale del 17.02.2025, la Corte disponeva il rinvio del processo per la decisione all'udienza, a trattazione scritta, del 06.05.2025, concedendo alle parti termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
All'udienza (cartolare) del 06.05.2025, la Corte sulla scorta delle memorie conclusive e delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita parziale accoglimento nei termini di cui si dirà.
Diritto di visita del padre.
Sotto tale profilo l'appello merita parziale accoglimento nei limiti e nei termini di cui si dirà. Intanto va chiarito che nelle more del giudizio, uno dei figli, , ha raggiunto la maggiore età Per_1
e quindi deve ritenersi capace di autodeterminarsi in relazione ai rapporti da intrattenere con il padre. Per quanto riguarda l'altro figlio, di anni 13, di cui è stata disposta l'audizione nel corso CP_1 dell'udienza del 17.02.2025, occorre osservare quanto segue. Appare utile sul punto prendere le mosse dalla CTU della dott.ssa svolta nell'ambito CP_3 del giudizio di separazione, laddove alla pag. 16 veniva evidenziato che “la capacità genitoriale dello risulta attualmente carente sotto il profilo gestionale e la capacità di stabilire delle regole. La consapevolezza Per_1 dello stesso delle sue carenze è, tuttavia, un elemento positivo. Tramite un percorso psicoterapeutico adeguato il soggetto potrebbe definire degli obiettivi riguardo alla propria vita, acquisire responsabilità e costanza negli atteggiamenti, conquistare una discreta capacità genitoriale che non incida negativamente sulla situazione psicologica dei bambini”. A seguire, come rievocato dall'appellato a sostegno del mantenimento delle prescrizioni previste nella sentenza impugnata, la dr.ssa del Consultorio familiare di Capo d'Orlando, presso il Per_2
5 quale lo ha intrapreso un percorso psicoterapeutico finalizzato a riacquistare Controparte_1 una maggiore capacità genitoriale, evidenziava la necessità di non escludere l'altro genitore (il padre) dalla vita dei figli. Sul punto, invero, la psicologa ha espresso il proprio qualificato parere affermando che:
“l'esclusione del genitore (padre) dalla relazione sembra opporsi al diritto dei figli di poter accedere alle loro radici. L'accesso alle origini è tema cruciale dello sviluppo mentale dei minori e, perciò, impedire tale passaggio potrebbe essere fonte di limitazione per tutti i soggetti di tale vicenda, primariamente a discapito dei minori”. Nello stesso tempo, veniva nell'ambito della suddetta relazione, più volte sottolineata la volontà espressa dallo di “poter vedere i figli”, richiesta che secondo la dr.ssa “dovrebbe Per_1 Per_2 essere favorita e accompagnata per mantenere il legame affettivo tra i minori e il genitore”. Il principio del “best interest of the child”, che sancisce il diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori, stabilendo una relazione diretta e personale, andrebbe declinato, nel caso in esame, secondo la psicologa, nei termini seguenti “… Il legame affettivo con il genitore dovrebbe essere Per_1 custodito e facilitato con azioni concrete, da attualizzare, inizialmente, con incontri protetti tra i minori e il genitore
per poi includere il lavoro progettuale in un coordinamento genitoriale a carico dei Servizi Sociali …”. Per_1
e delle emergenze in atti, ritiene la Corte che se le carenze nelle competenze e capacità genitoriali, persistenti nel caso dello come evidenziato nella citata relazione del Per_1
Consultorio Familiare di Capo d'Orlando, hanno giustificato e giustificano allo stato attuale l'affidamento esclusivo del minore in capo alla madre, esse, tuttavia, derivando essenzialmente dalle “fragilità” manifestate dal padre, non appaiono di una gravità tale da escludere del tutto la facoltà di esercizio del diritto di visita da parte dello stesso, ove supportata da specifiche figure professionali e svolta in ambiente protetto. Se certamente è da escludere, allo stato attuale, che tali visite possano avvenire in modalità ordinaria, non disponendo lo dei minimi presidi logistici, economici, oltre che Per_1 sufficienti abilità genitoriali nello gestire in autonomia tali incontri (è sufficiente sul punto richiamare gli scritti difensivi dello stesso appellato in cui viene evidenziato che egli “non possiede un'abitazione propria e per tale motivo è costretto a chiedere, attualmente, ospitalità al padre e, in passato, anche all'anziana e ammalata nonna paterna prima che quest'ultima morisse. Non possiede alcun immobile e/o mobile registrato, nessun arredo, non ha un'autovettura, o ciclomotore, è privo di patente di guida, non è titolare di alcun conto corrente, libretto bancario o postale né di carta di credito, in quanto privo di alcun risparmio. Possiede, solamente, una vecchia bicicletta grazie alla quale può effettuare dei piccoli spostamenti e qualche vecchio e lacero indumento che, di tanto in tanto, gli viene regalato, non possiede, si ripete, […] “Va da CP_4 sé che a causa di quanto detto, Egli era impossibilitato a prelevare i figli, per due volte la settimana, dalla loro residenza in Capri Leone per portarli con sé e tenerli in Brolo presso la residenza della propria madre (unico posto dove poter stare in compagnia dei figli) e poi riaccompagnarli, giacché sarebbe stato economicamente troppo dispendioso dovendo noleggiare, per ogni spostamento, un taxi”), non può tuttavia privarsi del tutto il minore della possibilità di avviare le basi per una relazione serena e duratura con il CP_1 proprio padre, coltivando e preservando le proprie origini, obiettivo che può essere perseguito attraverso la modalità “protetta” di tali incontri nei termini di cui appresso. Nello stesso tempo, onde scongiurare il rischio che gli appuntamenti possano essere disattesi dallo (come già avvenuto nel passato allorquando il padre ha disertato alcuni degli Per_1 incontri calendarizzati presso il centro NAVACITA di Naso) e così tramutarsi in occasione di frustrazione per il minore, il quale ha, allo stato, espresso il proprio diniego alla ripresa delle visite (cfr. dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi alla Corte di Appello) pur tuttavia manifestando genuina curiosità nei confronti del genitore (“sono curioso di sapere qualcosa di mio padre ma questo non vuol dire che io voglia vederlo”), appare necessario che sia lo stesso a Per_1 dimostrarsi propositivo in tal senso.
6 Sicché ritiene la Corte che sia opportuno affidare l'iniziativa degli incontri allo stesso Per_1 ossia che essi avvengano nei giorni e negli orari che verranno preventivamente (con congruo preavviso di almeno 15 giorni) concordati dallo (sempre compatibilmente con gli Per_1 impegni e le esigenze del minore) con i servizi sociali del Comune di Bracciano, i quali, a loro volta, avranno cura di allestire quanto necessario allo scopo, ivi compresa la necessaria assistenza al minore nel corso dei colloqui telefonici o delle videochiamate e la delega agli omologhi servizi sociali nel comune siciliano ove gli incontri in presenza si svolgeranno alternativamente, secondo la cadenza sotto indicata:
- un incontro mensile in presenza, nel giorno e nell'orario che verrà concordato su sollecitazione attiva dello stesso da svolgersi alternativamente presso il Comune di residenza Per_1 dello e presso il Comune di residenza del minore (Bracciano), con obbligo per la Per_1 madre di provvedere all'accompagnamento del minore, nel luogo che verrà CP_1 predisposto per gli incontri protetti;
- una chiamata telefonica o video chiamata WhatsApp alla settimana, con l'ausilio e l'assistenza dei servizi sociali competenti per territorio, in giorni ed orari da concordare (compatibilmente con gli impegni del minore), su sollecitazione dello stesso da inoltrare ai servizi Per_1 sociali di Bracciano. Fatti salvi diversi accordi tra le parti, resta inteso che, qualora lo ovesse disattendere Per_1 ingiustificatamente gli impegni presi, anche solo in una delle programmate occasioni, gli stessi incontri (telefonici e/o visivi) andranno sospesi, ferma restando la facoltà delle parti di chiedere una modifica delle suddette statuizioni.
Assegno di mantenimento per i figli.
In ordine alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento avanzata dall'appellante, occorre fissare preliminarmente i principi cui deve uniformarsi il giudicante nella determinazione del quantum. Va premesso che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 cod. civ., impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cfr. Cass. Civile, Sezione 1, sentenza n. 6197 del 22/3/2005). Osserva la Corte che in materia di determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario in favore della prole, occorre avere riguardo al dettato normativo di cui all'art. 337 ter, quarto comma, c.c., secondo il quale: “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
7 In punto di diritto, quindi, grava su ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individuando - quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno - le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse economiche di costoro, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Sotto tale profilo, pertanto, non può essere qui invocata da parte dello l'oggettiva Per_1 impossibilità di far fronte a tale obbligazione economica a causa stato di disoccupazione, sussistendo l'obbligo per il genitore di attivarsi ed impegnarsi alla ricerca di un lavoro (secondo le proprie attitudini e le proprie capacità) per far fronte ai propri impegni familiari. Del resto, per andare nel concreto dei fatti di causa, le asserite difficoltà dello nel Per_1 collocarsi nel mondo del lavoro non hanno trovato tangibile riscontro in atti, mentre il CTU dr.ssa nella relazione redatta nel corso del giudizio di separazione ha espressamente CP_3 riconosciuto che l'appellato appare “capace di poter lavorare”. D'altro canto, ininfluenti ai fini in esame devono ritenersi le elargizioni di cui la Pt_1 beneficia per conto dei figli a causa delle loro disabilità, trattandosi di contributi di natura assistenziale volti a superare l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia, quindi in qualche modo aventi un “vincolo di scopo”, e non certamente finalizzati a incrementare il reddito del percipiente (Cfr. Cass. Civile, Sezione 1, ordinanza n. 10423 del 19/4/2023 che ha affermato il principio secondo cui “L'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia” Del resto, l'obbligo di mantenimento gravante sull'altro genitore è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, ove all'art. 30 viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio. Esso, in ogni caso, risente solo marginalmente delle maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario, non fondandosi la sua determinazione su una rigida comparazione delle situazioni reddituali delle parti, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato (Cfr. in questo senso: Cass. Civile, Sezione 1, sentenza n. 18538/2013). Ne deriva che nel caso in esame, avuto riguardo alle basilari esigenze di vita dei figli (in esso compreso il figlio appena divenuto maggiorenne, ma ancora non indipendente economicamente), tenuto conto della loro età, delle loro abitudini di vita, quali emergenti dagli atti e comunque della necessità di garantire loro un'adeguata istruzione e percorsi di crescita individuali, considerate altresì le modalità di affido e di visita che sostanzialmente addossano alla madre l'intero carico dei bisogni di cura e assistenza dei figli, l'assegno originariamente fissato in €. 200,00 (già fissato sia in sede di giudizio di separazione che nelle fasi preliminari del giudizio di divorzio, con l'ordinanza presidenziale) rappresenta il minimo vitale che possa individuarsi in contesti come quello in esame e pertanto il suo dimezzamento da parte del Tribunale di Patti non appare conforme ai principi e dettami giuridici sopra meglio evidenziati. In accoglimento di tale motivo di gravame, pertanto, l'assegno di mantenimento va elevato ad €. 100,00 per ogni figlio e così in complessivi €. 200,00, oltre aumento Istat e fermo restando l'obbligo di contribuire nella quota del 50 % alle spese straordinarie per la prole;
8 Regolamentazione delle spese del giudizio.
Devono ritenersi sussistenti i presupposti, in una visione d'insieme delle ragioni della decisione e della materia del contendere, avuto anche riguardo all'esito finale della controversia, per compensare tra le parti anche le spese del giudizio di appello.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti ed il S. Procuratore Generale, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 sopra generalizzata, avverso la sentenza n. 659/2024 emessa dal Tribunale di Patti, pubblicata il 27.05.2024, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza di primo grado: a) ridetermina il contributo posto a carico dello per il mantenimento Controparte_2 dei due figli, disponendo il versamento a della somma mensile di €. Parte_1
200,00, rivalutabile secondo indici Istat, fermo restando l'obbligo di contribuire nella quota del 50 % alle spese straordinarie per la prole;
b) regolamenta il diritto di visita del minore da parte dello – CP_1 Controparte_2 salvo diverso accordo delle parti nell'interesse del minore- nei termini seguenti:
- un incontro mensile in presenza, nel giorno e nell'orario che verrà concordato su sollecitazione attiva dello stesso da svolgersi alternativamente presso il Per_1
Comune di residenza dello e presso il Comune di residenza del minore Per_1
(Bracciano), con obbligo per la madre di provvedere all'accompagnamento del minore,
nel luogo che verrà predisposto per gli incontri protetti;
CP_1
- mata telefonica o video chiamata WhatsApp alla settimana, con l'ausilio e l'assistenza dei servizi sociali competenti per territorio, in giorni ed orari da concordare (compatibilmente con gli impegni del minore), su sollecitazione dello stesso Per_1 da inoltrare ai servizi sociali di Bracciano. Affida, come specificato in parte motiva, ai Servizi Sociali di Bracciano le incombenze per l'allestimento di quanto necessario allo scopo, ivi compresa la necessaria assistenza del minore nel corso degli incontri e dei colloqui telefonici e/o videochiamate, con delega agli omologhi servizi sociali nel comune siciliano ove gli incontri in presenza si svolgeranno alternativamente, secondo la cadenza sopra indicata. Tali incontri andranno sospesi, come esposto in parte motiva, qualora lo dovesse Per_1 disattendere ingiustificatamente gli impegni presi, anche solo in una delle programmate occasioni.
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di appello.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) del 24 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Massimo GULLINO)
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