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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
dott. Francesco Micela Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est.
dott.ssa Monica Montante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1357 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Anna Maria La Rocca, rappresentante e difensore;
– ricorrente – contro nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), non rappresentato né difeso;
C.F._2
– resistente contumace–
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: scaduto il termine ex art. 127 ter c.p.c. del 5/2/2025, parte ricorrente concludeva come note scritte depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'1/2/2024, , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito civile in Tunisia nel Comune di Ain -Mariem in data 23/10/1995, con in costanza del quale sono nati i figli (nato a [...] il Controparte_1 Per_1
15/11/1996) e (nata a [...] il [...]), ha esposto: che il figlio lavora ed Per_2 Per_1
1 è economicamente indipendente, mentre la figlia è studentessa universitaria;
che, Per_2
dopo un periodo sereno, il legame coniugale si è deteriorato a causa dell'ostilità e della conflittualità manifestata nei suoi confronti dal marito;
di essere stata vittima di insulti e percosse, per le quali ha sporto querela nei confronti del marito;
di svolgere attività lavorativa presso una sartoria e di percepire annualmente circa € 8.904,00, mentre il marito lavora come muratore senza un regolare contratto, percependo € 50,00 al giorno;
che la casa coniugale si trova a Monreale, in via Esterna Valle Fiorita n. 12, ed è condotta in locazione.
Sulla base delle circostanze esposte, ha chiesto: la pronuncia della separazione personale dal coniuge;
di disporre l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia;
di ordinare al resistente la restituzione dell'autovettura
Nissan, modello Micra, targata GN076DP, intestata alla sig.ra ed in suo possesso. Parte_1
All'udienza del 5/6/2024, sono comparse le parti personalmente (il resistente si è presentato privo di un difensore) e, sulla base di quanto dalle stesse dichiarato, con successiva ordinanza del 7/6/2024, il giudice delegato ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. e, in particolare: ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha disposto l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente;
ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia oltre al 50% Per_2 delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse.
Con comparsa conclusionale depositata il 4/1/2025, la ricorrente ha insistito nelle sole domande di separazione personale, di assegnazione della casa coniugale e di contributo al mantenimento ordinario della figlia.
Scaduto il termine del 6/2/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, proseguita nella perdurante contumacia del resistente, è stata trattenuta in decisione e rimessa al collegio.
2. Ciò posto, va osservato che il presupposto imprescindibile della separazione è il verificarsi di fatti tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
Pertanto, nel caso di specie, ricorrendo i necessari presupposti normativi e fattuali, deve essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi. 2 3. In relazione alle statuizioni di natura economica, in merito al mantenimento della prole maggiorenne, deve rammentarsi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n. 12952).
Orbene, nel caso di specie la ricorrente ha esposto che la figlia è studentessa Per_2
universitaria e, dunque, non è economicamente indipendente.
Il resistente, dal canto suo, all'udienza del 5/6/2024, si è dichiarato disponibile a contribuire mensilmente al mantenimento della figlia, riconoscendone pertanto la non autosufficienza economica.
Quanto alla condizione economica delle parti, la ricorrente ha esposto di lavorare in una sartoria e, a fondamento di quanto esposto, ha prodotto il modello 730 del 2023 per il 2022, da cui risulta un reddito complessivo di € 8.904,00 (v. all. 4 prodotto unitamente al ricorso introduttivo). Ha aggiunto, altresì di abitare in un immobile condotto in locazione per un canone mensile di € 300,000.
Il resistente, invece, all'udienza del 5/6/2024 nulla ha precisato in merito alla propria condizione lavorativa ed economica.
Pertanto, sulla base delle precedenti considerazioni, tenuto conto del minimo vitale che ogni genitore deve corrispondere in ottemperanza all'obbligo imprescindibile di contribuire al mantenimento della prole, a prescindere dalle proprie sostanze economico-reddituali, va posto a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Per_2
entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il
Tribunale di Palermo.
3 4. Infine, va accolta la domanda formulata dalla ricorrente diretta ad ottenere l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, considerato che la figlia maggiorenne ma non Per_2
economicamente indipendente, coabita con la madre.
5. Le spese del giudizio – stante l'opzione di contumacia del resistente – vengono lasciate a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunziando:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Tunisia) il 4/1/1979, e nato a [...] il [...], Controparte_1 di cui al matrimonio celebrato a Biserta (sezione Ain-Mariem) il 23/10/1995, trascritto negli atti dello Stato civile del Comune di Monreale al n. 94, parte II, Serie C;
b) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Per_2
entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo;
c) assegna alla ricorrente la casa coniugale;
d) lascia a carico della ricorrente le spese di giudizio.
Palermo, camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
dott. Francesco Micela Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est.
dott.ssa Monica Montante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1357 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Anna Maria La Rocca, rappresentante e difensore;
– ricorrente – contro nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), non rappresentato né difeso;
C.F._2
– resistente contumace–
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: scaduto il termine ex art. 127 ter c.p.c. del 5/2/2025, parte ricorrente concludeva come note scritte depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'1/2/2024, , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito civile in Tunisia nel Comune di Ain -Mariem in data 23/10/1995, con in costanza del quale sono nati i figli (nato a [...] il Controparte_1 Per_1
15/11/1996) e (nata a [...] il [...]), ha esposto: che il figlio lavora ed Per_2 Per_1
1 è economicamente indipendente, mentre la figlia è studentessa universitaria;
che, Per_2
dopo un periodo sereno, il legame coniugale si è deteriorato a causa dell'ostilità e della conflittualità manifestata nei suoi confronti dal marito;
di essere stata vittima di insulti e percosse, per le quali ha sporto querela nei confronti del marito;
di svolgere attività lavorativa presso una sartoria e di percepire annualmente circa € 8.904,00, mentre il marito lavora come muratore senza un regolare contratto, percependo € 50,00 al giorno;
che la casa coniugale si trova a Monreale, in via Esterna Valle Fiorita n. 12, ed è condotta in locazione.
Sulla base delle circostanze esposte, ha chiesto: la pronuncia della separazione personale dal coniuge;
di disporre l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia;
di ordinare al resistente la restituzione dell'autovettura
Nissan, modello Micra, targata GN076DP, intestata alla sig.ra ed in suo possesso. Parte_1
All'udienza del 5/6/2024, sono comparse le parti personalmente (il resistente si è presentato privo di un difensore) e, sulla base di quanto dalle stesse dichiarato, con successiva ordinanza del 7/6/2024, il giudice delegato ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. e, in particolare: ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha disposto l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente;
ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia oltre al 50% Per_2 delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse.
Con comparsa conclusionale depositata il 4/1/2025, la ricorrente ha insistito nelle sole domande di separazione personale, di assegnazione della casa coniugale e di contributo al mantenimento ordinario della figlia.
Scaduto il termine del 6/2/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, proseguita nella perdurante contumacia del resistente, è stata trattenuta in decisione e rimessa al collegio.
2. Ciò posto, va osservato che il presupposto imprescindibile della separazione è il verificarsi di fatti tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
Pertanto, nel caso di specie, ricorrendo i necessari presupposti normativi e fattuali, deve essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi. 2 3. In relazione alle statuizioni di natura economica, in merito al mantenimento della prole maggiorenne, deve rammentarsi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n. 12952).
Orbene, nel caso di specie la ricorrente ha esposto che la figlia è studentessa Per_2
universitaria e, dunque, non è economicamente indipendente.
Il resistente, dal canto suo, all'udienza del 5/6/2024, si è dichiarato disponibile a contribuire mensilmente al mantenimento della figlia, riconoscendone pertanto la non autosufficienza economica.
Quanto alla condizione economica delle parti, la ricorrente ha esposto di lavorare in una sartoria e, a fondamento di quanto esposto, ha prodotto il modello 730 del 2023 per il 2022, da cui risulta un reddito complessivo di € 8.904,00 (v. all. 4 prodotto unitamente al ricorso introduttivo). Ha aggiunto, altresì di abitare in un immobile condotto in locazione per un canone mensile di € 300,000.
Il resistente, invece, all'udienza del 5/6/2024 nulla ha precisato in merito alla propria condizione lavorativa ed economica.
Pertanto, sulla base delle precedenti considerazioni, tenuto conto del minimo vitale che ogni genitore deve corrispondere in ottemperanza all'obbligo imprescindibile di contribuire al mantenimento della prole, a prescindere dalle proprie sostanze economico-reddituali, va posto a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Per_2
entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il
Tribunale di Palermo.
3 4. Infine, va accolta la domanda formulata dalla ricorrente diretta ad ottenere l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, considerato che la figlia maggiorenne ma non Per_2
economicamente indipendente, coabita con la madre.
5. Le spese del giudizio – stante l'opzione di contumacia del resistente – vengono lasciate a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunziando:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Tunisia) il 4/1/1979, e nato a [...] il [...], Controparte_1 di cui al matrimonio celebrato a Biserta (sezione Ain-Mariem) il 23/10/1995, trascritto negli atti dello Stato civile del Comune di Monreale al n. 94, parte II, Serie C;
b) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Per_2
entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo;
c) assegna alla ricorrente la casa coniugale;
d) lascia a carico della ricorrente le spese di giudizio.
Palermo, camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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