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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 14017/2024 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data 2/12/2024 da
, con l'avv. GALLANA FEDERICO;
Parte_1
e
, con l'avv. ROCCA RICCARDO;
CP
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Rubano (PD) in via Puglie n.2\A, i.4
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà esclusiva della sig.ra CP
rimarrà a lei assegnata, nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3. i figli minori verranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, ma conserveranno la collocazione prevalente e la residenza anagrafica presso la madre CP 2
; condizionatamente ai turni di lavoro che mensilmente verranno comunicati al Sig. CP
e quindi garantendo i genitori la massima flessibilità e collaborazione nella gestione Pt_1
del diritto di visita.
DIRITTO DI VISITA DEL PADRE AI FIGLI MINORI
4. Il padre potrà incontrare il figlio maggiore nel rispetto dei seguenti tempi di Per_1
permanenza, sempre condizionatamente ai turni di lavoro di entrambi i genitori che mensilmente verranno comunicati tra loro:
a) una mattina alla settimana dalle 6.15, quando la sig.ra ha il turno di mattina, CP
con impegno di portarlo a scuola, andarlo a prendere all'uscita e tenerlo con sé fino alle ore
19.00 (mattina coincidente con quella prevista per la sorella al punto 5.b);
b) un pomeriggio la settimana dall'uscita di scuola quando lo va a prendere, con pernotto e con impegno a riaccompagnarlo a scuola la mattina seguente, tenendo conto degli impegni di e dei relativi turni di lavoro dei genitori (tale pomeriggio coinciderà con quello Per_1
previsto per la sorella al punto 5.a.)
c)un fine settimana ogni due dal sabato mattina alle 9.00 alla domenica sera alle 19.00,
sempre tenendo conto dei rispettivi tumi di lavoro;
d) durante le vacanze di Natale, ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Santo
Stefano e il giorno di San Silvestro o il Capodanno (1° gennaio) tenendo sempre conto dei turni di lavoro di entrambi;
ad anni alterni l'Epifania.
e) un giorno durante le vacanze pasquali, avendo riguardo dei turni di lavoro, specificando che i genitori si alterneranno i giorni di Pasqua e del Lunedi dell'Angelo, da concordare di anno in anno;
f) quindici giorni durante le vacanze estive, di cui almeno 7 consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
5. Il padre potrà incontrare la figlia minore fino al compimento dei quattro anni, nel rispetto dei seguenti tempi di permanenza, sempre compatibilmente con i turni di lavoro di entrambi i genitori: 3
a) un pomeriggio a settimana, quando va a prendere all'asilo e la tiene con sé fino Parte_2
alle 20.00;
b) una mattina la settimana dalle 6.15, quando la Sig.ra ha il turno, con impegno CP
di andarla a prendere all'asilo e tenerla con sé fino alle 19.00;
c) ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano, a seconda dei turni di lavoro, nonché alternando il giorno di San Silvestro o il Capodanno (1° gennaio); ad anni alterni l' Epifania;
d) un giorno durante le vacanze pasquali, (o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, da concordare di anno in anno);
6. si precisa sin d'ora che i genitori si impegneranno espressamente a consentire in ogni caso le visite augurali del genitore non collocatario ai figli durante le già menzionate festività;
7. a partire dal compimento degli anni 4 della figlia minore, vigeranno le stesse modalità
previste per il fratello;
prima del compimento degli anni 4 della figlia minore, i genitori si impegneranno in ogni caso a fare in modo, con reciproca collaborazione, che i fratelli siano il più possibile insieme quando il padre esercita il diritto di visita di e durante le Per_1
festività;
8. ogni altra occasione (ad esempio compleanni, onomastici, gite, feste del papà) volta a mantenere proficuamente e serenamente i più ampi rapporti padre/figli, sarà regolata, caso per caso, dalla reciproca collaborazione genitoriale, impegnandosi gli stessi, per esempio, a partecipare entrambi alla festa di compleanno dei figli anche laddove si svolgesse a casa di uno dei due genitori;
9. si precisa sin d'ora che, qualora uno di entrambi i genitori non potesse tenere i bambini a causa di un problema improvviso, dovrà occuparsi di risolvere tempestivamente l'impedimento.
MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE 4
10. Il padre verserà alla madre , entro e non oltre il giorno cinque di ogni CP
mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad 650 euro. L'importo indicato verrà versato mediante bonifico sul conto corrente bancario della stessa;
11. il contributo di mantenimento sarà oggetto a rivalutazione annuale in relazione alle variazioni percentuali misurate dall'indice Istat con decorrenza dal mese di ottobre 2025;
12. l'assegno unico per i figli verrà versato al 100% alla madre;
13. le spese straordinarie si intendono divise al 50% come da Protocollo del Tribunale, da intendersi come parte integrante del presente atto, con la precisazione che il padre sarebbe disponibile a:
• mantenere la figlia nell'attuale asilo infanzia "Educare nel bosco" fino alla fine Parte_2
del percorso;
• pagare i centri estivi al 50%, concordando preventivamente attività e centro;
• pagare al 50% regali e feste di compleanno e regali maestre, purché ragionevoli;
• rimborsare al 50% le spese per farmaci omeopatici, nell'interesse dei bambini. La sig.ra potrà agire in libertà fino ad uno scontrino complessivo massimo di 70 euro CP
mensile per entrambi i figli (non per ciascun figlio); per spese superiori invece sarà
necessario un previo accordo.
RAPPORTI TRA I SIG.RI E CP Parte_1
14. Le parti dichiarano di nulla avere a pretendere l'una dall'altra ad alcun titolo e/o ragione connessi direttamente o indirettamente al vincolo di coniugio;
15. le spese legali relative al procedimento di separazione si intendono integralmente compensate tra le parti.”
Per il P.M: “conclude per l'omologa della separazione”
FATTO E DIRITTO 5
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP
concordatario il 9.09.2012 in PADOVA e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PADOVA, Atto n. 226, parte II, serie A, Anno 2012.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 27.09.2016, e , il Per_1 Parte_2
17.02.2022.
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative e risultando conformi all'interesse della prole minore;
la condizione di cui al n. 12 costituisce espressione della libertà
negoziale delle parti.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide: 6
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4) spese di lite al definitivo;
5) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, 28.1.2025
Il Presidente
dr.ssa Alina Rossato