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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/07/2025, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9038/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9038/2020 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Maria Pignatelli (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il C.F._1
suo studio, indirizzo, pec
e
, in qualità di moglie ed erede di nonché di Controparte_1 Persona_1
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_2 Per_3
, contumaci
[...]
OPPONENTI
Contro
pagina 1 di 13 Controparte_2
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
Vincenzo Liuzzi (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio, C.F._2
indirizzo, pec
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.04.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n.1466 del 15.04.2020, dichiarato provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Bari
ingiungeva alla società quale debitrice principale, nonché a , in Parte_1 Persona_1
qualità di legale rappresentante e fideiussore della stessa, di pagare in solido, su istanza ed in favore della , la somma di Controparte_2
€ 588.710,10 oltre interessi e spese (derivante da un atto di frazionamento di finanziamento fondiario a stato di avanzamento lavori a medio e lungo termine con contestuale rilascio di ipoteca, relativo ai mutui n. 16852, 16853 e 16854).
Avverso detto provvedimento, con citazione dell'8.07.2020, proponevano opposizione la CP_3
e , i quali, preliminarmente, rappresentavano che: la società debitrice era
[...] Persona_1
partecipata al 50% dalla Abital Service s.r.l. e al 50% dal fideiussore, il quale, nel 2011, veniva sottoposto a misure di prevenzione, concretatesi nel sequestro preventivo (poi trasfuso in confisca)
della Abital Service s.r.l., del relativo patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché della quota del
50% del capitale sociale della Nuova Invest – co s.r.l. ad essa intestata;
tale situazione si protraeva sino al 29.11.2019, giorno in cui la Corte d'Appello di Bari revocava la misura ablativa ma, nelle more (dal pagina 2 di 13 2011 al 2019), la società confiscata veniva gestita dall'amministrazione giudiziaria, che riceveva il finanziamento a stato di avanzamento dei lavori, così come richiesto dagli opponenti, sino all'ammontare pattuito di € 1.000.000,00.
Tanto premesso, nel merito, i debitori contestavano innanzitutto la natura del contratto di mutuo, da intendersi, alla luce dell'interpretazione letterale del negozio (che discorre di “mutuo fondiario edilizio”), quale mutuo di scopo, finalizzato alla realizzazione di un programma costruttivo di edilizia,
con conseguente applicazione della relativa disciplina.
In subordine, alla luce delle circostanze fattuali rappresentate in premessa, censuravano il comportamento della banca creditrice che, consapevole delle stringenti misure di prevenzione nei confronti dei debitori ablati e, quindi, dell'impossibilità per questi ultimi di restituire gli importi richiesti nonché, per l'amministrazione giudiziaria, di realizzare lo scopo del contratto di mutuo,
continuava a dare esecuzione al finanziamento, accrescendo l'esposizione debitoria da € 170.000
(debito alla data del sequestro) ad € 930.000 (debito al termine dell'esecuzione del contratto).
Adducevano, pertanto, l'abuso del diritto di credito e, conseguentemente, la violazione del principio di buona fede, atteso che, mentre gli opponenti vertevano in una situazione di inerzia ex lege imposta dall'amministrazione giudiziaria e nulla potevano fare per paralizzare l'erogazione del finanziamento,
la banca avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di recesso, ai sensi dell'art. 8 del contratto di mutuo.
Per tali ragioni, proponevano domanda riconvenzionale tesa ad ottenere il risarcimento del danno patito, da quantificare in € 588.710,10, pari all'importo erogato durante l'amministrazione giudiziaria della società, da opporre in compensazione al credito vantato dall'istituto di credito.
Infine, eccepivano l'erronea quantificazione delle somme ingiunte, atteso che, dalla perizia di parte emergeva che: gli importi dovuti a titolo di interessi ammontassero a € 36.328,00 anziché a €
57.966,00; le somme da corrispondere a titolo di interessi di mora fossero pari a € 28.000,00 e non a €
41.144,00; nulla fosse dovuto a titolo di spese, in quanto la somma di € 3.200,00 non era stata regolamentata tra le parti. pagina 3 di 13 Chiedevano, pertanto:
- IN VIA PRELIMINARE
sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1466/2020 RG. N. 3922/2020, per
i motivi esposti in narrativa.
- NEL MERITO
Accogliere la presente opposizione e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo
opposto e conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto degli odierni opponenti.
Accogliere la riconvenzionale proposta dagli opponenti e per l'effetto condannare la banca
opposta al pagamento in favore degli stessi della somma di € 588.710,10. Con vittoria di spese,
competenze e onorari di causa.
Con comparsa del 21.12.2020 si costituiva in giudizio Controparte_2
che, preliminarmente, rappresentava l'esistenza di un atto di
[...]
transazione, sottoscritto il 13.07.2020, con il quale - in qualità di legale rappresentante della Per_1
debitrice e di fideiussore della stessa - riconosceva tutti i propri debiti nei confronti dell'istituto bancario (tra cui quelli oggetto del decreto ingiuntivo opposto) e si impegnava ad estinguerli, secondo gli importi e le modalità concordate, entro il 30.10.2020, rinunciando ad ogni domanda, azione o contestazione in relazione ai mutui ipotecari n. 16852, n. 16853 e n. 16854 e al c/c n. 12005253 (e collegata apertura di credito) nonché ai giudizi di opposizione proposti contro i decreti ingiuntivi n.
1466/2020 e 1463/2020. Tuttavia, l'inadempimento delle prestazioni assunte con l'atto transattivo determinava, in data 23.11.2020, la risoluzione di diritto dell'accordo ai sensi dell'art. 8.
Alla luce di tale circostanza, l'opposta adduceva che, avendo la ricognizione di debito contenuta nella transazione natura confessoria, il credito nel suo ammontare doveva ritenersi provato, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 ult.co. c.p.c.
Nel merito, insisteva per la qualificazione del contratto come mutuo fondiario ex art. 38 TUB, atteso che questo si limitava a consentire al mutuatario, proprietario di immobili rustici o urbani, di prestare la pagina 4 di 13 garanzia ipotecaria, senza prevedere, in alcuna sua clausola, il vincolo di destinazione del finanziamento concesso o l'obbligo, per il mutuante, di controllare l'utilizzo della somma erogata
(requisiti propri del mutuo di scopo).
Eccepiva, poi, che l'art. 8 del contratto di mutuo prevedesse la mera facoltà (e non l'obbligo) per la banca di recedere dal contratto, sì che il contegno inerte del creditore non poteva in alcun modo liberare il fideiussore né ritenersi lesivo del principio di buona fede. Tanto più che le erogazioni da parte della avvenivano su richiesta dell'amministratore giudiziario e previa espressa autorizzazione CP_2
dell'Autorità Giudiziaria, nell'ottica della continuazione e ultimazione dell'attività edilizia.
Infine, contestava la riduzione degli importi prospettati dagli opponenti, adducendo che gli stessi sarebbero stati calcolati dal c.t.p. senza tenere in considerazione gli articoli dei contratti di mutuo 3, 3
bis e 3 ter per gli interessi corrispettivi;
l'art. 3 quater per gli interessi di mora e l'art. 9 (del capitolato allegato sub “B”) per il compenso omnicomprensivo in caso di risoluzione, dall'applicazione dei quali emergerebbe un debito complessivo pari a € 588.732,21 (derivante dalla sommatoria dei tre contratti di mutuo n. 16852, 16853 e 16854).
Da ultimo, si opponeva alla sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.
1466/2020, difettando integralmente il requisito del fumus e non essendo stato provato quello del
periculum.
Concludeva, pertanto, affinché, in via principale, previo rigetto dell'istanza di sospensione della
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, venisse rigettata l'avversa opposizione in quanto
infondata in fatto e diritto, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto n.1466/2020. In via
subordinata, venisse dichiarato e accertato che in persona del l.r.p.t e Controparte_4
- quest' ultimo nei limiti della garanzia prestata - sono debitori della Persona_1 [...]
della somma di euro 588.710,10 o di quell'altra Controparte_2 CP_2
minore o maggiore accertanda in corso di causa – per le causali indicate nel ricorso per ingiunzione -
oltre interessi di mora al tasso del 4 % a far tempo dal 13/2/2020 . Per l'effetto, Voglia il Tribunale pagina 5 di 13 condannare in persona del l.r.p.t e il Sig. in solido - e il Controparte_4 Persona_1
fideiussore nei limiti della prestata garanzia - al pagamento della somma di euro 588.710,10 (o di
quell'altra accertanda) per le causali indicate nel ricorso per ingiunzione e, quindi, in conseguenza
dell'inadempimento riveniente dai mutui nn. 16852 - 16853 – 16854 (e, segnatamente, per ciascun
mutuo: euro 160.000,00 quale quota capitale globale;
euro 19.322,06 quale quota interessi globali;
euro 12 13.714,64 per interessi di mora;
euro 3.200,00 per spese). Oltre interessi convenzionali di
mora al tasso del 4 % a far tempo dal 13/2/2020 Con reiezione della domanda riconvenzionale
proposta in quanto inammissibile e infondata e con condanna degli opponenti al pagamento di una
somma equitativamente determinata ex art 96 ultimo comma cpc e alle di spese ed onorari di causa.
Con ordinanza del 14.01.21 veniva dichiarato interrotto il processo per la morte dell'opponente
. Persona_1
In data 12.04.21 il giudizio veniva riassunto ai sensi dell'art. 303 c.p.c. anche nei confronti degli eredi di e, con successiva ordinanza del 07.10.21, veniva attribuito alle parti il termine per Per_1
instaurare il necessario procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
La causa, istruita esclusivamente in via documentale, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza del 24.04.2025, nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
-------------
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , in qualità di erede di Controparte_1 Per_1
e di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, e
[...] Persona_2 Per_3
, attesa la regolare notifica del ricorso ex art. 303 c.p.c., avvenuta in data 04.05.24.
[...]
Sempre in via preliminare, va rigettata la richiesta istruttoria di c.t.u. reiterata dall'opponente nella propria comparsa conclusionale, in quanto la causa può essere decisa sulla base della documentazione depositata.
Nel merito, le domande proposte dagli opponenti sono infondate e vanno, pertanto, rigettate. pagina 6 di 13 Invero, in ordine alla qualificazione del contratto di mutuo sottoscritto in data 30.12.2010 (cfr. doc.1
allegato al fascicolo dell'opposta), deve essere disattesa la tesi prospettata dagli opponenti del “mutuo di scopo”, dovendosi ritenere che le parti hanno concluso un contratto di mutuo fondiario a stato di avanzamento lavori (c.d. S.A.L.).
In tal senso, depone innanzitutto l'interpretazione letterale del negozio, denominato «contratto di
finanziamento fondiario a stato di avanzamento lavori a medio e lungo termine ai sensi del d.lgs. 1
settembre 1993, n. 385 (articoli 38 e seguenti)», che, in modo univoco, individua sia lo schema negoziale prescelto dai contraenti, sia la disciplina ad esso applicabile. Tuttavia, anche a voler disattendere la formulazione letterale, dall'analisi delle modalità esecutive del contratto, non appare ricavabile una diversa volontà delle parti, valorizzabile ai sensi dell'art. 1362 c.c.
Invero, proprio la fase esecutiva del rapporto oggettivizza le peculiarità del mutuo fondiario S.A.L., in quanto, a fronte della concessione di un'ipoteca iniziale a garanzia degli importi ottenuti per la realizzazione di opere edilizie, ad ogni progressione dei lavori da parte degli opponenti, è seguita
(ancorché su richiesta dell'autorità giudiziaria penale) l'erogazione di una parte del finanziamento da parte della mutuante (cfr. all. 2,3,4,5,6 del fascicolo della BCC contenenti tutti gli atti di erogazione frazionata del finanziamento con le relative quietanze).
Pertanto, è evidente che, nel caso di specie, non si possa discorrere di mutuo di scopo, non essendo ravvisabile nel contratto di finanziamento né la c.d. clausola di destinazione (che appone alla somma erogata un vincolo esclusivo per la sua utilizzazione); né un interesse del mutuante.
D'altronde, come è stato chiarito dalla Suprema Corte, «in tema di mutuo, la mera enunciazione, nel
testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data
attività o per il perseguimento di un dato risultato non è per sé idonea a integrare gli estremi del
mutuo di scopo convenzionale, per il cui inveramento occorre, di contro, che lo svolgimento
dell'attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto
interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l'utilizzo delle somme erogate alla pagina 7 di 13 relativa destinazione circostanza rimasta indimostrata nella specie» (così, Cass., 25 gennaio 2021, n.
1517; in senso conforme, Trib. Bari, 06 maggio 2021, n. 1799).
Nella fattispecie in esame, l'esistenza di tale requisito non solo non emerge, ma risulta altresì smentita dalla mancata previsione, tra le ipotesi di risoluzione del contratto (si rinvia agli artt. 3 del “Capitolato
di patti e condizioni generali allegato a contratto di mutuo fondiario a stato di avanzamento lavori”,
all. b del contratto di mutuo in atti e 8 del negozio), di quella afferente al mancato conseguimento dello scopo prefissato.
Invero, se si muove dall'assunto che «il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al
mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al
finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale
consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire
la somma mutuata, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del
programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo
essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa(…)» (Cass. 29
settembre 2020, n. 20552), è giocoforza concludere che, ove il mutuante ometta di realizzare lo scopo pattuito, il contratto di mutuo si intenderà risolto (in tal senso, Cass. 25 gennaio 2021, n. 1517).
Ne consegue che proprio la mancanza dei connotati tipici del mutuo di scopo impone di qualificare il contratto per cui è causa alla stregua di mutuo fondiario S.A.L., con conseguente applicazione della disciplina contenuta negli artt. 38 ss. del TUB.
D'altronde, la bontà di tale ermeneusi risulta corroborata anche dall'accordo transattivo del 13.07.2020
concluso tra e l'opposta (cfr. doc.4, del fascicolo di parte opposta), nel quale, alla presenza dei Per_1
difensori, si è dato atto della natura dei rapporti da comporre, qualificati – senza alcuna specifica contestazione – come “finanziamenti fondiari” ovvero “mutui sulla base dello stato di avanzamento dei lavori” (rispettivamente, lett. A) p. 1 e lett. H p.2).
Alla luce di quanto esposto, va dunque rigettata la prima domanda proposta dagli opponenti. pagina 8 di 13 Parimenti destituita di fondamento è la domanda riconvenzionale dagli stessi avanzata, tesa ad ottenere il risarcimento del danno per concessione abusiva del credito, in spregio ai canoni di buona fede oggettiva.
Invero, in disparte la circostanza che l'art. 8 del contratto attribuiva la mera facoltà (e non l'obbligo) in favore dell'opposta di recedere in caso di «emissione di provvedimenti di sequestro o di confisca dei beni» – lasciando, quindi, la stessa libera di svolgere le sue valutazioni in merito all'opportunità di proseguire il rapporto negoziale – nessuna violazione del principio di buona fede può essere riscontrata.
In ossequio alle regole probatorie di cui all'art. 2697 c.c., la BCC ha dimostrato che la scelta di continuare ad erogare il finanziamento alla società debitrice, lungi dal trovare il suo fondamento nella volontà di causare alla stessa un danno, è da rinvenire nelle richieste, previamente autorizzate dal
Tribunale Penale di Bari, avanzate dall'amministratore giudiziario della società Parte_2
incaricato di terminare il programma costruttivo del cantiere (cfr. all. n. 2,3,4,5,6 del Persona_4
fascicolo dell'opposta).
In particolare, ciascun atto di erogazione parziale del credito (fino al saldo del 21.06.13) è corredato dall'istanza promossa dall'amministratore giudiziario e dal parere favorevole del giudice delegato, sì
che la concessione del credito, quale modalità di adempimento del contratto sottoscritto dagli opponenti, più che atteggiarsi alla stregua di un comune atto di autonomia negoziale, assume la natura di atto quasi doveroso nell'interesse della società amministrata. Tanto, invero, emerge dalle autorizzazioni rilasciate dall'a.g., nelle quali si legge che la concessione del credito risulta necessaria per l'amministrazione giudiziaria e, comunque, economicamente conveniente per la beneficiaria (cfr.
doc. 5 del fascicolo di parte opposta).
In questa prospettiva, allora, non solo viene ex se meno la possibilità di configurare, in capo agli odierni opponenti, un danno da violazione dei canoni di buona fede ma, al contrario, deve ravvisarsi un apprezzabile contegno solidaristico osservato dalla banca che, pur potendo recedere dal contratto, ha preferito collaborare con l'autorità giudiziaria, assumendo anche il rischio dell'inadempimento. pagina 9 di 13 Ed invero, nel caso di specie, non è possibile configurare alcuna forma di concessione abusiva del credito: né in senso tradizionale, quale erogazione, dolosa o colposa, di finanziamenti nei confronti di un soggetto insolvente, tesa ad ingenerare nei terzi l'erroneo convincimento circa la sua stabilità
economica e ad indurli a instaurare con quest'ultimo affari commerciali;
né ai sensi dell'art. 1956 c.c.,
atteso che, da un lato, le somme garantite dalla fideiussione traevano origine da un contratto di mutuo già stipulato (e non da un'obbligazione futura) e, dall'altro, il fideiussore era anche l'amministratore della società debitrice, sì da essere pienamente consapevole della sua situazione finanziaria.
Pertanto, la domanda riconvenzionale, così come formulata dagli opponenti va rigettata, in quanto infondata.
Infine, non appare meritevole di accoglimento neanche l'ultima eccezione proposta dalla società
debitrice che, sulla base della perizia di parte, ha sostenuto l'erronea quantificazione delle somme ingiunte (in dettaglio, gli interessi corrispettivi ammonterebbero a €36.328,00 anziché a € 57.966,00;
quelli moratori sarebbero pari a €28.000,00 e non a € 41.144,00; e non sarebbero dovute le spese, in quanto la somma di € 3.200,00 non era stata regolamentata tra le parti).
Sul punto, infatti, deve ritenersi dirimente la ricognizione di debito operata da nel citato atto di Per_1
transazione del 13.07.2020 (cfr. doc. 4 allegato nel fascicolo di parte opposta), nel quale si legge «(…)
il sig. sia in proprio, nella sua veste e qualifica di fideiussore, sia quale Persona_1
amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di con riferimento alla Parte_1
complessiva esposizione debitoria meglio in premessa descritta e già giudizialmente acclarata con i
decreti ingiuntivi n. 1463/2020 (in premessa al punto S.1) e n. 1466/2020 (in premessa al punto S.2) si
riconoscono debitori ed obbligati verso la BCC per le somme specificate in ciascuno dei citati decreti
ingiuntivi (ai cui contenuti, nel dettaglio, si fa rinvio), e segnatamente per il complessivo importo di €
677.303,38 (euro seicentosettantasettemnilatrecentotre/38), oltre interessi e spese cosi come liquidati
in ciascuno dei ripetuti ed innanzi precisati decreti ingiuntivi (…)».
pagina 10 di 13 In via generale, occorre premettere che la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1988 c.c., ancorché
titolata (come quella della fattispecie in esame), determina il solo effetto di astrazione processuale (e,
quindi, di inversione dell'onere probatorio), non precludendo al debitore di opporre l'inesistenza del credito, la sua diversa quantificazione ovvero eventuali profili di nullità delle clausole contrattuali.
Invero, «l'effetto giuridico che la norma di cui all'art. 1988 c. c. ricollega alla promessa unilaterale di
pagamento, sia essa pura o titolata, è conseguenza dell'astrazione processuale della causa debendi,
con la conseguenza che il promissario, agendo in giudizio per l'adempimento dell'obbligazione, ha
soltanto l'onere di provare la promessa unilaterale di pagamento e non anche l'esistenza del rapporto
giuridico che sta a fondamento della promessa stessa e di cui l'obbligazione, assunta nel contenuto
della dichiarazione negoziale unilaterale, è elemento strutturale;
è stabilita, cioè, a favore del
promissario una relevatio ab onere probandi, restando invece totalmente a carico del promittente
l'onere di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale, sia questo
menzionato o meno nella promessa unilaterale di pagamento» (così, Cass., 9 febbraio 2001 n. 1831).
Tuttavia, nel caso di specie, l'accordo transattivo con il quale il , alla presenza dei difensori Per_1
delle parti, si è riconosciuto debitore delle somme oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo, è
intervenuto il 13.07.2020, ossia una settimana dopo rispetto a quella in cui è stata redatta la presente opposizione (ancorché depositata in data 14.07.2020), con la quale si è censurato, tra l'altro, la correttezza degli importi richiesti.
È evidente, pertanto, che , al momento della sottoscrizione del patto, fosse già consapevole Per_1
della parziale illegittimità della pretesa creditoria (atteso che anche la sua perizia di parte è intervenuta prima dell'accordo transattivo, ossia il 04.07.2020) e, riconoscendosi debitore degli importi ingiunti senza muovere alcuna contestazione o senza effettuare alcuna precisazione in ordine agli stessi, ha inteso rendere una confessione stragiudiziale sulla propria situazione passiva.
Invero, in tal caso, non può trovare applicazione quel principio secondo il quale la transazione, essendo volta a porre fine a una vicenda giudiziale, ha valore neutro (Cass. 29 settembre 2004, n. 19549), atteso pagina 11 di 13 che il momento cronologico nel quale è avvenuta (i.e. dopo la scoperta degli eventuali importi errati),
in uno con la ricognizione titolata effettuata e con l'espresso riferimento agli importi contenuti nei decreti ingiuntivi opposti, devono tutti ritenersi indici univoci della volontà del di attuare una Per_1
confessione stragiudiziale.
D'altronde anche a voler disattendere tale conclusione, l'eccezione proposta dagli opponenti e tesa a far valere la riduzione degli importi debitori sarebbe stata comunque infondata, stante la condivisibilità
Per_ della perizia attuata nell'interesse della BCC (cfr. all. 6 del relativo fascicolo) dal dott. Invero, il c.t.p. ha correttamente dimostrato che la diversità degli importi invocati dagli opponenti è il frutto dell'omessa applicazione, da parte del relativo consulente, degli artt. 3, 3 bis e 3 ter con riferimento agli interessi corrispettivi;
dell'art. 3 quater per il calcolo degli interessi di mora e dell'art. 9 (del capitolato allegato sub “B”) per il compenso omnicomprensivo in caso di risoluzione.
Pertanto, la corretta applicazione di tali parametri porta a stimare un debito complessivo pari a €
588.732,21 (derivante dalla sommatoria dei tre contratti di mutuo n. 16852, 16853 e 16854),
coincidente con la pretesa azionata dalla BCC.
Alla luce delle argomentazioni svolte, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n.1466 del 15.04.2020.
Va rigetta la richiesta di risarcimento del danno ex art.96 c.p.c., formulata dall'opposta, non emergendo dagli atti elementi di prova a sostegno della mala fede o colpa grave nella proposizione dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi del
D.M. 147/2022, fatta eccezione per la fase istruttoria, riconosciuta minimi, per la relativa semplicità,
commisurati al valore della domanda, con incremento del 5% per il superamento dello scaglione di maggior valore.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione dell'8.07.2020,
dalla società quale debitrice principale, nonché da , in qualità Parte_1 Persona_1
di legale rappresentante e fideiussore della stessa, e, per esso, dai suoi eredi contumaci, CP_1
, in qualità di moglie ed erede di nonché di esercente la responsabilità
[...] Persona_1
genitoriale sui figli minori e avverso il decreto ingiuntivo n.1466 Persona_2 Persona_6
del 15.04.2020, emesso dal Tribunale di Bari, su istanza ed in favore della
[...]
, così provvede: Controparte_2
1. rigetta l'opposizione e la relativa domanda riconvenzionale, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n.1466 del 15.04.2020;
1) condanna gli opponenti, in solido, al rimborso delle spese processuali in favore della
[...]
, liquidate in € Controparte_2
18.114,07,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge;
Bari, 25.07.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, Valentina Sara
Ruscigno
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9038/2020 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Maria Pignatelli (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il C.F._1
suo studio, indirizzo, pec
e
, in qualità di moglie ed erede di nonché di Controparte_1 Persona_1
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_2 Per_3
, contumaci
[...]
OPPONENTI
Contro
pagina 1 di 13 Controparte_2
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
Vincenzo Liuzzi (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio, C.F._2
indirizzo, pec
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.04.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n.1466 del 15.04.2020, dichiarato provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Bari
ingiungeva alla società quale debitrice principale, nonché a , in Parte_1 Persona_1
qualità di legale rappresentante e fideiussore della stessa, di pagare in solido, su istanza ed in favore della , la somma di Controparte_2
€ 588.710,10 oltre interessi e spese (derivante da un atto di frazionamento di finanziamento fondiario a stato di avanzamento lavori a medio e lungo termine con contestuale rilascio di ipoteca, relativo ai mutui n. 16852, 16853 e 16854).
Avverso detto provvedimento, con citazione dell'8.07.2020, proponevano opposizione la CP_3
e , i quali, preliminarmente, rappresentavano che: la società debitrice era
[...] Persona_1
partecipata al 50% dalla Abital Service s.r.l. e al 50% dal fideiussore, il quale, nel 2011, veniva sottoposto a misure di prevenzione, concretatesi nel sequestro preventivo (poi trasfuso in confisca)
della Abital Service s.r.l., del relativo patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché della quota del
50% del capitale sociale della Nuova Invest – co s.r.l. ad essa intestata;
tale situazione si protraeva sino al 29.11.2019, giorno in cui la Corte d'Appello di Bari revocava la misura ablativa ma, nelle more (dal pagina 2 di 13 2011 al 2019), la società confiscata veniva gestita dall'amministrazione giudiziaria, che riceveva il finanziamento a stato di avanzamento dei lavori, così come richiesto dagli opponenti, sino all'ammontare pattuito di € 1.000.000,00.
Tanto premesso, nel merito, i debitori contestavano innanzitutto la natura del contratto di mutuo, da intendersi, alla luce dell'interpretazione letterale del negozio (che discorre di “mutuo fondiario edilizio”), quale mutuo di scopo, finalizzato alla realizzazione di un programma costruttivo di edilizia,
con conseguente applicazione della relativa disciplina.
In subordine, alla luce delle circostanze fattuali rappresentate in premessa, censuravano il comportamento della banca creditrice che, consapevole delle stringenti misure di prevenzione nei confronti dei debitori ablati e, quindi, dell'impossibilità per questi ultimi di restituire gli importi richiesti nonché, per l'amministrazione giudiziaria, di realizzare lo scopo del contratto di mutuo,
continuava a dare esecuzione al finanziamento, accrescendo l'esposizione debitoria da € 170.000
(debito alla data del sequestro) ad € 930.000 (debito al termine dell'esecuzione del contratto).
Adducevano, pertanto, l'abuso del diritto di credito e, conseguentemente, la violazione del principio di buona fede, atteso che, mentre gli opponenti vertevano in una situazione di inerzia ex lege imposta dall'amministrazione giudiziaria e nulla potevano fare per paralizzare l'erogazione del finanziamento,
la banca avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di recesso, ai sensi dell'art. 8 del contratto di mutuo.
Per tali ragioni, proponevano domanda riconvenzionale tesa ad ottenere il risarcimento del danno patito, da quantificare in € 588.710,10, pari all'importo erogato durante l'amministrazione giudiziaria della società, da opporre in compensazione al credito vantato dall'istituto di credito.
Infine, eccepivano l'erronea quantificazione delle somme ingiunte, atteso che, dalla perizia di parte emergeva che: gli importi dovuti a titolo di interessi ammontassero a € 36.328,00 anziché a €
57.966,00; le somme da corrispondere a titolo di interessi di mora fossero pari a € 28.000,00 e non a €
41.144,00; nulla fosse dovuto a titolo di spese, in quanto la somma di € 3.200,00 non era stata regolamentata tra le parti. pagina 3 di 13 Chiedevano, pertanto:
- IN VIA PRELIMINARE
sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1466/2020 RG. N. 3922/2020, per
i motivi esposti in narrativa.
- NEL MERITO
Accogliere la presente opposizione e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo
opposto e conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto degli odierni opponenti.
Accogliere la riconvenzionale proposta dagli opponenti e per l'effetto condannare la banca
opposta al pagamento in favore degli stessi della somma di € 588.710,10. Con vittoria di spese,
competenze e onorari di causa.
Con comparsa del 21.12.2020 si costituiva in giudizio Controparte_2
che, preliminarmente, rappresentava l'esistenza di un atto di
[...]
transazione, sottoscritto il 13.07.2020, con il quale - in qualità di legale rappresentante della Per_1
debitrice e di fideiussore della stessa - riconosceva tutti i propri debiti nei confronti dell'istituto bancario (tra cui quelli oggetto del decreto ingiuntivo opposto) e si impegnava ad estinguerli, secondo gli importi e le modalità concordate, entro il 30.10.2020, rinunciando ad ogni domanda, azione o contestazione in relazione ai mutui ipotecari n. 16852, n. 16853 e n. 16854 e al c/c n. 12005253 (e collegata apertura di credito) nonché ai giudizi di opposizione proposti contro i decreti ingiuntivi n.
1466/2020 e 1463/2020. Tuttavia, l'inadempimento delle prestazioni assunte con l'atto transattivo determinava, in data 23.11.2020, la risoluzione di diritto dell'accordo ai sensi dell'art. 8.
Alla luce di tale circostanza, l'opposta adduceva che, avendo la ricognizione di debito contenuta nella transazione natura confessoria, il credito nel suo ammontare doveva ritenersi provato, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 ult.co. c.p.c.
Nel merito, insisteva per la qualificazione del contratto come mutuo fondiario ex art. 38 TUB, atteso che questo si limitava a consentire al mutuatario, proprietario di immobili rustici o urbani, di prestare la pagina 4 di 13 garanzia ipotecaria, senza prevedere, in alcuna sua clausola, il vincolo di destinazione del finanziamento concesso o l'obbligo, per il mutuante, di controllare l'utilizzo della somma erogata
(requisiti propri del mutuo di scopo).
Eccepiva, poi, che l'art. 8 del contratto di mutuo prevedesse la mera facoltà (e non l'obbligo) per la banca di recedere dal contratto, sì che il contegno inerte del creditore non poteva in alcun modo liberare il fideiussore né ritenersi lesivo del principio di buona fede. Tanto più che le erogazioni da parte della avvenivano su richiesta dell'amministratore giudiziario e previa espressa autorizzazione CP_2
dell'Autorità Giudiziaria, nell'ottica della continuazione e ultimazione dell'attività edilizia.
Infine, contestava la riduzione degli importi prospettati dagli opponenti, adducendo che gli stessi sarebbero stati calcolati dal c.t.p. senza tenere in considerazione gli articoli dei contratti di mutuo 3, 3
bis e 3 ter per gli interessi corrispettivi;
l'art. 3 quater per gli interessi di mora e l'art. 9 (del capitolato allegato sub “B”) per il compenso omnicomprensivo in caso di risoluzione, dall'applicazione dei quali emergerebbe un debito complessivo pari a € 588.732,21 (derivante dalla sommatoria dei tre contratti di mutuo n. 16852, 16853 e 16854).
Da ultimo, si opponeva alla sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.
1466/2020, difettando integralmente il requisito del fumus e non essendo stato provato quello del
periculum.
Concludeva, pertanto, affinché, in via principale, previo rigetto dell'istanza di sospensione della
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, venisse rigettata l'avversa opposizione in quanto
infondata in fatto e diritto, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto n.1466/2020. In via
subordinata, venisse dichiarato e accertato che in persona del l.r.p.t e Controparte_4
- quest' ultimo nei limiti della garanzia prestata - sono debitori della Persona_1 [...]
della somma di euro 588.710,10 o di quell'altra Controparte_2 CP_2
minore o maggiore accertanda in corso di causa – per le causali indicate nel ricorso per ingiunzione -
oltre interessi di mora al tasso del 4 % a far tempo dal 13/2/2020 . Per l'effetto, Voglia il Tribunale pagina 5 di 13 condannare in persona del l.r.p.t e il Sig. in solido - e il Controparte_4 Persona_1
fideiussore nei limiti della prestata garanzia - al pagamento della somma di euro 588.710,10 (o di
quell'altra accertanda) per le causali indicate nel ricorso per ingiunzione e, quindi, in conseguenza
dell'inadempimento riveniente dai mutui nn. 16852 - 16853 – 16854 (e, segnatamente, per ciascun
mutuo: euro 160.000,00 quale quota capitale globale;
euro 19.322,06 quale quota interessi globali;
euro 12 13.714,64 per interessi di mora;
euro 3.200,00 per spese). Oltre interessi convenzionali di
mora al tasso del 4 % a far tempo dal 13/2/2020 Con reiezione della domanda riconvenzionale
proposta in quanto inammissibile e infondata e con condanna degli opponenti al pagamento di una
somma equitativamente determinata ex art 96 ultimo comma cpc e alle di spese ed onorari di causa.
Con ordinanza del 14.01.21 veniva dichiarato interrotto il processo per la morte dell'opponente
. Persona_1
In data 12.04.21 il giudizio veniva riassunto ai sensi dell'art. 303 c.p.c. anche nei confronti degli eredi di e, con successiva ordinanza del 07.10.21, veniva attribuito alle parti il termine per Per_1
instaurare il necessario procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
La causa, istruita esclusivamente in via documentale, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza del 24.04.2025, nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
-------------
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , in qualità di erede di Controparte_1 Per_1
e di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, e
[...] Persona_2 Per_3
, attesa la regolare notifica del ricorso ex art. 303 c.p.c., avvenuta in data 04.05.24.
[...]
Sempre in via preliminare, va rigettata la richiesta istruttoria di c.t.u. reiterata dall'opponente nella propria comparsa conclusionale, in quanto la causa può essere decisa sulla base della documentazione depositata.
Nel merito, le domande proposte dagli opponenti sono infondate e vanno, pertanto, rigettate. pagina 6 di 13 Invero, in ordine alla qualificazione del contratto di mutuo sottoscritto in data 30.12.2010 (cfr. doc.1
allegato al fascicolo dell'opposta), deve essere disattesa la tesi prospettata dagli opponenti del “mutuo di scopo”, dovendosi ritenere che le parti hanno concluso un contratto di mutuo fondiario a stato di avanzamento lavori (c.d. S.A.L.).
In tal senso, depone innanzitutto l'interpretazione letterale del negozio, denominato «contratto di
finanziamento fondiario a stato di avanzamento lavori a medio e lungo termine ai sensi del d.lgs. 1
settembre 1993, n. 385 (articoli 38 e seguenti)», che, in modo univoco, individua sia lo schema negoziale prescelto dai contraenti, sia la disciplina ad esso applicabile. Tuttavia, anche a voler disattendere la formulazione letterale, dall'analisi delle modalità esecutive del contratto, non appare ricavabile una diversa volontà delle parti, valorizzabile ai sensi dell'art. 1362 c.c.
Invero, proprio la fase esecutiva del rapporto oggettivizza le peculiarità del mutuo fondiario S.A.L., in quanto, a fronte della concessione di un'ipoteca iniziale a garanzia degli importi ottenuti per la realizzazione di opere edilizie, ad ogni progressione dei lavori da parte degli opponenti, è seguita
(ancorché su richiesta dell'autorità giudiziaria penale) l'erogazione di una parte del finanziamento da parte della mutuante (cfr. all. 2,3,4,5,6 del fascicolo della BCC contenenti tutti gli atti di erogazione frazionata del finanziamento con le relative quietanze).
Pertanto, è evidente che, nel caso di specie, non si possa discorrere di mutuo di scopo, non essendo ravvisabile nel contratto di finanziamento né la c.d. clausola di destinazione (che appone alla somma erogata un vincolo esclusivo per la sua utilizzazione); né un interesse del mutuante.
D'altronde, come è stato chiarito dalla Suprema Corte, «in tema di mutuo, la mera enunciazione, nel
testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data
attività o per il perseguimento di un dato risultato non è per sé idonea a integrare gli estremi del
mutuo di scopo convenzionale, per il cui inveramento occorre, di contro, che lo svolgimento
dell'attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto
interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l'utilizzo delle somme erogate alla pagina 7 di 13 relativa destinazione circostanza rimasta indimostrata nella specie» (così, Cass., 25 gennaio 2021, n.
1517; in senso conforme, Trib. Bari, 06 maggio 2021, n. 1799).
Nella fattispecie in esame, l'esistenza di tale requisito non solo non emerge, ma risulta altresì smentita dalla mancata previsione, tra le ipotesi di risoluzione del contratto (si rinvia agli artt. 3 del “Capitolato
di patti e condizioni generali allegato a contratto di mutuo fondiario a stato di avanzamento lavori”,
all. b del contratto di mutuo in atti e 8 del negozio), di quella afferente al mancato conseguimento dello scopo prefissato.
Invero, se si muove dall'assunto che «il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al
mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al
finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale
consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire
la somma mutuata, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del
programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo
essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa(…)» (Cass. 29
settembre 2020, n. 20552), è giocoforza concludere che, ove il mutuante ometta di realizzare lo scopo pattuito, il contratto di mutuo si intenderà risolto (in tal senso, Cass. 25 gennaio 2021, n. 1517).
Ne consegue che proprio la mancanza dei connotati tipici del mutuo di scopo impone di qualificare il contratto per cui è causa alla stregua di mutuo fondiario S.A.L., con conseguente applicazione della disciplina contenuta negli artt. 38 ss. del TUB.
D'altronde, la bontà di tale ermeneusi risulta corroborata anche dall'accordo transattivo del 13.07.2020
concluso tra e l'opposta (cfr. doc.4, del fascicolo di parte opposta), nel quale, alla presenza dei Per_1
difensori, si è dato atto della natura dei rapporti da comporre, qualificati – senza alcuna specifica contestazione – come “finanziamenti fondiari” ovvero “mutui sulla base dello stato di avanzamento dei lavori” (rispettivamente, lett. A) p. 1 e lett. H p.2).
Alla luce di quanto esposto, va dunque rigettata la prima domanda proposta dagli opponenti. pagina 8 di 13 Parimenti destituita di fondamento è la domanda riconvenzionale dagli stessi avanzata, tesa ad ottenere il risarcimento del danno per concessione abusiva del credito, in spregio ai canoni di buona fede oggettiva.
Invero, in disparte la circostanza che l'art. 8 del contratto attribuiva la mera facoltà (e non l'obbligo) in favore dell'opposta di recedere in caso di «emissione di provvedimenti di sequestro o di confisca dei beni» – lasciando, quindi, la stessa libera di svolgere le sue valutazioni in merito all'opportunità di proseguire il rapporto negoziale – nessuna violazione del principio di buona fede può essere riscontrata.
In ossequio alle regole probatorie di cui all'art. 2697 c.c., la BCC ha dimostrato che la scelta di continuare ad erogare il finanziamento alla società debitrice, lungi dal trovare il suo fondamento nella volontà di causare alla stessa un danno, è da rinvenire nelle richieste, previamente autorizzate dal
Tribunale Penale di Bari, avanzate dall'amministratore giudiziario della società Parte_2
incaricato di terminare il programma costruttivo del cantiere (cfr. all. n. 2,3,4,5,6 del Persona_4
fascicolo dell'opposta).
In particolare, ciascun atto di erogazione parziale del credito (fino al saldo del 21.06.13) è corredato dall'istanza promossa dall'amministratore giudiziario e dal parere favorevole del giudice delegato, sì
che la concessione del credito, quale modalità di adempimento del contratto sottoscritto dagli opponenti, più che atteggiarsi alla stregua di un comune atto di autonomia negoziale, assume la natura di atto quasi doveroso nell'interesse della società amministrata. Tanto, invero, emerge dalle autorizzazioni rilasciate dall'a.g., nelle quali si legge che la concessione del credito risulta necessaria per l'amministrazione giudiziaria e, comunque, economicamente conveniente per la beneficiaria (cfr.
doc. 5 del fascicolo di parte opposta).
In questa prospettiva, allora, non solo viene ex se meno la possibilità di configurare, in capo agli odierni opponenti, un danno da violazione dei canoni di buona fede ma, al contrario, deve ravvisarsi un apprezzabile contegno solidaristico osservato dalla banca che, pur potendo recedere dal contratto, ha preferito collaborare con l'autorità giudiziaria, assumendo anche il rischio dell'inadempimento. pagina 9 di 13 Ed invero, nel caso di specie, non è possibile configurare alcuna forma di concessione abusiva del credito: né in senso tradizionale, quale erogazione, dolosa o colposa, di finanziamenti nei confronti di un soggetto insolvente, tesa ad ingenerare nei terzi l'erroneo convincimento circa la sua stabilità
economica e ad indurli a instaurare con quest'ultimo affari commerciali;
né ai sensi dell'art. 1956 c.c.,
atteso che, da un lato, le somme garantite dalla fideiussione traevano origine da un contratto di mutuo già stipulato (e non da un'obbligazione futura) e, dall'altro, il fideiussore era anche l'amministratore della società debitrice, sì da essere pienamente consapevole della sua situazione finanziaria.
Pertanto, la domanda riconvenzionale, così come formulata dagli opponenti va rigettata, in quanto infondata.
Infine, non appare meritevole di accoglimento neanche l'ultima eccezione proposta dalla società
debitrice che, sulla base della perizia di parte, ha sostenuto l'erronea quantificazione delle somme ingiunte (in dettaglio, gli interessi corrispettivi ammonterebbero a €36.328,00 anziché a € 57.966,00;
quelli moratori sarebbero pari a €28.000,00 e non a € 41.144,00; e non sarebbero dovute le spese, in quanto la somma di € 3.200,00 non era stata regolamentata tra le parti).
Sul punto, infatti, deve ritenersi dirimente la ricognizione di debito operata da nel citato atto di Per_1
transazione del 13.07.2020 (cfr. doc. 4 allegato nel fascicolo di parte opposta), nel quale si legge «(…)
il sig. sia in proprio, nella sua veste e qualifica di fideiussore, sia quale Persona_1
amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di con riferimento alla Parte_1
complessiva esposizione debitoria meglio in premessa descritta e già giudizialmente acclarata con i
decreti ingiuntivi n. 1463/2020 (in premessa al punto S.1) e n. 1466/2020 (in premessa al punto S.2) si
riconoscono debitori ed obbligati verso la BCC per le somme specificate in ciascuno dei citati decreti
ingiuntivi (ai cui contenuti, nel dettaglio, si fa rinvio), e segnatamente per il complessivo importo di €
677.303,38 (euro seicentosettantasettemnilatrecentotre/38), oltre interessi e spese cosi come liquidati
in ciascuno dei ripetuti ed innanzi precisati decreti ingiuntivi (…)».
pagina 10 di 13 In via generale, occorre premettere che la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1988 c.c., ancorché
titolata (come quella della fattispecie in esame), determina il solo effetto di astrazione processuale (e,
quindi, di inversione dell'onere probatorio), non precludendo al debitore di opporre l'inesistenza del credito, la sua diversa quantificazione ovvero eventuali profili di nullità delle clausole contrattuali.
Invero, «l'effetto giuridico che la norma di cui all'art. 1988 c. c. ricollega alla promessa unilaterale di
pagamento, sia essa pura o titolata, è conseguenza dell'astrazione processuale della causa debendi,
con la conseguenza che il promissario, agendo in giudizio per l'adempimento dell'obbligazione, ha
soltanto l'onere di provare la promessa unilaterale di pagamento e non anche l'esistenza del rapporto
giuridico che sta a fondamento della promessa stessa e di cui l'obbligazione, assunta nel contenuto
della dichiarazione negoziale unilaterale, è elemento strutturale;
è stabilita, cioè, a favore del
promissario una relevatio ab onere probandi, restando invece totalmente a carico del promittente
l'onere di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale, sia questo
menzionato o meno nella promessa unilaterale di pagamento» (così, Cass., 9 febbraio 2001 n. 1831).
Tuttavia, nel caso di specie, l'accordo transattivo con il quale il , alla presenza dei difensori Per_1
delle parti, si è riconosciuto debitore delle somme oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo, è
intervenuto il 13.07.2020, ossia una settimana dopo rispetto a quella in cui è stata redatta la presente opposizione (ancorché depositata in data 14.07.2020), con la quale si è censurato, tra l'altro, la correttezza degli importi richiesti.
È evidente, pertanto, che , al momento della sottoscrizione del patto, fosse già consapevole Per_1
della parziale illegittimità della pretesa creditoria (atteso che anche la sua perizia di parte è intervenuta prima dell'accordo transattivo, ossia il 04.07.2020) e, riconoscendosi debitore degli importi ingiunti senza muovere alcuna contestazione o senza effettuare alcuna precisazione in ordine agli stessi, ha inteso rendere una confessione stragiudiziale sulla propria situazione passiva.
Invero, in tal caso, non può trovare applicazione quel principio secondo il quale la transazione, essendo volta a porre fine a una vicenda giudiziale, ha valore neutro (Cass. 29 settembre 2004, n. 19549), atteso pagina 11 di 13 che il momento cronologico nel quale è avvenuta (i.e. dopo la scoperta degli eventuali importi errati),
in uno con la ricognizione titolata effettuata e con l'espresso riferimento agli importi contenuti nei decreti ingiuntivi opposti, devono tutti ritenersi indici univoci della volontà del di attuare una Per_1
confessione stragiudiziale.
D'altronde anche a voler disattendere tale conclusione, l'eccezione proposta dagli opponenti e tesa a far valere la riduzione degli importi debitori sarebbe stata comunque infondata, stante la condivisibilità
Per_ della perizia attuata nell'interesse della BCC (cfr. all. 6 del relativo fascicolo) dal dott. Invero, il c.t.p. ha correttamente dimostrato che la diversità degli importi invocati dagli opponenti è il frutto dell'omessa applicazione, da parte del relativo consulente, degli artt. 3, 3 bis e 3 ter con riferimento agli interessi corrispettivi;
dell'art. 3 quater per il calcolo degli interessi di mora e dell'art. 9 (del capitolato allegato sub “B”) per il compenso omnicomprensivo in caso di risoluzione.
Pertanto, la corretta applicazione di tali parametri porta a stimare un debito complessivo pari a €
588.732,21 (derivante dalla sommatoria dei tre contratti di mutuo n. 16852, 16853 e 16854),
coincidente con la pretesa azionata dalla BCC.
Alla luce delle argomentazioni svolte, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n.1466 del 15.04.2020.
Va rigetta la richiesta di risarcimento del danno ex art.96 c.p.c., formulata dall'opposta, non emergendo dagli atti elementi di prova a sostegno della mala fede o colpa grave nella proposizione dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi del
D.M. 147/2022, fatta eccezione per la fase istruttoria, riconosciuta minimi, per la relativa semplicità,
commisurati al valore della domanda, con incremento del 5% per il superamento dello scaglione di maggior valore.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione dell'8.07.2020,
dalla società quale debitrice principale, nonché da , in qualità Parte_1 Persona_1
di legale rappresentante e fideiussore della stessa, e, per esso, dai suoi eredi contumaci, CP_1
, in qualità di moglie ed erede di nonché di esercente la responsabilità
[...] Persona_1
genitoriale sui figli minori e avverso il decreto ingiuntivo n.1466 Persona_2 Persona_6
del 15.04.2020, emesso dal Tribunale di Bari, su istanza ed in favore della
[...]
, così provvede: Controparte_2
1. rigetta l'opposizione e la relativa domanda riconvenzionale, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n.1466 del 15.04.2020;
1) condanna gli opponenti, in solido, al rimborso delle spese processuali in favore della
[...]
, liquidate in € Controparte_2
18.114,07,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge;
Bari, 25.07.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, Valentina Sara
Ruscigno
pagina 13 di 13