TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/05/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1989 /2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall' avv. to DI MARCO
GIUSEPPE e dall'avv. to FARRO MASSIMO giusta mandato in atti
Ricorrente
E
CP_1 in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso dall' avv. to
SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Nonché
in persona del legale rapp. Controparte_2 te pt rapp. to e difeso dall'avv. to POMPOSELLI MARIAGRAZIA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
10020249002773040000, limitatamente all'importo di €. 1.128,86 per omesso versamento di presunti contributi IVS di cui all'avviso di addebito n. 4000201660004335682000, asseritamente notificato in data 27/10/2016, per il motivo esposto al n. 1) del presente ricorso, ossia per intervenuta prescrizione. Vittoria di spese e compensi professionali ex D.
M. n. 55/2014, oltre il 15% per spese forfettarie, nonché CNA come per legge da attribuire ai sottoscritti procuratori in quanto antistatari".
Si costituiva | Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda sull'assunto della regolare notifica di atti interruttivi della prescrizione. CP Si costituiva | chiedendo parimenti il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite. Eccepiva in particolare anche il parziale pagamento delle somme di cui all'opposto avviso di addebito, quale ulteriore atto interruttivo della prescrizione.
Il giudice, stante la natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
23.05.2025 decideva come da sentenza.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Giova evidenziare che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del
1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n.
594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617
c.p.c. primo comma).
Occorre premettere che i soggetti che ricevono la notificazione di cartelle di pagamento per il recupero di crediti previdenziali dispongono di due distinti rimedi processuali, a seconda che intendano contestare nel merito la pretesa contributiva dell'ente oppure vogliano far valere irregolarità formali della procedura.
Nel primo dei due casi è possibile il ricorso al giudice del lavoro, utilizzando la previsione contenuta nei commi 5 e 6 dell'art. 24 del d. legs. n. 46 del 1999, secondo cui contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore (comma 5); e il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi (comma 6).
Si è sul punto precisato (Cass. Sez. 6 L., Ordinanza n. 8931 del 19.4.2011, Cass.
21153/2019) che « In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione
(v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007).
Nel secondo, invece, trova applicazione quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29 del predetto d. legs., in forza del quale alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi
9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del
2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n.
22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è
solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)".
Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Nel caso che ci occupa, parte attrice ha eccepito la prescrizione dei crediti nel rispetto del termine di 40 giorni. CP
-, nel costituirsi tempestivamente in giudizio, ha dato prova della notifica Tuttavia, I
dell'avviso di addebito, sottostante all'opposta intimazione, avvenuta il 27.10.2016 all'indirizzo del ricorrente presso cui risulta notificata anche la detta intimazione.
Il ricorrente, nella prima difesa, ha eccepito la nullità di tale notifica in quanto la firma apposta sull'avviso di ricevimento non era propria ma di tale Persona 1 - persona non conosciuta
- "tra l'altro indicato quale destinatario della racc.ta e non come persona idonea a ricevere l'atto o come familiare del ricorrente".
Ebbene, l'eccezione attorea va disattesa per le ragioni di seguito illustrate.
L'art. 20 legge 8 maggio 1998 n. 146, modificando l'art. 14 legge n. 890 del 1982, ha previsto, per quanto qui interessa, che la notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari. A decorrere, pertanto, dal 15/05/1998 (data di entrata in vigore della legge. n. 146 del 1998), è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale, fermo rimanendo, «ove ciò risulti impossibile», che la notifica può essere effettuata, come già previsto, a cura degli ufficiali giudiziali, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla medesima I. n. 890 del
1982. (tra le più recenti Cass. 27/01/2022 n. 2365; Cass. 19333/2022).
Ciò significa che il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alla quale, quindi, non si applicano le disposizioni della legge n.
890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario. (Cass. n. 2365 del 2022).
Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, il quale deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 28/05/2020 n.
10131, Sez. 5 -, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019; Cass. 04/04/2018 n. 8293).
Quando la consegna dell'atto avvenga a persona diversa dal destinatario, dunque, va escluso che debba essere inviata la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) (v. Cass. n. 10131 del 28/05/2020; Cassazione civile sez. trib., 08/08/2024, (ud. 23/04/2024, dep.
08/08/2024), n.22444)).
Nella fattispecie in esame si osserva che l'Ente ha proceduto alla notifica dell' avviso di addebito in base alla procedura di cui all'art. 30 D.L. 78/2010 che al comma 4 prevede che
"L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e CP_1, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".
Per gli avvisi di addebito, dunque, così come previsto per le cartelle esattoriali dall'art. 26
D.P.R. 602/73, è consentita la notifica a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, con conseguente applicazione – come già detto - delle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ..
Nel caso che ci occupa, dunque, non prevedendo – come detto - la disciplina per il servizio postale ordinario la redazione di un'annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, parte attrice avrebbe dovuto provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto, vincendo la presunzione di conoscenza di cui all'art 1335 c.c. e ciò non si è verificato.
Rileva ancora evidenziare che l'avviso di ricevimento della raccomandata ha natura di atto pubblico che essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza – costituisce il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto (cfr.
Cass. 8500/2005).
Tale avviso di ricevimento, rivestendo la natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza. Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale (cfr, ex plurimis Cass. 8032/2004; Cass 8500/2005;
Cass. 24852/2006; Cass. 4193/2010).
Occorre altresì rammentare che in caso di notifica eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire (cfr Cass. Sez. 5-, Ordinanza n. 28591 del 29/11/2017).
Ed invero, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate (cfr Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 26501 del 17/12/2014; Cass Sez. 5 -, Ordinanza n. 53 del 02/01/2024).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, risultando l'atto notificato presso l'indirizzo del ricorrente a persona diversa dal destinatario, per dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, parte attrice avrebbe dovuto proporre la querela di falso. E ciò non risulta.
CP Giova altresì aggiungere che I ha documentato la sussistenza di parziali pagamenti relativi al richiamato avviso di addebito ed effettuati nell'intervallo dal 08/08/2019 al
21/11/2023, quali conseguenze di due richieste di definizione agevolata del 05/04/2017,
11/01/2019 e del 13/03/2019 (poi revocate). E tale circostanza, confermata anche dal contenuto dell'estratto di ruolo, non è stata in alcun modo contestata da parte attrice alla prima udienza utile.
Sul punto, giova rammentare che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, unitamente ai pagamenti trimestrali, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dall'inutile scadenza della rata rimasta impagata (Sez. L-, Sentenza n. 10327 del 26/04/2017; Cass. 9242/2024).
La Suprema Corte ha da tempo affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. L.,
7.9.2007, n. 18904, Rv. 598868-01): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo ma analoghe considerazioni valgono anche per la domanda di definizione agevolata - la Corte Suprema ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato, Cfr. Cass. ord. 18/06/2018, n. 16098; Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta (a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., e
(b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (cfr Cass. 19401/2022).
In tale ultima pronuncia, la Corte regolatrice ha altresì evidenziato che, “non si pongono in contrasto con la prima conclusione - anzi, è vero il contrario - Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n.
12735, né Cass., Sez. L, 1.3.2021, n. 5549": "1) non la prima decisione, che in motivazione
(cfr. p. 5) chiarisce che "in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. n. 3347 del 2017)" e, dunque, semplicemente conferma che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo affatto che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo della prescrizione); 2) non la seconda, che si limita a precisare che "il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse [come, ad esempio evitare di subire un'esecuzione o misure cautelari] che non presuppongono il riconoscimento del debito o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”.
Per le suesposte considerazioni, l'avviso di addebito contenuto nell'opposta intimazione di pagamento deve intendersi correttamente notificato il 27.10.2016.
Pertanto, la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella di pagamento e l'avviso di addebito) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
Con orientamento ormai costante la Suprema Corte, infatti, afferma che una volta decorso il termine indicato dall'art. 24, comma 5 d.lgs. 46/1999, il credito dell'Istituto previdenziale diventa incontrovertibile, cioè non più contestabile da parte del creditore che perde la possibilità di far valere sia i vizi formali, che il merito della pretesa (cfr. Cass. 7959/2011;
Cass. 18145/2012), salva la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi successivi alla notifica del titolo.
Pertanto, la parte ricorrente non può più contestare la fondatezza della pretesa creditoria, potendo il giudice vagliare solo la eccepita prescrizione successiva alla notifica dei richiamati avvisi di addebito.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, risolvendo di recente un contrasto giurisprudenziale, ha sancito che "la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione
- -
a cartella di pagamento di cui all'art. 24 comma 5 del digs 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335/1995) in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 ccc. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato. Lo stesso
.CP vale per l'avviso di addebito dell' che ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto". " Tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, Province, Comuni e degli altri enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie o amministrative" (Cass.
SS.UU. 23397/2016).
Il giudicante ritiene di non discostarsi da tale recente pronuncia.
A ben vedere, divenuta intangibile la pretesa contributiva per la richiamata mancata opposizione dell' atto sopra richiamato quale atto presupposto della intimazione di
-
pagamento impugnata la prescrizione quinquennale , al momento della notifica di
-
quest'ultima del 27.02.2024, non era maturata, tenuto conto della regolare notifica in data
20.04.2019 dell'intimazione di pagamento n. 100 2018 90063261 54/000, in relazione alla quale alcun specifico disconoscimento e/o contestazione ha operato parte attrice alla prima udienza .
-Solo per completezza motivazionale, avendo parte attrice – alla seconda udienza- eccepito la nullità della notifica di tale intimazione in quanto "l'avviso di ricevimento del successivo invio di raccomandata informativa veniva consegnato a tale Persona 1 - persona non conosciuta dal ricorrente - tra l'altro indicato quale destinatario della racc.ta e non come persona idonea a ricevere l'atto o come familiare del ricorrente", rileva evidenziare che tale notifica è avvenuta regolarmente.
Com'è noto, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 25985 del 2014) ha affermato che In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» in quanto «solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno
"legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario» (Cass., Sez.
U, n. 10012 del 2021; v. anche Cass. n. 2321 del 2014; Cass. n. 6887 del 2016; Cass.
Sez. 6-5, Ordinanza n. 8895 del 18/03/2022).
Orbene, nel caso di specie si verte chiaramente nell'ipotesi di "ricezione legale" della raccomandata informativa risultando dall'avviso di ricevimento prodotto dall' CP 2
[...] in allegato alla memoria difensiva che l'ufficiale postale ha consegnato tale raccomandata in data 20.04.2019 presso l'indirizzo del destinatario.
Peraltro, è noto che la raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione non
è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale (cfr Cass. n. 19795 del 2017; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8895 del 18/03/2022 cit.).
In pratica, nel caso in esame la notifica ha raggiunto il suo scopo avendo il destinatario ricevuto la raccomandata presso il proprio indirizzo. In tali casi la raccomandata informativa
è pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario sicché opera la presunzione di cui all'art. 1335 cod. civ., che è superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. n. 15315 del 04/07/2014). Circostanza questa non specificamente allegata per quanto già detto.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione va disattesa con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna l'opponente al pagamento, in favore di ciascuna parte convenuta, delle spese processuali che liquida in euro 217,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese generali.
Salerno, 23.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Petrosino