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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/07/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 997 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2024, rimessa in decisione a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
e quale socia intimata, rappresentate e difese dagli Avv.ti Silvio Parte_2
Auriemma e Sergio Garofalo, presso il cui studio in Napoli, via Gigante n. 174, sono elettivamente domiciliate;
opponenti
e
, Controparte_1 rappresentata e difesa dal Direttore dell'Ufficio;
opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dal ricorso (Il Tribunale voglia) “accertare e dichiarare la non debenza delle somme richieste, dichiarare pertanto l'illegittimità delle richieste sanzionatorie, ovvero dichiarare illegittima l'ingiunzione di pagamento notificata ed impugnata;
Voglia pertanto dichiarare la nullità dell' – INGIUNZIONE (Art. 18 Legge 24 novembre 1981 n. 689) CP_2 emessa da
[...]
Controparte_3 in data 01 agosto 2024, notificata il 2 agosto 2024 e delle sanzioni accessorie”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Posizione delle opponenti.
Con ricorso depositato il 26 agosto 2024, la società e Parte_1 Parte_3 quale coobbligata, propongono opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione protocollo n.
1 13558/RU del 1° agosto 2024, emessa da e notificata il 2.8.2024, Controparte_1 con cui si ingiunge il pagamento di complessivi euro 50.000,00.
In particolare, l'ordinanza impugnata, facendo seguito al presupposto verbale di accertamento, sequestro cautelare e affidamento in custodia (prot. n. 11381/RU del 2024), comminava alle predette opponenti la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13, co. 3, del D.lgs. n. 163/2019, per la violazione dell'art. 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.
573/2024 (corrispondente all'art. 15, par. 1, co. 2, del Reg. (UE) n. 517/2014) per aver importato (con bolletta doganale del 7 giugno 2024) fluorocarburi in eccedenza rispetto alla quota disponibile di 658 tCO2 equivalente assegnata per l'anno 2024.
A sostegno della domanda, le opponenti – premesso in punto di fatto che, a seguito della verifica della merce, in data 26.06.2024 era stato elevato verbale di sequestro d'urgenza ex art.321 co. 3bis c.p.p., convalidato in data 2.07.2024 dal GIP presso questo Tribunale - illustrano i seguenti motivi: 1) inapplicabilità del sistema delle quote perché, pur volendo Contr considerare per buone le valutazioni offerte dall' , il bene oggetto di importazione è il RO, non appartenente alla categoria degli idrofluorocarburi(HFC), con la conseguenza che la norma asseritamente violata non può applicarsi nel caso di specie, 2) Il gas R410A non è presente nell'elenco di cui all'allegato I, espressamente richiamato dall'art. 2, lett. a) del regolamento 523/2024, e deve essere considerato come una miscela: tuttavia, la tabella di riferimento astrattamente applicabile, contenuta nell'allegato VI, non contempla i gas che formano tale miscela, dovendosi pertanto applicare, per il calcolo del quantitativo consentito, un valore pari a 0, proprio come sancito dalla normativa stessa;
per contro, il IC (cloruro di metilene), è presente all'interno della tabella di cui all'allegato VI e ,dal calcolo delle tonnellate di riferimento, si evince che il quantitativo importato (pari a 117,12: 10,42 tonnellate moltiplicato per il coefficiente GWP pari ad
11,2), rientra ampiamente all'interno delle quote di tCo2 conferite alla per il Parte_1
2024; 3) l'ingiunzione è inammissibile perché: a) la socia difetta di Parte_2 legittimazione passiva;
b) vi è incertezza sul numero di protocollo del provvedimento finale nonché dei provvedimenti sottesi su cui la stessa fonderebbe;
c) la disciplina applicata non era in vigore al momento dell'effettivo ordinativo di acquisto e spedizione;
d) comunque, la violazione contestata non è prevista neanche nella nuova più recente normativa di carattere sovranazionale;
e) nonostante espressa richiesta negli scritti difensivi proposti all'autorità amministrativa ex art. 18, legge 689/1981, nessuna ulteriore verifica tecnica è
2 stata disposta;
f) non vi è stata contestazione della sanzione nel termine previsto dalla legge;
4) Nel merito: non sussiste la contestata violazione del citato art. 16, par. 1, Reg. (UE) n.
573/2024 (come detto, corrispondente all'art. 15, par. 1, co. 2, del Reg. (UE) n. 517/2014), come ampiamente argomentato anche negli scritti difensivi del 2 luglio 2024 e negli scritti depositati alla competente Procura della Repubblica il 18 luglio 2024.
Con memorie autorizzate, depositate dopo la costituzione in giudizio di controparte, le opponenti insistono in domanda, ribadendo che l'errore materiale imputabile al doganiere nella dichiarazione doganale non è rilevante ai fini dell'accertamento e che il RO
(ovvero il prodotto che risulta dalla bolla doganale e che comunque, dalla , è stato Pt_1 confermato essere stato indicato erroneamente), non è un “gas serra” e non rientra nella categoria dei gas fluorurati soggetti a contingentamento, così come i Gas refrigeranti o F-
Gas, nella realtà importati e dichiarati nei documenti di importazione e nell'Invoice, non sono soggetti al principio di quote per l'importazione, trattandosi di gas definiti
“rigenerati”: peraltro, l'onere della prova in materia di contestazioni doganali grava sull'amministrazione, che, nel caso in esame, non ha provveduto tempestivamente ad effettuare rilievi tecnico/chimici, né ha mai fornito alcuna prova tecnica che dimostri che i prodotti importati da siano diclorumetano (cloruro di metilene) o F-GAS Parte_1 vergini o rigenerati, rientranti nella categoria dei gas fluorurati soggetti alla limitazione delle quote per l'importazione in UE. In realtà, “come risulta dalla documentazione doganale allegata alla dichiarazione di importazione riferita al verbale di accertamento oggetto del presente giudizio, nonché dalla documentazione in possesso ed inviata in integrazione all'Agenzia, le sostanze importate sebbene descritte come “gas refrigeranti” idrofluorocarburi (HFC)” non sarebbero soggette al sistema delle quote previsto dai
Regolamenti UE 517/2014 e 573/2024, trattandosi di prodotti “rigenerati” (come risulta dai rilievi tecnico chimici rilasciati dall' di Napoli), come tali esclusi Controparte_5 espressamente dal sistema delle quote dal Regolamento UE 517/2014 (art. 15 paragrafo 2, lettera h).
Aggiungono anche motivi nuovi di opposizione, vertenti sulla carenza di delega in capo ai funzionari accertatori e sull'insussistenza dell'elemento soggettivo.
Infine, con le note di trattazione scritta, depositate il 18.3.2025, le opponenti così precisano le conclusioni: “Annullare l'Ordinanza impugnata, per vizi di nullità assoluta dell'atto, carenza di legittimazione attiva e passiva , per l'insussistenza della violazione e per i vizi
3 procedurali dedotti ed eccepiti in atti con conseguente annullamento della sanzione, nonché voglia disporre il dissequestro della merce oggetto dell'Ordinanza impugnata;
IN VIA
MERAMENTE GRADATA: Voglia in ogni caso, L'Onorevole Giudicante, provvedere all'annullamento delle sanzioni comminate, poiché sproporzionate, illegittime e non dovute, annullare l'Ordinanza impugnata per nullità formali e sostanziali, in particolare, per difetto e carenza di legittimazione attiva e passiva, confermare l'estromissione dell'intimata sig.ra nata a [...] il [...] Parte_2 quale socia della società ricorrente, come già disposto con Ordinanza del Parte_1
12/11/2024”.
1.2. Posizione dell'opposta
L' opposta, nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
31.10.2024, contesta tutte le difese avversarie e, in particolare, deduce in fatto che:
- nella bolletta doganale di importazione, presentata dal Doganalista
[...]
il 7.6.2024, la società aveva dichiarato per CP_6 Parte_1
l'importazione e l'immissione in consumo N. 4872 colli di “IC (cloruro di metilene)” (voce tariffa doganale 2903 12 00 00 – Peso lordo Kg. 56.011,60 -
Peso netto Kg. 31.011,60 Paese di origine Cina);
- avviato da parte dell' il procedimento di controllo, dall'esame della polizza CP_1 di carico (rilasciata dalla Compagnia di navigazione), delle fatture estere e lista di carico emergeva che la spedizione aveva avuto ad oggetto “GAS
REFRIGERANTI” in bombole, qualitativamente diversi da quanto dichiarato nella bolletta doganale (“RO – cloruro di metilene”), e rientranti tra i gas fluorurati a effetto serra (detti anche F-GAS o idrofluorocarburi o HFC), precisamente quelli identificati con i codici, “R134A”, “R404A”, “R507A”,
“R410A”, “R407A”, “R32”, “R407C;
- In particolare, anche all'esito dell'accesso da parte dei funzionari doganali, si è accertato che la partita di merce rinvenuta era costituita da due tipologie di bombole, ricaricabili e non, per le quali la legge prevede due trattamenti sanzionatori differenti: invero, la condotta di immissione in commercio di bombole non ricaricabili è sanzionata dall'art. 9 D.lgs. n. 163/2019, mentre quella di importazione di bombole ricaricabili è lecita nei limiti di un certo quantitativo, pari alla quota assegnata all'importatore ai sensi dell'art. 16, par. 5, Reg. (UE) 517/2014,
4 corrispondente, per la società a 658 TCO2, quote non sufficienti a Parte_1 coprire il quantitativo introdotto;
- conseguentemente, per la parte costituta da bombole ricaricabili, l' aveva CP_1 proceduto al sequestro amministrativo cautelare dei prodotti ai sensi dell'art. 13, co. 2, L. n. 689/1981, con processo verbale di accertamento e sequestro amministrativo (prot. n. 11381/RU del 01/07/2024), mentre per quanto riguarda le bombole non ricaricabili, i prodotti sono stati oggetto di separato provvedimento di sequestro penale (R.G.N.R. 1394/2024/21), convalidato dal GIP presso il Tribunale di Palmi;
- successivamente, il provvedimento è stato notificato a mezzo posta (A/R) alle amministratrici della società importatrice, e Controparte_7 [...]
, nonché via PEC alla società importatrice quale Parte_2 Parte_1 obbligato solidale al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- a seguito delle memorie difensive, il sequestro veniva confermato e veniva poi emessa l'ordinanza ingiunzione opposta.
Eccepisce l'inammissibilità del ricorso, per la inesattezza delle allegazioni, avendo l'opponente erroneamente riportato in modo confuso i numeri delle dichiarazioni doganali,
i quantitativi sequestrati, i codici rinvenuti sui singoli prodotti, le date di emissione delle ordinanze-ingiunzioni e finanche le violazioni contestate, confondendo il verbale di sequestro e accertamento amministrativo (prot. n. 11198/RU del 27/06/2024) di n. 458 bombole, l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 13488/RU del 01/08/2024, oggetto di altro giudizio civile (n. RGAC 998/2024 incardinato dinanzi a questo stesso Tribunale) ed i provvedimenti assunti nel processo penale per le bombole di F-GAS non ricaricabili, da cui è scaturito il procedimento penale n. R.G.N.R. 1394/2024/21, a carico dei rappresentanti legali e CP_7 Parte_2
Osserva quindi, in punto di fatto, che dalla documentazione commerciale (fatture di acquisto) e di trasporto (polizza di carico), fornita dalla stessa società risulta che Pt_1
l'importazione non riguardava bombole di RO bensì bombole di gas fluorurati a effetto serra riportanti i codici R134A, R404A, R507A, R32, R407C, come accertato anche a seguito di verifica fisica dai funzionari doganali che hanno ispezionato il container.
5 Precisa che i prodotti identificati con codice R410A, cui si riferiscono le opponenti nel ricorso, non formano oggetto del presente sequestro amministrativo, poiché, identificando bombole di F-Gas non ricaricabili, sono rientrati nell'ambito del sequestro penale.
Aggiunge che la natura dei prodotti identificati dai codici R507A, R404A, R407C deve ritenersi provata, perchè non contestata con il ricorso (che si occupa unicamente dei prodotti con codice R410A); in ogni caso, rileva trattarsi di miscele di gas composte da
HFC usati come refrigeranti (HFC-125, HFC-143a, HFC-134a, HFC-32) tutte compresi nell'Allegato I del Regolamento, ognuna con il proprio valore totale di GWP (potenziale di riscaldamento globale); mentre i codici R32 e R134a (identificabili anche come HFC-
32 e HFC-134a), costituiscono, invece, idrofluorocarburi (HFC) puri, compresi nell'Allegato I del Regolamento.
Rileva, in diritto, che sussiste la violazione dell'art. 16, par. 1, del nuovo Reg. (UE) n.
573/2024, in quanto il quantitativo di R507A, R404A, R407C, R32, R134A importati
(quasi 20 tonnellate, in relazione ai corrispondenti GWP), eccede di molto le quote assegnate alla società (658). Parte_1
Contesta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della opponente
[...]
deducendo che “la composizione sociale (un unico socio amministratore ed Parte_2 un socio in parti uguali al 50%), rende inverosimile che il socio – considerati i suoi poteri di vigilanza sullo svolgimento degli affari sociali – non abbia avuto contezza né mai abbia chiesto conto all'amministratore unico degli acquisti di prodotti “vietati” o “contingentati”, nonché quella di mancanza del numero di protocollo, in realtà rilevabile dal documento
(13558/RU).
Osserva in diritto che, nel momento in cui si è consumata la violazione – e cioè all'atto dell'immissione sul mercato, con la registrazione e accettazione della dichiarazione doganale di importazione (07/06/2024) -, le norme applicabili erano quelle contenute nel
Reg. (UE) 573/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che, pur avendo abrogato il previgente regolamento (UE) n.
517/2014, prevede espressamente che “I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X” (art. 73, par. 5, del nuovo regolamento): pertanto, restano ferme le disposizioni normative nazionali attuative - ovvero il D.P.R. n. 146/2018 (Regolamento di
6 esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra) e il D.lgs.
n. 163/2019 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra) -, e in particolare l'art. 13 co. 3 D.lgs. 163/2019, il quale sanziona la violazione degli obblighi stabiliti dagli artt. 15,
16 e 18 del Reg. (UE) 517/2014 (trasfusi negli artt. 16, 17 e 21 del Reg. UE n. 573/2024).
Sottolinea infine che l'unico termine previsto per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione
è quello di cui all'art. 28, co. 1, della legge 689/1981, secondo cui: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”: nel caso che occupa, la violazione è stata accertata il 7.6.2024 e l'ordinanza emessa il 2.8.2024.
Conclude quindi per il rigetto della domanda.
Con le note di trattazione scritta depositate il 25.3.2025 l'Ufficio ribadisce la correttezza dell'ordinanza opposta, deducendo che la natura dei gas importati come “rigenerati”, invocata da controparte come circostanza idonea ad escludere l'applicazione della normativa comunitaria, è completamente irrilevante, in quanto – a differenza da quanto sostenuto dalla ricorrente - nessuna norma esclude i gas rigenerati importati dal regime delle quote, come attestato anche dal parere formulato in proposito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
2. L'opposizione è solo parzialmente fondata, per le seguenti ragioni.
2.1. E' fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla socia
[...]
cui l'ordinanza opposta ingiunge il pagamento della sanzione pecuniaria, in Parte_2 solido con la società attribuendole la qualità di trasgressore obbligato Parte_1 principale, assieme a , entrambe nella qualità di legali rappresentati della Controparte_7 società Parte_1
A fronte del motivo di opposizione, con il quale la ha sostenuto di essere solo Parte_2 socia e non anche amministratrice della società, la P.A. opposta ha modificato prospettazione, ammettendo espressamente che la composizione sociale sia rappresentata da “un unico socio amministratore ed un socio in parti uguali al 50%”, e sostenendo che la ristretta base societaria costituisca un serio indizio di consapevolezza dell'illecito.
7 La pacifica insussistenza della contestata qualifica di legale rappresentante, in capo all'opponente rende di per sé illegittima l'ordinanza impugnata. Parte_2
Solo ad abundantiam, pertanto, si osserva che, ove la sanzione fosse stata inflitta all'opponente in base alla sua qualità di socia, sarebbe stata necessaria la prova Parte_2 dell'eventuale responsabilità personale nella violazione: invero, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, il vincolo intercorrente tra l'autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale (nel caso in cui l'autore della violazione abbia agito come dipendente o rappresentante dell'ente) comporta che all'obbligazione individuale si aggiunge quella in via solidale dell'ente stesso, a norma dell'art. 6, comma terzo, della legge n. 689 del 1981; per contro, nessuna responsabilità può discendere dalla mera qualità di socio non amministratore, neanche in base alla considerazione della ristretta dimensione della società, in quanto l'applicazione di una presunzione di sua conoscenza dell'attività sociale “costituirebbe violazione del principio richiedente l'accertamento della effettiva riferibilità dell'azione od omissione alla singola persona fisica e, d'altra parte, l'eventuale contingente conoscenza che i soci non amministratori avessero dell'inadempimento del socio obbligato sarebbe irrilevante, non potendo integrare una loro responsabilità per concorso, a norma dell'art. 5 legge n.
689/1981, in assenza in capo a loro di poteri e obblighi di amministrazione” (cfr., in tema di società di persone, Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 10518 del 25/10/1997).
Per questa parte l'ordinanza - ingiunzione va dunque annullata.
2.2. Nel resto, l'opposizione è infondata.
Deve premettersi che in punto di fatto che dalla documentazione commerciale (fatture di acquisto) e di trasporto (polizze di carico), fornita dalla stessa società , oltre che Pt_1 dall'accertamento materiale compiuto dagli agenti operanti - come risultante dal verbale di accertamento e sequestro amministrativo, prot. n. 11381/RU dell'1.7.2024 (allegato al fascicolo telematico dell'opponente), che fa fede fino a querela di falso -, risulta che l'operazione di importazione, dichiarata il 7.6.2024, non aveva ad oggetto bombole di RO (come erroneamente dichiarato dallo spedizioniere, su specifico mandato della società), bensì bombole di gas fluorurati a effetto serra (detti anche F-GAS o idrofluorocarburi o HFC), sia non ricaricabili che ricaricabili, questi ultimi in composizione pura (R404A e R32) o miscelata (R407C, R134A, R507A), per un quantitativo
8 complessivo di 29.197 kg. Come è noto, la materia è stata disciplinata prima dal
Regolamento UE n. 517/2014 e poi, a decorrere dall'11 marzo 2024 (salvo alcune norme, la cui entrata in vigore è stata differita dagli artt. 37 e 38 del Reg. 573/2024), dal nuovo
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024, n. 573/2024, che, al fine di proteggere l'ambiente dalle emissioni di gas fluorurati a effetto serra (F-gas)
- tra i quali vi sono idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoruri di zolfo
(SF6) -, hanno introdotto, tra le altre misure, anche limiti nella quantità di HFC che produttori e importatori possono immettere sul mercato, mediante l'assegnazione di quote annuali, che non possono essere superate.
Precisamente, la disciplina vigente al momento dell'importazione oggetto di causa si ricava dall'art. 16 del Reg. UE n. 573/2024 (rubricato “Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato”) che, al paragrafo 1, così dispone: “L'immissione sul mercato di idrofluorocarburi è consentita solo nella misura in cui la Commissione abbia assegnato una quota ai produttori e agli importatori come stabilito all'articolo 17. I produttori e gli importatori che immettono idrofluorocarburi sul mercato non superano la quota di cui dispongono al momento dell'immissione sul mercato”.
Diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, la disciplina delle quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi non prevede alcuna deroga per i gas rigenerati, che restano parzialmente esclusi, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 13, paragrafo 3, del medesimo Regolamento, solo dal divieto assoluto di uso, ma – per essere usati - devono rispettare le quote stabilite in applicazione del citato art. 16 del Reg. (UE)
n. 573/2024.
In particolare, né la disposizione ora citata, né il previgente art. 15 del Reg. UE 517/2014, dettano alcuna esenzione per i gas rigenerati (il testo dell'art. 15, par. 2, del Reg. 517/2014 non contempla la lett. h) invocata dalle opponenti, essendo del seguente tenore: “
2. Il presente articolo non si applica ai produttori o agli importatori di meno di 100 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi l'anno. Il presente articolo non si applica altresì alle seguenti categorie di idrofluorocarburi: a) idrofluorocarburi importati nell'Unione per essere distrutti;
b) idrofluorocarburi usati come materia prima da un produttore o forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini del loro utilizzo come materia prima;
c) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini dell'esportazione fuori dell'Unione, nei casi in cui tali
9 idrofluorocarburi non siano successivamente resi disponibili a un'altra parte all'interno dell'Unione, prima dell'esportazione; d) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini del loro utilizzo in materiale militare;
e) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a un'impresa che li utilizza per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori;
f) a partire dal 1° gennaio 2018, idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a un'impresa produttrice di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici”; allo stesso modo, l'art. 16 del Reg. (UE) n. 573/2024 non prevede alcuna deroga per i gas rigenerati, in quanto recita: “
2. Il paragrafo 1 non si applica agli idrofluorocarburi: a) importati nell'Unione per distruzione;
b) usati come materia prima dal produttore o forniti direttamente a imprese dal produttore o dall'importatore per uso come materia prima;
c) forniti direttamente dal produttore o dall'importatore a imprese per esportazione fuori dell'Unione, non contenuti in prodotti o apparecchiature, nei casi in cui l'idrofluorocarburo non è successivamente messo a disposizione di qualsiasi altra persona nell'Unione prima dell'esportazione; d) forniti direttamente dal produttore
o dall'importatore per uso in materiale militare;
e) forniti direttamente dal produttore o dall'importatore a un'impresa che li usa per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori”).
Pertanto, indipendentemente dalla circostanza che i gas importati fossero qualificabili come “rigenerati” (circostanza anche questa pacifica, perché non contestata, e quindi non necessitante di verifica alcuna), l'importazione avrebbe dovuto rispettare il limite massimo di quote assegnate al soggetto importatore.
Del tutto correttamente, dunque, il verbale di accertamento e sequestro e la successiva ordinanza – ingiunzione rilevano il superamento della quota disponibile assegnata alla per l'importazione di fluorocarburi nell'anno 2024, pari a 658 tonnellate di CO2 Pt_1 equivalenti (come risulta incontestatamente dalla nota del Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica – MASE -, allegata al fascicolo di parte resistente), considerato che l'importazione oggetto di accertamento aveva ad oggetto un quantitativo pari a 29.197 kg di CO2 equivalenti.
10 2.3. Infine, non è fondato il motivo attinente la tardività dell'irrogazione delle sanzioni, in quanto l'unico termine previsto in materia è quello di prescrizione quinquennale, imposto dall'art. 28 della legge 689/1981; né l'eventuale mancanza del numero di protocollo costituisce motivo di nullità dell'atto opposto.
2.4. Nessuna violazione del diritto di difesa si è verificata, per la dedotta mancata verifica tecnica sulla natura del prodotto: come già sopra illustrato, infatti, la qualifica di F-GAS dei prodotti meglio indicati nel verbale presupposto e nell'ordinanza opposta è provata dai documenti commerciali e di trasporto esibiti dalla stessa parte ricorrente, oltre che dall'accertamento fisico compiuto dagli agenti verbalizzanti, che assume efficacia probatoria piena rispetto ai fatti accertati, mentre la natura di gas rigenerati – oltre a non essere contestata dalla p.a. resistente – non appare rilevante ai fini dell'applicazione delle sanzioni.
2.5. I motivi di censura inerenti la carenza di delega in capo ai funzionari accertatori e l'insussistenza dell'elemento soggettivo sono stati tardivamente spiegati nelle memorie, depositate in vista della decisione, e risultano quindi inammissibile, attesa l'applicazione al presente procedimento (opposizione a ordinanza ingiunzione) delle norme sul rito lavoro
(cfr. art. 6 del d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150), che impongono la decadenza dal potere di introdurre fatti e domande nuove dopo il deposito del ricorso.
In conclusione, per questa parte l'opposizione va rigettata, perché infondata, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
3. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno interamente compensate.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa, con ricorso in opposizione depositato il 26.8.2024, da e da Parte_3 Pt_1 contro ,
[...] Controparte_1 in persona del Direttore pro-tempore, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara illegittima l'ordinanza –
11 ingiunzione opposta nella parte in cui ingiunge il pagamento delle sanzioni irrogate alla opponente Parte_2
2) rigetta nel resto l'opposizione, confermando l'ordinanza – ingiunzione opposta;
3) compensa interamente le parti le spese di lite;
4) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Palmi, 10 luglio 2025
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 997 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2024, rimessa in decisione a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
e quale socia intimata, rappresentate e difese dagli Avv.ti Silvio Parte_2
Auriemma e Sergio Garofalo, presso il cui studio in Napoli, via Gigante n. 174, sono elettivamente domiciliate;
opponenti
e
, Controparte_1 rappresentata e difesa dal Direttore dell'Ufficio;
opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dal ricorso (Il Tribunale voglia) “accertare e dichiarare la non debenza delle somme richieste, dichiarare pertanto l'illegittimità delle richieste sanzionatorie, ovvero dichiarare illegittima l'ingiunzione di pagamento notificata ed impugnata;
Voglia pertanto dichiarare la nullità dell' – INGIUNZIONE (Art. 18 Legge 24 novembre 1981 n. 689) CP_2 emessa da
[...]
Controparte_3 in data 01 agosto 2024, notificata il 2 agosto 2024 e delle sanzioni accessorie”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Posizione delle opponenti.
Con ricorso depositato il 26 agosto 2024, la società e Parte_1 Parte_3 quale coobbligata, propongono opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione protocollo n.
1 13558/RU del 1° agosto 2024, emessa da e notificata il 2.8.2024, Controparte_1 con cui si ingiunge il pagamento di complessivi euro 50.000,00.
In particolare, l'ordinanza impugnata, facendo seguito al presupposto verbale di accertamento, sequestro cautelare e affidamento in custodia (prot. n. 11381/RU del 2024), comminava alle predette opponenti la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13, co. 3, del D.lgs. n. 163/2019, per la violazione dell'art. 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.
573/2024 (corrispondente all'art. 15, par. 1, co. 2, del Reg. (UE) n. 517/2014) per aver importato (con bolletta doganale del 7 giugno 2024) fluorocarburi in eccedenza rispetto alla quota disponibile di 658 tCO2 equivalente assegnata per l'anno 2024.
A sostegno della domanda, le opponenti – premesso in punto di fatto che, a seguito della verifica della merce, in data 26.06.2024 era stato elevato verbale di sequestro d'urgenza ex art.321 co. 3bis c.p.p., convalidato in data 2.07.2024 dal GIP presso questo Tribunale - illustrano i seguenti motivi: 1) inapplicabilità del sistema delle quote perché, pur volendo Contr considerare per buone le valutazioni offerte dall' , il bene oggetto di importazione è il RO, non appartenente alla categoria degli idrofluorocarburi(HFC), con la conseguenza che la norma asseritamente violata non può applicarsi nel caso di specie, 2) Il gas R410A non è presente nell'elenco di cui all'allegato I, espressamente richiamato dall'art. 2, lett. a) del regolamento 523/2024, e deve essere considerato come una miscela: tuttavia, la tabella di riferimento astrattamente applicabile, contenuta nell'allegato VI, non contempla i gas che formano tale miscela, dovendosi pertanto applicare, per il calcolo del quantitativo consentito, un valore pari a 0, proprio come sancito dalla normativa stessa;
per contro, il IC (cloruro di metilene), è presente all'interno della tabella di cui all'allegato VI e ,dal calcolo delle tonnellate di riferimento, si evince che il quantitativo importato (pari a 117,12: 10,42 tonnellate moltiplicato per il coefficiente GWP pari ad
11,2), rientra ampiamente all'interno delle quote di tCo2 conferite alla per il Parte_1
2024; 3) l'ingiunzione è inammissibile perché: a) la socia difetta di Parte_2 legittimazione passiva;
b) vi è incertezza sul numero di protocollo del provvedimento finale nonché dei provvedimenti sottesi su cui la stessa fonderebbe;
c) la disciplina applicata non era in vigore al momento dell'effettivo ordinativo di acquisto e spedizione;
d) comunque, la violazione contestata non è prevista neanche nella nuova più recente normativa di carattere sovranazionale;
e) nonostante espressa richiesta negli scritti difensivi proposti all'autorità amministrativa ex art. 18, legge 689/1981, nessuna ulteriore verifica tecnica è
2 stata disposta;
f) non vi è stata contestazione della sanzione nel termine previsto dalla legge;
4) Nel merito: non sussiste la contestata violazione del citato art. 16, par. 1, Reg. (UE) n.
573/2024 (come detto, corrispondente all'art. 15, par. 1, co. 2, del Reg. (UE) n. 517/2014), come ampiamente argomentato anche negli scritti difensivi del 2 luglio 2024 e negli scritti depositati alla competente Procura della Repubblica il 18 luglio 2024.
Con memorie autorizzate, depositate dopo la costituzione in giudizio di controparte, le opponenti insistono in domanda, ribadendo che l'errore materiale imputabile al doganiere nella dichiarazione doganale non è rilevante ai fini dell'accertamento e che il RO
(ovvero il prodotto che risulta dalla bolla doganale e che comunque, dalla , è stato Pt_1 confermato essere stato indicato erroneamente), non è un “gas serra” e non rientra nella categoria dei gas fluorurati soggetti a contingentamento, così come i Gas refrigeranti o F-
Gas, nella realtà importati e dichiarati nei documenti di importazione e nell'Invoice, non sono soggetti al principio di quote per l'importazione, trattandosi di gas definiti
“rigenerati”: peraltro, l'onere della prova in materia di contestazioni doganali grava sull'amministrazione, che, nel caso in esame, non ha provveduto tempestivamente ad effettuare rilievi tecnico/chimici, né ha mai fornito alcuna prova tecnica che dimostri che i prodotti importati da siano diclorumetano (cloruro di metilene) o F-GAS Parte_1 vergini o rigenerati, rientranti nella categoria dei gas fluorurati soggetti alla limitazione delle quote per l'importazione in UE. In realtà, “come risulta dalla documentazione doganale allegata alla dichiarazione di importazione riferita al verbale di accertamento oggetto del presente giudizio, nonché dalla documentazione in possesso ed inviata in integrazione all'Agenzia, le sostanze importate sebbene descritte come “gas refrigeranti” idrofluorocarburi (HFC)” non sarebbero soggette al sistema delle quote previsto dai
Regolamenti UE 517/2014 e 573/2024, trattandosi di prodotti “rigenerati” (come risulta dai rilievi tecnico chimici rilasciati dall' di Napoli), come tali esclusi Controparte_5 espressamente dal sistema delle quote dal Regolamento UE 517/2014 (art. 15 paragrafo 2, lettera h).
Aggiungono anche motivi nuovi di opposizione, vertenti sulla carenza di delega in capo ai funzionari accertatori e sull'insussistenza dell'elemento soggettivo.
Infine, con le note di trattazione scritta, depositate il 18.3.2025, le opponenti così precisano le conclusioni: “Annullare l'Ordinanza impugnata, per vizi di nullità assoluta dell'atto, carenza di legittimazione attiva e passiva , per l'insussistenza della violazione e per i vizi
3 procedurali dedotti ed eccepiti in atti con conseguente annullamento della sanzione, nonché voglia disporre il dissequestro della merce oggetto dell'Ordinanza impugnata;
IN VIA
MERAMENTE GRADATA: Voglia in ogni caso, L'Onorevole Giudicante, provvedere all'annullamento delle sanzioni comminate, poiché sproporzionate, illegittime e non dovute, annullare l'Ordinanza impugnata per nullità formali e sostanziali, in particolare, per difetto e carenza di legittimazione attiva e passiva, confermare l'estromissione dell'intimata sig.ra nata a [...] il [...] Parte_2 quale socia della società ricorrente, come già disposto con Ordinanza del Parte_1
12/11/2024”.
1.2. Posizione dell'opposta
L' opposta, nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
31.10.2024, contesta tutte le difese avversarie e, in particolare, deduce in fatto che:
- nella bolletta doganale di importazione, presentata dal Doganalista
[...]
il 7.6.2024, la società aveva dichiarato per CP_6 Parte_1
l'importazione e l'immissione in consumo N. 4872 colli di “IC (cloruro di metilene)” (voce tariffa doganale 2903 12 00 00 – Peso lordo Kg. 56.011,60 -
Peso netto Kg. 31.011,60 Paese di origine Cina);
- avviato da parte dell' il procedimento di controllo, dall'esame della polizza CP_1 di carico (rilasciata dalla Compagnia di navigazione), delle fatture estere e lista di carico emergeva che la spedizione aveva avuto ad oggetto “GAS
REFRIGERANTI” in bombole, qualitativamente diversi da quanto dichiarato nella bolletta doganale (“RO – cloruro di metilene”), e rientranti tra i gas fluorurati a effetto serra (detti anche F-GAS o idrofluorocarburi o HFC), precisamente quelli identificati con i codici, “R134A”, “R404A”, “R507A”,
“R410A”, “R407A”, “R32”, “R407C;
- In particolare, anche all'esito dell'accesso da parte dei funzionari doganali, si è accertato che la partita di merce rinvenuta era costituita da due tipologie di bombole, ricaricabili e non, per le quali la legge prevede due trattamenti sanzionatori differenti: invero, la condotta di immissione in commercio di bombole non ricaricabili è sanzionata dall'art. 9 D.lgs. n. 163/2019, mentre quella di importazione di bombole ricaricabili è lecita nei limiti di un certo quantitativo, pari alla quota assegnata all'importatore ai sensi dell'art. 16, par. 5, Reg. (UE) 517/2014,
4 corrispondente, per la società a 658 TCO2, quote non sufficienti a Parte_1 coprire il quantitativo introdotto;
- conseguentemente, per la parte costituta da bombole ricaricabili, l' aveva CP_1 proceduto al sequestro amministrativo cautelare dei prodotti ai sensi dell'art. 13, co. 2, L. n. 689/1981, con processo verbale di accertamento e sequestro amministrativo (prot. n. 11381/RU del 01/07/2024), mentre per quanto riguarda le bombole non ricaricabili, i prodotti sono stati oggetto di separato provvedimento di sequestro penale (R.G.N.R. 1394/2024/21), convalidato dal GIP presso il Tribunale di Palmi;
- successivamente, il provvedimento è stato notificato a mezzo posta (A/R) alle amministratrici della società importatrice, e Controparte_7 [...]
, nonché via PEC alla società importatrice quale Parte_2 Parte_1 obbligato solidale al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- a seguito delle memorie difensive, il sequestro veniva confermato e veniva poi emessa l'ordinanza ingiunzione opposta.
Eccepisce l'inammissibilità del ricorso, per la inesattezza delle allegazioni, avendo l'opponente erroneamente riportato in modo confuso i numeri delle dichiarazioni doganali,
i quantitativi sequestrati, i codici rinvenuti sui singoli prodotti, le date di emissione delle ordinanze-ingiunzioni e finanche le violazioni contestate, confondendo il verbale di sequestro e accertamento amministrativo (prot. n. 11198/RU del 27/06/2024) di n. 458 bombole, l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 13488/RU del 01/08/2024, oggetto di altro giudizio civile (n. RGAC 998/2024 incardinato dinanzi a questo stesso Tribunale) ed i provvedimenti assunti nel processo penale per le bombole di F-GAS non ricaricabili, da cui è scaturito il procedimento penale n. R.G.N.R. 1394/2024/21, a carico dei rappresentanti legali e CP_7 Parte_2
Osserva quindi, in punto di fatto, che dalla documentazione commerciale (fatture di acquisto) e di trasporto (polizza di carico), fornita dalla stessa società risulta che Pt_1
l'importazione non riguardava bombole di RO bensì bombole di gas fluorurati a effetto serra riportanti i codici R134A, R404A, R507A, R32, R407C, come accertato anche a seguito di verifica fisica dai funzionari doganali che hanno ispezionato il container.
5 Precisa che i prodotti identificati con codice R410A, cui si riferiscono le opponenti nel ricorso, non formano oggetto del presente sequestro amministrativo, poiché, identificando bombole di F-Gas non ricaricabili, sono rientrati nell'ambito del sequestro penale.
Aggiunge che la natura dei prodotti identificati dai codici R507A, R404A, R407C deve ritenersi provata, perchè non contestata con il ricorso (che si occupa unicamente dei prodotti con codice R410A); in ogni caso, rileva trattarsi di miscele di gas composte da
HFC usati come refrigeranti (HFC-125, HFC-143a, HFC-134a, HFC-32) tutte compresi nell'Allegato I del Regolamento, ognuna con il proprio valore totale di GWP (potenziale di riscaldamento globale); mentre i codici R32 e R134a (identificabili anche come HFC-
32 e HFC-134a), costituiscono, invece, idrofluorocarburi (HFC) puri, compresi nell'Allegato I del Regolamento.
Rileva, in diritto, che sussiste la violazione dell'art. 16, par. 1, del nuovo Reg. (UE) n.
573/2024, in quanto il quantitativo di R507A, R404A, R407C, R32, R134A importati
(quasi 20 tonnellate, in relazione ai corrispondenti GWP), eccede di molto le quote assegnate alla società (658). Parte_1
Contesta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della opponente
[...]
deducendo che “la composizione sociale (un unico socio amministratore ed Parte_2 un socio in parti uguali al 50%), rende inverosimile che il socio – considerati i suoi poteri di vigilanza sullo svolgimento degli affari sociali – non abbia avuto contezza né mai abbia chiesto conto all'amministratore unico degli acquisti di prodotti “vietati” o “contingentati”, nonché quella di mancanza del numero di protocollo, in realtà rilevabile dal documento
(13558/RU).
Osserva in diritto che, nel momento in cui si è consumata la violazione – e cioè all'atto dell'immissione sul mercato, con la registrazione e accettazione della dichiarazione doganale di importazione (07/06/2024) -, le norme applicabili erano quelle contenute nel
Reg. (UE) 573/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che, pur avendo abrogato il previgente regolamento (UE) n.
517/2014, prevede espressamente che “I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X” (art. 73, par. 5, del nuovo regolamento): pertanto, restano ferme le disposizioni normative nazionali attuative - ovvero il D.P.R. n. 146/2018 (Regolamento di
6 esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra) e il D.lgs.
n. 163/2019 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra) -, e in particolare l'art. 13 co. 3 D.lgs. 163/2019, il quale sanziona la violazione degli obblighi stabiliti dagli artt. 15,
16 e 18 del Reg. (UE) 517/2014 (trasfusi negli artt. 16, 17 e 21 del Reg. UE n. 573/2024).
Sottolinea infine che l'unico termine previsto per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione
è quello di cui all'art. 28, co. 1, della legge 689/1981, secondo cui: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”: nel caso che occupa, la violazione è stata accertata il 7.6.2024 e l'ordinanza emessa il 2.8.2024.
Conclude quindi per il rigetto della domanda.
Con le note di trattazione scritta depositate il 25.3.2025 l'Ufficio ribadisce la correttezza dell'ordinanza opposta, deducendo che la natura dei gas importati come “rigenerati”, invocata da controparte come circostanza idonea ad escludere l'applicazione della normativa comunitaria, è completamente irrilevante, in quanto – a differenza da quanto sostenuto dalla ricorrente - nessuna norma esclude i gas rigenerati importati dal regime delle quote, come attestato anche dal parere formulato in proposito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
2. L'opposizione è solo parzialmente fondata, per le seguenti ragioni.
2.1. E' fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla socia
[...]
cui l'ordinanza opposta ingiunge il pagamento della sanzione pecuniaria, in Parte_2 solido con la società attribuendole la qualità di trasgressore obbligato Parte_1 principale, assieme a , entrambe nella qualità di legali rappresentati della Controparte_7 società Parte_1
A fronte del motivo di opposizione, con il quale la ha sostenuto di essere solo Parte_2 socia e non anche amministratrice della società, la P.A. opposta ha modificato prospettazione, ammettendo espressamente che la composizione sociale sia rappresentata da “un unico socio amministratore ed un socio in parti uguali al 50%”, e sostenendo che la ristretta base societaria costituisca un serio indizio di consapevolezza dell'illecito.
7 La pacifica insussistenza della contestata qualifica di legale rappresentante, in capo all'opponente rende di per sé illegittima l'ordinanza impugnata. Parte_2
Solo ad abundantiam, pertanto, si osserva che, ove la sanzione fosse stata inflitta all'opponente in base alla sua qualità di socia, sarebbe stata necessaria la prova Parte_2 dell'eventuale responsabilità personale nella violazione: invero, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, il vincolo intercorrente tra l'autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale (nel caso in cui l'autore della violazione abbia agito come dipendente o rappresentante dell'ente) comporta che all'obbligazione individuale si aggiunge quella in via solidale dell'ente stesso, a norma dell'art. 6, comma terzo, della legge n. 689 del 1981; per contro, nessuna responsabilità può discendere dalla mera qualità di socio non amministratore, neanche in base alla considerazione della ristretta dimensione della società, in quanto l'applicazione di una presunzione di sua conoscenza dell'attività sociale “costituirebbe violazione del principio richiedente l'accertamento della effettiva riferibilità dell'azione od omissione alla singola persona fisica e, d'altra parte, l'eventuale contingente conoscenza che i soci non amministratori avessero dell'inadempimento del socio obbligato sarebbe irrilevante, non potendo integrare una loro responsabilità per concorso, a norma dell'art. 5 legge n.
689/1981, in assenza in capo a loro di poteri e obblighi di amministrazione” (cfr., in tema di società di persone, Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 10518 del 25/10/1997).
Per questa parte l'ordinanza - ingiunzione va dunque annullata.
2.2. Nel resto, l'opposizione è infondata.
Deve premettersi che in punto di fatto che dalla documentazione commerciale (fatture di acquisto) e di trasporto (polizze di carico), fornita dalla stessa società , oltre che Pt_1 dall'accertamento materiale compiuto dagli agenti operanti - come risultante dal verbale di accertamento e sequestro amministrativo, prot. n. 11381/RU dell'1.7.2024 (allegato al fascicolo telematico dell'opponente), che fa fede fino a querela di falso -, risulta che l'operazione di importazione, dichiarata il 7.6.2024, non aveva ad oggetto bombole di RO (come erroneamente dichiarato dallo spedizioniere, su specifico mandato della società), bensì bombole di gas fluorurati a effetto serra (detti anche F-GAS o idrofluorocarburi o HFC), sia non ricaricabili che ricaricabili, questi ultimi in composizione pura (R404A e R32) o miscelata (R407C, R134A, R507A), per un quantitativo
8 complessivo di 29.197 kg. Come è noto, la materia è stata disciplinata prima dal
Regolamento UE n. 517/2014 e poi, a decorrere dall'11 marzo 2024 (salvo alcune norme, la cui entrata in vigore è stata differita dagli artt. 37 e 38 del Reg. 573/2024), dal nuovo
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024, n. 573/2024, che, al fine di proteggere l'ambiente dalle emissioni di gas fluorurati a effetto serra (F-gas)
- tra i quali vi sono idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoruri di zolfo
(SF6) -, hanno introdotto, tra le altre misure, anche limiti nella quantità di HFC che produttori e importatori possono immettere sul mercato, mediante l'assegnazione di quote annuali, che non possono essere superate.
Precisamente, la disciplina vigente al momento dell'importazione oggetto di causa si ricava dall'art. 16 del Reg. UE n. 573/2024 (rubricato “Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato”) che, al paragrafo 1, così dispone: “L'immissione sul mercato di idrofluorocarburi è consentita solo nella misura in cui la Commissione abbia assegnato una quota ai produttori e agli importatori come stabilito all'articolo 17. I produttori e gli importatori che immettono idrofluorocarburi sul mercato non superano la quota di cui dispongono al momento dell'immissione sul mercato”.
Diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, la disciplina delle quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi non prevede alcuna deroga per i gas rigenerati, che restano parzialmente esclusi, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 13, paragrafo 3, del medesimo Regolamento, solo dal divieto assoluto di uso, ma – per essere usati - devono rispettare le quote stabilite in applicazione del citato art. 16 del Reg. (UE)
n. 573/2024.
In particolare, né la disposizione ora citata, né il previgente art. 15 del Reg. UE 517/2014, dettano alcuna esenzione per i gas rigenerati (il testo dell'art. 15, par. 2, del Reg. 517/2014 non contempla la lett. h) invocata dalle opponenti, essendo del seguente tenore: “
2. Il presente articolo non si applica ai produttori o agli importatori di meno di 100 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi l'anno. Il presente articolo non si applica altresì alle seguenti categorie di idrofluorocarburi: a) idrofluorocarburi importati nell'Unione per essere distrutti;
b) idrofluorocarburi usati come materia prima da un produttore o forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini del loro utilizzo come materia prima;
c) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini dell'esportazione fuori dell'Unione, nei casi in cui tali
9 idrofluorocarburi non siano successivamente resi disponibili a un'altra parte all'interno dell'Unione, prima dell'esportazione; d) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini del loro utilizzo in materiale militare;
e) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a un'impresa che li utilizza per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori;
f) a partire dal 1° gennaio 2018, idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a un'impresa produttrice di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici”; allo stesso modo, l'art. 16 del Reg. (UE) n. 573/2024 non prevede alcuna deroga per i gas rigenerati, in quanto recita: “
2. Il paragrafo 1 non si applica agli idrofluorocarburi: a) importati nell'Unione per distruzione;
b) usati come materia prima dal produttore o forniti direttamente a imprese dal produttore o dall'importatore per uso come materia prima;
c) forniti direttamente dal produttore o dall'importatore a imprese per esportazione fuori dell'Unione, non contenuti in prodotti o apparecchiature, nei casi in cui l'idrofluorocarburo non è successivamente messo a disposizione di qualsiasi altra persona nell'Unione prima dell'esportazione; d) forniti direttamente dal produttore
o dall'importatore per uso in materiale militare;
e) forniti direttamente dal produttore o dall'importatore a un'impresa che li usa per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori”).
Pertanto, indipendentemente dalla circostanza che i gas importati fossero qualificabili come “rigenerati” (circostanza anche questa pacifica, perché non contestata, e quindi non necessitante di verifica alcuna), l'importazione avrebbe dovuto rispettare il limite massimo di quote assegnate al soggetto importatore.
Del tutto correttamente, dunque, il verbale di accertamento e sequestro e la successiva ordinanza – ingiunzione rilevano il superamento della quota disponibile assegnata alla per l'importazione di fluorocarburi nell'anno 2024, pari a 658 tonnellate di CO2 Pt_1 equivalenti (come risulta incontestatamente dalla nota del Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica – MASE -, allegata al fascicolo di parte resistente), considerato che l'importazione oggetto di accertamento aveva ad oggetto un quantitativo pari a 29.197 kg di CO2 equivalenti.
10 2.3. Infine, non è fondato il motivo attinente la tardività dell'irrogazione delle sanzioni, in quanto l'unico termine previsto in materia è quello di prescrizione quinquennale, imposto dall'art. 28 della legge 689/1981; né l'eventuale mancanza del numero di protocollo costituisce motivo di nullità dell'atto opposto.
2.4. Nessuna violazione del diritto di difesa si è verificata, per la dedotta mancata verifica tecnica sulla natura del prodotto: come già sopra illustrato, infatti, la qualifica di F-GAS dei prodotti meglio indicati nel verbale presupposto e nell'ordinanza opposta è provata dai documenti commerciali e di trasporto esibiti dalla stessa parte ricorrente, oltre che dall'accertamento fisico compiuto dagli agenti verbalizzanti, che assume efficacia probatoria piena rispetto ai fatti accertati, mentre la natura di gas rigenerati – oltre a non essere contestata dalla p.a. resistente – non appare rilevante ai fini dell'applicazione delle sanzioni.
2.5. I motivi di censura inerenti la carenza di delega in capo ai funzionari accertatori e l'insussistenza dell'elemento soggettivo sono stati tardivamente spiegati nelle memorie, depositate in vista della decisione, e risultano quindi inammissibile, attesa l'applicazione al presente procedimento (opposizione a ordinanza ingiunzione) delle norme sul rito lavoro
(cfr. art. 6 del d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150), che impongono la decadenza dal potere di introdurre fatti e domande nuove dopo il deposito del ricorso.
In conclusione, per questa parte l'opposizione va rigettata, perché infondata, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
3. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno interamente compensate.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa, con ricorso in opposizione depositato il 26.8.2024, da e da Parte_3 Pt_1 contro ,
[...] Controparte_1 in persona del Direttore pro-tempore, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara illegittima l'ordinanza –
11 ingiunzione opposta nella parte in cui ingiunge il pagamento delle sanzioni irrogate alla opponente Parte_2
2) rigetta nel resto l'opposizione, confermando l'ordinanza – ingiunzione opposta;
3) compensa interamente le parti le spese di lite;
4) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Palmi, 10 luglio 2025
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
12