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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2897 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 34573/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 05/10/2024 promossa da:
1) Parte_1
Nato il 26/10/1979 a MILANO cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA DEL COPERNICO, 26, 20016, PERO (MILANO) rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Nichele del Foro di Milano presso il cui studio in Milano,
Via Tiziano n. 32, ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 04/04/1983 a MILANO cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] ARLUNO (MILANO)
Parte convenuta contumace
con i seguenti figli: , nato ad [...] in data [...] e , nata ad Arluno in [...] CP_2 CP_3
30/03/2018
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 22/10/2024
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 21c.p.c. del 25 marzo 2025
“Voglia il Presidente prima e il Tribunale poi
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
e celebrato in data 10.09.2011 a NA (MI), matrimonio trascritto nei registri Controparte_1 di stato civile del medesimo Comune al N. 20, Parte II, Serie A, anno 2011 e per l'effetto, ordinare all'Ufficiali di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
• Confermare che i figli minori e restino affidati in via condivisa a entrambi i CP_3 CP_2 genitori, ai sensi degli art. 337-bis e ter c.c. con collocamento prevalente presso la madre e per
l'effetto
• Accertate le eventuali tempistiche di trasferimento nella nuova abitazione di proprietà materna eventualmente, confermare l'assegnazione della casa familiare alla madre solo qualora e fino a quando ivi la vivrà con i figli minori e , prevedendone invece la revoca qualora la CP_3 CP_2 madre si stia trasferendo;
• Disporre che il padre possa tenere con sé i figli minori in base ai propri turni di lavoro, il cui piano verrà trasmesso alla madre ad ogni cambio, e allo stato almeno nelle seguenti modalità:
• uno o due giorni infrasettimanali tutte le settimane secondo il seguente schema:
• un giorno infrasettimanale variabile in base alla cadenza della giornata di riposo paterno: dall'uscita da scuola con riaccompagnamento i) a scuola il giorno successivo (qualora il padre il giorno seguente svolge il turno che inizia il pomeriggio oppure ii) dalla madre dopo cena (qualora il padre la mattina seguente svolge il turno che inizia il mattino presto);
• due giorni infrasettimanali qualora nella turnazione paterna dovessero cadere due giorni di riposo infrasettimanale consecutivi o il turno dello “smonto notte”. seguito dal giorno di riposo: dall'uscita da scuola del primo giorno di riposo paterno con riaccompagnamento i) a scuola il terzo giorno (qualora il padre il giorno seguente svolge il turno che inizia il pomeriggio) oppure ii) dalla madre dopo cena (qualora il padre la mattina seguente svolge il turno che inizia il mattino presto);
• tutti i pomeriggi infrasettimanali in cui il padre non lavora (circa 3/4 pomeriggi a settimane alterne ogni 15 giorni);
• nei week-end: in base ai turni paterni, dando la precedenza al padre qualora il suo turno di riposo dovesse cadere nel fine settimana. E dunque, il sabato o la domenica in base alla giornata in cui il padre non è di turno secondo le seguenti modalità:
• con turno di riposo il sabato e turno del venerdì al mattino: dal venerdì all'uscita da scuola sino al sabato sera (se il turno domenicale inizia il mattino) o nella mattina della domenica (se il turno domenicale inizia il pomeriggio); oppure
• con turno di riposo la domenica: dal sabato mattina con accompagnamento dei minori a scuola il lunedì o dalla madre la domenica sera (se il turno paterno del lunedì inizia la mattina presto);
• qualora i turni paterni dovessero prevedere due giorni di riposo consecutivi nei gironi di sabato e domenica il relativo week-end è svolto interamente dal padre: i) dal venerdì all'uscita da scuola (se allo stesso è assegnato il turno al mattino pomeriggio) o al sabato sera (quando il turno paterno del lunedì inizia la mattina).
• I ponti seguono la calendarizzazione ordinaria. I genitori si accorderanno di volta in volta in caso di disponibilità ad effettuare viaggi con i minori.
• Vacanze natalizie: ad anni alterni dalla fine della scuola al 30 dicembre e dal 31 dicembre all'inizio della scuola, con la previsione che e trascorrano la Vigilia di Natale con la CP_3 CP_2 madre e il giorno di Natale con il padre. Vacanze pasquali: ad anni alterni con la madre in base ai turni paterni.
• Vacanze estive: fino a tre settimane anche non consecutive con il padre secondo il piano ferie di lavoro che dovranno essere comunicate all'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno.
• Stabilire che il padre corrisponda alla madre entro il giorno 5 di ogni mese un contributo per il mantenimento di e pari a € 300,00 mensili (€ 150,00 a figlio) per complessivi € 3.600,00 CP_3 CP_2 annui;
• Stabilire che i genitori contribuiscano nella misura del 70% a carico della madre e 30% a carico della madre al pagamento delle spese extra assegno come riportate dal protocollo delle spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Milano;
• Prevedere che l'assegno unico universale percepito in favore dei figli venga suddiviso al 50% tra i genitori;
• In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio oltre C.P.A., I.V.A. e spese generali come per legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio il 10.09.2011 a NA (matrimonio trascritto nei registri di stato civile al N. 20, Parte II, Serie A, anno 2011).
Dalla relazione fra le parti sono nati ad Arluno due figli: l'11 maggio2015 (oggi 9 anni) e CP_2 CP_3 il 30 marzo 2018 (oggi 6 anni).
I coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 30/12/2020 dal Tribunale di Milano. In detto provvedimento era previsto: affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre;
assegnazione della casa familiare alla madre;
regolamentazione delle frequentazioni padre-figli; con previsione a carico del padre dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante corresponsione alla madre dell'importo complessivo di euro 300
(euro 150 per ciascun figlio)
Con ricorso iscritto a ruolo presso questo Tribunale in data 05 ottobre 2024 il signor Parte_2 ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori e al loro mantenimento.
In data 23 gennaio 2025 il signor è comparso avanti il GOT delegato dal Tribunale e ha Parte_2 dichiarato quanto segue: con la signora la comunicazione per quanto riguarda i minori è CP_1 puntuale mentre per quanto riguarda la questione del divorzio la signora non riscontra le CP_1 mie richieste. In un primo momento la signora si era mostrata disponibile a trovare un CP_1 accordo per quanto riguarda il divorzio, ma poi visto che le sono venuti meno i suoi programmi personali di convivenza e abitazione, non si è più fatta viva. Per fare l'Isee sono venuto a conoscenza del fatto che era stata accreditata sul conto comune questa cifra di 200 mila euro e che la stessa
aveva versato 40 mila probabilmente quale caparra per l'acquisto di una casa. Io ad agosto CP_1
2023 sono diventato padre del piccolo che ho avuto dall'attuale compagna che lavora come Per_1 infermiera e guadagna circa 1500/1600 euro al mese, dipende dagli orari di lavoro. Siamo in una casa in affitto a Pero, via Copernico 26, per la quale paghiamo un canone di 650 euro mensile oltre le spese di mantenimento per un totale di 900 euro. si è appena fatta sentire la proprietaria che voleva aumentare di 100 euro al mese. Io chiedo la conferma dell'importo previsto a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei miei figli di € 300,00 mensili (€ 150,00 a figlio), ma la differente previsione della percentuale di contribuzione delle spese straordinarie 70% madre e 30% padre rispetto all'attuale suddivisione al 50%, sia una diversa distribuzione dell'Assegno Unico Familiare attualmente percepito esclusivamente dalla madre sin dalla sua erogazione (successiva all'accordo separativo ma precedente alla nascita di il cui importo è pari a € 467,00 (€ 233,50 a figlio) e Per_1 mi risulta perché per un periodo era stato accreditato su un conto comune. Io sono disponibile all'assegnazione della casa familiare, che venga confermata solo laddove la Signora non sia CP_1 in procinto di trasferirsi nel nuovo immobile con i figli e, in ogni caso, sino al loro trasferimento.
D'accordo con la signora e visto che abito a 20 km circa dalla casa familiare e ho avuto CP_1 diversi turni lavorativi, oggi la frequentazione con i miei figli è modificata rispetto al provvedimento di separazione, come riportato in ricorso.”
All'esito il GOT ha rinviato la causa all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc già calendarizzata avanti il
Giudice Delegato.
All'udienza del 25 marzo 2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata a mezzo del servizio postale e perfezionata il 4 novembre 2024), non si è costituita in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha confermato quanto già riferito al GOT ed ha dichiarato di voler divorziare
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2
c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata anche alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta da parte attrice e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale.
Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
*******
Con riferimento alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili: l'udienza
Presidenziale ex art. 711 c.p.c. è stata celebrata il 1.12.2020, la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Milano il 30.12.2020 ed il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 04/10/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato per il lungo tempo trascorso dalla separazione e per la costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte ricorrente, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento alla responsabilità genitoriale. Per quanto concerne il profilo dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori della coppia, deve essere confermato l'affido condiviso di e con collocamento prevalente CP_3 Per_2 presso la madre, in via Brera n. 20, Arluno (Milano), confermando l'assetto predisposto dalle parti in sede di separazione consensuale. In accoglimento della domanda di parte ricorrente, l'unica modifica intervenuta, a seguito del trasferimento del padre in un diverso paese, a 20 km circa dalla casa familiare (pur avvicinandosi al posto di lavoro) e della necessità di far combaciare i suoi turni lavorativi con gli impegni dei figli e con le loro attività extrascolastiche, ha riguardato il calendario delle visite padre-figli che ad oggi prevede, rispetto alla regolamentazione previgente, uno o due giorni infrasettimanali tutte le settimane, tutti i pomeriggi infrasettimanali in cui il padre non lavora
(circa 3/4 pomeriggi a settimane alterne ogni 15 giorni); nei week-end: in base ai turni paterni, dando la precedenza al padre qualora il suo turno di riposo dovesse cadere nel fine settimana. Tale regolamentazione, ad oggi già in essere per accordo delle parti, deve essere recepita in provvedimento salvo ogni e migliore accordo tra i genitori.
Con riferimento all'assegnazione della casa
La casa familiare sita in Via Brera N. 20, Arluno (MI) di cui i coniugi sono comproprietari rimane assegnata alla signora perché continui ad abitarle con i figli minori. CP_1
Con riferimento al mantenimento della prole
Il sig. in data successiva agli accordi di separazione, e precisamente il 3 agosto 2023, Parte_1 ha avuto dalla attuale compagna il figlio con conseguenti ed intuibili oneri anche economici a Per_1 suo carico.
A ciò si aggiunga che dalla disamina della documentazione prodotta dalla parte attrice ( cfr. doc. 11) emerge che sul conto corrente cointestato ai coniugi – in uso alla sola moglie come emerge dall'accredito dello stipendio della stessa- il 30 settembre 2023 risultava un saldo di 281.549,60 euro, incompatibile con i redditi della sig.ra che il sig. imputa ad una vincita. CP_1 Pt_1
Come richiesto dal padre il contributo previsto in separazione consensuale per i due figli maggiori deve essere confermato nell'importo mensile di 300,00 euro complessivi, come ad oggi rivalutato, mentre le sopravvenienze sopra evidenziate portano a disporre una contribuzione dei genitori nelle spese extra assegno per i figli come da Linee guida del Tribunale trascritte in dispositivo in maniera paritetica con diritto dei genitori a percepire l'AUU universale nella misura del 50% ciascuno.
Con riferimento alle spese di lite
La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1 [...]
, nella contumacia di parte convenuta ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così CP_1 provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra e a RN (MI) il 10/09/2011, atto trascritto negli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di RN (MI) (anno
2011, atto n. 20, parte II, Serie A);
2. Conferma l'affido dei minori (nato in data [...]) ed (nata in [...] CP_2 CP_3
30/03/2018) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. I genitori assumeranno insieme tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della loro residenza. 3. Dispone che il padre possa tenere con sé i figli, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori:
- uno o due giorni infrasettimanali tutte le settimane secondo il seguente schema:
- un giorno infrasettimanale variabile in base alla cadenza della giornata di riposo paterno: dall'uscita da scuola con riaccompagnamento i) a scuola il giorno successivo (qualora il padre il giorno seguente svolge il turno che inizia il pomeriggio) oppure ii) dalla madre dopo cena
(qualora il padre la mattina seguente svolge il turno che inizia il mattino presto);
- due giorni infrasettimanali qualora nella turnazione paterna dovessero cadere due giorni di riposo infrasettimanale consecutivi o il turno dello “smonto notte”3 seguito dal giorno di riposo: dall'uscita da scuola del primo giorno di riposo paterno con riaccompagnamento i) a scuola il terzo giorno (qualora il padre il giorno seguente svolge il turno che inizia il pomeriggio) oppure ii) dalla madre dopo cena (qualora il padre la mattina seguente svolge il turno che inizia il mattino presto);
- tutti i pomeriggi infrasettimanali in cui il padre non lavora (circa 3/4 pomeriggi a settimane alterne ogni 15 giorni);
- nei week-end: in base ai turni paterni, dando la precedenza al padre qualora il suo turno di riposo dovesse cadere nel fine settimana. E dunque, il sabato o la domenica in base alla giornata in cui il padre non è di turno secondo le seguenti modalità:
- con turno di riposo il sabato e turno del venerdì al mattino: dal venerdì all'uscita da scuola sino al sabato sera (se il turno domenicale inizia il mattino) o nella mattina della domenica (se il turno domenicale inizia il pomeriggio); oppure
- con turno di riposo la domenica: dal sabato mattina con accompagnamento dei minori a scuola il lunedì o dalla madre la domenica sera (se il turno paterno del lunedì inizia la mattina presto);
- qualora i turni paterni dovessero prevedere due giorni di riposo consecutivi nei gironi di sabato e domenica il relativo week-end è svolto interamente dal padre: i) dal venerdì all'uscita da scuola (se allo stesso è assegnato il turno al mattino del venerdì) sino al lunedì mattina (quando il turno paterno del lunedì inizia il pomeriggio) o al sabato sera (quando il turno paterno del lunedì inizia la mattina).
- I ponti seguono la calendarizzazione ordinaria. I genitori si accorderanno di volta in volta in caso di disponibilità ad effettuare viaggi con i minori.
- Vacanze natalizie: ad anni alterni dalla fine della scuola al 30 dicembre e dal 31 dicembre all'inizio della scuola, con la previsione che e trascorrano la Vigilia di Natale con CP_3 CP_2 la madre e il giorno di Natale con il padre. Vacanze pasquali: ad anni alterni con la madre in base ai turni paterni.
- Vacanze estive: fino a tre settimane anche non consecutive con il padre secondo il piano ferie di lavoro che dovranno essere comunicate all'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno.
5. Conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Via Brera N. 20, 20004, Arluno
(MILANO) alla madre perché continui ad abitarla con la prole;
6. Conferma a carico di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Parte_1
e , un assegno di euro 300 mensili (150 euro per ciascun figlio), oltre Per_2 CP_3 rivalutazione di legge,. Tale importo dovrà essere corrisposto alla madre in via anticipata entro il 10 di ogni mese, e sarà soggetto senza necessità di preventiva richiesta a rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT. Decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
7. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
• Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
• Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia, in difetto di diversi accordi tra le parti, venga percepito nella misura del 50% dai genitori;
8. Dichiara irripetibili le spese di lite 9. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di RN (MI) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, il 26 Marzo 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Dalmonte Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 05/10/2024 promossa da:
1) Parte_1
Nato il 26/10/1979 a MILANO cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA DEL COPERNICO, 26, 20016, PERO (MILANO) rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Nichele del Foro di Milano presso il cui studio in Milano,
Via Tiziano n. 32, ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 04/04/1983 a MILANO cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] ARLUNO (MILANO)
Parte convenuta contumace
con i seguenti figli: , nato ad [...] in data [...] e , nata ad Arluno in [...] CP_2 CP_3
30/03/2018
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 22/10/2024
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 21c.p.c. del 25 marzo 2025
“Voglia il Presidente prima e il Tribunale poi
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
e celebrato in data 10.09.2011 a NA (MI), matrimonio trascritto nei registri Controparte_1 di stato civile del medesimo Comune al N. 20, Parte II, Serie A, anno 2011 e per l'effetto, ordinare all'Ufficiali di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
• Confermare che i figli minori e restino affidati in via condivisa a entrambi i CP_3 CP_2 genitori, ai sensi degli art. 337-bis e ter c.c. con collocamento prevalente presso la madre e per
l'effetto
• Accertate le eventuali tempistiche di trasferimento nella nuova abitazione di proprietà materna eventualmente, confermare l'assegnazione della casa familiare alla madre solo qualora e fino a quando ivi la vivrà con i figli minori e , prevedendone invece la revoca qualora la CP_3 CP_2 madre si stia trasferendo;
• Disporre che il padre possa tenere con sé i figli minori in base ai propri turni di lavoro, il cui piano verrà trasmesso alla madre ad ogni cambio, e allo stato almeno nelle seguenti modalità:
• uno o due giorni infrasettimanali tutte le settimane secondo il seguente schema:
• un giorno infrasettimanale variabile in base alla cadenza della giornata di riposo paterno: dall'uscita da scuola con riaccompagnamento i) a scuola il giorno successivo (qualora il padre il giorno seguente svolge il turno che inizia il pomeriggio oppure ii) dalla madre dopo cena (qualora il padre la mattina seguente svolge il turno che inizia il mattino presto);
• due giorni infrasettimanali qualora nella turnazione paterna dovessero cadere due giorni di riposo infrasettimanale consecutivi o il turno dello “smonto notte”. seguito dal giorno di riposo: dall'uscita da scuola del primo giorno di riposo paterno con riaccompagnamento i) a scuola il terzo giorno (qualora il padre il giorno seguente svolge il turno che inizia il pomeriggio) oppure ii) dalla madre dopo cena (qualora il padre la mattina seguente svolge il turno che inizia il mattino presto);
• tutti i pomeriggi infrasettimanali in cui il padre non lavora (circa 3/4 pomeriggi a settimane alterne ogni 15 giorni);
• nei week-end: in base ai turni paterni, dando la precedenza al padre qualora il suo turno di riposo dovesse cadere nel fine settimana. E dunque, il sabato o la domenica in base alla giornata in cui il padre non è di turno secondo le seguenti modalità:
• con turno di riposo il sabato e turno del venerdì al mattino: dal venerdì all'uscita da scuola sino al sabato sera (se il turno domenicale inizia il mattino) o nella mattina della domenica (se il turno domenicale inizia il pomeriggio); oppure
• con turno di riposo la domenica: dal sabato mattina con accompagnamento dei minori a scuola il lunedì o dalla madre la domenica sera (se il turno paterno del lunedì inizia la mattina presto);
• qualora i turni paterni dovessero prevedere due giorni di riposo consecutivi nei gironi di sabato e domenica il relativo week-end è svolto interamente dal padre: i) dal venerdì all'uscita da scuola (se allo stesso è assegnato il turno al mattino pomeriggio) o al sabato sera (quando il turno paterno del lunedì inizia la mattina).
• I ponti seguono la calendarizzazione ordinaria. I genitori si accorderanno di volta in volta in caso di disponibilità ad effettuare viaggi con i minori.
• Vacanze natalizie: ad anni alterni dalla fine della scuola al 30 dicembre e dal 31 dicembre all'inizio della scuola, con la previsione che e trascorrano la Vigilia di Natale con la CP_3 CP_2 madre e il giorno di Natale con il padre. Vacanze pasquali: ad anni alterni con la madre in base ai turni paterni.
• Vacanze estive: fino a tre settimane anche non consecutive con il padre secondo il piano ferie di lavoro che dovranno essere comunicate all'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno.
• Stabilire che il padre corrisponda alla madre entro il giorno 5 di ogni mese un contributo per il mantenimento di e pari a € 300,00 mensili (€ 150,00 a figlio) per complessivi € 3.600,00 CP_3 CP_2 annui;
• Stabilire che i genitori contribuiscano nella misura del 70% a carico della madre e 30% a carico della madre al pagamento delle spese extra assegno come riportate dal protocollo delle spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Milano;
• Prevedere che l'assegno unico universale percepito in favore dei figli venga suddiviso al 50% tra i genitori;
• In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio oltre C.P.A., I.V.A. e spese generali come per legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio il 10.09.2011 a NA (matrimonio trascritto nei registri di stato civile al N. 20, Parte II, Serie A, anno 2011).
Dalla relazione fra le parti sono nati ad Arluno due figli: l'11 maggio2015 (oggi 9 anni) e CP_2 CP_3 il 30 marzo 2018 (oggi 6 anni).
I coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 30/12/2020 dal Tribunale di Milano. In detto provvedimento era previsto: affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre;
assegnazione della casa familiare alla madre;
regolamentazione delle frequentazioni padre-figli; con previsione a carico del padre dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante corresponsione alla madre dell'importo complessivo di euro 300
(euro 150 per ciascun figlio)
Con ricorso iscritto a ruolo presso questo Tribunale in data 05 ottobre 2024 il signor Parte_2 ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori e al loro mantenimento.
In data 23 gennaio 2025 il signor è comparso avanti il GOT delegato dal Tribunale e ha Parte_2 dichiarato quanto segue: con la signora la comunicazione per quanto riguarda i minori è CP_1 puntuale mentre per quanto riguarda la questione del divorzio la signora non riscontra le CP_1 mie richieste. In un primo momento la signora si era mostrata disponibile a trovare un CP_1 accordo per quanto riguarda il divorzio, ma poi visto che le sono venuti meno i suoi programmi personali di convivenza e abitazione, non si è più fatta viva. Per fare l'Isee sono venuto a conoscenza del fatto che era stata accreditata sul conto comune questa cifra di 200 mila euro e che la stessa
aveva versato 40 mila probabilmente quale caparra per l'acquisto di una casa. Io ad agosto CP_1
2023 sono diventato padre del piccolo che ho avuto dall'attuale compagna che lavora come Per_1 infermiera e guadagna circa 1500/1600 euro al mese, dipende dagli orari di lavoro. Siamo in una casa in affitto a Pero, via Copernico 26, per la quale paghiamo un canone di 650 euro mensile oltre le spese di mantenimento per un totale di 900 euro. si è appena fatta sentire la proprietaria che voleva aumentare di 100 euro al mese. Io chiedo la conferma dell'importo previsto a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei miei figli di € 300,00 mensili (€ 150,00 a figlio), ma la differente previsione della percentuale di contribuzione delle spese straordinarie 70% madre e 30% padre rispetto all'attuale suddivisione al 50%, sia una diversa distribuzione dell'Assegno Unico Familiare attualmente percepito esclusivamente dalla madre sin dalla sua erogazione (successiva all'accordo separativo ma precedente alla nascita di il cui importo è pari a € 467,00 (€ 233,50 a figlio) e Per_1 mi risulta perché per un periodo era stato accreditato su un conto comune. Io sono disponibile all'assegnazione della casa familiare, che venga confermata solo laddove la Signora non sia CP_1 in procinto di trasferirsi nel nuovo immobile con i figli e, in ogni caso, sino al loro trasferimento.
D'accordo con la signora e visto che abito a 20 km circa dalla casa familiare e ho avuto CP_1 diversi turni lavorativi, oggi la frequentazione con i miei figli è modificata rispetto al provvedimento di separazione, come riportato in ricorso.”
All'esito il GOT ha rinviato la causa all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc già calendarizzata avanti il
Giudice Delegato.
All'udienza del 25 marzo 2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata a mezzo del servizio postale e perfezionata il 4 novembre 2024), non si è costituita in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha confermato quanto già riferito al GOT ed ha dichiarato di voler divorziare
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2
c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata anche alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta da parte attrice e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale.
Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
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Con riferimento alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili: l'udienza
Presidenziale ex art. 711 c.p.c. è stata celebrata il 1.12.2020, la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Milano il 30.12.2020 ed il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 04/10/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato per il lungo tempo trascorso dalla separazione e per la costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte ricorrente, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento alla responsabilità genitoriale. Per quanto concerne il profilo dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori della coppia, deve essere confermato l'affido condiviso di e con collocamento prevalente CP_3 Per_2 presso la madre, in via Brera n. 20, Arluno (Milano), confermando l'assetto predisposto dalle parti in sede di separazione consensuale. In accoglimento della domanda di parte ricorrente, l'unica modifica intervenuta, a seguito del trasferimento del padre in un diverso paese, a 20 km circa dalla casa familiare (pur avvicinandosi al posto di lavoro) e della necessità di far combaciare i suoi turni lavorativi con gli impegni dei figli e con le loro attività extrascolastiche, ha riguardato il calendario delle visite padre-figli che ad oggi prevede, rispetto alla regolamentazione previgente, uno o due giorni infrasettimanali tutte le settimane, tutti i pomeriggi infrasettimanali in cui il padre non lavora
(circa 3/4 pomeriggi a settimane alterne ogni 15 giorni); nei week-end: in base ai turni paterni, dando la precedenza al padre qualora il suo turno di riposo dovesse cadere nel fine settimana. Tale regolamentazione, ad oggi già in essere per accordo delle parti, deve essere recepita in provvedimento salvo ogni e migliore accordo tra i genitori.
Con riferimento all'assegnazione della casa
La casa familiare sita in Via Brera N. 20, Arluno (MI) di cui i coniugi sono comproprietari rimane assegnata alla signora perché continui ad abitarle con i figli minori. CP_1
Con riferimento al mantenimento della prole
Il sig. in data successiva agli accordi di separazione, e precisamente il 3 agosto 2023, Parte_1 ha avuto dalla attuale compagna il figlio con conseguenti ed intuibili oneri anche economici a Per_1 suo carico.
A ciò si aggiunga che dalla disamina della documentazione prodotta dalla parte attrice ( cfr. doc. 11) emerge che sul conto corrente cointestato ai coniugi – in uso alla sola moglie come emerge dall'accredito dello stipendio della stessa- il 30 settembre 2023 risultava un saldo di 281.549,60 euro, incompatibile con i redditi della sig.ra che il sig. imputa ad una vincita. CP_1 Pt_1
Come richiesto dal padre il contributo previsto in separazione consensuale per i due figli maggiori deve essere confermato nell'importo mensile di 300,00 euro complessivi, come ad oggi rivalutato, mentre le sopravvenienze sopra evidenziate portano a disporre una contribuzione dei genitori nelle spese extra assegno per i figli come da Linee guida del Tribunale trascritte in dispositivo in maniera paritetica con diritto dei genitori a percepire l'AUU universale nella misura del 50% ciascuno.
Con riferimento alle spese di lite
La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1 [...]
, nella contumacia di parte convenuta ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così CP_1 provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra e a RN (MI) il 10/09/2011, atto trascritto negli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di RN (MI) (anno
2011, atto n. 20, parte II, Serie A);
2. Conferma l'affido dei minori (nato in data [...]) ed (nata in [...] CP_2 CP_3
30/03/2018) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. I genitori assumeranno insieme tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della loro residenza. 3. Dispone che il padre possa tenere con sé i figli, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori:
- uno o due giorni infrasettimanali tutte le settimane secondo il seguente schema:
- un giorno infrasettimanale variabile in base alla cadenza della giornata di riposo paterno: dall'uscita da scuola con riaccompagnamento i) a scuola il giorno successivo (qualora il padre il giorno seguente svolge il turno che inizia il pomeriggio) oppure ii) dalla madre dopo cena
(qualora il padre la mattina seguente svolge il turno che inizia il mattino presto);
- due giorni infrasettimanali qualora nella turnazione paterna dovessero cadere due giorni di riposo infrasettimanale consecutivi o il turno dello “smonto notte”3 seguito dal giorno di riposo: dall'uscita da scuola del primo giorno di riposo paterno con riaccompagnamento i) a scuola il terzo giorno (qualora il padre il giorno seguente svolge il turno che inizia il pomeriggio) oppure ii) dalla madre dopo cena (qualora il padre la mattina seguente svolge il turno che inizia il mattino presto);
- tutti i pomeriggi infrasettimanali in cui il padre non lavora (circa 3/4 pomeriggi a settimane alterne ogni 15 giorni);
- nei week-end: in base ai turni paterni, dando la precedenza al padre qualora il suo turno di riposo dovesse cadere nel fine settimana. E dunque, il sabato o la domenica in base alla giornata in cui il padre non è di turno secondo le seguenti modalità:
- con turno di riposo il sabato e turno del venerdì al mattino: dal venerdì all'uscita da scuola sino al sabato sera (se il turno domenicale inizia il mattino) o nella mattina della domenica (se il turno domenicale inizia il pomeriggio); oppure
- con turno di riposo la domenica: dal sabato mattina con accompagnamento dei minori a scuola il lunedì o dalla madre la domenica sera (se il turno paterno del lunedì inizia la mattina presto);
- qualora i turni paterni dovessero prevedere due giorni di riposo consecutivi nei gironi di sabato e domenica il relativo week-end è svolto interamente dal padre: i) dal venerdì all'uscita da scuola (se allo stesso è assegnato il turno al mattino del venerdì) sino al lunedì mattina (quando il turno paterno del lunedì inizia il pomeriggio) o al sabato sera (quando il turno paterno del lunedì inizia la mattina).
- I ponti seguono la calendarizzazione ordinaria. I genitori si accorderanno di volta in volta in caso di disponibilità ad effettuare viaggi con i minori.
- Vacanze natalizie: ad anni alterni dalla fine della scuola al 30 dicembre e dal 31 dicembre all'inizio della scuola, con la previsione che e trascorrano la Vigilia di Natale con CP_3 CP_2 la madre e il giorno di Natale con il padre. Vacanze pasquali: ad anni alterni con la madre in base ai turni paterni.
- Vacanze estive: fino a tre settimane anche non consecutive con il padre secondo il piano ferie di lavoro che dovranno essere comunicate all'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno.
5. Conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Via Brera N. 20, 20004, Arluno
(MILANO) alla madre perché continui ad abitarla con la prole;
6. Conferma a carico di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Parte_1
e , un assegno di euro 300 mensili (150 euro per ciascun figlio), oltre Per_2 CP_3 rivalutazione di legge,. Tale importo dovrà essere corrisposto alla madre in via anticipata entro il 10 di ogni mese, e sarà soggetto senza necessità di preventiva richiesta a rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT. Decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
7. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
• Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
• Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia, in difetto di diversi accordi tra le parti, venga percepito nella misura del 50% dai genitori;
8. Dichiara irripetibili le spese di lite 9. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di RN (MI) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, il 26 Marzo 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Dalmonte Dott. Maria Laura Amato