TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 02/03/2026, n. 3816
TAR
Sentenza breve 2 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Quesiti errati nella prova scritta

    Il Collegio ha ritenuto che il quesito n. 2 fosse formulato in modo non corretto rispetto alla normativa vigente, mentre il quesito n. 21 è stato ritenuto corretto. Per il quesito n. 9, la materia è stata ritenuta cessata per intervento in autotutela della Commissione. A seguito della correzione del quesito n. 9 e del riconoscimento del punteggio, la ricorrente ha raggiunto l'idoneità.

  • Accolto
    Attribuzione di punteggio inferiore a causa di quesiti errati

    La decisione sul quesito n. 9 ha portato al riconoscimento del punteggio minimo per l'idoneità, rendendo di fatto l'avviso impugnato superato nel suo effetto preclusivo.

  • Accolto
    Superamento della prova scritta a seguito di correzione punteggio

    A seguito della rettifica del punteggio, la ricorrente ha raggiunto l'idoneità, determinando l'accoglimento della domanda.

  • Accolto
    Inclusione nell'elenco dei candidati idonei

    L'accoglimento della domanda di rettifica del punteggio implica l'inclusione della ricorrente tra i candidati idonei.

  • Accolto
    Punteggio inferiore a quello spettante

    La correzione del punteggio ha determinato il raggiungimento dell'idoneità.

  • Accolto
    Punteggio errato per quesiti viziati

    Il punteggio è stato rettificato a seguito della valutazione dei quesiti contestati, portando al raggiungimento dell'idoneità.

  • Rigettato
    Vizi dei quesiti nn. 2, 9 e 21

    Il Collegio ha ritenuto il quesito n. 2 non corretto, mentre il quesito n. 21 è stato ritenuto corretto. Per il quesito n. 9, la materia è cessata per intervento in autotutela. La domanda di annullamento del questionario nel suo complesso è stata rigettata, ma la valutazione dei singoli quesiti ha portato alla rettifica del punteggio.

  • Rigettato
    Errori e/o sviamenti nei quesiti nn. 2, 9 e 21

    La valutazione dei singoli quesiti ha portato a una rettifica del punteggio, ma non all'annullamento dei verbali di predisposizione delle domande nel loro complesso.

  • Rigettato
    Interpretazione lesiva degli interessi della ricorrente

    La domanda è stata rigettata in quanto il vizio riscontrato riguardava la correzione di specifici quesiti e non il bando di concorso nel suo complesso.

  • Accolto
    Correzione dei verbali in seguito a valutazione dei quesiti

    La correzione del punteggio a seguito della valutazione dei quesiti implica una revisione implicita dei verbali di correzione, portando all'accoglimento della pretesa di fondo.

  • Accolto
    Inclusione nella graduatoria a seguito di rettifica punteggio

    L'accoglimento della domanda di rettifica del punteggio comporta la necessità di considerare la ricorrente ai fini della formazione della graduatoria.

  • Accolto
    Atti lesivi degli interessi della ricorrente

    La decisione di accogliere parzialmente il ricorso e disporre la rettifica del punteggio implica l'annullamento di ogni atto che si fondava sul punteggio originario e che risultava lesivo.

  • Altro
    Rettifica in aumento del punteggio per consentire l'inclusione in graduatoria

    La sentenza nel merito ha accolto la domanda di rettifica del punteggio, rendendo superflua l'adozione di misure cautelari distinte.

  • Accolto
    Interesse alla rettifica del punteggio e all'inclusione in graduatoria

    La sentenza ha accertato tale interesse accogliendo la domanda di rettifica del punteggio.

  • Accolto
    Rettifica in aumento del punteggio e/o altre misure idonee

    La sentenza ha accolto la domanda di rettifica del punteggio, che costituisce la forma di risarcimento in forma specifica richiesta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 02/03/2026, n. 3816
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3816
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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