Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 02/03/2026, n. 3816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3816 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03816/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00921/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 921 del 2026, proposto da
ZI RI, rappresentata e difesa dagli Avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, lungotevere Marzio n. 3;
contro
Commissione Esaminatrice del Concorso, non costituita in giudizio;
Commissione Interministeriale Ripam, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- dell'elenco degli esiti della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, nella parte in cui l'odierna ricorrente ha ottenuto il punteggio di 20 punti, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario;
- dell'avviso del 28 ottobre 2025, con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo , nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti;
- del provvedimento con cui è stato comunicato alla ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo ;
- dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta (sebbene allo stato non pubblicato e non conosciuto), per la parte in cui non ricomprende la ricorrente;
- dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 28 ottobre 2025, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti;
- del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 20 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all'interno del proprio questionario;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo , con particolare riferimento ai quesiti nn. 2, 9 e 21;
- dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 2, 9 e 21 del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti;
- del bando di concorso de quo , nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
- dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo ;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
per l'adozione di idonee misure cautelari
volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierna parte ricorrente nella prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, con riconoscimento del punteggio legittimamente spettante a e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter essere inclusa nella graduatoria finale di merito del concorso de quo , tra i candidati idonei;
nonché per l'accertamento
dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nella graduatoria finale del concorso, tra i candidati idonei;
e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua , ai fini della relativa inclusione nella graduatoria, tra i candidati idonei.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il Presidente RI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultata non idonea, avendo conseguito il punteggio di 20/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30, contestando i quesiti n. 2 [così formulato: “In base al Codice di Procedura penale, le indagini preliminari sono dirette:” con le seguenti opzioni: Dal giudice per le indagini preliminari; Dal pubblico ministero e dal giudice per le indagini preliminari ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze (risposta data dalla ricorrente); Dal pubblico ministero che dispone direttamente della polizia giudiziaria (risposta indicata come corretta dall’Amministrazione)], n. 9 [così formulato: “Individuare, tra i seguenti, un sinonimo di “propedeutico”” : con le seguenti opzioni: Scolastico; Introduttivo (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione); Preliminare (risposta indicata dalla ricorrente)] e n. 21 [“In base alla Costituzione italiana, i magistrati:” con le seguenti opzioni: Sono al servizio esclusivo del popolo (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione); Non sono al servizio di nessuno; Sono al servizio esclusivo della Nazione (risposta indicata dalla ricorrente)] alla stessa somministrati il 21.10.2025;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, rilevando l’intervento in autotutela rispetto al quesito n. 9, con attribuzione di 1 punto, giusta verbale del 23 dicembre 2025, versato in atti, e per il resto concludendo per l’infondatezza del ricorso;
- all’udienza in camera di consiglio del 17 febbraio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia da disattendere, atteso che il Ministero della Giustizia è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati;
Ritenuto nel merito che il ricorso sia parzialmente da accogliere per le ragioni di seguito esposte;
Considerato che:
- quanto al quesito n. 2, in via generale, secondo quanto già affermato da questa Sezione (n. 16089 del 4 settembre 2024, passata in giudicato): “in relazione alle prove concorsuali scritte a risposta multipla o ‘a quiz’ in materie giuridiche, allorché lo sviluppo del quesito sia preceduto da formule quali ‘a norma di’, ‘secondo l’articolo’, ‘dispone l’articolo’ e simili, la risposta esatta non può che essere sempre quella congruente con il diritto positivo vigente. Tali prove, caratterizzate da un taglio maggiormente nozionistico, si distinguono radicalmente da quelle definite generalmente ‘critiche’ – quali, ad esempio, la redazione di un parere ovvero di una dissertazione problematica su di una questione giuridica – non soltanto perché è la stessa formulazione dei quesiti a fare riferimento, di regola, al testo di una particolare disposizione normativa, ma anche perché la scelta del legislatore o dell’amministrazione, nell’ambito di una particolare procedura di reclutamento del personale, di prevedere siffatte modalità di svolgimento risponde ad una precisa volontà di soddisfare fondamentali esigenze riconducibili al principio di buon andamento dell’amministrazione tutelato dall’art. 97, secondo comma della Costituzione. Infatti, esse favoriscono una particolare celerità nei tempi di correzione e di instaurazione del rapporto di servizio con i vincitori, assicurata anche da una limitazione della discrezionalità in sede di valutazione, per mezzo della quale viene garantita anche una maggiore par condicio tra i concorrenti, essendo preclusa tanto al candidato, quanto all’amministrazione, qualsivoglia operazione di tipo interpretativo/manipolativo, con l’ulteriore effetto (auspicato) di deflazionare il contenzioso” .
- “Tali considerazioni, ad avviso del Collegio, valgono anche nel caso in cui il quesito richiami una fonte normativa in generale senza indicarne l’articolo (con formule quali “in base alla legge n. ...” o “in base al regolamento n. ...”): tale tecnica di formulazione, pur presentando un tasso di difficoltà maggiore, è da ritenersi corretta, fermo il principio in base al quale la risposta esatta deve essere congruente con il diritto positivo vigente” (T.a.r. Lazio, sez. IV ter, n. 7774 del 18 aprile 2025).
- con specifico riguardo al quesito n. 2, l’unica risposta possibile, secondo la previsione dell’art. 326 c.p.p. (il riferimento, nel quesito, è al codice di procedura penale) è quella individuata come corretta dall’Amministrazione, atteso che la predetta disposizione recita così: “Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale” , dovendosi escludere categoricamente un qualche coinvolgimento nelle indagini preliminari del Giudice per le indagini preliminari (riportato in entrambe le ulteriori risposte, tra le quali è compresa quella data dalla ricorrente);
- con riferimento al quesito n. 21, l’opzione indicata come esatta dall’Amministrazione ( In base alla Costituzione italiana, i magistrati sono al servizio esclusivo del popolo) è da ritenersi corretta, sia sul piano sistematico, atteso che l’art. 98 Cost., nel prevedere che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, menziona anche i magistrati tra i soggetti che possono subire limitazioni nell’iscrizione a partiti politici, sia in quanto i magistrati sono organi dello Stato apparato e non dello Stato comunità, le cui prerogative e funzioni sono regolate da norme di ordinamento giudiziario dettate dal legislatore ordinario;
- infine, quanto al quesito n. 9, deve darsi atto della cessazione della materia del contendere, in quanto la Commissione è già intervenuta in autotutela, attribuendo 1 punto anche in relazione alla risposta data dalla ricorrente;
- risulta in tal modo superata la prova di resistenza, in quanto, in ragione del punto assegnato con riguardo al quesito n. 9, la ricorrente consegue il punteggio di 21/30, quindi l’idoneità;
Ritenuto che:
- in conclusione il ricorso debba accogliersi nei limiti suindicati;
- stante la soccombenza reciproca, si ravvisino i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio; contributo unificato refuso, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei Magistrati:
RI AR, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Primo Referendario
Valerio Bello, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI AR |
IL SEGRETARIO