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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/04/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 495 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: indennità per ferie non godute,
TRA
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Sabrina Mautone, presso il cui studio in Avellino, piazza della Libertà, 11, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa come in atti dall'avv. Maria Concetta Tedesco e con la stessa elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale sito in , via dell'Angelo, 1, CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2/02/2024 la ricorrente ha esposto:
− di essere stata dipendente dell' resistente dall'1/12/2020 al 15/02/2023, data delle CP_2 dimissioni volontarie, come dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza;
− che con richiesta del 9/12/2022, in considerazione della comunicazione delle dimissioni volontarie inoltrata a mezzo pec in data 25/10/2022, aveva rappresentato di aver maturato 32 giorni di ferie non godute per esigenze di servizio e chiesto di fruire delle medesime;
− che con nota prot. 17162 del 15/12/2022 le era stato comunicato che la fruizione delle ferie non poteva avvenire durante il preavviso;
− che non le era pervenuta nessun'altra comunicazione, nonostante avesse prorogato il preavviso sino al 15/02/2023 a seguito di sopraggiunta malattia;
− che non avendo ricevuto l'indennità sostitutiva delle ferie non godute aveva diffidato l'azienda, la quale con nota prot. 25442 del 19/12/2023 l'aveva negata, con la motivazione che la cessazione del rapporto era avvenuta per dimissioni volontarie.
Ritenendo illegittimo il diniego, perché contrastante con la normativa vigente, come interpretata dalla giurisprudenza anche eurounitaria, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire CP_3 accertare e dichiarare “il diritto della ricorrente a godere di gg. 32 giorni di ferie maturate e non
1 godute nel periodo in cui è stata alle dipendenze dell' Controparte_1 all'atto delle dimissioni volontarie con la conseguente condanna alla liquidazione dell'indennità sostituiva in suo favore;
dichiarare l'illegittimità della mancata concessione delle ferie sino alla data del suo pensionamento e, conseguentemente, dichiarare l'obbligo della convenuta
[...]
di versare al ricorrente la consequenziale indennità sostitutiva Controparte_1 oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ovvero comunque l'importo corrispondente, anche a titolo risarcitorio con la condanna alla relativa liquidazione;
in ogni caso condannare convenuta al risarcimento del danno per Controparte_1 la mancata fruizione delle ferie maturate presso il precedente datore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2058 codice civile con la condanna alla liquidazione dell'importo corrispondente ai numero 32 giorni di ferie non goduti”; con vittoria di spese e competenze del giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituita l'azienda ospedaliera resistente, chiedendo il rigetto della domanda in quanto inammissibile e infondata.
L'azienda ha eccepito, preliminarmente, la nullità del ricorso per mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto, nonché per l'allegazione di un CCNL (comparto sanità) diverso da quello applicabile (dirigenza area sanità); nel merito, ne ha chiesto il rigetto in quanto infondato e non provato.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La ricorrente è stata alle dipendenze dell'azienda ospedaliera , in qualità di dirigente CP_1 medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, dal 1° dicembre 2020 al 15 febbraio
2023, data di decorrenza delle dimissioni volontarie.
Chiede la liquidazione delle ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto di lavoro in misura pari a 32 giornate di ferie, negata con nota prot. n. 25442 del 19/12/2023 in applicazione del divieto di monetizzazione.
L'eccezione di inammissibilità della domanda in quanto carente nell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto non merita accoglimento.
È giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di cui all'art. 414 c.p.c. a causa della mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento, non deve risultare possibile individuare, neppure attraverso l'esame complessivo dell'atto, quegli elementi e quelle ragioni, né quindi possibile identificare la stessa pretesa dedotta in giudizio dall'attore, restando così correlativamente precluso al convenuto apprestare una compiuta difesa (v., tra le molte, Cass. 7 maggio 2002 n.
6501; Cass. 13 novembre 2001 n. 14090; Cass. 18 giugno 2002 n. 8839).
Nel caso di specie, il ricorso delinea in maniera sufficientemente chiara e intellegibile sia le ragioni di fatto che quelle di diritto poste a base della domanda, ponendo la convenuta pienamente in condizione di approntare una compiuta difesa. Ne va, conseguentemente, esclusa la nullità.
Quanto alla indicazione e produzione di un CCNL errato, in quanto pacificamente non applicabile
(trattandosi del CCNL relativo al comparto, laddove la ricorrente è un dirigente medico), si osserva che “Nel rito del lavoro, ove sia stata omessa, o sia errata, l'indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 c.p.c., in quanto rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.p.c., qualora vi sia 2 solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6610 del
14/03/2017).
Inoltre, “La conoscibilità ex officio di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia” (v. fra le più recenti Cass. Sez. 6
- L, Ordinanza n. 7641 del 09/03/2022; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6394 del 05/03/2019).
Ne discende che il CCNL effettivamente applicabile, ovvero quello relativo alla dirigenza dell'area sanità, risulta conoscibile e utilizzabile a prescindere dalla mancata produzione da parte della ricorrente. Peraltro, nella fattispecie, non si pone nemmeno il problema della sua acquisizione officiosa, in quanto lo ha versato in atti la stessa azienda ospedaliera.
Va pertanto esaminato il merito della controversia.
Il CCNL dell'area Sanità triennio 2016 – 2018 del 19/12/2019 prevede, all'art. 33, che “1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo, al dirigente spetta la retribuzione di cui all'Allegato 3 del CCNL del 3.11.2005 come aggiornato dal protocollo d'intesa dell'11.4.2007 per la correzione di errore materiale dell'area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.
2. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi.
3. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di lavoro sia articolato su sei giorni, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi. […] 5. Tutti i periodi di ferie indicati nei commi 2, 3 e 4 sono comprensivi delle due giornate previste dall' art.1, comma 1, lettera "a", della
L. 23 dicembre 1977, n. 937. 6. A tutti i dirigenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato.
La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
[…] 9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10. Le ferie sono fruite, anche frazionatamente, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dirigente. Costituisce specifica responsabilità del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa o semplice dipartimentale programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie. […] 10. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto 3 sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1. […] 15. L'Azienda o Ente o il direttore della Struttura predispone sistemi di pianificazione delle ferie dei dirigenti, al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. A tale scopo viene predisposto il piano ferie entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento”.
Secondo un consolidato principio, enunciato già tempo addietro dalla giurisprudenza di legittimità, dal mancato godimento delle ferie – una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligo di consentirne la fruizione – deriva in ogni caso il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, salvo che la mancata fruizione sia imputabile al lavoratore stesso (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 18168 del 26/07/2013; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 17353 del 11/10/2012, Sez. L, Sentenza n. 11462 del 09/07/2012, Sez. L,
Sentenza n. 15776 del 09/11/2002). Infatti, come statuito dalla Cassazione, “in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall'art. 36 Cost., e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (v. la sentenza 20 gennaio 2009 nei procedimenti riuniti c-350/06 e c-520/06 della Corte di giustizia dell'Unione Europea), ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse”
(v. ancora Cass. 18168/2013 cit.).
L'art. 5, comma 8 del d.l. 06/07/2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), entrato in vigore il 7 luglio 2012, ha previsto che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La Corte costituzionale (sentenza 6 maggio 2016, n. 95) ha ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla 4 monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157)
e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi “senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso … da … causa non imputabile al lavoratore”, tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia.
Successivamente, la giurisprudenza interna si è evoluta nella scia di quella della Corte di Giustizia, consolidando alcuni punti fermi: “secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia UE, il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, è volto a consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di relax e svago (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, EU:C:2016:576, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). Del resto, Per_1 prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 mira anche a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (sentenza del 16 marzo
2006, e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 60, e giurisprudenza ivi Persona_2 citata). In particolare, la Corte di giustizia UE ha chiarito che l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da detta direttiva, che comprenda anche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce
(sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 43). Persona_3
Peraltro, ha affermato che è necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore, laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tali diritti. Il lavoratore deve essere considerato, infatti, la parte debole nel rapporto di lavoro, sicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti. Tenuto conto di tale situazione di debolezza, un simile lavoratore può essere dissuaso dal fare valere espressamente i suoi diritti nei confronti del suo datore di lavoro, dal momento, in particolare, che la loro rivendicazione potrebbe esporlo a misure adottate da quest'ultimo in grado di incidere sul rapporto di lavoro in danno di detto lavoratore (sentenza del 25 novembre 2010, Pers
C-429/09, EU:C:2010:717, punti 80 e 81, e giurisprudenza ivi citata). Ne deriva che il datore di lavoro è tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali 5 retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Inoltre,
l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro e, ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sentenza Grande Camera, 6 novembre 2018, causa C-684/16, Max Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV;
per analogia, le sentenze emesse sempre dalla grande sezione il 6 novembre 2018, cause riunite C-569 e C-
570/2016, Stadt Wuppertal, e causa C-619/2016, sentenza del 16 marzo Persona_5
2006, e a., C-131/04 e C257/04, EU:C:2006:177, punto 68; sul punto, per il Persona_2 diritto interno, soprattutto in motivazione, Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022, per la quale la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato)” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17643 del 20/06/2023). Da ultimo, la Corte di Giustizia, su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Lecce in ordine all'art. 5 del d.l. 95/2012, ha affermato il principio per cui “L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà” (CGUE, sent.
18 gennaio 2024 in causa C-218/22).
A tale conclusione la Corte è pervenuta dopo avere ribadito che “l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018, Controparte_4
, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è
[...] conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_5
EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata). Ne consegue, conformemente all'articolo 7, 6 paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro (sentenze del 20 luglio 2016, C- Per_1
341/15, EU:C:2016:576, punti 28 e 29, nonché del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20,
EU:C:2021:960, punti 32 e 34)” (punti 31-32). L'onere della prova di essersi assicurato
“concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria”, grava sul datore di lavoro (punto 49).
Resta da precisare che “il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18140 del 06/06/2022). E tale assetto vale altresì per i dirigenti muniti del potere di auto-organizzarsi le ferie ma non collocati agli apici massimi dell'ente pubblico, e quindi comunque sottoposti a poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice ultimo (in termini, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 29844 del
12/10/2022).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, la domanda va accolta.
La ricorrente ha rassegnato le dimissioni volontarie con pec del 25/10/2022, a decorrere dall'1/02/2023, nel rispetto del termine di preavviso. Successivamente, la cessazione del rapporto
è stata differita al 15/02/2023, su istanza della lavoratrice.
Il mancato integrale godimento delle ferie, al momento della cessazione del rapporto per dimissioni volontarie, può considerarsi pacifico, come si evince dalle difese dell' e dalla CP_2 relazione istruttoria prot. n. 12668 del 3/06/2024.
L'esistenza, all'inizio del mese di febbraio 2023, di 32 giorni di ferie residue è inoltre attestata dall'estratto del sistema di rilevazione delle presenze relativo al mese di febbraio, versato in atti dalla ricorrente.
Agli atti non risultano richieste di ferie, se non una email del 9/12/2022, successiva alla lettera di dimissioni, con cui la dott.ssa premesso di avere maturato 32 giorni di ferie non godute Parte_1 per esigenze di servizio, ha chiesto di fruire di tre giorni di ferie, dal 29 al 31 dicembre 2022. La richiesta è stata respinta in quanto il CCNL non consente la fruizione delle ferie nel periodo di preavviso. Risulta, tuttavia, dalle timbrature che la dottoressa ha fruito di tre giorni di ferie nei giorni del 13, 14 e 15 febbraio 2023. 7 Alla luce dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato è irrilevante che la ricorrente non abbia documentato di aver avanzato richieste di ferie, poi respinte per ragioni di servizio.
Invero, i principi dianzi enunciati sono stati ribaditi anche con riferimento a un caso in cui il dipendente non risultava avere presentato alcuna domanda di ferie. In particolare, la S.C., richiamando Corte cost. 95/2016 e le proprie precedenti pronunce nn. 13860/2000 e 2496/2018, ha affermato che “dal mancato godimento delle ferie deriva – una volta divenuto impossibile per l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione – il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica;
l'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella «mora del creditore». Lo stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali” (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15652 del 14/06/2018).
Gravava invece sulla datrice di lavoro l'onere di dimostrare che, nel corso del rapporto, aveva invitato, anche formalmente, la dipendente a fruire delle ferie, espressamente informandola, in modo accurato e in tempo utile, che in mancanza tali ferie sarebbero andate perse, senza possibilità di sostituzione con un'indennità finanziaria. L'azienda ospedaliera non ha prodotto alcun formale invito ai propri dipendenti (e specificamente alla ricorrente) a programmare le ferie/avanzare le proprie richieste entro una certa data, con gli avvertimenti suddetti.
Si osserva inoltre che, tenuto conto dell'ammontare di giorni residui, gli stessi non possono essere maturati soltanto nel corso degli ultimi mesi del rapporto di lavoro.
Per quanto concerne il numero di giornate al quale commisurare l'indennità, il numero di 32 giornate risulta dall'estratto del sistema di rilevazione delle presenze relativo al mese di febbraio
2023 e non è stato specificamente contestato. Dallo stesso documento risulta però anche che nel mese di febbraio sono stati goduti tre giorni di ferie, sicché il numero complessivo di giornate maturate e non godute ammonta a 29.
La resistente va conseguentemente condannata al pagamento dell'indennità per ferie non godute in relazione a 29 giornate di ferie maturate e non godute, oltre interessi legali dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (15/02/2023) al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014, nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'istruzione solo documentale, della ridotta attività processuale espletata e dell'assenza di questioni complesse.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennità per ferie non godute in relazione a 29 giorni di ferie maturate e non godute;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità CP_3 per ferie non godute in relazione a 29 giornate di ferie maturate e non godute, oltre interessi legali dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (15/02/2023) al saldo effettivo;
8 3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_3
1.314,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u.
€ 49,00, con distrazione.
Benevento, 1° aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 495 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: indennità per ferie non godute,
TRA
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Sabrina Mautone, presso il cui studio in Avellino, piazza della Libertà, 11, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa come in atti dall'avv. Maria Concetta Tedesco e con la stessa elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale sito in , via dell'Angelo, 1, CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2/02/2024 la ricorrente ha esposto:
− di essere stata dipendente dell' resistente dall'1/12/2020 al 15/02/2023, data delle CP_2 dimissioni volontarie, come dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza;
− che con richiesta del 9/12/2022, in considerazione della comunicazione delle dimissioni volontarie inoltrata a mezzo pec in data 25/10/2022, aveva rappresentato di aver maturato 32 giorni di ferie non godute per esigenze di servizio e chiesto di fruire delle medesime;
− che con nota prot. 17162 del 15/12/2022 le era stato comunicato che la fruizione delle ferie non poteva avvenire durante il preavviso;
− che non le era pervenuta nessun'altra comunicazione, nonostante avesse prorogato il preavviso sino al 15/02/2023 a seguito di sopraggiunta malattia;
− che non avendo ricevuto l'indennità sostitutiva delle ferie non godute aveva diffidato l'azienda, la quale con nota prot. 25442 del 19/12/2023 l'aveva negata, con la motivazione che la cessazione del rapporto era avvenuta per dimissioni volontarie.
Ritenendo illegittimo il diniego, perché contrastante con la normativa vigente, come interpretata dalla giurisprudenza anche eurounitaria, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire CP_3 accertare e dichiarare “il diritto della ricorrente a godere di gg. 32 giorni di ferie maturate e non
1 godute nel periodo in cui è stata alle dipendenze dell' Controparte_1 all'atto delle dimissioni volontarie con la conseguente condanna alla liquidazione dell'indennità sostituiva in suo favore;
dichiarare l'illegittimità della mancata concessione delle ferie sino alla data del suo pensionamento e, conseguentemente, dichiarare l'obbligo della convenuta
[...]
di versare al ricorrente la consequenziale indennità sostitutiva Controparte_1 oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ovvero comunque l'importo corrispondente, anche a titolo risarcitorio con la condanna alla relativa liquidazione;
in ogni caso condannare convenuta al risarcimento del danno per Controparte_1 la mancata fruizione delle ferie maturate presso il precedente datore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2058 codice civile con la condanna alla liquidazione dell'importo corrispondente ai numero 32 giorni di ferie non goduti”; con vittoria di spese e competenze del giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituita l'azienda ospedaliera resistente, chiedendo il rigetto della domanda in quanto inammissibile e infondata.
L'azienda ha eccepito, preliminarmente, la nullità del ricorso per mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto, nonché per l'allegazione di un CCNL (comparto sanità) diverso da quello applicabile (dirigenza area sanità); nel merito, ne ha chiesto il rigetto in quanto infondato e non provato.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La ricorrente è stata alle dipendenze dell'azienda ospedaliera , in qualità di dirigente CP_1 medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, dal 1° dicembre 2020 al 15 febbraio
2023, data di decorrenza delle dimissioni volontarie.
Chiede la liquidazione delle ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto di lavoro in misura pari a 32 giornate di ferie, negata con nota prot. n. 25442 del 19/12/2023 in applicazione del divieto di monetizzazione.
L'eccezione di inammissibilità della domanda in quanto carente nell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto non merita accoglimento.
È giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di cui all'art. 414 c.p.c. a causa della mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento, non deve risultare possibile individuare, neppure attraverso l'esame complessivo dell'atto, quegli elementi e quelle ragioni, né quindi possibile identificare la stessa pretesa dedotta in giudizio dall'attore, restando così correlativamente precluso al convenuto apprestare una compiuta difesa (v., tra le molte, Cass. 7 maggio 2002 n.
6501; Cass. 13 novembre 2001 n. 14090; Cass. 18 giugno 2002 n. 8839).
Nel caso di specie, il ricorso delinea in maniera sufficientemente chiara e intellegibile sia le ragioni di fatto che quelle di diritto poste a base della domanda, ponendo la convenuta pienamente in condizione di approntare una compiuta difesa. Ne va, conseguentemente, esclusa la nullità.
Quanto alla indicazione e produzione di un CCNL errato, in quanto pacificamente non applicabile
(trattandosi del CCNL relativo al comparto, laddove la ricorrente è un dirigente medico), si osserva che “Nel rito del lavoro, ove sia stata omessa, o sia errata, l'indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 c.p.c., in quanto rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.p.c., qualora vi sia 2 solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6610 del
14/03/2017).
Inoltre, “La conoscibilità ex officio di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia” (v. fra le più recenti Cass. Sez. 6
- L, Ordinanza n. 7641 del 09/03/2022; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6394 del 05/03/2019).
Ne discende che il CCNL effettivamente applicabile, ovvero quello relativo alla dirigenza dell'area sanità, risulta conoscibile e utilizzabile a prescindere dalla mancata produzione da parte della ricorrente. Peraltro, nella fattispecie, non si pone nemmeno il problema della sua acquisizione officiosa, in quanto lo ha versato in atti la stessa azienda ospedaliera.
Va pertanto esaminato il merito della controversia.
Il CCNL dell'area Sanità triennio 2016 – 2018 del 19/12/2019 prevede, all'art. 33, che “1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo, al dirigente spetta la retribuzione di cui all'Allegato 3 del CCNL del 3.11.2005 come aggiornato dal protocollo d'intesa dell'11.4.2007 per la correzione di errore materiale dell'area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.
2. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi.
3. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di lavoro sia articolato su sei giorni, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi. […] 5. Tutti i periodi di ferie indicati nei commi 2, 3 e 4 sono comprensivi delle due giornate previste dall' art.1, comma 1, lettera "a", della
L. 23 dicembre 1977, n. 937. 6. A tutti i dirigenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato.
La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
[…] 9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10. Le ferie sono fruite, anche frazionatamente, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dirigente. Costituisce specifica responsabilità del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa o semplice dipartimentale programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie. […] 10. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto 3 sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1. […] 15. L'Azienda o Ente o il direttore della Struttura predispone sistemi di pianificazione delle ferie dei dirigenti, al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. A tale scopo viene predisposto il piano ferie entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento”.
Secondo un consolidato principio, enunciato già tempo addietro dalla giurisprudenza di legittimità, dal mancato godimento delle ferie – una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligo di consentirne la fruizione – deriva in ogni caso il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, salvo che la mancata fruizione sia imputabile al lavoratore stesso (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 18168 del 26/07/2013; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 17353 del 11/10/2012, Sez. L, Sentenza n. 11462 del 09/07/2012, Sez. L,
Sentenza n. 15776 del 09/11/2002). Infatti, come statuito dalla Cassazione, “in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall'art. 36 Cost., e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (v. la sentenza 20 gennaio 2009 nei procedimenti riuniti c-350/06 e c-520/06 della Corte di giustizia dell'Unione Europea), ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse”
(v. ancora Cass. 18168/2013 cit.).
L'art. 5, comma 8 del d.l. 06/07/2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), entrato in vigore il 7 luglio 2012, ha previsto che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La Corte costituzionale (sentenza 6 maggio 2016, n. 95) ha ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla 4 monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157)
e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi “senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso … da … causa non imputabile al lavoratore”, tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia.
Successivamente, la giurisprudenza interna si è evoluta nella scia di quella della Corte di Giustizia, consolidando alcuni punti fermi: “secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia UE, il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, è volto a consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di relax e svago (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, EU:C:2016:576, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). Del resto, Per_1 prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 mira anche a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (sentenza del 16 marzo
2006, e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 60, e giurisprudenza ivi Persona_2 citata). In particolare, la Corte di giustizia UE ha chiarito che l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da detta direttiva, che comprenda anche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce
(sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 43). Persona_3
Peraltro, ha affermato che è necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore, laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tali diritti. Il lavoratore deve essere considerato, infatti, la parte debole nel rapporto di lavoro, sicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti. Tenuto conto di tale situazione di debolezza, un simile lavoratore può essere dissuaso dal fare valere espressamente i suoi diritti nei confronti del suo datore di lavoro, dal momento, in particolare, che la loro rivendicazione potrebbe esporlo a misure adottate da quest'ultimo in grado di incidere sul rapporto di lavoro in danno di detto lavoratore (sentenza del 25 novembre 2010, Pers
C-429/09, EU:C:2010:717, punti 80 e 81, e giurisprudenza ivi citata). Ne deriva che il datore di lavoro è tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali 5 retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Inoltre,
l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro e, ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sentenza Grande Camera, 6 novembre 2018, causa C-684/16, Max Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV;
per analogia, le sentenze emesse sempre dalla grande sezione il 6 novembre 2018, cause riunite C-569 e C-
570/2016, Stadt Wuppertal, e causa C-619/2016, sentenza del 16 marzo Persona_5
2006, e a., C-131/04 e C257/04, EU:C:2006:177, punto 68; sul punto, per il Persona_2 diritto interno, soprattutto in motivazione, Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022, per la quale la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato)” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17643 del 20/06/2023). Da ultimo, la Corte di Giustizia, su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Lecce in ordine all'art. 5 del d.l. 95/2012, ha affermato il principio per cui “L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà” (CGUE, sent.
18 gennaio 2024 in causa C-218/22).
A tale conclusione la Corte è pervenuta dopo avere ribadito che “l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018, Controparte_4
, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è
[...] conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_5
EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata). Ne consegue, conformemente all'articolo 7, 6 paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro (sentenze del 20 luglio 2016, C- Per_1
341/15, EU:C:2016:576, punti 28 e 29, nonché del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20,
EU:C:2021:960, punti 32 e 34)” (punti 31-32). L'onere della prova di essersi assicurato
“concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria”, grava sul datore di lavoro (punto 49).
Resta da precisare che “il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18140 del 06/06/2022). E tale assetto vale altresì per i dirigenti muniti del potere di auto-organizzarsi le ferie ma non collocati agli apici massimi dell'ente pubblico, e quindi comunque sottoposti a poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice ultimo (in termini, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 29844 del
12/10/2022).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, la domanda va accolta.
La ricorrente ha rassegnato le dimissioni volontarie con pec del 25/10/2022, a decorrere dall'1/02/2023, nel rispetto del termine di preavviso. Successivamente, la cessazione del rapporto
è stata differita al 15/02/2023, su istanza della lavoratrice.
Il mancato integrale godimento delle ferie, al momento della cessazione del rapporto per dimissioni volontarie, può considerarsi pacifico, come si evince dalle difese dell' e dalla CP_2 relazione istruttoria prot. n. 12668 del 3/06/2024.
L'esistenza, all'inizio del mese di febbraio 2023, di 32 giorni di ferie residue è inoltre attestata dall'estratto del sistema di rilevazione delle presenze relativo al mese di febbraio, versato in atti dalla ricorrente.
Agli atti non risultano richieste di ferie, se non una email del 9/12/2022, successiva alla lettera di dimissioni, con cui la dott.ssa premesso di avere maturato 32 giorni di ferie non godute Parte_1 per esigenze di servizio, ha chiesto di fruire di tre giorni di ferie, dal 29 al 31 dicembre 2022. La richiesta è stata respinta in quanto il CCNL non consente la fruizione delle ferie nel periodo di preavviso. Risulta, tuttavia, dalle timbrature che la dottoressa ha fruito di tre giorni di ferie nei giorni del 13, 14 e 15 febbraio 2023. 7 Alla luce dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato è irrilevante che la ricorrente non abbia documentato di aver avanzato richieste di ferie, poi respinte per ragioni di servizio.
Invero, i principi dianzi enunciati sono stati ribaditi anche con riferimento a un caso in cui il dipendente non risultava avere presentato alcuna domanda di ferie. In particolare, la S.C., richiamando Corte cost. 95/2016 e le proprie precedenti pronunce nn. 13860/2000 e 2496/2018, ha affermato che “dal mancato godimento delle ferie deriva – una volta divenuto impossibile per l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione – il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica;
l'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella «mora del creditore». Lo stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali” (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15652 del 14/06/2018).
Gravava invece sulla datrice di lavoro l'onere di dimostrare che, nel corso del rapporto, aveva invitato, anche formalmente, la dipendente a fruire delle ferie, espressamente informandola, in modo accurato e in tempo utile, che in mancanza tali ferie sarebbero andate perse, senza possibilità di sostituzione con un'indennità finanziaria. L'azienda ospedaliera non ha prodotto alcun formale invito ai propri dipendenti (e specificamente alla ricorrente) a programmare le ferie/avanzare le proprie richieste entro una certa data, con gli avvertimenti suddetti.
Si osserva inoltre che, tenuto conto dell'ammontare di giorni residui, gli stessi non possono essere maturati soltanto nel corso degli ultimi mesi del rapporto di lavoro.
Per quanto concerne il numero di giornate al quale commisurare l'indennità, il numero di 32 giornate risulta dall'estratto del sistema di rilevazione delle presenze relativo al mese di febbraio
2023 e non è stato specificamente contestato. Dallo stesso documento risulta però anche che nel mese di febbraio sono stati goduti tre giorni di ferie, sicché il numero complessivo di giornate maturate e non godute ammonta a 29.
La resistente va conseguentemente condannata al pagamento dell'indennità per ferie non godute in relazione a 29 giornate di ferie maturate e non godute, oltre interessi legali dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (15/02/2023) al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014, nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'istruzione solo documentale, della ridotta attività processuale espletata e dell'assenza di questioni complesse.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennità per ferie non godute in relazione a 29 giorni di ferie maturate e non godute;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità CP_3 per ferie non godute in relazione a 29 giornate di ferie maturate e non godute, oltre interessi legali dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (15/02/2023) al saldo effettivo;
8 3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_3
1.314,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u.
€ 49,00, con distrazione.
Benevento, 1° aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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