Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 21/01/2026, n. 468
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle presupposte

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto documentazione comprovante la rituale notifica delle cartelle presupposte, rendendo infondato il motivo di ricorso.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte ha ritenuto che il termine prescrizionale non fosse decorso, considerando la data di notifica della prima cartella, l'interruzione della prescrizione e la sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale COVID-19. Per le cartelle notificate successivamente, il termine prescrizionale non era certamente decorso.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'allegazione documentale

    L'eccezione è stata respinta in quanto la produzione documentale è avvenuta contestualmente alla costituzione dell'Agenzia, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 32 del d.lgs 546/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 21/01/2026, n. 468
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 468
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo