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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 21/01/2026, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 468/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTINO IDA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6731/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011257079000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180010911681000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180010911681000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013190332000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220002655233000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220002655233000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3061/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia tributaria per ottenere la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento n. 03420249011257079/000, notificata in data 4 ottobre 2024, del valore del complessivo di € 4.703,85, con esclusivo riferimento alle seguenti cartelle di pagamento, tutte aventi a oggetto tassa auto:
n.03420180010911681000 presuntivamente notificata in data 21.09.2021; n.03420210013190332000 presuntivamente notificata il 25.7.2022;
n. 03420220002655233000 presuntivamente notificata il 09.06.2022;
A sostegno della propria pretesa eccepisce la mancata notifica delle cartelle presupposte e la prescrizione del credito tributario.
In data 13.11.2024, si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione controdeducendo al ricorso e chiedendone il rigetto;
nello specifico, ha opposto e provato l'avvenuta notifica di tutte le cartelle presupposte e quindi la insussistenza del decorso del termine prescrizionale.
In data 19.11.2025, si è costituita la Regione Calabria controdeducendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In data 10.12.2025, il ricorrente ha prodotto una memoria con la quale ha chiesto la inammissibilità dell'allegazione documentale in quanto avvenuta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso.
All'odierna udienza, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo deve essere scrutinata l'eccezione opposta dal ricorrente con la memoria del 10.12.2025 di tardività dell'allegazione documentale.
L'eccezione è infondata.
L'art. 32 del d.lgs 546/1992 statuisce che le parti possono produrre documenti sino a venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione e, nella fattispecie, Agenzia delle Entrate Riscossione ha allegato la documentazione contestualmente alla sua costituzione avvenuta in data 13.11.2024.
La produzione avversata è pertanto tempestiva.
Passando al merito, si premette che i crediti tributari oggetto delle cartelle presupposte sono scaturiti dal mancato pagamento delle tasse auto e che i profili di censura veicolati nei motivi di ricorso sono infondati.
Riguardo alla prima doglianza formulata in ricorso si evidenzia che, a fronte della documentazione prodotta dall'Agenzia resistente, che prova la rituale notifica delle presupposte cartelle di pagamento, il ricorrente ha controdedotto, peraltro erroneamente, solo sulla tardività del deposito.
Ciò considerato è infondato il primo motivo di ricorso.
Riguardo al secondo motivo, e quindi alla prescrizione, valgono le seguenti considerazioni.
Risulta dagli atti che la cartella n. 03420180010911681000 è stata notificata in data 21.09.2021.
Ebbene, il termine prescrizionale statuito dall'art. 5 della Legge 53/1983, non è decorso. Detta disposizione, infatti, statuisce che "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
La notifica della cartella, infatti, ha interrotto la prescrizione sicché il termine avrebbe dovuto ricominciare a decorrere dal 21.9.2021. Tuttavia, ai sensi dell'art. 68 del d.l. 18/2020, disposizione contenuta nel decreto emergenziale per il contrasto al covid-19, il termine deve essere sospeso sino al 31.12.2021.
Ciò posto dal 31.12.2021 alla data della notifica dell'intimazione, avvenuta il 4 ottobre 2024, i tre anni non sono decorsi.
A maggior ragione non vi è prescrizione per i crediti oggetto delle cartelle notificate nel 2022.
Conclusivamente, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Si condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali che si liquidano in € € 923,00 a favore di ciascuna parte costituita.
P.Q.M.
RIGETTA Il ricorso in epigrafe. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali che si liquidano in € 923,00 a favore di ciascuna parte costituita.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTINO IDA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6731/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011257079000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180010911681000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180010911681000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013190332000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220002655233000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220002655233000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3061/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia tributaria per ottenere la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento n. 03420249011257079/000, notificata in data 4 ottobre 2024, del valore del complessivo di € 4.703,85, con esclusivo riferimento alle seguenti cartelle di pagamento, tutte aventi a oggetto tassa auto:
n.03420180010911681000 presuntivamente notificata in data 21.09.2021; n.03420210013190332000 presuntivamente notificata il 25.7.2022;
n. 03420220002655233000 presuntivamente notificata il 09.06.2022;
A sostegno della propria pretesa eccepisce la mancata notifica delle cartelle presupposte e la prescrizione del credito tributario.
In data 13.11.2024, si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione controdeducendo al ricorso e chiedendone il rigetto;
nello specifico, ha opposto e provato l'avvenuta notifica di tutte le cartelle presupposte e quindi la insussistenza del decorso del termine prescrizionale.
In data 19.11.2025, si è costituita la Regione Calabria controdeducendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In data 10.12.2025, il ricorrente ha prodotto una memoria con la quale ha chiesto la inammissibilità dell'allegazione documentale in quanto avvenuta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso.
All'odierna udienza, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo deve essere scrutinata l'eccezione opposta dal ricorrente con la memoria del 10.12.2025 di tardività dell'allegazione documentale.
L'eccezione è infondata.
L'art. 32 del d.lgs 546/1992 statuisce che le parti possono produrre documenti sino a venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione e, nella fattispecie, Agenzia delle Entrate Riscossione ha allegato la documentazione contestualmente alla sua costituzione avvenuta in data 13.11.2024.
La produzione avversata è pertanto tempestiva.
Passando al merito, si premette che i crediti tributari oggetto delle cartelle presupposte sono scaturiti dal mancato pagamento delle tasse auto e che i profili di censura veicolati nei motivi di ricorso sono infondati.
Riguardo alla prima doglianza formulata in ricorso si evidenzia che, a fronte della documentazione prodotta dall'Agenzia resistente, che prova la rituale notifica delle presupposte cartelle di pagamento, il ricorrente ha controdedotto, peraltro erroneamente, solo sulla tardività del deposito.
Ciò considerato è infondato il primo motivo di ricorso.
Riguardo al secondo motivo, e quindi alla prescrizione, valgono le seguenti considerazioni.
Risulta dagli atti che la cartella n. 03420180010911681000 è stata notificata in data 21.09.2021.
Ebbene, il termine prescrizionale statuito dall'art. 5 della Legge 53/1983, non è decorso. Detta disposizione, infatti, statuisce che "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
La notifica della cartella, infatti, ha interrotto la prescrizione sicché il termine avrebbe dovuto ricominciare a decorrere dal 21.9.2021. Tuttavia, ai sensi dell'art. 68 del d.l. 18/2020, disposizione contenuta nel decreto emergenziale per il contrasto al covid-19, il termine deve essere sospeso sino al 31.12.2021.
Ciò posto dal 31.12.2021 alla data della notifica dell'intimazione, avvenuta il 4 ottobre 2024, i tre anni non sono decorsi.
A maggior ragione non vi è prescrizione per i crediti oggetto delle cartelle notificate nel 2022.
Conclusivamente, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Si condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali che si liquidano in € € 923,00 a favore di ciascuna parte costituita.
P.Q.M.
RIGETTA Il ricorso in epigrafe. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali che si liquidano in € 923,00 a favore di ciascuna parte costituita.