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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 22/05/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 135/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAIORINO Parte_1 C.F._1
MARIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Nocera Superiore (SA), Via
Alfaterna n° 74; contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore;
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_2
(C.F.: ): Controparte_3 P.IVA_3 in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore;
Tutti rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Contr Massimiliano Salvador (C.F.: ), dirigente dell' di , e dal dott. C.F._2 CP_3 (C.F. ), funzionario del Persona_1 C.F._3 Controparte_1
, elettivamente domiciliati presso la sede dell' , ufficio
[...] Controparte_5 legale e del contenzioso, Via S. Andrea 1, , fax 0437/292256 – PEC: CP_3
Email_1
In punto a: art. 700 per altre ragioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“IN VIA PRELIMINARE E IN VIA CAUTELARE: per le ragioni esposte in narrativa concludere per l'accoglimento della domanda cautelare ex art. 700 c.p.c, inaudita altera parte ovvero previa convocazione delle parti, ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere all'inserimento nelle graduatorie d'istituto III fascia del personale ATA, per il profilo di CS, Assistente amministrativo ed Assistente tecnico, anno 2021/2024 ambito territoriale di del sig. con CP_3 Parte_1 rettifica del punteggio, ed accertare il riconoscimento ai fini giuridici del servizio espletato con conseguenziale attribuzione del punteggio maturato negli anni precedenti (2021-2022/2022-2023) e comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto;
- NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE, accertare il diritto del sig. Parte_1 all'inserimento nella graduatoria d'Istituto III fascia ATA ambito territoriale di , per il profilo CP_3 pagina 1 di 5 di CS, Assistente Amministrativo ed Assistente Tecnico con rettifica del punteggio, previa disapplicazione del provvedimento di depennamento e di licenziamento impugnato e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto
- Per l'effetto accertare e dichiarare il riconoscimento ai fini giuridici del servizio espletato negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023;
- Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi, per la perdita di chance lavorative per l'anno scolastico 2023/2024 pari o superiore alle retribuzioni che avrebbe percepito per l'intero anno scolastico, per la perdita di retribuzione dal mese di Aprile 2023 al 30.06.2023, per la perdita contributiva, per il canone di locazione pagato nei mesi da Aprile 2023 al
30.06.2023 nonché il danno da stress per il disagio causato;
- Autorizzare, ove necessario, la notifica ai controinteressati ai sensi dell'art.151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Miur e/o dell' e/o Provinciale di Controparte_2 competenza;
- Adottare ogni altro procedimento di urgenza utile e conducente ai fini della decisione;
- Con vittoria di spese diritti ed onorari al sottoscritto Avvocato antistatario”
***
Il procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“ In via preliminare di rito dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo, con ogni conseguenza di legge;
Nel merito e in via principale rigettare il ricorso introduttivo, e le conclusioni ivi rassegnate, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte sopra indicate. Con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 27/09/2023 come sopra rappresentato, Parte_1 conveniva in giudizio il per sentire accogliere le conclusioni- Controparte_1
anche in via cautelare - riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere inserito nella terza fascia delle graduatorie d'Istituto per la provincia di personale ATA, per il profilo professionale di CP_3
Assistente Amministrativo ( con punteggio di 13.40), Assistente Tecnico ( con punteggio di 8.50) e
Collaboratore Scolastico (con punteggio di 10.70), di aver ricevuto per l'a.s. 2021/2022 una convocazione relativa ad un incarico per il profilo di Collaboratore Scolastico da parte dell'Istituto
Comprensivo Di Scuola Dell'Infanzia e 1° Ciclo D'Istruzione dei Comuni di Val Di Zoldo e Zoppè Di
Cadore, con il quale stipulava il contratto a tempo determinato dal 01.10.2021 al 26.10.2021, ed era successivamente stato assunto dall'Istituto C. di Cencenighe stipulando i seguenti contratti di lavoro a tempo determinato: dal 15.11.2021 al 31.03.2022; dal 10.01.2022 al 15.04.2022; dal 01.04.2022 al pagina 2 di 5 15.04.2022; dal 01.04.2022 al 30.04.2022; dal 26.04.2022 al 07.06.2022, dal 01.05.2022 al 08.06.2022; dal 15.09.2022 al 12.04.2023 , operando sempre con dedizione e senso di responsabilità.
Proseguiva l'attore esponendo che dopo circa due anni dalla cessazione del primo contratto di lavoro, il
26.10.2021, l'Istituto C. “D. Alighieri” Forno di Zoldo effettuava i controlli previsti dall'art.6, comma
11, del D.M. 50 del 03.03.2021 e dagli art. 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e succ. mod., all'esito die quali il 07.12.2022 l'Istituto “L. Pirandello” di Nocera Inferiore, comunicava il conseguimento da parte dell'attore nell'anno scolastico 2019/2020 del Diploma di Informatica e Telecomunicazioni art.
Cont Informatica con la votazione 70/100”, ma successivamente, con nota del 22.02.2023, l' di Salerno comunicava all'Istituto di Val di Zoldo che il ricorrente aveva effettivamente conseguito il diploma presso l'Istituto “L. Pirandello” di Nocera Inferiore, indirizzo “Informatica e telecomunicazioni”, nell'anno 2019/2020 ma con votazione 60/100 e non 70/100, dovendosi ogni altra indicazione attribuire a mero errore materiale.
Conseguentemente l' di Val di Zoldo rilevava l'incongruenza tra la Controparte_7
Cont votazione riportata sul diploma e nelle dichiarazioni del ricorrente e le comunicazioni dell' di
Salerno e con nota dell'8.03.2023 comunicava all'attore l'esito dei controlli, contestandogli la “falsa dichiarazione” della votazione del titolo di studio, e solo allora il si rendeva conto Parte_1
dell'errore, riportato anche sulla pergamena del diploma, facendo pervenire all'IC una dichiarazione dell'impiegato che aveva commesso l'errore all'IC di Val di Zoldo, per provare la sua buona fede, ma l'Istituto emetteva nei suoi confronti Provvedimento di Depennamento dalle graduatorie d' Istituto di terza fascia del personale ATA, triennio 2021/2024 nonché decretava la non validità ai fini giuridici dei servizi prestati negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, validi come prestati di fatto e non di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 15, del D.M. n. 50 del 2021.
Conseguentemente l'Istituto Comprensivo di Cencenighe decretava la risoluzione anticipata del contratto con il ricorrente e veniva avviato procedimento penale dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.
Sebbene fosse stata avviata una trattativa a fini conciliativi con l'amministrazione convenuta, la stessa non andava a buon fine.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1
che eccepiva la carenza di giurisdizione del GO e nel merito resisteva al ricorso.
La causa, rigettata l'istanza cautelare contestuale al ricorso, era ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed pagina 3 di 5 era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto, vertendosi in CP_1
materia di diritti soggettivi e di gestione del rapporto di lavoro, e venendo al merito della domanda, il ricorso è infondato e va rigettato, alla luce delle considerazioni che seguono, alle quali occorre permettere che l'errata indicazione sul diploma e sulla dichiarazione sostitutiva allegate dall'attore alla domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto non può non essere attribuita all'attore, certamente a conoscenza della votazione effettivamente conseguita, anche considerando che il voto di diploma risultava alterato sulla pergamena, sicché l'esito dei controlli effettuati dall'amministrazione convenuta- sia pure con tempi dilatati – deve ritenersi legittimo.
Va inoltre considerato che, anche se il procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente si è chiuso per tenuità del fatto, le false dichiarazioni rese dal nella domanda di inserimento in Parte_1
graduatoria determinano, ai sensi dell'art. 7 comma 3, del D.M. n. 50/2021, la sanzione dell'esclusione dalle graduatorie.
Quanto al valore del servizio prestato dall'attore in forza di documenti falsi, occorre fare applicazione della recente giurisprudenza di legittimità (Sezione Lavoro, Ordinanza n. 32263 del 05/11/2021) che ha stabilito che nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio "quod nullum est nullum producit effectum".
Orbene, posto tale condivisibile principio, i contratti conclusi tra il ricorrente e l'amministrazione resistente nel corso degli anni sono da classificare come contratti nei quali uno dei soggetti non aveva i requisiti necessari, e dunque irreparabilmente nulli, sul punto dovendosi invece rammentare che, anche alla luce della la decisione del Consiglio di Stato n. 4371/2004, i principi del legittimo affidamento e della buona fede nell'esecuzione del contratto, di matrice prettamente civilistica, necessariamente retrocedano e trovino “un limite nella doverosa considerazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, fondati sul precetto costituzionale di cui all'art. 97, in modo che, quando si accerti la violazione di tali principi, che sono a fondamento della tutela accordata alla libera concorrenza nella partecipazione alle procedure contrattuali ad evidenza pubblica, l'interesse pubblico perseguito è oggettivamente riscontrabile nella reintegrazione, attraverso pagina 4 di 5 l'atto di annullamento dell'aggiudicazione che abbia inciso i suddetti valori, del libero esplicarsi del confronto concorrenziale.
Appare dunque contrario al principio di buona amministrazione consentire ad atti contrari all'ordinamento, nel caso l'accertata violazione delle norme in materia di reclutamento del personale mediante pubbliche procedure selettive, di poter spiegare e consolidare nel tempo effetti contrari all'interesse pubblico, fondando invece l'esistenza di una situazione contra legem, sia pure tardivamente rilevata, il potere-dovere della P.A. di intervenire in ogni tempo (cfr. Consiglio di Stato n.
8729/2010), sicché la tutela del pur legittimo affidamento del nell'avvenuto vaglio dei Parte_1 propri titoli da parte dell'amministrazione convenuta appare soccombere rispetto all'esigenza pubblicistica della P.A di reclutare soggetti in possesso di titoli idonei alla prestazione da rendere.
Il parallelo diritto dell'attrice di vedere riconosciuta – a livello previdenziale - e retribuita la prestazione resa trova invece adeguata tutela nella previsione dell'art. 2126 c.c., che tuttavia non parifica il rapporto di lavoro invalido a quello valido, né regola lo svolgimento di un rapporto in atto, ma disciplina gli effetti già prodottisi di un rapporto di fatto, riconoscendogli efficacia limitatamente al periodo in cui ha avuto attuazione ed evitando che la portata retroattiva della pronuncia di invalidità del contratto di lavoro possa incidere sulla prestazione lavorativa già resa.
La domanda attorea, anche con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno, che si fonda sull'errato presupposto della necessaria tutela di una buona fede assente nell'attore, va pertanto integralmente rigettata.
La particolarità della vicenda suggerisce, anche a mente della decisione della Consulta n. 77/2018,
l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 135/2023 promossa da contro Parte_1
il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_8
l Controparte_2 Parte_2
, (C.F.: , in persona dei rispettivi Dirigenti pro
[...] P.IVA_3
tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese compensate.
Così deciso in Belluno, in data 22/05/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 135/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAIORINO Parte_1 C.F._1
MARIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Nocera Superiore (SA), Via
Alfaterna n° 74; contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore;
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_2
(C.F.: ): Controparte_3 P.IVA_3 in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore;
Tutti rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Contr Massimiliano Salvador (C.F.: ), dirigente dell' di , e dal dott. C.F._2 CP_3 (C.F. ), funzionario del Persona_1 C.F._3 Controparte_1
, elettivamente domiciliati presso la sede dell' , ufficio
[...] Controparte_5 legale e del contenzioso, Via S. Andrea 1, , fax 0437/292256 – PEC: CP_3
Email_1
In punto a: art. 700 per altre ragioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“IN VIA PRELIMINARE E IN VIA CAUTELARE: per le ragioni esposte in narrativa concludere per l'accoglimento della domanda cautelare ex art. 700 c.p.c, inaudita altera parte ovvero previa convocazione delle parti, ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere all'inserimento nelle graduatorie d'istituto III fascia del personale ATA, per il profilo di CS, Assistente amministrativo ed Assistente tecnico, anno 2021/2024 ambito territoriale di del sig. con CP_3 Parte_1 rettifica del punteggio, ed accertare il riconoscimento ai fini giuridici del servizio espletato con conseguenziale attribuzione del punteggio maturato negli anni precedenti (2021-2022/2022-2023) e comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto;
- NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE, accertare il diritto del sig. Parte_1 all'inserimento nella graduatoria d'Istituto III fascia ATA ambito territoriale di , per il profilo CP_3 pagina 1 di 5 di CS, Assistente Amministrativo ed Assistente Tecnico con rettifica del punteggio, previa disapplicazione del provvedimento di depennamento e di licenziamento impugnato e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto
- Per l'effetto accertare e dichiarare il riconoscimento ai fini giuridici del servizio espletato negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023;
- Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi, per la perdita di chance lavorative per l'anno scolastico 2023/2024 pari o superiore alle retribuzioni che avrebbe percepito per l'intero anno scolastico, per la perdita di retribuzione dal mese di Aprile 2023 al 30.06.2023, per la perdita contributiva, per il canone di locazione pagato nei mesi da Aprile 2023 al
30.06.2023 nonché il danno da stress per il disagio causato;
- Autorizzare, ove necessario, la notifica ai controinteressati ai sensi dell'art.151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Miur e/o dell' e/o Provinciale di Controparte_2 competenza;
- Adottare ogni altro procedimento di urgenza utile e conducente ai fini della decisione;
- Con vittoria di spese diritti ed onorari al sottoscritto Avvocato antistatario”
***
Il procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“ In via preliminare di rito dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo, con ogni conseguenza di legge;
Nel merito e in via principale rigettare il ricorso introduttivo, e le conclusioni ivi rassegnate, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte sopra indicate. Con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 27/09/2023 come sopra rappresentato, Parte_1 conveniva in giudizio il per sentire accogliere le conclusioni- Controparte_1
anche in via cautelare - riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere inserito nella terza fascia delle graduatorie d'Istituto per la provincia di personale ATA, per il profilo professionale di CP_3
Assistente Amministrativo ( con punteggio di 13.40), Assistente Tecnico ( con punteggio di 8.50) e
Collaboratore Scolastico (con punteggio di 10.70), di aver ricevuto per l'a.s. 2021/2022 una convocazione relativa ad un incarico per il profilo di Collaboratore Scolastico da parte dell'Istituto
Comprensivo Di Scuola Dell'Infanzia e 1° Ciclo D'Istruzione dei Comuni di Val Di Zoldo e Zoppè Di
Cadore, con il quale stipulava il contratto a tempo determinato dal 01.10.2021 al 26.10.2021, ed era successivamente stato assunto dall'Istituto C. di Cencenighe stipulando i seguenti contratti di lavoro a tempo determinato: dal 15.11.2021 al 31.03.2022; dal 10.01.2022 al 15.04.2022; dal 01.04.2022 al pagina 2 di 5 15.04.2022; dal 01.04.2022 al 30.04.2022; dal 26.04.2022 al 07.06.2022, dal 01.05.2022 al 08.06.2022; dal 15.09.2022 al 12.04.2023 , operando sempre con dedizione e senso di responsabilità.
Proseguiva l'attore esponendo che dopo circa due anni dalla cessazione del primo contratto di lavoro, il
26.10.2021, l'Istituto C. “D. Alighieri” Forno di Zoldo effettuava i controlli previsti dall'art.6, comma
11, del D.M. 50 del 03.03.2021 e dagli art. 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e succ. mod., all'esito die quali il 07.12.2022 l'Istituto “L. Pirandello” di Nocera Inferiore, comunicava il conseguimento da parte dell'attore nell'anno scolastico 2019/2020 del Diploma di Informatica e Telecomunicazioni art.
Cont Informatica con la votazione 70/100”, ma successivamente, con nota del 22.02.2023, l' di Salerno comunicava all'Istituto di Val di Zoldo che il ricorrente aveva effettivamente conseguito il diploma presso l'Istituto “L. Pirandello” di Nocera Inferiore, indirizzo “Informatica e telecomunicazioni”, nell'anno 2019/2020 ma con votazione 60/100 e non 70/100, dovendosi ogni altra indicazione attribuire a mero errore materiale.
Conseguentemente l' di Val di Zoldo rilevava l'incongruenza tra la Controparte_7
Cont votazione riportata sul diploma e nelle dichiarazioni del ricorrente e le comunicazioni dell' di
Salerno e con nota dell'8.03.2023 comunicava all'attore l'esito dei controlli, contestandogli la “falsa dichiarazione” della votazione del titolo di studio, e solo allora il si rendeva conto Parte_1
dell'errore, riportato anche sulla pergamena del diploma, facendo pervenire all'IC una dichiarazione dell'impiegato che aveva commesso l'errore all'IC di Val di Zoldo, per provare la sua buona fede, ma l'Istituto emetteva nei suoi confronti Provvedimento di Depennamento dalle graduatorie d' Istituto di terza fascia del personale ATA, triennio 2021/2024 nonché decretava la non validità ai fini giuridici dei servizi prestati negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, validi come prestati di fatto e non di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 15, del D.M. n. 50 del 2021.
Conseguentemente l'Istituto Comprensivo di Cencenighe decretava la risoluzione anticipata del contratto con il ricorrente e veniva avviato procedimento penale dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.
Sebbene fosse stata avviata una trattativa a fini conciliativi con l'amministrazione convenuta, la stessa non andava a buon fine.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1
che eccepiva la carenza di giurisdizione del GO e nel merito resisteva al ricorso.
La causa, rigettata l'istanza cautelare contestuale al ricorso, era ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed pagina 3 di 5 era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto, vertendosi in CP_1
materia di diritti soggettivi e di gestione del rapporto di lavoro, e venendo al merito della domanda, il ricorso è infondato e va rigettato, alla luce delle considerazioni che seguono, alle quali occorre permettere che l'errata indicazione sul diploma e sulla dichiarazione sostitutiva allegate dall'attore alla domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto non può non essere attribuita all'attore, certamente a conoscenza della votazione effettivamente conseguita, anche considerando che il voto di diploma risultava alterato sulla pergamena, sicché l'esito dei controlli effettuati dall'amministrazione convenuta- sia pure con tempi dilatati – deve ritenersi legittimo.
Va inoltre considerato che, anche se il procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente si è chiuso per tenuità del fatto, le false dichiarazioni rese dal nella domanda di inserimento in Parte_1
graduatoria determinano, ai sensi dell'art. 7 comma 3, del D.M. n. 50/2021, la sanzione dell'esclusione dalle graduatorie.
Quanto al valore del servizio prestato dall'attore in forza di documenti falsi, occorre fare applicazione della recente giurisprudenza di legittimità (Sezione Lavoro, Ordinanza n. 32263 del 05/11/2021) che ha stabilito che nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio "quod nullum est nullum producit effectum".
Orbene, posto tale condivisibile principio, i contratti conclusi tra il ricorrente e l'amministrazione resistente nel corso degli anni sono da classificare come contratti nei quali uno dei soggetti non aveva i requisiti necessari, e dunque irreparabilmente nulli, sul punto dovendosi invece rammentare che, anche alla luce della la decisione del Consiglio di Stato n. 4371/2004, i principi del legittimo affidamento e della buona fede nell'esecuzione del contratto, di matrice prettamente civilistica, necessariamente retrocedano e trovino “un limite nella doverosa considerazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, fondati sul precetto costituzionale di cui all'art. 97, in modo che, quando si accerti la violazione di tali principi, che sono a fondamento della tutela accordata alla libera concorrenza nella partecipazione alle procedure contrattuali ad evidenza pubblica, l'interesse pubblico perseguito è oggettivamente riscontrabile nella reintegrazione, attraverso pagina 4 di 5 l'atto di annullamento dell'aggiudicazione che abbia inciso i suddetti valori, del libero esplicarsi del confronto concorrenziale.
Appare dunque contrario al principio di buona amministrazione consentire ad atti contrari all'ordinamento, nel caso l'accertata violazione delle norme in materia di reclutamento del personale mediante pubbliche procedure selettive, di poter spiegare e consolidare nel tempo effetti contrari all'interesse pubblico, fondando invece l'esistenza di una situazione contra legem, sia pure tardivamente rilevata, il potere-dovere della P.A. di intervenire in ogni tempo (cfr. Consiglio di Stato n.
8729/2010), sicché la tutela del pur legittimo affidamento del nell'avvenuto vaglio dei Parte_1 propri titoli da parte dell'amministrazione convenuta appare soccombere rispetto all'esigenza pubblicistica della P.A di reclutare soggetti in possesso di titoli idonei alla prestazione da rendere.
Il parallelo diritto dell'attrice di vedere riconosciuta – a livello previdenziale - e retribuita la prestazione resa trova invece adeguata tutela nella previsione dell'art. 2126 c.c., che tuttavia non parifica il rapporto di lavoro invalido a quello valido, né regola lo svolgimento di un rapporto in atto, ma disciplina gli effetti già prodottisi di un rapporto di fatto, riconoscendogli efficacia limitatamente al periodo in cui ha avuto attuazione ed evitando che la portata retroattiva della pronuncia di invalidità del contratto di lavoro possa incidere sulla prestazione lavorativa già resa.
La domanda attorea, anche con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno, che si fonda sull'errato presupposto della necessaria tutela di una buona fede assente nell'attore, va pertanto integralmente rigettata.
La particolarità della vicenda suggerisce, anche a mente della decisione della Consulta n. 77/2018,
l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 135/2023 promossa da contro Parte_1
il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_8
l Controparte_2 Parte_2
, (C.F.: , in persona dei rispettivi Dirigenti pro
[...] P.IVA_3
tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese compensate.
Così deciso in Belluno, in data 22/05/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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