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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16472/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16472/2024 promossa da:
Controparte_1
e
CP_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Saracco Martina che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 CP_2 concordatario in ROSTA il 11/09/1993.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ROSTA (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio sono nati i figli: , e , tutti in data 2.01.2007. Per_1 Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 29.6.2017, omologato dal Tribunale di Torino in data 7.07.2017.
Con ricorso depositato il 05/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Controparte_1 CP_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROSTA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione dell'alloggio coniugale, corrente in Rosta (TO), via E. Aprà, 4 bis e già di proprietà̀ per 1/6 della signora poiché́ caduto nella successione del padre, a Controparte_1 quest'ultima, con il relativo arredo in uso;
DISPONE che il sig. verserà alla signora a titolo di assegno per CP_2 Controparte_1 il mantenimento dei figli la somma di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) entro il venti di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nonché il 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, rette, libri, cancelleria, gite, refezione ecc. e sportive previamente concordate o se necessarie successivamente documentate;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra poiché il sig. ha rinunciato al percepimento del 50% del Controparte_1 CP_2 medesimo;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver definito ogni pendenza di natura patrimoniale fra loro e l'insussistenza di questioni al riguardo;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/03/2025.
Il Presidente/Relatore
Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16472/2024 promossa da:
Controparte_1
e
CP_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Saracco Martina che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 CP_2 concordatario in ROSTA il 11/09/1993.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ROSTA (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio sono nati i figli: , e , tutti in data 2.01.2007. Per_1 Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 29.6.2017, omologato dal Tribunale di Torino in data 7.07.2017.
Con ricorso depositato il 05/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Controparte_1 CP_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROSTA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione dell'alloggio coniugale, corrente in Rosta (TO), via E. Aprà, 4 bis e già di proprietà̀ per 1/6 della signora poiché́ caduto nella successione del padre, a Controparte_1 quest'ultima, con il relativo arredo in uso;
DISPONE che il sig. verserà alla signora a titolo di assegno per CP_2 Controparte_1 il mantenimento dei figli la somma di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) entro il venti di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nonché il 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, rette, libri, cancelleria, gite, refezione ecc. e sportive previamente concordate o se necessarie successivamente documentate;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra poiché il sig. ha rinunciato al percepimento del 50% del Controparte_1 CP_2 medesimo;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver definito ogni pendenza di natura patrimoniale fra loro e l'insussistenza di questioni al riguardo;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/03/2025.
Il Presidente/Relatore
Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.