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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 173 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dagli Avvocati CUCCHIARA Parte_1
IGNAZIO e CUCCHIARA VINCENZO
- Appellante - C O N T R O
, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. ANTINORO PAOLA
- Appellata - All'udienza del 13/02/2025, i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Sciacca in data 6 aprile 2020
conveniva in giudizio l' esponendo: Parte_1 Controparte_2
- di essere stato autorizzato con nota n. 23656 del 3.5.2011 dall ad esercitare un ambulatorio privato specialistico di oculistica, con annesso locale di chirurgia oculistica;
- di aver chiesto l'accreditamento in data 5.10.2011 e che su tale richiesta l' aveva espresso parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti previsti dal D.A. n. 890/2002;
- che, tuttavia, con provvedimento n. 96430 del 23.12.2013, il
[...]
aveva negato il chiesto Controparte_3 accreditamento;
- che con decreto n. 491 del 12.07.2016 il Presidente della Regione aveva respinto il ricorso straordinario già proposto dal avverso il predetto diniego;
Pt_1
1 - che nel frattempo, segnatamente con nota n. 69356 del 29.10.2015, l' aveva trasmesso al Dipartimento Regionale per la Salute “i dati relativi ai nuovi soggetti già accreditati e da contrattualizzare con accanto il budget da attribuire così come previsto dal D.A. n. 922/2015” inserendovi anche il e che, in data 26.02.2016, il Pt_1
Distretto Sanitario di Sciacca aveva stipulato con lo stesso un contratto, relativo alle prestazioni da rendere in regime di convenzione, con l'assegnazione del budget previsto nella menzionata nota del 29.10.2015, pari a € 32.000,00;
- che, tuttavia, con nota n. 61328 del 14.04.2016 l' gli aveva comunicato:
“poiché, ad oggi, non è stato regolarizzato con pubblicazione su gazzetta ufficiale l'accreditamento della struttura in oggetto, il contratto sopra citato è da considerarsi momentaneamente nullo”;
- che, infine, a seguito della trasmissione, da parte dell' all'Assessorato alla Salute, del decreto del Presidente della Regione di rigetto del ricorso proposto dal l'amministrazione regionale gli aveva comunicato con nota n. Pt_1
43547 del 6.06.2018 di non poter accogliere la reiterata richiesta di accreditamento “tenuto conto dei vincoli imposti dall'art. 8 quater del D. Lvo 502/1992 nelle more della definizione del provvedimento assessoriale di ricognizione e determinazione dei fabbisogni”. Sulla base di tali premesse, chiedeva: “Ritenere e dichiarare la piena efficacia del
“Contratto per l'attribuzione del budget anno 2015” del 26-2-2016 e l'obbligo della stipula dell'ulteriore “Contratto per l'attribuzione del budget anno ____” con decorrenza dalla data di accoglimento della domanda;
- Condannare l al pagamento, a titolo di Controparte_2 risarcimento dei danni connessi al predetto contratto del 26-2-2016 e di quegli altri fino alla data di accoglimento della domanda oggetto del presente giudizio, nella misura pari ad € 32.000 annui al netto del 20% a titolo di spese oltre ad accessori, con rivalutazione ed interessi;
- In via subordinata, condannare detta al pagamento delle seguenti somme: a. Per Controparte_2 mancato adempimento al contratto del 26-2-2016: € 25.600, al netto del 20% per spese, con rivalutazione ed interessi;
b. Per risarcimento dei danni connessi a sistemazione sala operatoria e acquisto apparecchiature: € 88.425,40; il tutto con vittoria di spese.
Con la sentenza n. 280/2022 pubblicata il 2.02.2023 il Tribunale di Sciacca ha respinto la domanda: ha osservato che dagli atti di causa appariva pacifico che nessun accreditamento era stato riconosciuto alla struttura ambulatoriale del benché per errore l' l'avesse inserita nella Pt_1 Controparte_2 comunicazione del 29.10.2015 come quelle già accreditate e da contrattualizzare;
tant'è che, “avvedutosi dell'errore, l'ente aveva sospeso e ritenuto temporaneamente nullo il contratto in attesa della pubblicazione in GURS del provvedimento di accreditamento istituzionale in quanto presupposto necessario per la stipula del successivo contratto già erroneamente
2 sottoscritto… Successivamente,… avuto conoscenza del provvedimento di rigetto del ricorso straordinario al Presidente della Regione, ha notificato detto decreto di rigetto, specificando che il contratto previamente stipulato andasse considerato nullo.” Soggiungeva il Tribunale che nessun legittimo affidamento poteva ipotizzarsi in capo al per effetto della stipula di tale contratto atteso che, in Pt_1 occasione della sua stipula, lo stesso aveva “omesso di riferire all' resistente la circostanza allo stesso ben nota relativa al rigetto della di lui domanda di accreditamento e alla pendenza del Ricorso Straordinario al Presidente della Regione avverso il provvedimento di rigetto, inducendo così coscientemente l'Amministrazione, controparte contrattuale, in un evidente errore in ordine al possesso di un requisito essenziale per la valida sottoscrizione del contratto medesimo”, rivelando tale condotta una “mancanza di trasparenza” da parte sua. Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 27.02.2023, chiedendone la riforma. Lamenta anzitutto l'appellante che il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione in quanto, omettendo – per un verso - di pronunciare sulla domanda di accertamento dell'efficacia del contratto del 26.02.2016 e sull'obbligo dell' di stipulare ulteriori contratti per gli anni successivi, nonché sulla correlata domanda risarcitoria, aveva invece rilevato dei profili di invalidità del predetto contratto (induzione dell' in errore circa il proprio precedente accreditamento e mancanza di trasparenza e buona fede contrattuale) che, tuttavia, esulavano dal thema decidendum, in difetto di una domanda di annullamento del menzionato contratto, che l' non aveva proposto. In secondo luogo, lamenta che il primo giudice avrebbe travisato i fatti causa escludendo che fosse stato mai adottato un provvedimento di accreditamento, la cui sussistenza, invece, doveva desumersi sia dalla comunicazione del 29.10.2015, inoltrata dall' all'Assessorato per l'assegnazione del budget del 2015, sia dalla nota n. 61328 del 14.04.2016 con cui l evidenziando come il predetto accreditamento non fosse stato ancora formalizzato mediante pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, aveva mostrato di presupporne comunque l'esistenza. Sostiene, infine, che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'Amministrazione obbligata ad adempiere alle obbligazioni assunte con il contratto stipulato il 26.02.2016, non potendo dallo stesso sciogliersi unilateralmente mediante il ricorso al potere di autotutela, derivando dal contratto posizioni giuridiche di diritto soggettivo pieno. L' ha resistito al gravame. Controparte_2
All'udienza del 13/02/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
3 MOTIVI L'appello è infondato. Va, anzitutto, escluso il denunciato vizio di ultrapetizione. Il Tribunale, infatti, nel sottolineare la condotta poco “trasparente” del in occasione della stipula del contratto del 26.02.2016 (condotta, invero, Pt_1 astrattamente tale da poter ingenerare un'ipotesi di vizio del consenso da parte dell' , non ne ha tratto alcuna conseguenza ai fini dell'eventuale annullamento del contratto del 26.02.2016; annullamento che non è stato dichiarato in sentenza in quanto, effettivamente, non chiesto dall' Le menzionate considerazioni relative alla condotta tenuta dal in Pt_1 occasione di siffatta vicenda negoziale appaiono piuttosto, nel contesto motivazionale della sentenza impugnata, funzionali ad escludere la sussistenza di un legittimo affidamento dello stesso in ordine alla validità del predetto contratto, sì da ritenere infondata la domanda risarcitoria dallo stesso avanzata sul presupposto dell'efficacia del predetto contratto (invece, come appresso si dirà, radicalmente nullo “in quanto stipulato in assenza del presupposto giuridico obbligatorio e quindi in violazione di quanto disposto dagli artt 8 quater e 8 quinques del dlg 502 del 30.12.1992 e ss. mm.ii.”); affidamento che, nella specie, l'appellante non poteva, in particolare, riporre nella presunzione di legittimità dell'operato della p.a., essendo egli stesso a conoscenza di circostanze (mancato accreditamento della propria struttura ambulatoriale), evidentemente taciute – e comunque sfuggite - all'azienda, tali da invalidare il menzionato contratto. È altresì infondata la doglianza secondo cui il Tribunale non si sarebbe avveduto dell'esistenza di un altro provvedimento di accreditamento, del quale, invece, l'appellante non ha fornito alcuna prova. L'excursus della vicenda e tutti i provvedimenti nei quali la stessa si è sviluppata testimoniano, al contrario, che il non ottenne mai l'ambìto Pt_1 accreditamento;
la sua istanza venne, infatti, rigettata dal
[...]
con provvedimento n. 96430 del Controparte_3
23.12.2013 ed il ricorso straordinario da lui proposto avverso tale provvedimento venne a sua volta rigettato con il decreto del Presidente della Regione n. 491 del 12.07.2016. Né la prova della sussistenza di tale presunto accreditamento può trarsi dai documenti a tal fine segnalati dal Pt_1
Infatti, la nota n. 69356 del 29.10.2015, con cui l' aveva trasmesso al Dipartimento Regionale per la Salute “i dati relativi ai nuovi soggetti già accreditati e da contrattualizzare con accanto il budget da attribuire così come previsto dal D.A. n. 922/2015”
4 inserendovi anche il appare all'evidenza frutto di un mero errore Pt_1 materiale, non indicando la stessa a quale provvedimento di accreditamento si riferisse, provvedimento che, in quanto di competenza dell'Assessorato, non poteva neppure implicitamente ritenersi veicolato dalla nota predetta. Quanto, poi, alla nota n. 61328 del 14.04.2016 con cui l aveva comunicato all'appellante di dover considerare “momentaneamente nullo” l'accreditamento per difetto della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, appare chiaro che esso, lungi dal presupporre l'esistenza di siffatto accreditamento (di cui, si ripete, l'appellante non ha fornito alcuna prova), intendesse piuttosto evidenziarne la totale insussistenza, testimoniata dal fatto che non ve ne fosse traccia di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Infine, anche la nota n. 175615 del 27.10.2016 con cui l' ha Controparte_2 comunicato al di Sciacca l'intervenuto rigetto del ricorso Parte_2 straordinario già proposto dal benché indichi erroneamente come Pt_1 proprio oggetto “Revoca accreditamento”, non rivela affatto la sussistenza di un provvedimento di tal fatta, in tesi già ottenuto dal limitandosi invece – Pt_1 come si evince dal suo contenuto - a notiziare la struttura in indirizzo del definitivo consolidamento dell'originario provvedimento di diniego, per effetto del rigetto del ricorso straordinario, e della conseguente nullità del contratto a suo tempo stipulato con il Pt_1
Ciò posto, va rammentato che, a norma dell'art. 8 quinquies comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992, le AASSPP possono definire accordi “con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure domiciliari”; l'accreditamento delle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, previsto e disciplinato dall'art. 8 quater della stessa legge, è rimesso alla valutazione dei competenti organi regionali subordinatamente alla verifica della loro rispondenza “ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti”. Nella pacifica circostanza del mancato accreditamento della struttura ambulatoriale del il contratto del 26.2.2016 non poteva dunque essere Pt_1 stipulato, ed il difetto di tale requisito costituisce causa di nullità del contratto medesimo. Tanto è stato anche di recente ribadito dalle Sezioni Unite che, pur occupandosi di una fattispecie parzialmente diversa, hanno comunque ribadito che
“l'accreditamento… è condizione di legittimità degli accordi successivamente stipulati tra le
5 parti…”, segnalando altresì come anche la giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato n. 2064/2023) “indica l'accreditamento istituzionale come presupposto per la valida stipulazione degli accordi contrattuali ex D. Lgs. n. 02 del 1991, art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, che possono essere stipulati soltanto con i soggetti in possesso di tale requisito (Cass. SS.UU. n. 35092 del 14.12.2023, in motivazione). Deve, a tale stregua, disattendersi anche il terzo motivo di gravame. La Suprema Corte, i cui arresti qui si condividono, ha affermato che “il passaggio dal regime di convenzionamento esterno a quello dell'accreditamento non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione e le strutture private, rimasto di natura sostanzialmente concessorio, con la conseguenza che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale, idoneo a riconoscere alla struttura la qualità di soggetto accreditato, o al di fuori di singoli e specifici contratti presupponenti la forma scritta "ad substantiam". (Cass. n. 10154/2023). In altri termini, la mancanza del ridetto requisito si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio operato alle norme inderogabili di legge, può (ed anzi deve) unilateralmente far valere;
d'altronde anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei casi in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici, come accade nel caso di specie (v. Cass. n. 11951/2019). Pertanto l'appello va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 280/2022 pubblicata il 2.02.2023 dal Tribunale di Sciacca. Condanna l'appellante a rifondere all' le spese processuali che Controparte_2 liquida per compensi in € 5.000,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 13/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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