Art. 1.
Per l'esercizio finanziario 1949-50 sono autorizzate le seguenti spese straordinarie del Ministero della difesa:
lire 100.000.000 per viaggi, indennita' di missione e altre speciali indennita' ai personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;
lire 1.000.000.000 per l'acquisto di automezzi e motomezzi per costituire e completare dotazioni; per l'acquisto di macchinario o attrezzature per l'impianto e ripristino di officine riparazioni e depositi carburanti di piccola capacita';
lire 50.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi (escluse le spese di personale) lire 800.000.000 per la costruzione, sistemazione di impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile nazionale e per i relativi uffici di controllo statale;
lire 400.000.000 per acquisto di automezzi e motomezzi per costruire o completare dotazioni dell'Arma dei carabinieri.
Per l'esercizio finanziario 1949-50 sono autorizzate le seguenti spese straordinarie del Ministero della difesa:
lire 100.000.000 per viaggi, indennita' di missione e altre speciali indennita' ai personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;
lire 1.000.000.000 per l'acquisto di automezzi e motomezzi per costituire e completare dotazioni; per l'acquisto di macchinario o attrezzature per l'impianto e ripristino di officine riparazioni e depositi carburanti di piccola capacita';
lire 50.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi (escluse le spese di personale) lire 800.000.000 per la costruzione, sistemazione di impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile nazionale e per i relativi uffici di controllo statale;
lire 400.000.000 per acquisto di automezzi e motomezzi per costruire o completare dotazioni dell'Arma dei carabinieri.