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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, ordinanza cautelare 11/02/2011, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00359/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00272/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2011, proposto da:
SCAR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Marenghi e Giuseppe Cataldo Salerno, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Cornaggia n. 9;
contro
Comune di Secugnago, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito;
nei confronti di
Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia Dipartimento di Lodi, non costituita;
Unionlog S.p.A., n.c.;
Lodim S.p.A., n.c.;
Ing Lease Italia S..P.A., Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., n.c.;
Compagnia Assicuratrice Unipol spa, n.c.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della formale richiesta, su carta intestata dell'avv. Paolo Giovanni Cipolla, nella sua qualità di legale incaricato dal Comune di Secugnago in forza della deliberazione di G. C. n. 68 del 30.10.2010 ivi richiamata, a firma del Sindaco del Comune di Secugnago e indirizzata alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.p.A. di Bologna, via Stalingrado, n. 45, di "escussione della fideiussione n. 49420470", rilasciata dalla menzionata Compagnia di Assicurazione, a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione relative al Piano di lottizzazione industriale di cui alla convenzione n. 16566 di racc., n. 172590 di rep., sottoscritta a ministero del Dr Piercarlo Notaio Mattea, con studio notarile in Lodi, Piazza della Vittoria, 47 (Galleria), del 29.11.2005 e registrata in Lodi il 16.12.2005 L N. 3601;
e per l'accertamento
- della insussistenza del presunto inadempimento da parte della ricorrente Società alla succitata convenzione n. 16566 di racc., n. 172590 di rep., del 29.11.2005.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 la dott. Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, per la decisione dell’odierna domanda cautelare, il Collegio deve acquisire documentati chiarimenti sui fatti di causa da parte dell’amministrazione comunale di Secugnago, mediante relazione da depositare presso la Segreteria della II^ Sezione del TAR Lombardia in Milano, Via Corridoni n. 39, entro il termine di giorni 15, decorrente dalla comunicazione per via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza;
Considerato, altresì, che il dedotto inadempimento di quanto prescritto agli artt. 7 e 8 della Convenzione n. 16566 cit., inducono il Collegio a ritenere necessaria la partecipazione all’odierno giudizio della Provincia di Lodi, quale soggetto a cui era rimessa la certificazione del completamento degli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente della stessa area oggetto delle opere di urbanizzazione di cui all’art. 7 della convenzione medesima;
Ritenuto, pertanto, necessario che la parte ricorrente provveda alla notifica dell’odierno ricorso alla Provincia di Lodi, entro il termine di giorni 15 decorrente dalla comunicazione per via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza, con conseguente deposito, entro lo stesso termine, nella Segreteria della II^ Sezione del TAR Lombardia, in Milano, Via Corridoni n. 39, della prova dell’eseguita notifica;
Ritenuto, infine, necessario rinviare la trattazione cautelare dell’odierno ricorso alla Camera di Consiglio del 7 aprile 2011, accogliendo sino a tale data la formulata domanda cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
- ordina gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- fissa per il prosieguo della trattazione della formulata domanda cautelare la Camera di Consiglio del 7 aprile 2011;
- accoglie a termine, sino alla Camera di Consiglio del 7.04.2011, la formulata domanda cautelare.
Spese al prosieguo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario
Concetta Plantamura, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2011
IL SEGRETARIO