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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/11/2024, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1507/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1507/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Beatrice Parte_1 C.F._1
Mazzetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Difensore;
Ricorrente
contro
C.F. ), non costituita Controparte_1 C.F._2
Resistente
OGGETTO: Ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 29
Conclusioni delle Parti
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Prato dichiarare la modifica delle predette condizioni di divorzio eliminando l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne in quanto economicamente indipendente oltre la restituzione da parte della Sig.ra della CP_1 disponibilità dell'appartamento sito in Prato (PO), Via delle Fonti n.248 di proprietà del Sig.
[...]
”. Parte_1
Per il Pubblico Ministero: Visto, il Pubblico Ministero in data 5 novembre 2024
pagina 1 di 3 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Parte ricorrente ha adito il Tribunale di Prato per ottenere la revoca dell'assegno di mantenimento a titolo di contributo per il mantenimento del figlio per il venir meno dei presupposti che ho hanno giustificato nonchè la restituzione da parte della dell'appartamento sito in Prato CP_1
(PO), Via delle Fonti n.248, adibito a casa familiare e di proprietà del ricorrente.
A sostegno della domanda ha dedotto che: (1) con sentenza n. il Tribunale di Prato in data
28.06.2011 ha dichiarato la separazione dei coniugi, disponendo che il ricorrente versasse € 350,00 mensili in favore della a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore e che CP_1 Per_1 la casa familiare fosse assegnata alla madre fino al momento del raggiungimento dell'indipendenza economica o del trasferimento del figlio;
(2) oggi maggiorenne, ha raggiunto l'indipendenza Per_1
economica e ha trasferito il suo domicilio in Sardegna, dove si è recato per motivi di lavoro;
(3) la risulta ancora residente nell'appartamento sito in Prato (PO), Via delle Fonti n.248; (4) CP_1
nonostante il ricorso introduttivo del presente procedimento sia stato correttamente notificato alla quest'ultima non si è costituita. CP_1
Parte resistente, anche all'udienza del 5.11.2024 non si è costituita in giudizio e il giudice ne ha dichiarato la contumacia;
all'esito dell'udienza fissata per la comparizione personale delle parti il
Giudice, sulle conclusioni della parte ricorrente come da ricorso, ha trattenuto la causa in decisione per il collegio.
Modifica delle condizioni di divorzio
Sulla documentazione in atti (dichiarazione del figlio di essersi trasferito in Sardegna e di Per_1 percepire uno stipendio) nonché sull'età del figlio della coppia (nato il [...]) il Collegio fonda l'accoglimento della domanda del ricorrente;
infatti, non vive più con la madre nella casa Per_1
familiare ed è economicamente autosufficiente. Il dunque, ha diritto alla rtestituzione Pt_1 dell'immobile.
Deve, dunque, essere revocata l'assegnazione della casa familiare, di proprietà del ricorrente, così come ogni obbligo del di provvedere al mantenimento del figlio Pt_1 Per_1
Spese processuali
Le spese di lite, in base alla soccombenza, sono poste a carico del convenuto.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m. n.
55/2014, in base al valore (indeterminabile) della controversia (scaglione da € 26.000,01 a €
52.000,00), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria, che non si è svolta.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
- Revoca l'assegno di mantenimento a carico di in favore di Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento del figlio disposto con la sentenza 721\11 del
[...] Per_1
Tribunale di Prato;
- Revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Prato (PO), Via delle Fonti n. 258 e ne ordina la restituzione ad;
Parte_1
- Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute da Controparte_1 parte ricorrente quantificate in € 2.906,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione e agli ulteriori incombenti di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della
Cancelleria al suo passaggio in giudicato.
Così deciso in Prato, nella Camera di Consiglio del 06.11.2024, su relazione della dott.ssa Lucia
Schiaretti.
Il Presidente di Sezione
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata
all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI PRATO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1507/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Beatrice Parte_1 C.F._1
Mazzetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Difensore;
Ricorrente
contro
C.F. ), non costituita Controparte_1 C.F._2
Resistente
OGGETTO: Ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 29
Conclusioni delle Parti
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Prato dichiarare la modifica delle predette condizioni di divorzio eliminando l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne in quanto economicamente indipendente oltre la restituzione da parte della Sig.ra della CP_1 disponibilità dell'appartamento sito in Prato (PO), Via delle Fonti n.248 di proprietà del Sig.
[...]
”. Parte_1
Per il Pubblico Ministero: Visto, il Pubblico Ministero in data 5 novembre 2024
pagina 1 di 3 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Parte ricorrente ha adito il Tribunale di Prato per ottenere la revoca dell'assegno di mantenimento a titolo di contributo per il mantenimento del figlio per il venir meno dei presupposti che ho hanno giustificato nonchè la restituzione da parte della dell'appartamento sito in Prato CP_1
(PO), Via delle Fonti n.248, adibito a casa familiare e di proprietà del ricorrente.
A sostegno della domanda ha dedotto che: (1) con sentenza n. il Tribunale di Prato in data
28.06.2011 ha dichiarato la separazione dei coniugi, disponendo che il ricorrente versasse € 350,00 mensili in favore della a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore e che CP_1 Per_1 la casa familiare fosse assegnata alla madre fino al momento del raggiungimento dell'indipendenza economica o del trasferimento del figlio;
(2) oggi maggiorenne, ha raggiunto l'indipendenza Per_1
economica e ha trasferito il suo domicilio in Sardegna, dove si è recato per motivi di lavoro;
(3) la risulta ancora residente nell'appartamento sito in Prato (PO), Via delle Fonti n.248; (4) CP_1
nonostante il ricorso introduttivo del presente procedimento sia stato correttamente notificato alla quest'ultima non si è costituita. CP_1
Parte resistente, anche all'udienza del 5.11.2024 non si è costituita in giudizio e il giudice ne ha dichiarato la contumacia;
all'esito dell'udienza fissata per la comparizione personale delle parti il
Giudice, sulle conclusioni della parte ricorrente come da ricorso, ha trattenuto la causa in decisione per il collegio.
Modifica delle condizioni di divorzio
Sulla documentazione in atti (dichiarazione del figlio di essersi trasferito in Sardegna e di Per_1 percepire uno stipendio) nonché sull'età del figlio della coppia (nato il [...]) il Collegio fonda l'accoglimento della domanda del ricorrente;
infatti, non vive più con la madre nella casa Per_1
familiare ed è economicamente autosufficiente. Il dunque, ha diritto alla rtestituzione Pt_1 dell'immobile.
Deve, dunque, essere revocata l'assegnazione della casa familiare, di proprietà del ricorrente, così come ogni obbligo del di provvedere al mantenimento del figlio Pt_1 Per_1
Spese processuali
Le spese di lite, in base alla soccombenza, sono poste a carico del convenuto.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m. n.
55/2014, in base al valore (indeterminabile) della controversia (scaglione da € 26.000,01 a €
52.000,00), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria, che non si è svolta.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
- Revoca l'assegno di mantenimento a carico di in favore di Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento del figlio disposto con la sentenza 721\11 del
[...] Per_1
Tribunale di Prato;
- Revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Prato (PO), Via delle Fonti n. 258 e ne ordina la restituzione ad;
Parte_1
- Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute da Controparte_1 parte ricorrente quantificate in € 2.906,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione e agli ulteriori incombenti di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della
Cancelleria al suo passaggio in giudicato.
Così deciso in Prato, nella Camera di Consiglio del 06.11.2024, su relazione della dott.ssa Lucia
Schiaretti.
Il Presidente di Sezione
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata
all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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