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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/11/2025, n. 4532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4532 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa
Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 14667/2024 R.G., cui sono riunite le cause iscritte ai nn.
14668/2024, 14669/2024, 14770/2024 e 14772/2024 R.G., vertenti
TRA
, C.F. , , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
, C.F. , e , Parte_4 C.F._4 Parte_5
C.F. tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Guido Marone, presso il C.F._5
cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrenti
E in persona del Controparte_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari CP_3 CP_4
e nel giudizio n. 14770/2024 R.G. e
[...] Controparte_5 Controparte_6
negli altri giudizi, elettivamente domiciliati come in atti Controparte_7
resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con distinti ricorsi depositati in data 20 e 21 novembre 2024, successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe, premesso di essere docenti di ruolo assunti con contratto a tempo indeterminato con le decorrenze giuridica ed economica indicate nei rispettivi ricorsi, deducevano di aver presentato istanza di ricostruzione integrale della carriera al fine di
1 beneficiare del servizio complessivamente reso sia a fini giuridici che economici, comprensivo quindi anche dell'anzianità maturata prima della conferma in ruolo, e di aver ottenuto dal resistente, con decreti dirigenziali emessi dall'Ufficio CP_1 CP_8
competente, il riconoscimento dell'anzianità in modo incompleto e parziale, in
[...]
quanto da essa è stato escluso l'anno 2013, ancorché oggetto di regolare servizio prestato.
Tanto premesso, hanno dedotto la illegittimità di tale esclusione, posto che l'art. 9, commi
1 e 2, D.L. n. 78/2010 (conv. con L. n. 122/2010), come modificato dall'art. 1, co. 1, d.P.R.
n. 122/2013, aveva previsto che nel suddetto periodo il trattamento economico complessivo dei dipendenti non potesse superare quello attribuito per l'anno 2010, così addivenendosi ad un “congelamento stipendiale” derivante dal divieto di incrementare gli importi dovuti in ragione dell'eventuale maturazione di uno scatto stipendiale e che tale blocco non potesse protarsi oltre il limite espressamente previsto.
Chiedevano, quindi, di accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013, con conseguente “ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo”, nonché di accertare e dichiarare il proprio diritto “ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante” e, per l'effetto, condannare il ad effettuare una nuova ricostruzione integrale della CP_1
carriera, con riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione delle fasce stipendiali e a decorrere dagli a.s. indicati nei rispettivi ricorsi, con conseguente condanna “al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno
2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Chiedevano, altresì, “in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs.
30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido”, ivi compresi i decreti di ricostruzione di carriera adottati dai competenti Uffici scolastici Regionali. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
2 Il si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare il proprio difetto di CP_1
Contr legittimazione passiva, chiedendo di chiamare in causa il e contestando nel merito tutto quanto ex adverso dedotto, concludendo per il rigetto dei ricorsi con vittoria di spese.
Verificata la regolare comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
13.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal
CP_1
Il rapporto di servizio, infatti, si instaura esclusivamente con il e non anche con CP_1
l'istituto scolastico, dotato di mera autonomia amministrativa ma privo di soggettività e quindi di legittimazione passiva.
Tali considerazioni sono confermate dalla costante giurisprudenza di legittimità, la quale ha osservato che “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della
Legge Delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore (nella specie, un istituto tecnico industriale) - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della
Pubblica Istruzione dello Stato, a cui il D.P.R. n. 275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa (Cass. 20521/2008, la quale in controversia relativa all'applicazione della normativa sui congedi parentali e sull'assistenza a congiunto portatore di handicap, ha ritenuto che il riconoscimento del relativo diritto vada operato nei confronti del soggetto che ricopre la qualità di datore di lavoro, sicchè sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto). Del resto, le istituzioni scolastiche statali, alle quali è stata attribuita l'autonomia e la personalità giuridica a norma della L. n. 59 del 1997, art. 21, sono compenetrate nell'Amministrazione dello Stato e ad esse è stato conservato il patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 352 del 2001, art. 1, lett. b), che ha aggiunto al D.P.R. n. 275 del 1999, art. 14, il comma 7 bis. il quale determina, in linea generale, l'applicazione della disciplina speciale circa la chiamata in giudizio delle amministrazioni, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, artt. 1 e 11 e, quindi, della persistente
3 operatività del foro erariale (Cass. 12977/2004) derogata nelle controversie di lavoro per effetto dello speciale criterio di collegamento fissato nell'art. 413 c.p.c., comma 5”
(Cassazione civile, n. 21276 del 2010; cfr. anche, con riferimento alla citazione in giudizio dell' Cassazione civile, sez. lav., n. 32938 del 2021, la quale ha affermato CP_10 che “In tema di contenzioso del personale scolastico, l' o il Controparte_11
dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al , non può essere evocato in Controparte_12
giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi CP_1
dell' art. 75 c.p.c. , e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di legittimazione passiva” e ancora, Cassazione civile, sez. lav., n. 32166 del 202, che ha affermato che “Gli Uffici scolastici provinciali o ambiti, quali mere articolazioni territoriali del Controparte_12
, sono privi di legittimazione processuale, atteso che ad essi, a partire dal d.P. R. n.
[...]
260 del 2007 , sono preposti dirigenti non generali e che l'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165 del 2001, riserva invece ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti”.
Va, inoltre, rigettata la chiamata in causa del rilevato che, secondo orientamento CP_9
consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.
4309 del 23 febbraio 2010), in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, sussistendo esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, in particolare dopo la novella dell'art. 111 Cost. ex art. 1 L. Cost. 23 novembre
1999, n. 2).
Venendo al merito, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Va in primo luogo richiamata la normativa di riferimento.
Per quanto qui interessa, l'art. 9, commi 21-23, D.L. 78/2010, dispone quanto segue: “21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011,
4 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.
Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011,
2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. 22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge 19 (omissis), n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo. 23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della
Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”.
Dispone, poi, l'art. 8, comma 14, del D.L. 78/2010 che “fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all' articolo 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare
5 del di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
Infine, l'art. 1, comma 4, D.L. n. 3/2014, prevede: “attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno
2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122”.
Così chiarita la normativa di riferimento va rilevato che la questione è stata affrontata, e di recente risolta, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, sentenze n. 1726 del 2025 e n. 13618 del 2025), i cui principi si ritengono condivisibili e pertanto si richiamano nel rispetto dei principi di concisione e sintesi di cui agli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 c.p.c.
Nello specifico, la Corte risolve alla luce del quadro normativo sopra riportato il contrasto interpretativo sull'applicazione dell'art. 9, comma 23, cit., che ha visto contrapporsi l'interpretazione della difesa del personale scolastico (fatta propria dalla giurisprudenza di merito della Corte d'Appello di Firenze), secondo cui la norma citata avrebbe impedito di tener conto dell'annualità 2013 limitatamente al trattamento retributivo, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco», e l'interpretazione del , secondo cui la norma, CP_1
invece, avrebbe comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
Secondo il Collegio, tale contrasto deve risolversi “ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione
6 collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
La Corte, nello specifico, chiarisce come “la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco»”.
Quanto alla diversità della disciplina, la Corte chiarisce come essa giustifichi “in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis)”, e come, quindi, si tratti di “progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo
7 si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013”.
La Corte richiama, poi, i principi espressi dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. n.
310 del 2013) la quale, nell'escludere i profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che “non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco”.
“Ciò perché” – continua la Cassazione – “mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate”.
8 Quanto alla “non utilità” degli anni di servizio, il Collegio precisa che essa va limitata ai soli effetti economici e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, mentre non si estende a quelli giuridici, che in ambito scolastico possono riguardare plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, possono annoverarsi la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui l'amministrazione proceda in sede di ricostruzione della carriera al riconoscimento dell'anzianità maturata, occorrerà mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali - interessata dalla normativa di blocco e dalla quale va pertanto escluso il 2013 - da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
Ne discende che “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
La Suprema Corte spiega, infine, come il principio da ultimo enunciato “solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
Alla luce dei principi appena richiamati deve essere risolto il caso di specie, nel senso che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, occorre escludere che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed A.T.A. ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
9 Infatti, la normativa, giustificata ampiamente da ragioni di contenimento della spesa pubblica non venute meno, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione destinato a cessare solo per effetto della contrattazione collettiva (in conformità alla libertà sindacale ex art. 39 Cost., sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015), a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del
2012.
In altri termini, la “sterilizzazione” si proietta nel tempo, estendendosi al periodo successivo a quello interessato dalla normativa del blocco, in ragione del modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale in quanto riguarda solo le annualità citate, e pur scevra da vizi di legittimità costituzionale o da vizi derivanti dalla normativa europea, considerato anche come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea si sovrapponga, per lo più, nei contenuti, alla nostra Costituzione (cfr. Corte Cost., sentenza n. 269 del 2017).
In adesione all'indirizzo giurisprudenziale citato, la domanda relativa al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini alla progressione stipendiale non può trovare accoglimento e va quindi rigettata.
Né assume rilievo la rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. formulata da parte ricorrente nelle note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. esclusivamente con riferimento “ai capi della domanda che sono appunto relativi al riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate in relazione al solo aspetto economico stipendiale”.
La stessa infatti - dovendo essere qualificata, secondo quanto evidenziato dalla stessa difesa dei ricorrenti, come rinuncia “parziale” – ai sensi dell'art. 306 c.p.c., oltre a dover essere accettata dalla controparte costituita, non può essere parziale, né condizionata.
Del resto, le statuizioni richieste, come formulate da parte ricorrente – ovvero il riconoscimento dell'anzianità giuridica quale presupposto per il riconoscimento di quella economica - risultano inscindibili, costituendo l'una la premessa dell'altra.
Ciò comporta due conseguenze: da un lato, non essendo possibile scinderle, la rinuncia limitata alla domanda consequenziale deve considerarsi tamquam non esset;
dall'altro, una limitazione delle richieste al solo diritto presupposto, operata solo nelle note sostitutive
10 d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., deve considerarsi un novum, il quale, mutando sostanzialmente il petitum, sia mediato che immediato, risulta inammissibile.
D'altronde, una statuizione meramente dichiarativa del diritto della parte al riconoscimento dell'anno 2013 ai soli fini della anzianità giuridica resterebbe in ogni caso inammissibile per difetto di interesse.
Infatti, come ribadito in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità, cui si presta adesione “l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità” (Cassazione civile, n. 15840 del 2024; cfr. in tal senso anche Cassazione civile,
n. 2232 del 2020, richiamata nelle successive n. 33223, n. 33226, n. 29225/2022 e n. 28271 del 2022).
Il contenuto del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità del servizio è distinto da quello dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano.
L'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente un interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto.
Nel caso di specie, parte ricorrente non prospetta alcuna lesione di diritti diversi rispetto al riconoscimento dell'anzianità ai fini dell'inserimento nella fascia stipendiale desiderata.
Né può tenersi conto del richiamo, del tutto generico oltre che tardivo, al “riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici, di carriera e previdenziali”.
Ne consegue che, allo stato, in assenza di qualsivoglia allegazione e prova circa un concreto e attuale interesse al riconoscimento dell'annualità in parola, una pronuncia che si limitasse ad accertare l'anzianità dei ricorrenti come comprensiva della stessa risulterebbe, comunque, inammissibile.
La domanda va, pertanto, integralmente rigettata, ogni altra questione non direttamente affrontata restando assorbita.
Le spese di lite possono compensarsi integralmente in ragione dei contrasti esistenti sul tema nella giurisprudenza di merito e del consolidamento solo recente dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità.
11
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 17.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa
Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 14667/2024 R.G., cui sono riunite le cause iscritte ai nn.
14668/2024, 14669/2024, 14770/2024 e 14772/2024 R.G., vertenti
TRA
, C.F. , , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
, C.F. , e , Parte_4 C.F._4 Parte_5
C.F. tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Guido Marone, presso il C.F._5
cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrenti
E in persona del Controparte_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari CP_3 CP_4
e nel giudizio n. 14770/2024 R.G. e
[...] Controparte_5 Controparte_6
negli altri giudizi, elettivamente domiciliati come in atti Controparte_7
resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con distinti ricorsi depositati in data 20 e 21 novembre 2024, successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe, premesso di essere docenti di ruolo assunti con contratto a tempo indeterminato con le decorrenze giuridica ed economica indicate nei rispettivi ricorsi, deducevano di aver presentato istanza di ricostruzione integrale della carriera al fine di
1 beneficiare del servizio complessivamente reso sia a fini giuridici che economici, comprensivo quindi anche dell'anzianità maturata prima della conferma in ruolo, e di aver ottenuto dal resistente, con decreti dirigenziali emessi dall'Ufficio CP_1 CP_8
competente, il riconoscimento dell'anzianità in modo incompleto e parziale, in
[...]
quanto da essa è stato escluso l'anno 2013, ancorché oggetto di regolare servizio prestato.
Tanto premesso, hanno dedotto la illegittimità di tale esclusione, posto che l'art. 9, commi
1 e 2, D.L. n. 78/2010 (conv. con L. n. 122/2010), come modificato dall'art. 1, co. 1, d.P.R.
n. 122/2013, aveva previsto che nel suddetto periodo il trattamento economico complessivo dei dipendenti non potesse superare quello attribuito per l'anno 2010, così addivenendosi ad un “congelamento stipendiale” derivante dal divieto di incrementare gli importi dovuti in ragione dell'eventuale maturazione di uno scatto stipendiale e che tale blocco non potesse protarsi oltre il limite espressamente previsto.
Chiedevano, quindi, di accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013, con conseguente “ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo”, nonché di accertare e dichiarare il proprio diritto “ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante” e, per l'effetto, condannare il ad effettuare una nuova ricostruzione integrale della CP_1
carriera, con riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione delle fasce stipendiali e a decorrere dagli a.s. indicati nei rispettivi ricorsi, con conseguente condanna “al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno
2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Chiedevano, altresì, “in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs.
30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido”, ivi compresi i decreti di ricostruzione di carriera adottati dai competenti Uffici scolastici Regionali. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
2 Il si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare il proprio difetto di CP_1
Contr legittimazione passiva, chiedendo di chiamare in causa il e contestando nel merito tutto quanto ex adverso dedotto, concludendo per il rigetto dei ricorsi con vittoria di spese.
Verificata la regolare comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
13.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal
CP_1
Il rapporto di servizio, infatti, si instaura esclusivamente con il e non anche con CP_1
l'istituto scolastico, dotato di mera autonomia amministrativa ma privo di soggettività e quindi di legittimazione passiva.
Tali considerazioni sono confermate dalla costante giurisprudenza di legittimità, la quale ha osservato che “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della
Legge Delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore (nella specie, un istituto tecnico industriale) - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della
Pubblica Istruzione dello Stato, a cui il D.P.R. n. 275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa (Cass. 20521/2008, la quale in controversia relativa all'applicazione della normativa sui congedi parentali e sull'assistenza a congiunto portatore di handicap, ha ritenuto che il riconoscimento del relativo diritto vada operato nei confronti del soggetto che ricopre la qualità di datore di lavoro, sicchè sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto). Del resto, le istituzioni scolastiche statali, alle quali è stata attribuita l'autonomia e la personalità giuridica a norma della L. n. 59 del 1997, art. 21, sono compenetrate nell'Amministrazione dello Stato e ad esse è stato conservato il patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 352 del 2001, art. 1, lett. b), che ha aggiunto al D.P.R. n. 275 del 1999, art. 14, il comma 7 bis. il quale determina, in linea generale, l'applicazione della disciplina speciale circa la chiamata in giudizio delle amministrazioni, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, artt. 1 e 11 e, quindi, della persistente
3 operatività del foro erariale (Cass. 12977/2004) derogata nelle controversie di lavoro per effetto dello speciale criterio di collegamento fissato nell'art. 413 c.p.c., comma 5”
(Cassazione civile, n. 21276 del 2010; cfr. anche, con riferimento alla citazione in giudizio dell' Cassazione civile, sez. lav., n. 32938 del 2021, la quale ha affermato CP_10 che “In tema di contenzioso del personale scolastico, l' o il Controparte_11
dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al , non può essere evocato in Controparte_12
giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi CP_1
dell' art. 75 c.p.c. , e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di legittimazione passiva” e ancora, Cassazione civile, sez. lav., n. 32166 del 202, che ha affermato che “Gli Uffici scolastici provinciali o ambiti, quali mere articolazioni territoriali del Controparte_12
, sono privi di legittimazione processuale, atteso che ad essi, a partire dal d.P. R. n.
[...]
260 del 2007 , sono preposti dirigenti non generali e che l'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165 del 2001, riserva invece ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti”.
Va, inoltre, rigettata la chiamata in causa del rilevato che, secondo orientamento CP_9
consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.
4309 del 23 febbraio 2010), in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, sussistendo esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, in particolare dopo la novella dell'art. 111 Cost. ex art. 1 L. Cost. 23 novembre
1999, n. 2).
Venendo al merito, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Va in primo luogo richiamata la normativa di riferimento.
Per quanto qui interessa, l'art. 9, commi 21-23, D.L. 78/2010, dispone quanto segue: “21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011,
4 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.
Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011,
2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. 22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge 19 (omissis), n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo. 23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della
Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”.
Dispone, poi, l'art. 8, comma 14, del D.L. 78/2010 che “fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all' articolo 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare
5 del di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
Infine, l'art. 1, comma 4, D.L. n. 3/2014, prevede: “attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno
2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122”.
Così chiarita la normativa di riferimento va rilevato che la questione è stata affrontata, e di recente risolta, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, sentenze n. 1726 del 2025 e n. 13618 del 2025), i cui principi si ritengono condivisibili e pertanto si richiamano nel rispetto dei principi di concisione e sintesi di cui agli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 c.p.c.
Nello specifico, la Corte risolve alla luce del quadro normativo sopra riportato il contrasto interpretativo sull'applicazione dell'art. 9, comma 23, cit., che ha visto contrapporsi l'interpretazione della difesa del personale scolastico (fatta propria dalla giurisprudenza di merito della Corte d'Appello di Firenze), secondo cui la norma citata avrebbe impedito di tener conto dell'annualità 2013 limitatamente al trattamento retributivo, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco», e l'interpretazione del , secondo cui la norma, CP_1
invece, avrebbe comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
Secondo il Collegio, tale contrasto deve risolversi “ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione
6 collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
La Corte, nello specifico, chiarisce come “la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco»”.
Quanto alla diversità della disciplina, la Corte chiarisce come essa giustifichi “in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis)”, e come, quindi, si tratti di “progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo
7 si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013”.
La Corte richiama, poi, i principi espressi dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. n.
310 del 2013) la quale, nell'escludere i profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che “non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco”.
“Ciò perché” – continua la Cassazione – “mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate”.
8 Quanto alla “non utilità” degli anni di servizio, il Collegio precisa che essa va limitata ai soli effetti economici e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, mentre non si estende a quelli giuridici, che in ambito scolastico possono riguardare plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, possono annoverarsi la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui l'amministrazione proceda in sede di ricostruzione della carriera al riconoscimento dell'anzianità maturata, occorrerà mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali - interessata dalla normativa di blocco e dalla quale va pertanto escluso il 2013 - da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
Ne discende che “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
La Suprema Corte spiega, infine, come il principio da ultimo enunciato “solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
Alla luce dei principi appena richiamati deve essere risolto il caso di specie, nel senso che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, occorre escludere che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed A.T.A. ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
9 Infatti, la normativa, giustificata ampiamente da ragioni di contenimento della spesa pubblica non venute meno, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione destinato a cessare solo per effetto della contrattazione collettiva (in conformità alla libertà sindacale ex art. 39 Cost., sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015), a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del
2012.
In altri termini, la “sterilizzazione” si proietta nel tempo, estendendosi al periodo successivo a quello interessato dalla normativa del blocco, in ragione del modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale in quanto riguarda solo le annualità citate, e pur scevra da vizi di legittimità costituzionale o da vizi derivanti dalla normativa europea, considerato anche come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea si sovrapponga, per lo più, nei contenuti, alla nostra Costituzione (cfr. Corte Cost., sentenza n. 269 del 2017).
In adesione all'indirizzo giurisprudenziale citato, la domanda relativa al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini alla progressione stipendiale non può trovare accoglimento e va quindi rigettata.
Né assume rilievo la rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. formulata da parte ricorrente nelle note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. esclusivamente con riferimento “ai capi della domanda che sono appunto relativi al riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate in relazione al solo aspetto economico stipendiale”.
La stessa infatti - dovendo essere qualificata, secondo quanto evidenziato dalla stessa difesa dei ricorrenti, come rinuncia “parziale” – ai sensi dell'art. 306 c.p.c., oltre a dover essere accettata dalla controparte costituita, non può essere parziale, né condizionata.
Del resto, le statuizioni richieste, come formulate da parte ricorrente – ovvero il riconoscimento dell'anzianità giuridica quale presupposto per il riconoscimento di quella economica - risultano inscindibili, costituendo l'una la premessa dell'altra.
Ciò comporta due conseguenze: da un lato, non essendo possibile scinderle, la rinuncia limitata alla domanda consequenziale deve considerarsi tamquam non esset;
dall'altro, una limitazione delle richieste al solo diritto presupposto, operata solo nelle note sostitutive
10 d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., deve considerarsi un novum, il quale, mutando sostanzialmente il petitum, sia mediato che immediato, risulta inammissibile.
D'altronde, una statuizione meramente dichiarativa del diritto della parte al riconoscimento dell'anno 2013 ai soli fini della anzianità giuridica resterebbe in ogni caso inammissibile per difetto di interesse.
Infatti, come ribadito in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità, cui si presta adesione “l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità” (Cassazione civile, n. 15840 del 2024; cfr. in tal senso anche Cassazione civile,
n. 2232 del 2020, richiamata nelle successive n. 33223, n. 33226, n. 29225/2022 e n. 28271 del 2022).
Il contenuto del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità del servizio è distinto da quello dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano.
L'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente un interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto.
Nel caso di specie, parte ricorrente non prospetta alcuna lesione di diritti diversi rispetto al riconoscimento dell'anzianità ai fini dell'inserimento nella fascia stipendiale desiderata.
Né può tenersi conto del richiamo, del tutto generico oltre che tardivo, al “riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici, di carriera e previdenziali”.
Ne consegue che, allo stato, in assenza di qualsivoglia allegazione e prova circa un concreto e attuale interesse al riconoscimento dell'annualità in parola, una pronuncia che si limitasse ad accertare l'anzianità dei ricorrenti come comprensiva della stessa risulterebbe, comunque, inammissibile.
La domanda va, pertanto, integralmente rigettata, ogni altra questione non direttamente affrontata restando assorbita.
Le spese di lite possono compensarsi integralmente in ragione dei contrasti esistenti sul tema nella giurisprudenza di merito e del consolidamento solo recente dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 17.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
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