Art. 3. Strutture operative per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni in danno dell'ambiente 1. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente il Ministero dell'ambiente si avvale:
a) del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che e' posto alla diretta dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente;
b) del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, previa intesa con il Ministro competente;
c) degli appositi reparti del Corpo della guardia di finanza, nonche' dei reparti delle Forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, fatte salve le attribuzioni di coordinamento di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121 ;
d) delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.
Nota all' art. 3, comma 1, lettera c):
La legge n. 121/1981 concerne il nuovo ordinamento dell'amministrazione di pubblica sicurezza.
a) del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che e' posto alla diretta dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente;
b) del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, previa intesa con il Ministro competente;
c) degli appositi reparti del Corpo della guardia di finanza, nonche' dei reparti delle Forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, fatte salve le attribuzioni di coordinamento di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121 ;
d) delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.
Nota all' art. 3, comma 1, lettera c):
La legge n. 121/1981 concerne il nuovo ordinamento dell'amministrazione di pubblica sicurezza.