Articolo 14 della Legge 17 luglio 1954, n. 522
Articolo 13Articolo 15
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13 agosto 1954
Art. 14. (Contributo di interesse per nuove costruzioni
o per la installazione di apparati motori)

Per le nuove costruzioni di navi a scafo metallico o per la installazione su navi a scafo metallico di nuovi apparati motori, che, entro i primi tre anni di applicazione della legge, siano commesse a cantieri italiani, per conto di nazionali, in quanto ammesse ai benefici della presente legge, e corrisposto per cinque anni, a, decorrere dalla data di entrata in esercizio della nave o dalla data di ultimazione dei lavori di installazione del nuovo apparato motore, un contributo di interesse nella misura dell'1,50 per cento annuo calcolato, rispettivamente, sul prezzo della nave o del nuovo apparato motore, al netto dei contributi di legge.
Il prezzo della nave e il prezzo dei nuovo apparato motore sono determinati dal Ministro per la marina mercantile.
Il contributo di interesse e' pagato a rate semestrali posticipate.
Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, il contributo di interesse di cui sopra potra' essere calcolato anticipatamente, in via provvisoria, salvo definitivo conteggio a lavori ultimati.
Il decreto anzidetto potra' dichiarare scontabile il presunto ammontare del contributo stesso, entro il limite del 75 per cento, a condizione che tale ammontare sia versato direttamente al cantiere costruttore in deduzione del prezzo della nave completa o del nuovo apparato motore.
Entrata in vigore il 13 agosto 1954
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