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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1708/2022
promossa da
elettivamente domiciliato in Bologna, Via G.B. Parte_1 Morgagni n.8, presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Mazzoli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione del precedente grado di giudizio
- Appellante –
Contro
in persona del Controparte_1 Controparte_2
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Firenze, Via Pico
[...] della Mirandola n. 9, presso lo studio dell'avv. Alessandro Tar- ducci, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellato-
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tri- Parte_1 bunale di Bologna, la al fine di sentirne accertare la sua responsabilità Controparte_1 per il sinistro avvenuto in data 06.04.2018 e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riportati.
Più in dettaglio l'attore - attualmente pensionato, che per trent'anni aveva praticato ciclismo a livello agonistico e che, all'epoca dei fatti, era membro di una associazione ciclistica con la quale partecipava a gare - ha dedotto di avere subito danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito di un sinistro avvenuto, in data 06.04.2018, alle 11.00 circa, sulla strada provinciale SP 22, denominata via Santa Margherita, all'interno del Comune di Loiano. In detto giorno, mentre stava affrontando una curva a U, precedendo altri suoi compagni, la bicicletta perdeva aderenza a causa di imprevisto brecciolino presente sulla carreggiata, non visibile prima della curva ed era quindi caduto violentemente a terra, riportando danni di cui ha chiesto il risarcimento.
La si è ritualmente costituita chiedendo, in via preliminare, dichiararsi il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di sinistro avvenuto nel Comune di Loiano, e, nel merito, il rigetto della domanda attorea, perché infondata in fatto e diritto e comunque non provata. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1767/2022, all'esito dell'espletata istruttoria, consistita nell'escussione dei testimoni indicati dalle parti, nel conferimento dell'incarico ad un CTU medico-legale
1 ai fini della valutazione dei danni riportati dall'attore e nella disamina della documentazione in atti, ha parzialmente accolto la domanda con la seguente motivazione:
a) “Preliminarmente deve premettersi non solo che risulta provata per tabulas la proprietà della strada in esame in capo all'ente convenuto, responsabile nei confronti del danneggiato ex art.2051…”; b) “…I testi , , ) escussi all'udienza del 26.2.2020 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 hanno confermato la dinamica dei fatti e lo stato dei luoghi descritto e allegati da parte attrice c.c.”; c) “…L'espletata CTU medico legale ha accertato che “Tenuto conto dei dati attualmente disponibili, le lesioni patite dal periziando ed accertate dai sanitari che lo ebbero in cura appaiono compatibili con la dinamica degli eventi descritta in atti, poiché è del tutto plausibile che un ciclista che cade inopinata- mente possa patire una siffatta lesività a prescindere dai motivi che hanno cagionato la caduta…. L'espletata perizia ha consentito al CTU anche di accertare “la sussistenza di un danno biologico per- manente, avendo verificato postumi in valido nesso di causalità con le lesioni accertate.”;
d) “…Premesso quanto sopra, il caso in esame vede la contemporanea applicazione delle presunzioni di cui agli artt. 2051 e 2054 c.c., tenuto conto che ai sensi dell'art. 50 CdS anche i velocipedi (tra cui la bicicletta in esame) sono veicoli ai sensi della normativa in esame e che l'art. 182 CdS specificamente prevede obblighi di comportamento in capo ai ciclisti … A fronte della prova della presenza del suddetto ghiaino in curva e della caduta del ciclista nel momento in cui quest'ultimo, in sede di allenamento per gare agonistiche amatoriali, fuori da contesti di piste ciclabili ed in contesto extraurbano, stava affron- tando una curva a “U”, se, da un lato, può riconoscersi quantomeno una compartecipazione eziologica rispetto alla caduta del sopra descritto stato dei luoghi con conseguente responsabilità dell'ente pro- prietario in mancanza di idonea prova del fortuito (ritenendosi la tesi della riconducibilità del ghiaino in esame a piogge dei giorni antecedenti il sinistro, frutto di una inammissibile doppia presunzione : ovverosia i) che siano residui pluviali;
ii) che siano residui pluviali dei giorni immediatamente precedenti il fatto), dall'altro, non si ritiene fornita idonea prova da parte del ciclista di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, essendosi quest'ultimo limitato ad affermazioni tautologiche sul punto e non poten- dosi ritenere, nel descritto contesto fattuale, che la presenza del ghiaino nella posizione pericolosa in esame abbia da sola determinato il danno nell'entità emersa a seguito dell'espletata istruttoria [segna- tamente a fronte del regime probatorio gravante sul conducente (eiusdem condicionis ac professionis) di una bicicletta in luogo extraurbano, con le modalità e velocità proprie di un allenamento, come la stessa parte attrice allega, avvenuto a fini agonistici, seppur amatoriali]. ..”. e)”…Alla luce del superiore combinato disposto normativo e dei fatti come oggettivamente provati si ritiene allo stato non superata una presunzione di corresponsabilità rispetto al danno come accertato nella presente sede”..
f) Alla luce delle superiori considerazioni, parte convenuta deve essere condannata al pagamento a fa- vore di parte attrice del 50% degli importi come liquidati ai punti 12 e 13 che precedono. g) “Visto l'esito della causa, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite e di CTU, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte”; ciò premesso, ha condannato la al pagamento del 50% della somma li- Controparte_1 quidata per intero in € 70.000,00, per il danno non patrimoniale, oltre al danno patrimoniale di € 803,08 per spese mediche ed € 2.410,87 per danni al velocipede e compensato tra le parti le spese processuali, comprese quelle di CTU.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il fondato su due motivi. Parte_1
2 Con il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2054 e 2697 c.c., per avere il Giudice di primo grado applicato alla fattispecie anche l'art. 2054 c.c. e conseguentemente rav- visato un concorso di responsabilità del 50% dell'appellante.
Sostiene che il Tribunale ha erroneamente applicato al sinistro in esame la presunzione di corresponsabi- lità prevista dall'art. 2054 c.c., pacificamente applicabile solo ed esclusivamente nel caso di scontro tra veicoli e non nell'ipotesi di caduta in bicicletta causata dallo stato del manto stradale. Osserva che il richiamo, da parte del Tribunale, all'asserita mancanza di prova di non avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, è improprio ed errato se si considera che l'art. 2054 c.c. lo riferisce al conducente di un veicolo che, con la sua circolazione, causa un danno a persone o cose.
Evidenzia che, così argomentando, il Giudice di primo grado ha violato anche l'art. 2967 c.c. in danno dell'appellante, atteso che l'onere della prova su di lui gravante (ovvero il fatto dannoso e il nesso di causalità tra cosa e danno) era stato ampiamente soddisfatto, proprio nei termini riportati in sentenza
(pagg.3 e 4).
Infatti, le prove orali hanno confermato che lo strato di ghiaino non era visibile e il teste Tes_3 sentito all'udienza del 26.02.2020, ha riferito di aver visto la ghiaia solo quando “ho soccorso Pt_1 e che la stessa era “presente in tutta la curva e si faceva fatica a stare in piedi”, mentre il teste Tes_1 ha precisato “la strada che avevamo percorso prima era in perfette condizioni…la curva era una coltre di ghiaia…di almeno un cm e mezzo…non era visibile”; il tutto confermato anche dal teste Tes_4
.
[...] Anche l'ipotetica velocità non consona del , cui si accenna in sentenza, è stata smentita Pt_1 dall'istruttoria di primo grado, dal momento che l'appellante era caduto sul posto, non riportando nessuna delle lesioni per escoriazione tipiche da strisciamento sull'asfalto e, peraltro, la stessa conformazione della curva ad “U”, già di per sé escludeva la possibilità di un'elevata velocità.
Ritiene quindi che la sentenza gravata è errata sia in ordine al riconosciuto concorso colposo presuntivo dell'appellante ex art. 2054 c.c., che in ordine alla riduzione del 50% del risarcimento del danno subito. Con il secondo motivo lamenta l'erronea compensazione integrale delle spese di lite e della CTU. Sostiene che il Tribunale, alla luce della ravvisata (e contestata in questa sede) corresponsabilità dell'ap- pellante nella misura del 50%, avrebbe potuto e dovuto compensare dette spese nella medesima misura e non certo per intero.
Conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello, con conseguente integrale accoglimento della domanda, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio. Si è regolarmente costituita in giudizio la , con comparsa di costituzione Controparte_1 con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo sostiene che il Tribunale, ben valutando l'intera dinamica degli eventi, dello stato dei luoghi e delle capacità soggettive (quale ciclista esperto) del , ha correttamente ravvisato un Pt_1 concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro. Rileva che il Giudice di prime cure ha correttamente applicato al caso di specie la presunzione ex art. 2054 c.c. non avendo il provato che la caduta fosse dovuta, in via esclusiva, a responsabilità Pt_1 dell'ente, e non avendo altresì dato prova alcuna della propria condotta diligente e irreprensibile nel con- durre il proprio velocipede e di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Evidenzia che, ai sensi dell'art. 182 C.d.S, i ciclisti …” devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a se', ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie” e, nel caso in esame, è emersa una condotta colposa del il quale non è stato in grado Pt_1 di evitare l'evento.
3 Difatti il Giudice ha correttamente valutato ai fini del concorso di colpa, sia la condotta tenuta del
[...]
, sia il tipo di allenamento eseguito nel caso di specie, sia la sua esperienza;
il tutto in relazione Pt_2 all'effettivo stato dei luoghi ove è avvenuto il sinistro. In merito allo stato dei luoghi, ribadisce che i testi hanno dichiarato che: 1) il luogo teatro del sinistro era un tratto di strada in discesa e con una curva a gomito;
2) il ghiaino ivi presente invadeva solo un metro e mezzo della strada partendo dal ciglio, pertanto è logico dedurre che la carreggiata fosse solo in piccola parte cosparsa di ghiaino o altri sedimenti.
In merito alla condotta, osserva che il , che faceva da apripista, teneva una velocità elevata e non Pt_1 consona allo stato dei luoghi (discesa con curva a gomito), trattandosi di un'uscita in bicicletta program- mata e tenuta come un allenamento (così come dichiarato dallo stesso nei propri atti); il che Pt_1 comprova senza dubbio che l'appellante avesse tenuto una velocità sostenuta. Evidenzia che, ai fini della corresponsabilità, è certamente rilevante l'eccessiva velocità tenuta dal
[...]
e infatti, qualora fosse stata contenuta e adeguata allo stato dei luoghi: a) il avrebbe potuto Pt_2 Pt_1 compiere con prontezza e facilità ogni manovra necessaria ad evitare il ghiaino;
b) le lesioni riportate non sarebbero state nell'entità come accertate.
Da qui la corretta conclusione cui è pervenuto il Tribunale di ritenere sussistente un paritario concorso di colpa tra le parti.
Osserva ancora che il Tribunale ha correttamente richiamato l'art. 2054 c.c. in quanto il velocipede rientra nella categoria dei veicoli, e, in ogni caso, il principio di concorso di colpa, che gradua la relativa responsabilità, trova applicazione anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Sul secondo motivo sostiene che il Tribunale ha correttamente compensato le spese di lite tra le parti, in misura intera, posto che, in caso contrario la avrebbe subito un'ingiusta Controparte_1 soccombenza non corrispondente a quella reciproca disposta nel merito.
Rileva che la presente causa è stata necessaria in quanto il ha sempre avanzato richiesta risarci- Pt_1 toria integrale e pertanto la ha necessariamente dovuto difendersi nel Controparte_1 presente giudizio al fine di far valere le proprie ragioni. Conclude chiedendo il rigetto dell'atto di appello e con il favore delle spese di lite.
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dello 09.04.2024, tenutasi con mo- dalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è solo parzialmente meritevole di accoglimento. Non è fondato il primo motivo per le seguenti ragioni.
È utile richiamare alcuni principi, rilevanti nella decisione della fattispecie di cui è causa, espressi dalle
SU della Corte di Cassazione nella sentenza n. 20943/2022 successivamente confermati e ulteriormente chiariti da pronunce successive (fra le altre, Cass.Civ.n.11152/2023, n. 21675/2023 e nn.14228/2023,
14228/2023 e 2376/2024). L'art. 2051 c.c. individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque con- notato di colpa, ha carattere oggettivo, e non presunto, prescinde dalla colpa, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore, cui incombe l'onere, del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza che abbia rilevanza la diligenza o meno del custode stesso. In quest'ottica, la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la
4 deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. Il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere gene- rale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento inter- rompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astratta- mente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio proba- bilistico di regolarità causale.
Nella sentenza n. 21675/2023 la Corte di Cassazione ha precisato che la condotta imprudente del dan- neggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento anche in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca.
Di recente, nelle sentenze n. 14228/2023 e n. 2376/2024 la Corte di Cassazione ha affermato che l'inci- denza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, ecce- zionale, imprevedibile e inevitabile. Da ultimo, nell'ordinanza n. 17253/2024 la Suprema Corte ha affermato che nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico – assimilabile alla causa in decisione per la presenza di responsabilità a titoli diversi – il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato-
Pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la deve dimostrare il caso fortuito. CP_3
Orbene, alla luce dei principi richiamati, il Tribunale di Bologna ha correttamente considerato che il concorso ex art. 2054 c.c. dell'appellante (conducente della bicicletta), con la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. della (proprietaria della strada). Controparte_1
A tale riguardo il Giudice di prime cure ha tenuto conto del fatto che il fosse un esperto ciclista, Pt_1 che guidava una bicicletta in luogo extraurbano, con le modalità e velocità proprie di un allenamento e ha altresì evidenziato che l'attore, odierno appellante, non avesse fornito alcuna idonea prova da parte di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Si specifica, a tale riguardo, che il non ha allegato in citazione alcuna manovra prudente, tale da Pt_1 superare la presunzione ex art. 2054 c.c. che si applica per il solo fatto della circolazione del veicolo e non solo in caso di scontro tra veicoli,
5 In particolare, dall'istruttoria è emersa una corresponsabilità nella causazione dell'evento del , il Pt_1 quale, pur in presenza di un “manto stradale in perfette condizioni” (pag. 1 atto citazione § 4) , in viola- zione dell'art. 182 Cds comma 2, ha tenuto una condotta colposa, che non gli ha consentito di compiere la manovra necessaria ad impedirne la caduta , consistita , con elevata probabilità, nella velocità tenuta nel corso del riferito “allenamento” (pag. 1 atto citazione § 4), non adeguata al luogo del sinistro;
difatti l'evento si è verificato su un tratto di strada extraurbana, in discesa (come si evince dalla posizione della bicicletta nelle foto in atti) e in corrispondenza di una curva a gomito.
Tale condotta colposa, valutabile ex art. 1227 c.c., ha quindi influito sulla perdita del controllo della bicicletta e sulla conseguente caduta del , causata certamente anche dalla presenza di ghiaia “in Pt_1 tutta la curva” (teste . Tes_3
È invece fondato il secondo motivo per le seguenti ragioni. Dalla documentazione richiamata nell'atto di citazione (pagg. 2-4), ritualmente depositata (docc. 10-24 fasc. I grado appellante), emerge che il ha fattivamente tentato di addivenire ad una definizione Pt_1 stragiudiziale della controversia, senza però alcun esito positivo, stante il protratto silenzio dell'appellata ai solleciti contenuti nelle ultime pec del 15.01.2019 e del 17.01.2019 (doc. 23 2e 24 fasc. I grado appel- lante). Pertanto, sostanzialmente, la , con il proprio comportamento, ha reso ne- Controparte_1 cessaria l'attività giudiziaria, mentre, il limitato accoglimento della domanda attorea, articolata in un unico capo, può essere ritenuto valido motivo di compensazione solo parziale (nella misura del 50%) delle spese processuali, che, per la restante parte, seguono invece il criterio della soccombenza in giudi- zio. Per tali motivi ed entro i citati limiti, il proposto appello è meritevole di accoglimento, con parziale ri- forma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto. Le spese del doppio grado di giudizio, compensate nella misura della metà, seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico della e liquidate come in dispositivo, tenuto Controparte_1 conto del valore della controversia, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., nonché del grado di complessità, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in grado di appello, in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
PQM
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- in parziale accoglimento del proposto appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, confer- mata nel resto:
- condanna la a rifondere a le spese di lite del doppio Controparte_1 Parte_1 grado di giudizio, compensate nella misura della metà, che si liquidano, per la parte residua, per il primo grado, in complessivi € 272,50 per spese ed € 3.808,00 per onorari, oltre al rimborso forf. spese generali del 15%, IVA e CPA e, per il presente grado, in complessivi € 402,00 per spese e € 4.324,50 per onorari, oltre al rimborso forf. spese generali del 15%, IVA e CPA,;
- pone definitivamente a carico della le spese di CTU del precedente Controparte_1 grado di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 16.01.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1708/2022
promossa da
elettivamente domiciliato in Bologna, Via G.B. Parte_1 Morgagni n.8, presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Mazzoli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione del precedente grado di giudizio
- Appellante –
Contro
in persona del Controparte_1 Controparte_2
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Firenze, Via Pico
[...] della Mirandola n. 9, presso lo studio dell'avv. Alessandro Tar- ducci, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellato-
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tri- Parte_1 bunale di Bologna, la al fine di sentirne accertare la sua responsabilità Controparte_1 per il sinistro avvenuto in data 06.04.2018 e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riportati.
Più in dettaglio l'attore - attualmente pensionato, che per trent'anni aveva praticato ciclismo a livello agonistico e che, all'epoca dei fatti, era membro di una associazione ciclistica con la quale partecipava a gare - ha dedotto di avere subito danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito di un sinistro avvenuto, in data 06.04.2018, alle 11.00 circa, sulla strada provinciale SP 22, denominata via Santa Margherita, all'interno del Comune di Loiano. In detto giorno, mentre stava affrontando una curva a U, precedendo altri suoi compagni, la bicicletta perdeva aderenza a causa di imprevisto brecciolino presente sulla carreggiata, non visibile prima della curva ed era quindi caduto violentemente a terra, riportando danni di cui ha chiesto il risarcimento.
La si è ritualmente costituita chiedendo, in via preliminare, dichiararsi il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di sinistro avvenuto nel Comune di Loiano, e, nel merito, il rigetto della domanda attorea, perché infondata in fatto e diritto e comunque non provata. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1767/2022, all'esito dell'espletata istruttoria, consistita nell'escussione dei testimoni indicati dalle parti, nel conferimento dell'incarico ad un CTU medico-legale
1 ai fini della valutazione dei danni riportati dall'attore e nella disamina della documentazione in atti, ha parzialmente accolto la domanda con la seguente motivazione:
a) “Preliminarmente deve premettersi non solo che risulta provata per tabulas la proprietà della strada in esame in capo all'ente convenuto, responsabile nei confronti del danneggiato ex art.2051…”; b) “…I testi , , ) escussi all'udienza del 26.2.2020 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 hanno confermato la dinamica dei fatti e lo stato dei luoghi descritto e allegati da parte attrice c.c.”; c) “…L'espletata CTU medico legale ha accertato che “Tenuto conto dei dati attualmente disponibili, le lesioni patite dal periziando ed accertate dai sanitari che lo ebbero in cura appaiono compatibili con la dinamica degli eventi descritta in atti, poiché è del tutto plausibile che un ciclista che cade inopinata- mente possa patire una siffatta lesività a prescindere dai motivi che hanno cagionato la caduta…. L'espletata perizia ha consentito al CTU anche di accertare “la sussistenza di un danno biologico per- manente, avendo verificato postumi in valido nesso di causalità con le lesioni accertate.”;
d) “…Premesso quanto sopra, il caso in esame vede la contemporanea applicazione delle presunzioni di cui agli artt. 2051 e 2054 c.c., tenuto conto che ai sensi dell'art. 50 CdS anche i velocipedi (tra cui la bicicletta in esame) sono veicoli ai sensi della normativa in esame e che l'art. 182 CdS specificamente prevede obblighi di comportamento in capo ai ciclisti … A fronte della prova della presenza del suddetto ghiaino in curva e della caduta del ciclista nel momento in cui quest'ultimo, in sede di allenamento per gare agonistiche amatoriali, fuori da contesti di piste ciclabili ed in contesto extraurbano, stava affron- tando una curva a “U”, se, da un lato, può riconoscersi quantomeno una compartecipazione eziologica rispetto alla caduta del sopra descritto stato dei luoghi con conseguente responsabilità dell'ente pro- prietario in mancanza di idonea prova del fortuito (ritenendosi la tesi della riconducibilità del ghiaino in esame a piogge dei giorni antecedenti il sinistro, frutto di una inammissibile doppia presunzione : ovverosia i) che siano residui pluviali;
ii) che siano residui pluviali dei giorni immediatamente precedenti il fatto), dall'altro, non si ritiene fornita idonea prova da parte del ciclista di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, essendosi quest'ultimo limitato ad affermazioni tautologiche sul punto e non poten- dosi ritenere, nel descritto contesto fattuale, che la presenza del ghiaino nella posizione pericolosa in esame abbia da sola determinato il danno nell'entità emersa a seguito dell'espletata istruttoria [segna- tamente a fronte del regime probatorio gravante sul conducente (eiusdem condicionis ac professionis) di una bicicletta in luogo extraurbano, con le modalità e velocità proprie di un allenamento, come la stessa parte attrice allega, avvenuto a fini agonistici, seppur amatoriali]. ..”. e)”…Alla luce del superiore combinato disposto normativo e dei fatti come oggettivamente provati si ritiene allo stato non superata una presunzione di corresponsabilità rispetto al danno come accertato nella presente sede”..
f) Alla luce delle superiori considerazioni, parte convenuta deve essere condannata al pagamento a fa- vore di parte attrice del 50% degli importi come liquidati ai punti 12 e 13 che precedono. g) “Visto l'esito della causa, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite e di CTU, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte”; ciò premesso, ha condannato la al pagamento del 50% della somma li- Controparte_1 quidata per intero in € 70.000,00, per il danno non patrimoniale, oltre al danno patrimoniale di € 803,08 per spese mediche ed € 2.410,87 per danni al velocipede e compensato tra le parti le spese processuali, comprese quelle di CTU.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il fondato su due motivi. Parte_1
2 Con il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2054 e 2697 c.c., per avere il Giudice di primo grado applicato alla fattispecie anche l'art. 2054 c.c. e conseguentemente rav- visato un concorso di responsabilità del 50% dell'appellante.
Sostiene che il Tribunale ha erroneamente applicato al sinistro in esame la presunzione di corresponsabi- lità prevista dall'art. 2054 c.c., pacificamente applicabile solo ed esclusivamente nel caso di scontro tra veicoli e non nell'ipotesi di caduta in bicicletta causata dallo stato del manto stradale. Osserva che il richiamo, da parte del Tribunale, all'asserita mancanza di prova di non avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, è improprio ed errato se si considera che l'art. 2054 c.c. lo riferisce al conducente di un veicolo che, con la sua circolazione, causa un danno a persone o cose.
Evidenzia che, così argomentando, il Giudice di primo grado ha violato anche l'art. 2967 c.c. in danno dell'appellante, atteso che l'onere della prova su di lui gravante (ovvero il fatto dannoso e il nesso di causalità tra cosa e danno) era stato ampiamente soddisfatto, proprio nei termini riportati in sentenza
(pagg.3 e 4).
Infatti, le prove orali hanno confermato che lo strato di ghiaino non era visibile e il teste Tes_3 sentito all'udienza del 26.02.2020, ha riferito di aver visto la ghiaia solo quando “ho soccorso Pt_1 e che la stessa era “presente in tutta la curva e si faceva fatica a stare in piedi”, mentre il teste Tes_1 ha precisato “la strada che avevamo percorso prima era in perfette condizioni…la curva era una coltre di ghiaia…di almeno un cm e mezzo…non era visibile”; il tutto confermato anche dal teste Tes_4
.
[...] Anche l'ipotetica velocità non consona del , cui si accenna in sentenza, è stata smentita Pt_1 dall'istruttoria di primo grado, dal momento che l'appellante era caduto sul posto, non riportando nessuna delle lesioni per escoriazione tipiche da strisciamento sull'asfalto e, peraltro, la stessa conformazione della curva ad “U”, già di per sé escludeva la possibilità di un'elevata velocità.
Ritiene quindi che la sentenza gravata è errata sia in ordine al riconosciuto concorso colposo presuntivo dell'appellante ex art. 2054 c.c., che in ordine alla riduzione del 50% del risarcimento del danno subito. Con il secondo motivo lamenta l'erronea compensazione integrale delle spese di lite e della CTU. Sostiene che il Tribunale, alla luce della ravvisata (e contestata in questa sede) corresponsabilità dell'ap- pellante nella misura del 50%, avrebbe potuto e dovuto compensare dette spese nella medesima misura e non certo per intero.
Conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello, con conseguente integrale accoglimento della domanda, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio. Si è regolarmente costituita in giudizio la , con comparsa di costituzione Controparte_1 con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo sostiene che il Tribunale, ben valutando l'intera dinamica degli eventi, dello stato dei luoghi e delle capacità soggettive (quale ciclista esperto) del , ha correttamente ravvisato un Pt_1 concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro. Rileva che il Giudice di prime cure ha correttamente applicato al caso di specie la presunzione ex art. 2054 c.c. non avendo il provato che la caduta fosse dovuta, in via esclusiva, a responsabilità Pt_1 dell'ente, e non avendo altresì dato prova alcuna della propria condotta diligente e irreprensibile nel con- durre il proprio velocipede e di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Evidenzia che, ai sensi dell'art. 182 C.d.S, i ciclisti …” devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a se', ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie” e, nel caso in esame, è emersa una condotta colposa del il quale non è stato in grado Pt_1 di evitare l'evento.
3 Difatti il Giudice ha correttamente valutato ai fini del concorso di colpa, sia la condotta tenuta del
[...]
, sia il tipo di allenamento eseguito nel caso di specie, sia la sua esperienza;
il tutto in relazione Pt_2 all'effettivo stato dei luoghi ove è avvenuto il sinistro. In merito allo stato dei luoghi, ribadisce che i testi hanno dichiarato che: 1) il luogo teatro del sinistro era un tratto di strada in discesa e con una curva a gomito;
2) il ghiaino ivi presente invadeva solo un metro e mezzo della strada partendo dal ciglio, pertanto è logico dedurre che la carreggiata fosse solo in piccola parte cosparsa di ghiaino o altri sedimenti.
In merito alla condotta, osserva che il , che faceva da apripista, teneva una velocità elevata e non Pt_1 consona allo stato dei luoghi (discesa con curva a gomito), trattandosi di un'uscita in bicicletta program- mata e tenuta come un allenamento (così come dichiarato dallo stesso nei propri atti); il che Pt_1 comprova senza dubbio che l'appellante avesse tenuto una velocità sostenuta. Evidenzia che, ai fini della corresponsabilità, è certamente rilevante l'eccessiva velocità tenuta dal
[...]
e infatti, qualora fosse stata contenuta e adeguata allo stato dei luoghi: a) il avrebbe potuto Pt_2 Pt_1 compiere con prontezza e facilità ogni manovra necessaria ad evitare il ghiaino;
b) le lesioni riportate non sarebbero state nell'entità come accertate.
Da qui la corretta conclusione cui è pervenuto il Tribunale di ritenere sussistente un paritario concorso di colpa tra le parti.
Osserva ancora che il Tribunale ha correttamente richiamato l'art. 2054 c.c. in quanto il velocipede rientra nella categoria dei veicoli, e, in ogni caso, il principio di concorso di colpa, che gradua la relativa responsabilità, trova applicazione anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Sul secondo motivo sostiene che il Tribunale ha correttamente compensato le spese di lite tra le parti, in misura intera, posto che, in caso contrario la avrebbe subito un'ingiusta Controparte_1 soccombenza non corrispondente a quella reciproca disposta nel merito.
Rileva che la presente causa è stata necessaria in quanto il ha sempre avanzato richiesta risarci- Pt_1 toria integrale e pertanto la ha necessariamente dovuto difendersi nel Controparte_1 presente giudizio al fine di far valere le proprie ragioni. Conclude chiedendo il rigetto dell'atto di appello e con il favore delle spese di lite.
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dello 09.04.2024, tenutasi con mo- dalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è solo parzialmente meritevole di accoglimento. Non è fondato il primo motivo per le seguenti ragioni.
È utile richiamare alcuni principi, rilevanti nella decisione della fattispecie di cui è causa, espressi dalle
SU della Corte di Cassazione nella sentenza n. 20943/2022 successivamente confermati e ulteriormente chiariti da pronunce successive (fra le altre, Cass.Civ.n.11152/2023, n. 21675/2023 e nn.14228/2023,
14228/2023 e 2376/2024). L'art. 2051 c.c. individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque con- notato di colpa, ha carattere oggettivo, e non presunto, prescinde dalla colpa, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore, cui incombe l'onere, del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza che abbia rilevanza la diligenza o meno del custode stesso. In quest'ottica, la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la
4 deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. Il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere gene- rale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento inter- rompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astratta- mente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio proba- bilistico di regolarità causale.
Nella sentenza n. 21675/2023 la Corte di Cassazione ha precisato che la condotta imprudente del dan- neggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento anche in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca.
Di recente, nelle sentenze n. 14228/2023 e n. 2376/2024 la Corte di Cassazione ha affermato che l'inci- denza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, ecce- zionale, imprevedibile e inevitabile. Da ultimo, nell'ordinanza n. 17253/2024 la Suprema Corte ha affermato che nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico – assimilabile alla causa in decisione per la presenza di responsabilità a titoli diversi – il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato-
Pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la deve dimostrare il caso fortuito. CP_3
Orbene, alla luce dei principi richiamati, il Tribunale di Bologna ha correttamente considerato che il concorso ex art. 2054 c.c. dell'appellante (conducente della bicicletta), con la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. della (proprietaria della strada). Controparte_1
A tale riguardo il Giudice di prime cure ha tenuto conto del fatto che il fosse un esperto ciclista, Pt_1 che guidava una bicicletta in luogo extraurbano, con le modalità e velocità proprie di un allenamento e ha altresì evidenziato che l'attore, odierno appellante, non avesse fornito alcuna idonea prova da parte di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Si specifica, a tale riguardo, che il non ha allegato in citazione alcuna manovra prudente, tale da Pt_1 superare la presunzione ex art. 2054 c.c. che si applica per il solo fatto della circolazione del veicolo e non solo in caso di scontro tra veicoli,
5 In particolare, dall'istruttoria è emersa una corresponsabilità nella causazione dell'evento del , il Pt_1 quale, pur in presenza di un “manto stradale in perfette condizioni” (pag. 1 atto citazione § 4) , in viola- zione dell'art. 182 Cds comma 2, ha tenuto una condotta colposa, che non gli ha consentito di compiere la manovra necessaria ad impedirne la caduta , consistita , con elevata probabilità, nella velocità tenuta nel corso del riferito “allenamento” (pag. 1 atto citazione § 4), non adeguata al luogo del sinistro;
difatti l'evento si è verificato su un tratto di strada extraurbana, in discesa (come si evince dalla posizione della bicicletta nelle foto in atti) e in corrispondenza di una curva a gomito.
Tale condotta colposa, valutabile ex art. 1227 c.c., ha quindi influito sulla perdita del controllo della bicicletta e sulla conseguente caduta del , causata certamente anche dalla presenza di ghiaia “in Pt_1 tutta la curva” (teste . Tes_3
È invece fondato il secondo motivo per le seguenti ragioni. Dalla documentazione richiamata nell'atto di citazione (pagg. 2-4), ritualmente depositata (docc. 10-24 fasc. I grado appellante), emerge che il ha fattivamente tentato di addivenire ad una definizione Pt_1 stragiudiziale della controversia, senza però alcun esito positivo, stante il protratto silenzio dell'appellata ai solleciti contenuti nelle ultime pec del 15.01.2019 e del 17.01.2019 (doc. 23 2e 24 fasc. I grado appel- lante). Pertanto, sostanzialmente, la , con il proprio comportamento, ha reso ne- Controparte_1 cessaria l'attività giudiziaria, mentre, il limitato accoglimento della domanda attorea, articolata in un unico capo, può essere ritenuto valido motivo di compensazione solo parziale (nella misura del 50%) delle spese processuali, che, per la restante parte, seguono invece il criterio della soccombenza in giudi- zio. Per tali motivi ed entro i citati limiti, il proposto appello è meritevole di accoglimento, con parziale ri- forma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto. Le spese del doppio grado di giudizio, compensate nella misura della metà, seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico della e liquidate come in dispositivo, tenuto Controparte_1 conto del valore della controversia, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., nonché del grado di complessità, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in grado di appello, in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
PQM
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- in parziale accoglimento del proposto appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, confer- mata nel resto:
- condanna la a rifondere a le spese di lite del doppio Controparte_1 Parte_1 grado di giudizio, compensate nella misura della metà, che si liquidano, per la parte residua, per il primo grado, in complessivi € 272,50 per spese ed € 3.808,00 per onorari, oltre al rimborso forf. spese generali del 15%, IVA e CPA e, per il presente grado, in complessivi € 402,00 per spese e € 4.324,50 per onorari, oltre al rimborso forf. spese generali del 15%, IVA e CPA,;
- pone definitivamente a carico della le spese di CTU del precedente Controparte_1 grado di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 16.01.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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