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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
Emanuela Lipari, all'esito della discussione svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1333 del Ruolo Generale del 2022
TRA
e rappresentati e difesi, giusta Parte_1 Parte_2
procura in atti, dall'avv. Rosalinda Mangiapane ed elettivamente domiciliati in
Alcamo, nel Corso Sei Aprile n. 291
Attori
Contro
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
Liboria Orlando ed elettivamente domiciliato in Alcamo, nella via Florio n. 6
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
e - premettendo di essere, Parte_2 Parte_1
rispettivamente, proprietaria e conduttore del fondo rustico sito in Alcamo, nella
C/da Costa dell'Ape, identificato al NCUE del Comune di Trapani al foglio 42,
p.lle 148, 433, 434, etc. - hanno agito in giudizio, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente derivanti dagli incendi propagatisi, in data 8.9.2019 e 8.8.2021, dai fondi finitimi di proprietà del convenuto (proprietario dei fondi rustici identificati al NCUE al fg.
106, p.lle 524 – 525 – 526 – 528 – 520 – 531 – 532 – 533 – 534 – 318, etc.), che avrebbero distrutto vari alberi di ulivo ed eucalipto e diverse piante di viti.
Gli attori – evidenziando che quelli testé indicati non sarebbero stati i primi incendi a propagarsi dal fondo di proprietà del – hanno dedotto che i CP_1 danni patiti ammonterebbero ad € 5.955,00, ed afferirebbero sia al danno materiale alle colture, che alla mancata produzione dei prodotti agricoli, compiegando all'uopo c.t.p.
Pertanto, gli attori – rappresentando che ogni trattativa stragiudiziale per la risoluzione bonaria della controversia ha avuto esito negativo – hanno chiesto al
Tribunale di: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al sig. per i danni subiti alle colture di proprietà degli Controparte_1 attori e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento Controparte_1
dell'importo complessivo di € 5.955,00, ovvero – in via subordinata - nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 3.11.22, ha Controparte_1
eccepito il difetto di legittimazione attiva del , nonché il proprio difetto Parte_1
di legittimazione passiva, in quanto mero nudo proprietario del fondo.
Pertanto, parte convenuta ha chiesto al Tribunale di: “Accertate e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. e per l'effetto Controparte_1
rigettare le richieste tutte avanzate da e Parte_2 CP_2
.
[...]
La causa è stata istruita documentalmente e, a seguito della mancata adesione alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale con ordinanza del 24.5.2023, viene ora in decisione.
*****
La domanda va rigettata.
Il relazione alle censure difensive spiegate dal convenuto deve escludersi che il soggetto evocato in giudizio sia il titolare passivo della pretesa risarcitoria avanzata in questa sede.
Sul punto giova precisare che ai sensi dell'art. 2051 c.c. risponde colui che ha il
“governo della cosa” e tale criterio è un elemento qualificante la custodia e si concretizza nella “disponibilità immediata sulla cosa”, disponibilità di fatto che non può essere disgiunta dalla “disponibilità giuridica” delle condizioni di uso e di conservazione della cosa (Cass. S.U., 12019/1991). Secondo la Suprema Corte infatti, l'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un “effettivo potere fisico” sulla cosa, che implica il dovere di custodire la stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che, per sua natura o per particolari contingenze, produca danni (cfr. ex multis Cass. 1948/2003 secondo cui: “In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere - dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore”).
La qualità di custode prescinde, dunque, dalla titolarità di un diritto di proprietà sulla cosa, richiedendosi per contro che il soggetto ne abbia l'effettiva padronanza e disponibilità.
Costituisce, inoltre, principio consolidato quello in base al quale “Ai fini della responsabilità presunta per cose in custodia ai sensi all'art. 2051 cod. civ.,
l'usufruttuario, avendo il possesso della cosa, è parificato al proprietario” (cfr.
Cass. 12280/2004; cfr. nello stesso senso, più di recente, Cass. 20429/2022, che in motivazione afferma “La responsabilità cagionata da cose in custodia ricade infatti sul soggetto che abbia il pieno controllo della cosa, con la conseguenza che, ove la res sia nel possesso di un usufruttuario, questi ne risponde quale titolare della custodia (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12280 del 05/07/2004; Sez. 1,
Sentenza n. 2301 del 01/03/1995; Sez. 3, Sentenza n. 819 del 02/04/1963).
Questa conclusione discende dalla circostanza che il presupposto della responsabilità invocata risiede nella normale condizione di "potere sulla cosa", che - in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res -- sia tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale, sicché essa postula la qualità di proprietario della cosa che ha dato luogo all'evento lesivo che ne abbia l'effettivo godimento o, comunque, di soggetto terzo tenuto per legge a provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria).
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, emerge dalla documentazione allegata dal convenuto (cfr. visure ipocatastali allegate alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc), che il è mero nudo proprietario delle particelle indicate CP_1 dagli attori quali fondi limitrofi ai propri e dai quali si sarebbero propagati gli incendi.
Conseguentemente, alla luce dei sopra richiamati principi giurisprudenziali, deve escludersi che lo stesso, in quanto privo di un effettivo potere sulla cosa, sia titolare di un potere di custodia e controllo dei detti beni. Tale titolarità è, infatti, riconducibile, in astratto, in via esclusiva all'usufruttuario. Va, comunque, precisato che nell'ipotesi in cui il bene sia locato o concesso in comodato – con conseguente trasferimento al conduttore/comodatario della disponibilità della res
- l'obbligo di custodia grava in capo al conduttore stesso (più in particolare, sull'allocazione della responsabilità in capo al conduttore cfr. Cass. 13881/2010;
Cass. 10983/2023).
Va rammentato che la parte che introduce il giudizio – al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni – deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in esame, è il nudo proprietario dei fondi, ed in quanto tale privo di un effettivo potere sui beni, non può esser chiamato a rispondere dei danni cagionati al fondo di parte attrice ex art. 2051 c.c.
Deve, peraltro, esser sottolineato come parte attrice non ha provato né offerto di provare che il fosse in realtà nella disponibilità materiale dei fondi e CP_1
che, in concreto, fosse dotato di un effettivo potere di governo e di custodia degli stessi. Non significativa appare, sul punto, né la mera partecipazione al procedimento di negoziazione assistita, né il carteggio depositato in uno all'atto di citazione, dal momento che già con la nota di riscontro datata 16.10.2019 il unitamente alla propria coniuge, eccepiva pure di non esser nella CP_1
disponibilità dei terreni in questione poiché concessi in comodato ad un terzo
(tale . Persona_1
Da ultimo, va evidenziato che fuori dalla ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cpc, il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 cpc, coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione. (Cass. n. 25676/2014). Nel presente giudizio, in assenza di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. 516/2022) con i soggetti terzi che parte attrice ha chiesto di chiamare in causa - ovvero la comproprietaria di alcune particelle ( e la usufruttuaria Controparte_3
( ) - il Tribunale ha rigettato la richiesta di integrazione del Persona_2 contraddittorio con tali soggetti, e ciò tanto più che l'utilità della chiamata si sarebbe potuta apprezzare se fosse stato citato anche il comodatario del fondi in questione.
In definitiva, la domanda va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria eccezione, difesa o istanza disattesa, definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda;
- condanna e in solido tra loro, al Controparte_2 Parte_2
pagamento delle spese di lite in favore di , che si Controparte_1
liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Trapani, 14.4.2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari