Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/06/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Venditto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2846 R.G. cont. 2021
TRA
- C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in viale 12 Giugno 15/2 - Bologna (BO), presso lo studio dell'avv.
AN DI LETA, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti AN DI LETA e Marco MORONI, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
PARTE OPPONENTE
E
DI - C.F. , elettivamente domiciliata CP_1 C.F._2 in via Nerva n. 38, - Aprilia (LT) presso lo studio dell'avv. Sara FUSI, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 682/2021 - R.G. 6377/2020 emesso dal Tribunale di Latina in data 12/04/2021 e notificato in data 13/04/2021.
1
€.1.692,87 a titolo di rimborso dichiarazione di successione, oltre interessi di mora a decorrere dalla domanda. In ogni caso respingere tutte le domande di Parte_2
; respingere altresì la richiesta di “compensazione” delle somme “anticipate da
[...]
per le spese mediche e funebri del de cuius e di Parte_2 Persona_1
in quanto domanda inammissibile e, poiché, le spese sono già state rimborsate. In tutti i casi vinte le spese di lite”;
per parte convenuta (note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni): “Ai fini della verbalizzazione per l'udienza a trattazione scritta, la scrivente difesa precisa le proprie conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta e successive difese e, pertanto, chiede che l'On.le Tribunale adito voglia: A. rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto, decreto n. 682/21 del 12.04.21 emesso nel procedimento RG 6377/21: B. in ogni caso accertare e dichiarare il diritto di credito di , quale erede di , nei confronti di Parte_2 Persona_2 Parte_1 della somma di € 21.666,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge e, per
l'effetto, condannare al pagamento, in favore di , Parte_1 Parte_2 della somma di € 21.666,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
C. rigettare la domanda riconvenzionale perché infondata in fatto e in diritto o, in subordine, compensare la somma richiesta con quelle anticipate da Parte_2
per le spese mediche e funebri del fu e di e gli altri Persona_2 Persona_1 crediti in questa sede riconosciuti. Posto che la CTU ha confermato l'autenticità della firma temerariamente disconosciuta da , si chiede, inoltre, che Parte_1 venga irrogata a la sanzione prevista dall'art. 220 c.p.c. e che il Parte_1
medesimo venga condannato al risarcimento per lite temeraria stante il palese
2 intento dilatorio sotteso al disconoscimento di una firma palesemente autografa, oltre all'integrale versamento delle spese di CTU, anticipate pro quota dalla odierna opposta. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 682/2021 del Tribunale di Latina, con il quale lo stesso è stato condannato al pagamento dell'importo di € 21.666,00 oltre interessi come da domanda, nonché le spese e le competenze della procedura monitoria così come liquidati.
A sostegno della domanda parte opponente ha rilevato, in premessa, che l'8/03/2021, deceduto in Aprilia Di TA LU, sono divenuti di lui eredi la moglie e i figli ed Persona_1 Parte_2 Pt_1
L'asse ereditario sarebbe stato composta da beni mobili individuati in giacenze di conto corrente, titoli e due quote societarie delle società di famiglia:
(per il 51% del capitale sociale) e la (per il CP_2 Controparte_3
5% del capitale sociale), nonché da beni immobili identificati in magazzino di via
Vico, in Aprilia (in comproprietà per 1/3 per ciascun erede), immobile sito in Nettuno
(in proprietà di per 2/3 e di e per 1/6 Persona_1 Parte_1 Pt_2
ciascuno), entrambi concessi in locazione commerciale alla oltre ad un CP_2
appartamento in via Muzio Clementi, in locazione ad uso abitativo nonché
l'abitazione in via Guardapasso n. 32 (Aprilia), residenza e dimora del de cuius e della moglie, in comproprietà per i 2/3 e per 1/6 di Persona_1 Pt_2
e
[...] Pt_1
La convenuta ha avviato procedura di mediazione volta ad Parte_2 ottenere la divisione dell'eredità che si è conclusa con il mancato accordo tra le parti,
a seguito della quale ha proceduto a notificare lo sfratto per supposta morosità nei confronti della società ha poi notificato un ricorso per reintegrazione nel CP_2 possesso dell'immobile di Via Vico e richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo contro per la restituzione di un “finanziamento soci” del de cuius; ha infine agito CP_2
contro il fratello, odierno opponente, ottenendo il decreto ingiuntivo n. 682/2021 per
3 il recupero di un preteso “credito ereditario” pari a complessivi € 21.666,00 (oltre spese e interessi di mora dalla domanda).
Nel ricorso volto ad ottenere la pronuncia monitoria l'opposta ha dedotto che l'importo sarebbe derivato da un primo prestito infruttifero di complessivi €
60.000,00 dal padre al figlio come risultante da scrittura Persona_2 Pt_1
privata del 26/07/2016, nonché da altro prestito per € 10.000,00 ricevuto a mezzo bonifico dal conto corrente dei genitori in data 6/12/2016, da computarsi nella misura del 50% poiché proveniente da conto cointestato ai genitori;
che vi fosse poi una scrittura privata datata al 26/07/2016 costituente riconoscimento di debito con termine per la restituzione di anni 10; che l'opponente/ingiunto fosse decaduto dal beneficio del termine in quanto, da un lato, per il secondo prestito non era stato stabilito un termine per la restituzione e, dall'altro lato, perché l'ingiunto aveva negato di voler adempiere alla restituzione delle somme.
Le somme indicate erano state richieste da parte della convenuta in forza di scritture indicate dalla parte, cui l'attore si è opposto evidenziando come non vi fosse prova che la somma - neppure indicata nel quantum - costituisse un prestito dal padre al figlio;
come, ancora, non vi fosse prova tangibile del cosiddetto “riconoscimento di debito”, documento di dubbia autenticità; come non fosse certezza della provenienza della documentazione posta a sostegno del decreto ingiuntivo da Parte_2
In particolare, l'opponente ha allegato di aver prodotto un disconoscimento in via stragiudiziale della scrittura che parte opposta riteneva integrante un riconoscimento di debito, che tuttavia non è stato visionato da parte del giudice del procedimento monitorio poiché il termine per l'integrazione della prova sarebbe scaduto il 15/03/2021.
Ha contestato, dunque, la certezza della provenienza della scrittura in oggetto, affermando di non aver mai redatto tale riconoscimento di debito, né lo avrebbe spedito a suo padre, sostenendone anche l'assenza di indicazione di data certa (mentre l'opposta aveva rilevato di aver ricevuto detta scrittura proprio dal padre). Una serie di elementi di fatto quali la firma illeggibile, la data incerta e le circostanze di tempo e di luogo in cui la scrittura sarebbe stata formata, sostiene l'opponente, farebbero ritenere non genuina la scrittura contenente il riconoscimento di debito, dunque espressamente disconosciuta.
4 Parte convenuta/ingiungente non avrebbe inoltre fornito prova circa l'individuazione del credito oggetto di decreto ingiuntivo quale credito dell'eredità.
L'opponente ha quindi dedotto, in merito alla presunta decadenza dal beneficio del termine, che non avrebbe fondamento l'affermazione di parte opposta, secondo cui l'opponente avrebbe negato di voler restituire quanto riconosciuto come debito verso il padre, poiché esso opponente, a fronte di vari solleciti, non avrebbe mai ottenuto la documentazione allegata al procedimento monitorio, limitandosi la convenuta a sostenere che egli fosse decaduto dal beneficio del termine stabilito per la restituzione del credito verso il padre.
Secondo l'attore/opponente la tesi in merito alla decadenza del beneficio sarebbe infondata perché non conforme al dettato dell'art. 1186 c.c., sia perché ove dimostrata la veridicità del documento ricognitivo del debito, lo stesso indicherebbe il termine decennale per la restituzione (scadenza al 25/07/2026), e anche perché la mancata volontà espressa di restituzione delle somme sarebbe derivata dalla circostanza per cui l'attore non avrebbe mai avuto visione delle scritture, come già evidenziato in una missiva del 17/12/2020.
Le medesime osservazioni varrebbero per il prestito infruttifero di € 5.000,00 di cui al conto corrente cointestato, per cui, sostiene l'attore, non è stato prodotto nemmeno un accordo da cui desumere l'obbligo restitutorio intercorso tra le parti;
inoltre sarebbe dubbia anche la natura di prestito visto il modico valore dell'importo.
Infine, nel ricorso monitorio, si è dato atto che esso opponente avrebbe presentato la dichiarazione di successione in data 8/09/2020, sostenendone i relativi costi per € 5.078,62, ne deriverebbe pertanto il diritto al rimborso nella misura di 1/3 pari ad € 1.692,87, oltre interessi di mora a decorrere dalla domanda.
Ciò considerato, parte opponente ha concluso chiedendo preventivamente che non fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
nel merito, in via principale, ha chiesto di revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 682/2021 e, in subordine, dichiarare che l'opponente non è decaduto dal beneficio del termine a suo favore.
5 In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di al Parte_2
pagamento della somma di € 1.692,87 a titolo di rimborso delle spese per dichiarazione di successione, oltre interessi di mora a decorrere dalla domanda.
1.1 Con comparsa depositata il 3/11/2021 si è costituita in giudizio Pt_2
proponendo, in via preliminare, istanza per la verificazione delle firme
[...]
disconosciute da parte opponente.
Ha inoltre chiesto di ordinare all'attore l'esibizione dei documenti sottoscritti in data antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo dinanzi a pubblici ufficiali, ex art. 210 c.p.c., e di ordinare all'opponente di scrivere sotto dettatura alla presenza di un consulente tecnico ai sensi dell'art. 219 c.p.c..
Ha rilevato che il termine per l'adempimento risulterebbe scaduto in ragione del fatto che l'opponente avrebbe tenuto un comportamento chiaramente e inequivocabilmente teso a non voler adempiere al proprio obbligo nei confronti del creditore, e tale condotta dovrebbe ravvisarsi nel disconoscimento, secondo la convenuta “falso”, del documento ove l'opponente avrebbe al contrario riconosciuto il suo debito.
Parte opposta ha sostenuto, inoltre, di non aver mai conferito incarico o delegato il fratello a presentare una dichiarazione di successione, né di ciò sarebbe stata avvisata se non dopo mesi;
la dichiarazione presentata da Parte_1 sarebbe tra l'altro incompleta con omissione di valori per circa € 200.000,00, esponendo tutti gli eredi a una liquidazione successiva e sanzionatoria da parte dell'Agenzia delle Entrate;
non vi sarebbe prova che il pagamento della dichiarazione sia stato fatto da e l'opposta ha allegato di aver tentato di rendersi Parte_1
disponibile ad una verifica comparata con l'opponente sulle spese che entrambi hanno sostenuto in favore dei genitori, senza tuttavia ottenere riscontro positivo della controparte.
Allegando, inoltre, comportamenti scorretti tenuti dall'opponente nella gestione delle aziende di famiglia, compresa l'estromissione di parte opposta dall'amministrazione delle stesse, il mancato pagamento di canoni di locazione da parte dell'opponente nei confronti dell'impresa di cui la convenuta sarebbe CP_2
comproprietaria e la mancata ripartizione degli utili della società di famiglia, essa convenuta ha concluso chiedendo, previa verificazione delle firme apposte sul
6 documento da cui sarebbe emerso il riconoscimento del debito, il rigetto dell'opposizione con contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto, n.
682/2021, emesso dall'intestato Tribunale il 12/04/2021 nel procedimento identificato all'R.G. n. 6377/2021 e l'accertamento, in ogni caso, del proprio diritto di credito pari ad € 21.666,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge, chiedendo, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale o in subordine, la compensazione della somma richiesta con quelle anticipate dalla convenuta per spese mediche e funebri conseguenti alla morte dei comuni genitori e le altre riconosciute.
Con la comparsa conclusionale depositata il 22/04/2025 la convenuta ha altresì chiesto l'accertamento della temerarietà della condotta processuale dell'attore/opponente con contestuale richiesta di condanna al risarcimento ex art. 96
c.p.c.
1.2 Assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c.. e accolta l'istanza di verificazione della scrittura contenente il riconoscimento di debito datata al 26/07/2016, depositata in originale come allegato 1 del fascicolo depositato in cancelleria il 21/01/2022, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologia e le conseguenti misure di cautela per la custodia della scrittura ai sensi dell'art. 217 c.p.c. ed è stata altresì disposta la cancellazione, ai sensi dell'art. 89
c.p.c., del seguente periodo alla pag. 2 della terza memoria istruttoria del 14/02/2022 depositata da parte opposta: “come già evidenziato in passato, si presume che ciò sia conseguenza del fatto che lo stesso AN Di TA sia imparentato con tutte le parti, seppure non abbastanza da essere coinvolto nella divisione di una cospicua eredità” in quanto gratuitamente allusiva a condotte strumentali e senza alcuna relazione con l'esercizio del diritto di difesa.
Depositata in data 3/03/2023 la perizia grafologica espletata dal CTU nominato, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 19/2/2025, assegnando alle parti termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per le memorie di replica.
2. Parte opponente, , ha introdotto il presente giudizio di Parte_1
opposizione per contestare quanto statuito dal decreto ingiuntivo n. 682 del 2021, emesso in data 12/04/2021 dal Tribunale di Latina nel procedimento rubricato
7 all'R.G. n. 6377 del 2020 e che ha ingiunto a il pagamento della Parte_1 somma di € 21.666,00 oltre interessi e spese di procedura.
Detta somma costituisce la quota (1/3) che risulterebbe spettante a Pt_2
in qualità di erede del comune padre, per il prestito che
[...] Persona_2 quest'ultimo avrebbe concesso all'opponente comprovato da Parte_1 scrittura privata datata al 26/07/2016, per l'importo di € 60.000,00, versato mediante assegno circolare da non restituiti al creditore.
Parte opponente nell'introdurre il presente giudizio ha tempestivamente disconosciuto la scrittura privata del 26/7/2016 posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla convenuta scrittura contenente Parte_2
quietanza di ricezione di prestito infruttifero sottoscritta da per Parte_1
l'importo di € 60.000,00, versati con assegno bancario da Persona_2
L'opposta ha quindi proposto, in via preliminare, istanza di verificazione delle firme disconosciute ai sensi della previsione di cui all'art. 216 c.p.c..
L'istanza di verificazione regolata dalla norma citata è finalizzata ad accertare la paternità della scrittura privata disconosciuta dalla parte contro la quale è stata prodotta in giudizio e costituisce un onere a carico della parte che vuole avvalersi della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta.
L'onere imposto alla parte che intenda avvalersi della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta deriva dal presupposto per cui “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto - essendogli precluso
l'accertamento dell'autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima
o ad argomenti logici - e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli” (Cass. civ. sez. II, 08/02/2024, n.3602).
L'obiettivo sotteso alla proposizione di detta istanza è, dunque, quello di far acquisire al documento disconosciuto l'efficacia di prova legale che gli assegna l'art. 2702 del c.c., mediante attribuzione della dichiarazione a colui che risulta averla sottoscritta.
8 La norma prevede infatti che “la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”, e dunque l'accertamento dell'autenticità delle firme, principalmente in relazione al riconoscimento espresso o tacito (v. 215 c.p.c.) di colui contro il quale il documento è prodotto, fa piena prova della paternità dell'atto. Tuttavia, anche nel caso in cui questi disconosca la propria dichiarazione o la propria sottoscrizione, la parte che voglia utilizzarla può proporre il procedimento di verificazione della scrittura privata (v. 216 ss. c.p.c.) per ottenerne l'accertamento giudiziale.
Occorre rilevare come a fronte della contestazione della autenticità di una scrittura privata esibita in fotocopia in giudizio e di cui si eccepisca la contraffazione, la parte che intenda valersene deve produrre il documento originale, o indicare le ragioni per cui non ne sia in possesso, in modo da consentire alla controparte di valutare la reale natura della contraffazione e così di proporre la querela di falso, il cui giudizio di accertamento deve necessariamente svolgersi sull'originale (parte motiva Cass. civ. sez. III, 13/12/2018, n.32219; conf. Cass. civ. sez. III, 30/09/2011,
n. 19987).
Si afferma in giurisprudenza che a seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre
l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso (Cass. civ. sez. I, 06/08/2015, n.16551), non potendo invece che risultare inattendibile un esame grafico condotto su di una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi. […] ed invero, “solo se compiuta sul documento originale - in relazione al quale è configurabile l'accertamento dell'autenticità - la verificazione può utilmente condurre, in alternativa al riconoscimento, al risultato di attribuire la dichiarazione al suo apparente sottoscrittore (Cass., civ. sez. VI, 29/09/2014, n. 20484).
9 2.1. La scrittura privata in originale, datata al 26/07/2016, è stata depositata da parte dell'opposta in cancelleria in data 21/01/2022 e sulla base della stessa e delle scritture comparative in atti, è stata disposta perizia grafologica al consulente tecnico incaricato, Prof.ssa che ha depositato la relativa relazione in data Persona_3
3/03/2023.
Dalla relazione del CTU risulta accertata l'autografia della sottoscrizione da parte dell'opponente , autore dell'atto disconosciuto. Parte_1
Ha rilevato il CTU che: “L'analisi condotta, sulla verificanda prima e sulle autografe poi, ha mostrato molte similarità non riconducibili alla mera morfologia, ma che coinvolgono le categorie probanti in ambito peritale;
infatti, le somiglianze riscontrate riguardano:
- la natura grafo dinamica alla base del “prodotto” firma;
- la scorrevolezza e fluidità nella conduzione del tratto;
- la prevalenza di tratti curvilinei, mentre i tratti angolosi si trovano solo nel blocco centrale della firma;
- la modalità di movimento rispetto al rigo di base;
- lo spazio interletterale:
- l'ideazione mentale e la successiva realizzazione delle maiuscole del primo e del terzo blocco che corrispondono a due differenti lettere la L e la E vergate entrambe come fossero la lettera greca delta minuscola δ;
- i gesti fuggitivi sfumati e rivolti verso il basso nel primo e terzo blocco, sfumati e rivolti in alto nel secondo;
- i punti di inizio e fine delle singole lettere pur nelle inevitabili variazioni dovute al fatto che la mano non è una stampante;
- la presenza di uno spazio inter-letterale maggiore tra le due lettere del primo blocco”.
Ha ulteriormente evidenziato il CTU, anche mediante rappresentazioni grafiche esplicative ed immediatamente apprezzabili, come fosse “interessante notare che anche nella firma vergata per esteso o nella firma sintetica si rintraccino le caratteristiche individualizzanti legate alla ideazione e alla successiva realizzazione del prodotto firma.
10 Il consulente incaricato ha dunque potuto così concludere, senza che dette conclusioni siano state criticate, che “Al di là delle minime differenze formali emerse nel corso dell'analisi è fondamentale ribadire che la firma in verifica è spontanea, ciò vuol dire che è stata vergata di getto, in modo del tutto automatico.
Le somiglianze emerse sono numerose e sono state riscontrate in elementi dinamici e psicomotori individualizzanti quali: l'ideazione mentale sottesa alla realizzazione della firma stessa, la conduzione del tratto, il movimento, i punti
d'avvio e di chiusura delle lettere, i gesti fuggitivi, l'andamento della firma rispetto al rigo di base, la distanza interletterale, l'ampio spazio tra i due componenti il primo blocco della firma.
Le caratteristiche appena elencate sfuggono anche al più esperto degli imitatori;
pertanto, decade l'ipotesi di imitazioni perché nemmeno l'imitatore più abile sarebbe in grado di riprodurre tali elementi senza lasciar traccia dello sforzo profuso.
Inoltre, le similarità rintracciate afferiscono alle tre categorie considerate probanti ai fini peritali: il movimento, la pressione e il gesto fuggitivo. Tali categorie sono ritenute fondanti nell'indagine grafica perché sono inimitabili in quanto: la prima nasce da una spinta di tipo psicomotoria;
la seconda è indicativa dell'energia psicofisica del tutto personale e non imitabile;
la terza, infine, è il prodotto di un impulso istintivo e irrefrenabile che sfugge a qualsiasi controllo razionale, tant'è che si definisce il “tic” della scrittura. Come non è possibile imitare questi tre elementi, così non è possibile sopprimere i propri quando si tenta di imitare la grafia altrui.
L'attenta analisi condotta, prima sulla sottoscrizione in verifica a nome
[...]
e poi sulle firme comparative, nonché il confronto effettuato, Parte_1
evidenziano che si è di fronte ad un caso di autografia. Pertanto, la sottoscrizione in verifica, nella presente relazione individuata con la sigla V, di cui si chiedeva di verificare la riconducibilità alla mano del sig. è a lui Parte_1 riconducibile, quindi, è autografa. L'ipotesi contraria, invece, non ha trovato alcun riscontro”.
L'esito della consulenza tecnica espletata ha rilievo, quindi, in ordine all'accertamento della paternità del documento in cui si evince il riconoscimento, da
11 parte dell'opponente del proprio debito nei confronti del padre, in relazione ad un prestito da questi concesso a , per la somma di € 60.000,00. Parte_1
2.2. La ricognizione del debito, prevista dall'art. 1988 c.c., costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, esonera dall'onere di provare il rapporto fondamentale soltanto il soggetto al quale è stata indirizzata, a meno che non contenga l'indicazione della “causa debendi”.
Dunque, “il riconoscimento e la ricognizione di debito (che, ai sensi dell' art.
1988 c.c. , costituiscono dichiarazioni unilaterali recettizie) non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione ma rivestono solo un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, di modo che, affinché possa spiegare il proprio effetto, è necessario che la relativa dichiarazione sia indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, restando irrilevante che il documento che la contenga venga ugualmente
a conoscenza, seppure indirettamente, del creditore medesimo” (Cass. civ., sez. III,
29/05/2023, n. 15057).
In definitiva, “il riconoscimento e la ricognizione di debito costituiscono dichiarazione unilaterale recettizia, non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale” (Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2104).
All'esito dell'allegazione della scrittura privata in oggetto, ricognitiva del debito di parte opponente, l'onere della prova inerente la sussistenza o meno del rapporto fondamentale alla base della ricognizione (sussistente nel prestito dal creditore al debitore ) grava in capo all'opponente Persona_2 Parte_1
stesso che oltre al disconoscimento della sottoscrizione, qui ritenuta autografa a seguito dell'espletamento della perizia grafologica, si è limitato a contestare la certezza della qualificazione del credito come allegata da controparte, rinviando a precedenti rapporti di corrispondenza intrattenuti con l'opposta, in cui avrebbe rilevato “i contorni nebulosi della documentazione invocata” e la mancata allegazione del documento al tempo dello scambio di missive tra le parti.
Al di là del disconoscimento della paternità del documento comprovante l'avvenuto prestito, non ha fornito prova in ordine alla restituzione Parte_1 delle somme erogate, né ha indicato sufficienti elementi giustificativi dell'eventuale
12 percezione delle stesse a titolo diverso rispetto al prestito che si desume dal tenore letterale del documento, limitandosi a dubitare della genuinità del documento allegato.
3. Nonostante l'accertata autografia del documento allegato da cui emerge la ricognizione di debito da parte dell'opponente e comunque una legittima fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento per l'importo di € 60.000,00, la domanda di revoca del decreto ingiuntivo n. 682/2021 deve essere accolta in ragione della inesigibilità del credito invocato.
Emerge infatti dalla lettura della scrittura privata, impostata quale dichiarazione da parte di , l'ammissione di “aver ricevuto dal Parte_1 proprio genitore ) l'importo di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) a Persona_2
mezzo Assegno bancario n° 3704407066-09 Banca Unicredit in data 26/Luglio/2016
a titolo di prestito infruttifero da restituire entro i prossimi dieci anni”; il contenuto letterale dell'atto implica che il debito, alla data di introduzione del ricorso per decreto ingiuntivo, nonché all'attualità, non risulta scaduto, prevedendosi come data di scadenza quella decennale, che corrisponde al26/07/2026.
Né può assumere rilevanza il disconoscimento della scrittura privata ad opera dell'opponente, quale volontà di non ottemperare all'obbligazione di pagamento di cui è oggetto, atteso che detta circostanza non comporta la decadenza dal beneficio del termine.
Se, infatti, per l'adempimento è fissato un termine, secondo il disposto di cui all'art. 1184 c.c., “questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del credito” e nel caso di specie vale la presunzione dettata in virtù dell'assenza di elementi che al contrario fanno presumere che il termine si stabilito a favore del creditore. Non vi è l'allegazione di alcun elemento idoneo a superare la presunzione.
Inoltre, le circostanze che, secondo quanto previsto all'art. 1186 c.c., comportano la decadenza dal termine, e ammettono, dunque, che il creditore possa esigere immediatamente la prestazione, attengono alla intervenuta condizione di insolvenza del debitore o alla diminuzione, per fatto proprio del debitore, delle garanzie che questo aveva dato o dalla mancata dazione delle garanzie promesse.
13 La giurisprudenza della Suprema Corte in materia di insolvenza del nuovo creditore offre uno spunto interpretativo utile a comprendere la portata del concetto di “insolvenza” che ammette l'esigibilità del credito anteriormente alla sua scadenza, di cui all'art. 1186 c.c., in un arresto in cui ha affermato che “la nozione d'insolvenza utilizzata all'art. 1274, comma 2, c.c., che esclude la liberazione del debitore originario se il delegato, o l'accollante era insolvente al momento dell'assunzione del debito, non è desumibile analogicamente da quella dettata dagli articoli 5 e 67 l. fall., norme improntate al principio della tutela della par condicio creditorum, e non della tutela dell'affidamento del singolo creditore, ma è quella dell'insolvenza civile che si ritrova anche negli artt. 1186, 1299, 1313, 1626, 1868, 1943 e 1953 c.c., e va intesa come riferimento ad ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento, o all'accollante, di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (compresa quella oggetto di delegazione od accollo), essendo sufficiente che si colleghi ad una situazione di difficoltà economica
e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, che va valutata al momento dell'assunzione del debito originario da parte di un nuovo soggetto(delegato od accollante) senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione” (Cass. civ. sez. II, 16/06/2023, n.17362).
Ancor più nello specifico, si legge nella giurisprudenza di legittimità: “Lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 c.c. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità
e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica
e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con riferimento al momento della decisione. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la legittimità della richiesta di decadenza del debitore dal beneficio del termine, avendo valutato che il mancato versamento di alcune rate di prezzo di una
14 compravendita, accompagnato dalla spedizione di una lettera da parte del debitore, che motivava il rifiuto di onorare le rate del debito con riferimento specifico a pretesi inadempimenti della creditrice, non costituisse, di per sé, segno rivelatore di uno stato di sbilancio economico) (Cass. civ., sez. II, 18/11/2011, n. 24330).
In forza dell'art. 1186 c.c., quando il termine per l'adempimento è stabilito a favore del debitore, il creditore può dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e pretendere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito le garanzie date o non ha dato quelle promesse;
in particolare lo stato di insolvenza può essere dedotto direttamente con il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto ed è costituito da una situazione di dissesto, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, tale da rendere verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Dunque, è la condizione di difficoltà economica e patrimoniale verificata a concedere al creditore di anticipare il momento in cui dovrà essere adempiuta l'obbligazione del debitore, in ragione del rischio di una futura impossibilità di adempimento cagionata da un eventuale dissesto del debitore.
Inoltre, “la disposizione dell'art. 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti” (Cass. civ. sez. VI,
27/01/2022, n. 2411).
3.1. Nel caso in esame non risulta dimostrato uno stato di insolvenza del debitore, né risulta che lo stesso abbia offerto garanzie per l'adempimento, poi diminuite, o abbia promesso garanzie poi non più fornite.
Non può ritenersi raggiunta (invero neppure tentata) la prova dell'insolvenza del debitore, né il solo comportamento, seppur censurabile, volto ad operare un disconoscimento di scrittura privata poi verificata come autentica, è grado di fondare il presupposto di cui all'art. 1186 c.c., atteso che l'applicazione della norma ha un diverso presupposto e svolge la funzione di garantire il soddisfacimento del credito, che deve risultare in pericolo. Circostanza qui né dedotta né provata.
15 Dunque, prima della scadenza del termine previsto dalle parti, che si può presumere posto a favore del debitore, in assenza dei presupposti regolati dall'art. 1186 c.c., l'adempimento dell'obbligazione non può essere richiesto dal creditore anteriormente alla scadenza del credito, pertanto il decreto ingiuntivo, dati i presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. non può essere emesso sulla base di un credito inesigibile.
3.1.1 È solo il caso di precisare che le pronunce della Suprema Corte richiamate nelle premesse del ricorso per decreto ingiuntivo a dimostrazione della sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti della decadenza del termine, non si attagliano al caso di specie.
È sufficiente riportarne le massime per intero per comprenderlo: “Nelle obbligazioni a termine ed anche in quelle senza termine (nei casi in cui il termine è tuttavia necessario per la natura della prestazione e non sia stato stabilito d'accordo tra le parti) si può avere inadempimento anche prima della scadenza o della fissazione del termine quando la parte obbligata dimostri, con atti o fatti univoci,
l'intenzione di non adempiere. La certezza che il debitore non eseguirà la prestazione entro il termine ancora da scadere (o da fissare giudizialmente) si riscontra nel caso in cui risulta che il debitore (oltre che dichiarare di non voler adempiere) prefigura quell'astensione dagli atti positivi di adempimento omettendo di compiere quelle attività che la natura della prestazione (nella specie pubblicazione di un dizionario) gli imponeva di svolgere per essere in grado di adempiere nel tempo dovuto. Tali situazioni, parificabili all'inadempimento, possono verificarsi prima della scadenza dei termini contrattuali in tutte le ipotesi di contratti aventi ad oggetto una prestazione per la quale sia necessario l'espletamento di un ciclo di lavorazione, come il contratto di edizione. Se, in un contratto di edizione, l'editore manifesta il suo intendimento di non effettuare l'esecuzione del contratto, non è necessario, per
l'autore, ricorrere al giudice per chiedere la fissazione del termine a norma dell'art.
128 l. diritto autore. Infatti, la concessione di un termine ha la finalità di consentire
l'esecuzione del contratto e tale finalità non può essere raggiunta se l'editore ha già rifiutato definitivamente l'adempimento.
In tema di contratto d'edizione, la dichiarazione scritta dell'editore di non poter pubblicare l'opera, accompagnata dalla cessazione dell'attività preparatoria
16 della pubblicazione stessa, la quale evidenzi chiaramente il suo intento definitivo di non provvedere all'adempimento, legittima la controparte a conseguire la risoluzione del rapporto per colpa dell'editore medesimo, ancorché non sia ancora scaduto il termine pattuito per detta pubblicazione, ovvero quello all'uopo fissato dalla legge o dall'autorità giudiziaria, secondo la disciplina dettata dagli art. 127 e 128 della l. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, tenuto conto che tale disciplina non deroga e non è incompatibile con il principio generale della configurabilità dell'inadempimento dell'obbligazione, anche prima della scadenza o della fissazione del termine, quando il debitore manifesti inequivocamente l'intento di non adempiere” (Cass. civ., sez. I, 17/03/1982, n. 1721).
Il caso deciso dalla Suprema Corte legittima la risoluzione del contratto, ma non rende esigibile un credito, vigente l'accordo e con termine da scadere (a tacere della radicale diversità della fattispecie, del negozio e delle obbligazioni assunte dalle parti).
3.2. Il procedimento per ingiunzione può essere attivato a tutela di diritti di credito aventi ad oggetto la “corresponsione di una somma di denaro, la consegna di un determinato bene mobile o la consegna di una quantità determinata di beni fungibili”. Quando il diritto di credito si riferisce a una somma di denaro, esso dovrà essere caratterizzato dal requisito della liquidità, ossia dovrà essere determinato nel suo ammontare.
Per stabilire il carattere liquido del credito, oltre alla quantificazione della propria pretesa da parte del creditore, occorre anche la considerazione dei dati oggettivi, ossia occorre che “l'ammontare sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base a esso con un semplice calcolo aritmetico”
(Cass. civ., S.U., 13/09/2016, n. 17989, richiamata da Cass. civ., sez. VI, 23/09/2020,
n. 19894).
Oltre alla liquidità, altri elementi devono qualificare la pretesa azionata attraverso il procedimento di ingiunzione. Tra questi emerge il requisito della esigibilità del credito. Detto requisito richiede che il credito vantato sia venuto a maturazione e che quindi il creditore possa pretendere l'adempimento da parte del debitore alla data del deposito del ricorso.
17 Non può quindi essere emesso un decreto ingiuntivo per il pagamento di un credito che dipenda da una condizione sospensiva non verificatasi, o da una controprestazione non ancora adempiuta. In tal caso, tuttavia, il creditore ricorrente ha l'onere di offrire elementi atti a fare presumere l'adempimento della prestazione o l'avveramento della condizione (art. 633, secondo comma, c.p.c.).
Può essere emesso un decreto ingiuntivo quando non sia stato fissato un termine di adempimento, ben potendo il creditore esigere immediatamente la prestazione (art. 1183 c.c.), o sia stato fissato un termine a favore del creditore (art. 1185 c.c.)
Se, invece, il termine è stato previsto a favore del debitore, il creditore dovrà attendere la scadenza prevista prima di procedere al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, salvo che si sia verificata la decadenza del debitore dal beneficio del termine, per i motivi tassativamente indicati dall'art. 1186 c.c. (ad esempio, come visto, perché il debitore è divenuto insolvente), e ciò sia comprovato dal creditore con idoneo atto scritto.
Pertanto, il credito non scaduto alla data di richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, difettando del requisito della esigibilità, non poteva fondare il provvedimento;
va dunque accolta, sulla base di detto presupposto, la domanda di revoca del monitorio introdotta con l'opposizione nel presente giudizio.
Può essere accertato, nella misura di 1/3 di € 60.000,00 e quindi per l'importi di € 20.000,00 il credito di nei confronti di , credito Parte_2 Parte_1
con scadenza il 26/7/2026.
3.3 Per completezza va osservato che l'ulteriore importo oggetto di ingiunzione di pagamento per l'ammontare di € 10.000,00 ricevuto da Pt_1
dai genitori con bonifico bancario, a fronte della contestazione della natura
[...]
del credito stesso ed in assenza di alcuna fonte negoziale che lo giustifichi, non può essere riconosciuto in restituzione all'opposta. Né vi è alcun elemento o prava che dimostri il collegamento di detto trasferimento di denaro con la scrittura verificata in questa sede.
4. Parte opponente ha introdotto, inoltre, domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto la condanna di al pagamento della somma di € Parte_2
18 1.692,87 a titolo di rimborso, nella misura di 1/3, di quanto pagato dall'opponente per la dichiarazione di successione, oltre interessi di mora a decorrere dalla domanda.
Parte opposta, ha contestato la fondatezza della domanda allegando di non aver mai conferito incarico al fratello per la presentazione della Parte_1
dichiarazione di successione, né sarebbe stata avvisata, se non diversi mesi dopo;
ha altresì contestato la completezza della dichiarazione e chiesto, inoltre, la compensazione di detta spesa con altre da lei sostenute per i genitori, tra cui le spese di ricovero del padre, la spesa per il funerale del padre e quella per il trasporto in ambulanza della madre.
Va dichiarata preliminarmente l'ammissibilità dell'introdotta domanda riconvenzionale, sia da parte dell'opponente, sia da parte dell'opposto che deve considerarsi legittimato a proporre una domanda riconvenzionale, in reconventio reconventionis, atteso che tale domanda non è proponibile nel giudizio in cui si chiede il decreto ingiuntivo, essendo tale giudizio a cognizione sommaria, e non ordinaria, ciò è quanto rilevato di recente dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che hanno sancito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opposto può proporre nella comparsa di risposta domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a patto che esse trovino il loro fondamento nel medesimo interesse che ha sostenuto la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo. E ciò perché l'opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, come fase ulteriore anche se eventuale, e all'opposto, in quanto attore sostanziale, si devono riconoscere le stesse facoltà di modifica della domanda attribuite nel giudizio ordinario all'attore formale e sostanziale dell'articolo 183 c.c. (v. Cass. civ., S.U., 15/10/2024, n. 26727)
Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto procedimento a cognizione ordinaria, ossia caratterizzato dalla piena facoltà delle parti - sia l'opponente sia l'opposto - consente alle parti di articolare le proprie difese nei modi e nei tempi comunemente previsti, senza quelle preclusioni o limitazioni che solitamente contraddistinguono il ricorso per decreto ingiuntivo, ossia il procedimento base. Quest'ultimo, infatti, è a “cognizione sommaria”, ossia viene discusso e deciso “inaudita altera parte”, e cioè sulla base del solo deposito, da parte del ricorrente, della documentazione attestante il diritto di credito del quale si chiede
19 il pagamento, ed in assenza di contraddittorio con il debitore, pertanto è ammesso l'ampliamento del thema decidendum da parte dell'opponente e la formulazione di una ulteriore domanda da parte dell'opposto.
4.1. Sulla questione introdotta dalle parti, va premesso che ai sensi del disposto di cui all'art. 752 c.c. “I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”.
Sia le spese necessarie all'apertura della successione, sia al contempo quelle funerarie, rientrano tra i pesi ereditari da ripartire in proporzione delle quote ereditarie.
La dichiarazione di successione, che può essere presentata da uno qualunque degli eredi, presso l'Ufficio competente presso l'Agenzia per le Entrate, comporta la liquidazione da parte del predetto ufficio di un'imposta di successione con relativo avviso di pagamento.
L'avviso deve essere notificato agli eredi entro tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione.
A dover pagare le spese di successione sono tutti gli eredi, a prescindere da quanto abbiano ricevuto in eredità, sulla base del principio di responsabilità solidale per cui il pagamento può essere richiesto dall'Agenzia delle entrate anche ad un solo erede, il quale una volta proceduto al pagamento può rivalersi nei confronti degli altri in relazione alla rispettiva quota.
Inoltre, la Corte di Cassazione è chiara nell'affermare come anche le spese funerarie rientrino fra i pesi ereditari - cioè fra gli oneri che nascono in seguito all'apertura della successione e che gravano sugli eredi - e come il soggetto che abbia anticipato tali spese ha diritto al rimborso da parte degli eredi (Cass. Civ., sez. II, sentenza 3 gennaio 2022 n. 28; Cass. Civ., sez. II, sentenza 4 agosto 1977 n. 3489).
Occorre rilevare che tra le spese allegate da parte opposta si possono tenere in considerazione, ai fini della compensazione con le spese sostenute da parte opponente, le spese funerarie, che risultano documentalmente dimostrate tramite allegazione di fattura intestata e pagata da atteso che devono Parte_2
escludersi le spese sostenute per il trasporto in ambulanza della madre delle parti, questione estranea alle ragioni sottese al presente giudizio che verte su crediti/debiti
20 relativi all'eredità del padre delle parti, né può avere alcun rilievo Persona_2
l'allegazione del pagamento di spese per il ricovero di quest'ultimo atteso che dai documenti in atti non emerge che detto pagamento sia stato effettivamente eseguito da parte dell'opposta e con proprie somme di denaro, pertanto non possono le stesse spese essere prese in considerazione tra quelle oggetto di ripartizione tra gli eredi.
Per quanto attiene alle spese funerarie, pari ad € 2.000,00, si ritiene che le stesse debbano essere compensate con le spese per la dichiarazione di apertura della successione, pari ad € 1.692,87.
Atteso che dalla dichiarazione di successione emerge che le parti risultano eredi del decuius per la quota di 1/3 dell'eredità, e considerato che la Persona_2 somma di € 1.692,87 è già calcolata sulla base della quota di 1/3, anche la spesa per il funerale andrà divisa sulla base della quota ereditaria che sarebbe tenuto a pagare l'opponente, considerando il dovuto pari ad € 666,66.
Operando, dunque, la compensazione delle somme, si rileva che parte opposta deve essere condannata al ristoro, in favore dell'opponente, di somma pari alla decurtazione di quanto dovuto all'opponente per le spese di apertura della successione e quanto da questo dovuto all'opposta per le spese funerarie, pari ad €
1.026,21.
5. Sussistono i presupposti, nel caso di specie, per una integrale compensazione delle spese di lite attesa la reciproca soccombenza delle parti.
La responsabilità aggravata richiesta da parte convenuta ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente;
qui l'opponente non può considerarsi tale.
Le spese previste per l'espletamento della CTU grafologica sono poste integralmente a carico della parte opponente atteso l'esito del procedimento di verificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'opposizione e revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. 682 emesso dal Tribunale di Latina in data 12/04/2021 nell'ambito del procedimento n.
6377/2020 R.G.;
21 - accerta l'autografia della sottoscrizione dell'opponente Parte_1
apposta in calce alla scrittura del 26/7/2016 come verificata nel presente giudizio;
- accerta che, a decorrere dal 27/7/2026, , in forza della Parte_1 predetta scrittura, è tenuto a restituire a la somma di € 20.000,00; Parte_2
- accoglie la domanda di compensazione delle spese ereditarie sostenute dalle parti e per l'effetto condanna al pagamento dell'eccedenza in favore Parte_2 dell'opponente per l'importo di € 1.026,21, oltre interessi al tasso Parte_1
legale dalla data di introduzione della domanda giudiziale e sino al soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone integralmente a carico di le spese per l'espletamento Parte_1 della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in corso di causa con separato decreto;
- condanna al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00 ai Parte_1 sensi dell'art. 220, secondo comma, c.p.c..
Latina lì, 12/6/2025
Il giudice
Luca Venditto
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