Sentenza 16 giugno 2023
Massime • 1
L'insolvenza del delegato o dell'accollante, prevista dall'art. 1274, secondo comma, c.c., in presenza della quale è esclusa la liberazione del debitore originario, non coincide con quella prevista dagli artt. 5 e 67 l.fall., ma è quella dell'insolvenza civile di cui all'art. 1186 c.c., ed è riferibile in tal guisa a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento o all'accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, da valutarsi al momento dell'assunzione del debito originario da parte del nuovo soggetto, senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/06/2023, n. 17362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17362 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà in conformità ai principi di diritto enunciati ed anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 24.5.2023