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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/08/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Francesco Campagna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2316/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 17.04.2025 e decisa, ai sensi dell'art. 281 quinquies c. 1, c.p.c., vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del Presidente del C.d.A. e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante dott. , elettivamente domiciliata presso l'avv.ta Concetta Sorrentino Parte_2 che la rappresenta e difende, giusta procura in calce dell'atto di citazione
- Attrice - e
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del rappresentante legale p.t. Commissario Straordinario dott.ssa CP_2 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale sito in via S. Anna II Tronco – , Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Creaco, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta -
OGGETTO: cessione del credito – pagamento somme per prestazioni sanitarie in regime di accreditamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 11.07.2022, evocava in giudizio l' Parte_1 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “accertato e dichiarato il diritto Controparte_3 di credito di parte attrice per i titoli di cui in premessa condannare la al Controparte_3 pagamento in favore di della somma di € 457.776,09 oltre interessi moratori ex dlgs Parte_1 231/2002 dalla data di scadenza di ogni singola fattura sino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria delle spese di lite”.
A sostegno della propria pretesa, la società attrice premetteva di essere cessionaria dei crediti vantati da nei confronti dell' derivanti dalla gestione della casa di Controparte_4 Controparte_3 cura in regime di accreditamento con il SSN. CP_4
Cont Precisava che la cedente, in forza dei contratti/accordi ex art. 8 quinquies stipulati con l' aveva erogato una serie di prestazioni, analiticamente elencate, rimaste ancora insolute. Affermava la debenza anche degli interessi moratori con decorrenza e misura di cui agli artt. 4 e 5 del D.lgs. 231/2002.
1 I predetti crediti erano stati ceduti con contratto quadro di cessione ex L. 130/99 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritto in data 12.07.2019 e pubblicato sulla G.U. n. 91 del 03.08.2019.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 10.11.2022, si costituiva l' CP_3
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “
1. In Via Preliminare accertare la non
[...] opponibilità la cessione del credito presuntivamente vantato dalla , in Controparte_5 ragione delle argomentazioni in narrativa e per l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società con conseguente rigetto delle domande spiegate.
2. In Via principale Parte_1 e nel merito rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa;
3. In Via subordinata e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Giudice accerti la posizione debitoria dell' nei confronti della società attrice, ridurre Controparte_3 la pretesa avversa delle somme non dovute per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto […] 5. Con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali come per legge”.
Deduceva la mancata produzione di alcuna accettazione espressa delle cessioni afferenti alle fatture per cui è causa, intervenute a partire dal 20.09.2021, sotto vigenza della nuova normativa (art. 117 comma 4 bis L. 77/2020), con la conseguente formazione di un silenzio rifiuto che rendeva la cessione inopponibile nei confronti del debitore ceduto e dei terzi, in applicazione del sistema del silenzio rifiuto anche nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione. Alla luce di ciò, eccepiva la propria carenza di legittimazione attiva.
Affermava l'inopponibilità della cessione anche in forza della deroga all'art. 1260 c.c. prevista dall'art. 9 della L. 2248/1865 all E. che richiedeva, in caso di crediti dello Stato e degli enti pubblici territoriali, la previa adesione dell'amministrazione interessata.
Poneva in evidenza, inoltre, l'inesistenza del credito vantato dalla cessionaria essendo state già pagate tutte le fatture indicate, per come certificato dall'Ufficio Economico finanziario con nota prot. 51137 del 13.10.2022, con ordinativo di pagamento n. 16447 del 13.10.2022 l' aveva Controparte_3 provveduto a saldare quanto liquidato in data 03.10.2022.
Quanto al ritardo nella liquidazione dei compensi, escludeva l'imputazione a sé dello stesso, tenuto conto che la struttura accreditata aveva sottoscritto il contratto relativo al 2021 solo in data 13.06.2022. Infatti, prima della conclusione del contratto, le prestazioni rese non potevano essere validate proprio perché prive di contratto.
In relazione alle fatture riportate da parte attrice nel prospetto riepilogativo, precisava che a restare fuori risultava essere la sola fattura n. 1/2022 relativa a prestazioni ospedaliere rese nel dicembre del 2021, per una somma complessiva parti ad € 166.666,65. Eccepiva la non debenza anche di questa somma.
Inoltre, evidenziava che dal raffronto del contratto siglato tra le parti ed il relativo importo ivi previsto, pari ad € 3.157.685,05, era emerso che l' aveva pagato per intero il budget Controparte_3 previsto.
Rilevava che l'attrice aveva agito in forza del contratto per le prestazioni ospedaliere relativo al 2020 il cui budget era stato fissato in € 3.323.879,00. Tuttavia, con la delibera 547/2022, la società CP_4
si era impegnata contrattualmente ad una decurtazione del predetto budget del 5%, in attesa
[...] della rideterminazione da parte della Regione dei tetti massimi relativi all'anno 2021, stante gli annullamenti dei DCA nn. 49 e 50 del 2021. Di conseguenza, il budget 2021 era stato rideterminato in applicazione della decurtazione del 5% ed era stato integralmente saldato, di talché le somme
2 richieste relative alla fattura n. 1/2022 erano tutte relative a prestazioni extra budget, in quanto tali non remunerabili.
In ogni caso, eccepiva l'inapplicabilità della normativa di cui al D.lgs. n. 231/2002 in tema di interessi moratori escludendo la riconducibilità delle prestazioni in oggetto al concetto di transazione commerciale, in considerazione della natura concessoria e delle finalità pubbliche.
Rilevava, altresì, la mancata maturazione degli interessi moratori in assenza di un valido atto di costituzione in mora.
Con la prima memoria istruttoria, parte attrice allegava che la convenuta, dopo la notifica dell'atto di citazione, aveva effettuato un pagamento a parziale estinzione della prestazione azionata. Più specificamente, con bonifico bancario del 14.10.2022, l' aveva saldato in Controparte_3 linea capitale le fatture nn. 91, 92, 98, 99, 114, 115 e 127 del 2021, tutte relative a prestazioni di specialistica ambulatoriale.
Rilevava, tuttavia, che il predetto pagamento era intervenuto ben oltre il termine di 60 giorni dalla ricezione della fattura previsto dal D.lgs. 231/2002, di conseguenza, affermava il proprio diritto a riscuotere il residuo credito a titolo di interessi legali di mora ex D.lgs. 231/2002 medio tempore maturati su ogni fattura dalla data di emissione/trasmissione sino al 14.10.2022, data di pagamento.
Cont Affermava la persistenza dell'inadempimento dell' avuto riguardo alla fattura n. 1 del 2022. Precisava che nell'accordo dell'01.06.2022, era stato confermato per il 2021 il budget di spesa assegnato alla struttura con il contratto del 2020 con la previsione di una trattenuta, e non di una decurtazione, del 5% da versare a conguaglio una volta che gli uffici regionali avrebbero terminato l'istruttoria di rideterminazione dei livelli massimi di spesa anno 2021. Di conseguenza, la fattura 1/2022 inevasa non comportava uno sforamento del budget che rimaneva all'interno del limite di € 3.323.879,00 previsto per il 2020.
Deduceva che l'art. 117 comma 4 bis L. 77/2020, in base al quale la cessione dei crediti commerciali vantati nei confronti degli enti del SSN si perfezionava solo a seguito dell'espressa accettazione da parte dell'ente debitore, non si applicava al caso in esame tenuto conto della natura litigiosa e non certa liquida ed esigibile del credito azionato.
Con la seconda memoria istruttoria, parte attrice, calcolava gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, sulle fatture già saldate, nella complessiva somma di € 19.156,50.
All'udienza del 12.04.2023, il GI rigettava tutte le richieste istruttorie formulate dalle parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 17.04.2025.
2. Preliminarmente, corre l'obbligo di precisare che, nel corso del giudizio, la domanda attorea è stata ridimensionata, tenuto conto dell'intervenuto parziale pagamento, da parte della convenuta, di alcune delle fatture azionate nel presente giudizio. In particolare, rimane al vaglio dello scrivente unicamente la debenza del pagamento della fattura n. 1/2022, relativa a prestazioni ospedaliere, e degli interessi dovuti su tutte le fatture originariamente azionate in quanto pagate in ritardo, oltre il termine di 60 giorni rispetto alla scadenza.
Si premette, altresì, che l' e la in data 15.01.2020 Controparte_3 Controparte_6 hanno stipulato un contratto ex art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992 per l'erogazione di prestazioni ospedaliere in favore del SSR (all. 3 atto di citazione) che ha disciplinato le prestazioni rese dalla struttura sanitaria nel 2020. Invero, gli effetti di tale contratto sono stati prorogati anche all'anno
3 successivo (2021), giusto accordo stipulato l'01.06.2022 (all. 4 atto di citazione), tenuto conto dell'annullamento dei DCA nn. 49/2021 e 50/2021 e della necessità di “provvedere alla liquidazione delle prestazioni al fine di garantire la continuità aziendale nelle more dell'adozione dei nuovi DCA da parte dei competenti uffici regionali”. Con il suddetto accordo, le parti hanno convenuto un livello massimo di finanziamento provvisoriamente fissato nella somma di € 3.323.879,00 con una trattenuta del 5%.
Tuttavia, la domanda non può trovare accoglimento.
Si evidenzia, infatti, l'assenza di prova dell'intervenuta notifica degli atti di cessione nei confronti del debitore ceduto.
Parte attrice, allega di essere la cessionaria del credito vantato da nei confronti Controparte_4 dell' giusto contratto di cessione dei crediti pubblicato nella GU del Controparte_3 03.08.2019, senza, tuttavia, produrre alcuna prova della notifica della cessione del credito al debitore.
Si rileva che, benché non sia richiesta l'accettazione della cessione da parte ceduto nel novero della materia in esame (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 24758/2021: “Il divieto di cessione dei crediti verso la p.a. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall' art. 70 r.d. n. 2440 del 1923 , si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore ( art. 1260 c.c. ), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha escluso, rigettando il corrispondente motivo di ricorso, che la cessione in favore di una società di factoring del credito derivante da prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione richiedesse l'adesione della Amministrazione debitrice)”), risulta essere necessario, in ossequio alla normativa codicistica (art. 1264 c.c.) e al disposto dell'art. 4 comma 4 bis L. 130/1999, che lo stesso venga notiziato dell'intervenuta cessione del credito affinché la cessione possa essergli opposta.
Nel caso di specie non si riscontra la prova di tale notifica, circostanza ostativa all'accoglimento della domanda essendo parte attrice carente della legittimazione ad agire e non essendo opponibile la cessione del credito nei confronti del debitore ceduto . Controparte_3
Quanto alle spese di lite si ritiene equo compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria il 16.8.2025 il Giudice
Francesco Campagna
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