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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 12/05/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1538/2023 R.G., instaurata da
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Giuseppina Falcone
- RICORRENTE -
e
(C.F. , rappresentata e difesa giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Tommaso Stillitano
- RESISTENTE - nonché con
IL PM IN SEDE
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza cartolare del 5.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.22, u.c. c.p.c.; il
P.M. è intervenuto regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario a Crotone il 12.9.2010, trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune predetto (anno 2010, parte II, serie A, n. 172) e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 6.11.2023 il ricorrente ha chiesto di ottenere, in via cumulativa, le pronunce di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo
1 l'addebito della separazione in capo alla moglie nonché l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale.
Con memoria di costituzione depositata il 5.2.2024 si è costituita tardivamente la resistente, la quale, pur associandosi alla domanda cumulativa di separazione e divorzio, formulava domanda di addebito della separazione al marito, nonché di corresponsione di un assegno di mantenimento e di risarcimento del danno subìto.
All'udienza di prima comparizione (v. ud. 13.2.2024) il Giudice delegato esperiva senza esito il tentativo di conciliazione e rimetteva la causa in decisione.
Con sentenza n. 393/2024 del 3.6.2024, il Tribunale di Crotone ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rigettando le domande di addebito e di assegnazione della casa coniugale avanzate dal ricorrente nonché le domande di addebito, di mantenimento e di risarcimento del danno formulate dalla resistente, con compensazione delle spese di lite e con ordinanza di pari data ha disposto la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio.
All'udienza indicata in epigrafe le parti hanno insistito nella domanda di divorzio e il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio ex art. 473-bis.22. u.c. c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti (vd. ord. 5.3.2025). Il P.M. è intervenuto regolarmente.
2. STATO.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che sia la durata della separazione che la ferma volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di divorzio rendono palese come sia venuta meno tra questi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il
Collegio pronuncia lo scioglimento del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
2 All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crotone, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
Al Collegio non resta ora che delibare sulle seguenti questioni accessorie.
In particolare, in sede di precisazione delle conclusioni parte ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione, mentre parte resistente si è riportata ai rispettivi atti e scritti difensivi.
3. La domanda di addebito, sulla quale ha insistito la resistente, è inammissibile, potendo tale richiesta essere avanzata soltanto in sede di separazione (art. 151, c. 2 c.c.) e non di divorzio.
4. La domanda di mantenimento formulata dalla resistente nella fase della separazione deve essere riqualificata in richiesta di assegno divorzile.
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.' (così
Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 18287 del 11/07/2018). In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che 'la natura perequativa-compensativa discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione riequilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita
3 extraconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (così Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 17098 del 26/06/2019).
In sintesi, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, l'accertamento da compiere investe l'eventuale rilevante disparità della situazione economico - patrimoniale degli ex coniugi in sé e sotto il profilo della dipendenza di una simile situazione dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, alla luce della durata del vincolo e delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale. Infatti, se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, piuttosto che le occasioni concretamente avute dall'avente diritto di ottenere un lavoro, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, da responsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale (in tal senso, v. Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 3661 del 13.2.2020).
Sulla scorta dei superiori insegnamenti, poiché parte resistente non ha provato i fatti costitutivi posti a fondamento dell'an della pretesa (si ribadisce, l'impossibilità di procurarsi mezzi di sostentamento per ragioni oggettive, una sperequazione reddituale tra le parti riconducibile al ruolo ed al contributo fornito alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale del marito), la domanda deve essere rigettata.
5. Stessa sorte spetta alla domanda, sempre avanzata dalla resistente, di risarcimento dei danni subìti, essendo essa rimasta indimostrata, come già rilevato nella sentenza non definitiva di separazione.
6. SPESE.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla natura e all'esito della controversia, ai rapporti tra le parti ed alla volontà del Collegio di cercare di eliminare ogni ulteriore possibilità di conflitto tra i disputanti per il futuro.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Crotone il 12.9.2010 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4) dichiara inammissibile la domanda di addebito;
5) rigetta la domanda di assegno divorzile e di risarcimento formulate dalla resistente;
6) compensa le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1538/2023 R.G., instaurata da
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Giuseppina Falcone
- RICORRENTE -
e
(C.F. , rappresentata e difesa giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Tommaso Stillitano
- RESISTENTE - nonché con
IL PM IN SEDE
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza cartolare del 5.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.22, u.c. c.p.c.; il
P.M. è intervenuto regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario a Crotone il 12.9.2010, trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune predetto (anno 2010, parte II, serie A, n. 172) e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 6.11.2023 il ricorrente ha chiesto di ottenere, in via cumulativa, le pronunce di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo
1 l'addebito della separazione in capo alla moglie nonché l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale.
Con memoria di costituzione depositata il 5.2.2024 si è costituita tardivamente la resistente, la quale, pur associandosi alla domanda cumulativa di separazione e divorzio, formulava domanda di addebito della separazione al marito, nonché di corresponsione di un assegno di mantenimento e di risarcimento del danno subìto.
All'udienza di prima comparizione (v. ud. 13.2.2024) il Giudice delegato esperiva senza esito il tentativo di conciliazione e rimetteva la causa in decisione.
Con sentenza n. 393/2024 del 3.6.2024, il Tribunale di Crotone ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rigettando le domande di addebito e di assegnazione della casa coniugale avanzate dal ricorrente nonché le domande di addebito, di mantenimento e di risarcimento del danno formulate dalla resistente, con compensazione delle spese di lite e con ordinanza di pari data ha disposto la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio.
All'udienza indicata in epigrafe le parti hanno insistito nella domanda di divorzio e il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio ex art. 473-bis.22. u.c. c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti (vd. ord. 5.3.2025). Il P.M. è intervenuto regolarmente.
2. STATO.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che sia la durata della separazione che la ferma volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di divorzio rendono palese come sia venuta meno tra questi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il
Collegio pronuncia lo scioglimento del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
2 All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crotone, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
Al Collegio non resta ora che delibare sulle seguenti questioni accessorie.
In particolare, in sede di precisazione delle conclusioni parte ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione, mentre parte resistente si è riportata ai rispettivi atti e scritti difensivi.
3. La domanda di addebito, sulla quale ha insistito la resistente, è inammissibile, potendo tale richiesta essere avanzata soltanto in sede di separazione (art. 151, c. 2 c.c.) e non di divorzio.
4. La domanda di mantenimento formulata dalla resistente nella fase della separazione deve essere riqualificata in richiesta di assegno divorzile.
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.' (così
Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 18287 del 11/07/2018). In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che 'la natura perequativa-compensativa discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione riequilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita
3 extraconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (così Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 17098 del 26/06/2019).
In sintesi, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, l'accertamento da compiere investe l'eventuale rilevante disparità della situazione economico - patrimoniale degli ex coniugi in sé e sotto il profilo della dipendenza di una simile situazione dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, alla luce della durata del vincolo e delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale. Infatti, se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, piuttosto che le occasioni concretamente avute dall'avente diritto di ottenere un lavoro, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, da responsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale (in tal senso, v. Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 3661 del 13.2.2020).
Sulla scorta dei superiori insegnamenti, poiché parte resistente non ha provato i fatti costitutivi posti a fondamento dell'an della pretesa (si ribadisce, l'impossibilità di procurarsi mezzi di sostentamento per ragioni oggettive, una sperequazione reddituale tra le parti riconducibile al ruolo ed al contributo fornito alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale del marito), la domanda deve essere rigettata.
5. Stessa sorte spetta alla domanda, sempre avanzata dalla resistente, di risarcimento dei danni subìti, essendo essa rimasta indimostrata, come già rilevato nella sentenza non definitiva di separazione.
6. SPESE.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla natura e all'esito della controversia, ai rapporti tra le parti ed alla volontà del Collegio di cercare di eliminare ogni ulteriore possibilità di conflitto tra i disputanti per il futuro.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Crotone il 12.9.2010 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4) dichiara inammissibile la domanda di addebito;
5) rigetta la domanda di assegno divorzile e di risarcimento formulate dalla resistente;
6) compensa le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
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Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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