Articolo 1313 del Codice civile
Articolo 1312Articolo 1314
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19 aprile 1942
Art. 1313.

(Insolvenza di un condebitore in caso di
rinunzia alla solidarieta').


Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarieta' verso alcuno dei debitori, se uno degli altri e' insolvente, la sua parte di debito e' ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarieta'.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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