Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1313.
(Insolvenza di un condebitore in caso di
rinunzia alla solidarieta').
Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarieta' verso alcuno dei debitori, se uno degli altri e' insolvente, la sua parte di debito e' ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarieta'.
(Insolvenza di un condebitore in caso di
rinunzia alla solidarieta').
Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarieta' verso alcuno dei debitori, se uno degli altri e' insolvente, la sua parte di debito e' ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarieta'.
Commentari • 7
- 1. Cassazione civile n. 16125/2006https://www.brocardi.it/ · 39.81205
[…] non può atteggiarsi come solidale nei confronti di alcuni e non di tutti i coobbligati, come, del resto, è confermato dall'art. 1313 cod. civ., che specifica la regola generale dell'art. 1299, secondo comma, cod. civ., […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 63
- 1. Trib. Milano, sentenza 07/10/2024, n. 8650Provvedimento: […] [...] ) non potrebbero esercitare l'azione di regresso nei confronti del debitore transigente per le somme versate alle società attrici in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità; non si applicherebbe il disposto dell'art. 1313 c.c. perché lo scioglimento della solidarietà precluderebbe l'applicabilità di tale norma e verrebbe a mancare il presupposto della rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori. […] dei principii di cui agli artt. 1313 e 1299 c.c. […] pagina 9 di 10 secondo quanto previsto dall'art.1313 c.c. e come statuito dal chiaro tenore letterale del titolo (capo quattro del dispositivo di sentenza).Leggi di più...
- transazione parziale·
- art. 1313 c.c.·
- scioglimento solidarietà·
- solidarietà passiva·
- azione di regresso·
- spese di lite·
- opposizione a precetto·
- art. 1299 c.c.·
- art. 615 c.p.c.·
- ripetizione somme indebitamente assegnate