Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1626.
(Incapacita' o insolvenza dell'affittuario).
L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.
(Incapacita' o insolvenza dell'affittuario).
L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.
Commentari • 7
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Giurisprudenza • 44
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