Articolo 1626 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1626.

(Incapacita' o insolvenza dell'affittuario).

L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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