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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/11/2025, n. 3118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3118 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 941/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. NA ER Presidente rel.
Dott. Cesira D'Anella Consigliere
Dott. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(già (C.F. e P.IVA ) con sede in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Francolino di Carpiano (MI), Via del Commercio n.3/5, in persona del L.R. Dott. Parte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Carrara, Via Aronte n.1, presso e nello C.F._1 studio dell'Avv. Mattia Buggiani (C.F. ), del Foro di Massa Carrara. C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Napoli alla Via Marco Aurelio n. 159, P. Iva Controparte_1
, in persona del L.R. sig.ra (nata a [...] il [...], C.F.. P.IVA_2 Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Pipola (C.F., C.F._3
) e dall'avv. Fabrizio Schettino (C.F. ) presso il cui C.F._4 C.F._5 studio in Pomigliano d'Arco (NA), alla Via Verdi n. 50, elettivamente è domiciliata.
APPELLATO
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo…)
Le parti all'udienza del 01.07.2025 ex art 127 ter e 352 c.p.c chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 9 PER (GIA' IN PERSONA DEL L.R. Parte_1 Parte_2
Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.8412/2024 del 27/09/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Undicesima Civile, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa nell'ambito del giudizio N.R.G.46940/2022, Controparte_3
depositata in cancelleria in data 27/09/2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “- in via principale, nel merito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 16494/2022 del Tribunale di Milano;
- in ogni caso, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova tutti da intendersi preceduti dal rituale “Vero che”, espunti da giudizi e valutazioni:
1) Il servizio di consegna fornito da a in forza dell'Offerta Parte_1 Controparte_1
del 03/07/2020 che le si rammostra (doc.2 fascicolo primo grado) prevedeva consegne da effettuarsi in tempi predefiniti e se sì entro quali tempi.
2) Le condizioni generali che regolano l'offerta suddetta sono richiamate all'art.14 della stessa e sono state messe a conoscenza della Controparte_1
3) ha sempre provveduto autonomamente all'imballaggio delle merci che Controparte_1
spediva tramite il servizio prestato da Parte_1
5) nell'esecuzione del contratto ha sempre mantenuto standard di performance elevati Parte_1
con percentuali di consegna superiori al 95% come da analisi che si rammostra (doc.4 del fascicolo di primo grado).
6) Nel mese di Luglio 2020 furono affidate 89 consegne da a e Controparte_1 Parte_1
ne furono consegnate 88, con una percentuale di consegna del 98.88%.
7) Nel mese di Agosto 2020 furono affidate 1.617 consegne da a Controparte_1 Parte_1
e ne furono consegnate 1578, con una percentuale di consegna del 97.59%.
pagina 2 di 9 8) La causa delle suddette mancate consegne era prevalentemente l'irreperibilità o il rifiuto del destinatario.
9) Nel mese di Settembre 2020 furono affidate 220 consegne da a Controparte_1 [...]
e ne furono consegnate 216, con una percentuale di consegna del 98,18%. Parte_1
10) La causa delle suddette mancate consegne era prevalentemente l'irreperibilità o il rifiuto del destinatario.
Si indica a teste l'Ing. responsabile del servizio residente in Testimone_1 Parte_1
Viareggio (LU), anche a conferma di quanto contenuto nel doc.4 del fascicolo di primo grado da lui elaborato.
PER N PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CARUSO Controparte_1
FESTA ELVIRA. si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano di voler rigettare l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto: confermare integralmente la sentenza n. 8412/2024 del Tribunale di Milano nella parte in cui ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 16494/2022, revocando il decreto stesso;
condannare al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, oltre Parte_1
al rimborso forfettario e agli accessori di legge, attesa la manifesta infondatezza dell'appello proposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato presso il Tribunale di Milano, chiedeva l'emissione Parte_1
di un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture scadute e non saldate da Controparte_1
relative ad un contratto di trasporto merci concluso e sottoscritto tra le parti in data 03.07.2020, avente ad oggetto il servizio di corriere espresso da parte di su tutto il territorio nazionale di Parte_1
materiale elettrico, termoidraulico e di ferramenta commercializzato da Controparte_1
attraverso le piattaforme e-commerce di ed E-Bay. CP_4
Il Tribunale di Milano, accogliendo la richiesta del ricorrente, emetteva il decreto ingiuntivo n.
16494/2022 per l'importo di € 12.331,87 in sorte capitale, oltre interessi moratori dal dì del dovuto all'effettivo saldo e spese legali liquidate in € 800,00 per compensi e € 145,50 per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori di legge.
Con atto di citazione notificato in data 16.11.2022, la conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
opponendosi alla richiesta di pagamento delle prestazioni eseguite in suo favore. Parte_1
A fondamento della propria pretesa, l'attore deduceva l'inadempimento da parte di Parte_1
pagina 3 di 9 delle obbligazioni contrattuali contenute all'interno dell'offerta di servizi, adducendo il recapito di merce danneggiata o deteriorata, nonché ritardi e negligenze nelle consegne, che avevano dato seguito a numerosi reclami e richieste di rimborso da parte dei clienti.
L'opponente rilevava, inoltre, che le fatture azionate avrebbero riguardato un periodo in cui lo stesso si sarebbe avvalso anche di altri vettori, al precipuo scopo di compensare i ritardi e i disguidi causati dall'ingiungente.
A seguito di quanto sin qui sintetizzato, chiedeva la revoca del decreto Controparte_1
ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento di ai Parte_1 sensi dell'art. 1453 c.c., nonché il risarcimento dei danni asseritamente subiti per i rimborsi effettuati nei confronti dei propri clienti e dei danni all'immagine.
Con comparsa di risposta del 24.05.2023, si costituiva in giudizio e contestava ogni Parte_1 addebito di responsabilità, deducendo l'insussistenza dell'inadempimento così come prospettato da controparte in ragione della mancata pattuizione di un termine contrattuale perentorio entro cui garantire le consegne e della mancanza di prova in ordine al fatto che i disservizi si fossero verificati per le negligenze imputate ad e non, come dalla stessa sostenuto, per via della Parte_1
irreperibilità dei destinatari.
Infine, esponeva che i disservizi avevano riguardato un numero esiguo di consegne rispetto al totale di spedizioni effettuate nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2020, come risultante dalle fatture, emesse a consuntivo, contenute in atti.
All'esito del deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c., il giudice, non ritenendo necessario lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e ritenendo la causa matura per la decisione, differiva l'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. allo scopo di permettere alle parti di precisare oralmente le proprie conclusioni.
All'udienza del 27.09.2024 il Tribunale di Milano pronunciava la sentenza n. 8412/2024 pubblicata il
27.09.2024 con il seguente dispositivo:
“1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta;
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
”
Il giudice di prime cure riteneva fondata l'opposizione di ritenendo Controparte_1 sostanzialmente indimostrato l'adempimento delle prestazioni relative alle fatture oggetto del precedente giudizio monitorio da parte di Parte_1
pagina 4 di 9 Quest'ultima, infatti, si sarebbe limitata a produrre, a sostegno delle proprie pretese, soltanto il contratto intercorso tra le parti, l'estratto conto e quello autentico delle fatture azionate, non avendo prodotto, neppure in seno alle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., le fatture menzionate nel ricorso monitorio e/o i documenti di trasporto del materiale consegnato.
Il primo giudice, pertanto, ritenendo non provate le prestazioni indicate nel ricorso in sede monitoria, accoglieva l'opposizione, contestualmente revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo precedentemente emesso.
Infine, rigettava, in quanto ritenuta infondata, la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, con la quale la stessa chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni dallo stesso derivati, non potendosi considerare raggiunta la prova in ordine ai dedotti inadempimenti di Parte_1
Avverso tale sentenza proponeva appello con Parte_4 Parte_2
citazione notificata il 25.03.2025, chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma della Controparte_1
sentenza.
Alla prima udienza del 1.07.2025 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 21.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 21.10.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 21.10.2025 e decisa nella camera di consiglio del 29.10.2025.
È opportuno in questa sede richiamare il motivo di appello formulato da la quale ha Parte_1
impugnato il provvedimento del giudice di prime cure, ritenendo che lo stesso si appalesi illogico e contraddittorio, contemporaneamente dando torto e ragione ad entrambe le parti e contestando, altresì, la fondatezza dell'opposizione.
Nel costituirsi, l'appellato contestava tutto quanto dedotto da controparte nel gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto, e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
pagina 5 di 9 Preliminarmente, rileva questa Corte che le richieste istruttorie, già rigettate in primo grado e riproposte dall'odierno appellante, non possono essere accolte.
In particolare, il capitolo 1) demanda al teste la valutazione di fatti non adeguatamente circostanziati ed
è, pertanto inammissibile;
i capitoli 2), 3), 4) e 5) si presentano, in parte, generici, in quanto contenenti riferimenti temporali non univoci né adeguatamente specificati dall'appellante, in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c., la cui inosservanza determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio (Cass. ord. n. 3708 del 08.02.2019); e, in parte, valutativi, poiché demandano al teste, il quale, nel caso di specie è anche un dipendente della società valutazioni soggettive in Parte_1
ordine alle modalità di esecuzione delle prestazioni da parte della stessa, nonché in ordine all'adeguatezza degli standard mantenuti.
I capitoli 6), 7), 8), 9) e 10) afferiscono a circostanze suscettibili di essere provati documentalmente e, pertanto, alla luce del disposto di cui all'art. 2725 c.c., non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 2724 n. 3
c.c., non sono demandabili a testi e devono essere dichiarati inammissibili.
L'appello formulato da è infondato e deve essere rigettato. Parte_1
Quanto al profilo della asserita contraddittorietà del percorso logico seguito dal giudice di prime cure, che ha ritenuto non soddisfatto l'onere probatorio relativo all'adempimento da parte dell'odierno appellante, si rende necessario richiamare alcuni principi fondamentali in materia di opposizione nell'ambito del giudizio monitorio.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, mantiene sostanzialmente la posizione di attore, mentre l'opponente, il quale assume formalmente la posizione di attore, riveste la posizione sostanziale di convenuto da cui discende l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. civ. sent. n. 2421 del 03.02.2006).
In tema di onere probatorio, la giurisprudenza è costante nel ritenere che l'attore nell'ambito di un giudizio ordinario possa limitarsi a dimostrare il titolo dal quale deriva la propria pretesa e ad allegare l'inadempimento che assume di avere subito, essendo successivo compito del convenuto dimostrare di avere correttamente adempiuto (Cass. SS.UU. sent. n. 13533 del 30.10.2001).
Occorre, tuttavia, contemperare tale principio con quanto stabilito dal giudice di legittimità in tema di eccezione di inadempimento.
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, infatti, opponendosi al Decreto Ingiuntivo n. 16494/2022 Controparte_1
precedentemente emesso dal Tribunale di Milano, ha dedotto, quale fatto impeditivo dell'altrui pretesa,
l'inadempimento di sostanzialmente invocando a sostegno delle proprie pretese il Parte_1 principio “inadimplenti non est adimplendum” di cui all'art. 1460 c.c., e domandando al giudice di prime cure, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
A tale proposito, giova richiamare una ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di procedimento monitorio, nel caso in cui una parte abbia ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma, a titolo di corrispettivo in forza di un contratto [di somministrazione], e la parte ingiunta proponga opposizione, chiedendo la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la pronuncia della risoluzione del contratto per l'altrui inadempimento, non si versa in tema di risoluzione del contratto ex art. 1564 c.c., ma di eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., con la conseguenza che grava sull'opposto l'onere di provare il proprio esatto adempimento” (Cass. civ. sent. n. 22666 del 27.10.2009).
Pertanto, osserva questa Corte che, se è vero, da un lato, che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale giudizio di cognizione governato dagli ordinari criteri in punto di riparto dell'onere probatorio di cui si è dato atto, è altrettanto vero, dall'altro lato, che, laddove la controparte eccepisca a sua volta l'inadempimento dell'ingiungente, spetta a quest'ultimo fornire adeguata prova di avere correttamente adempiuto, producendosi, in tal modo, un'inversione dell'onere probatorio.
Nel caso di specie, si è limitata a produrre, a sostegno delle proprie ragioni, il contratto Parte_1
concluso con e gli estratti autentici delle scritture contabili ma non ha fornito, né Controparte_1
attraverso il deposito dei documenti di trasporto né in altro modo, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento delle prestazioni relative alle fatture azionate in sede monitoria.
In relazione al primo elemento, deve rilevarsi che il contratto sottoscritto tra le parti risulta idoneo a provare esclusivamente la sussistenza del titolo dal quale deriva il credito fatto valere in sede monitoria, a nulla rilevando in punto di adempimento.
Quanto agli estratti delle scritture contabili cui fa riferimento l'odierno appellante all'interno dell'atto introduttivo, nonché le fatture al suo interno citate (ma mai depositate in primo grado né in questa sede), rappresentano titoli idonei al fine di ottenere un decreto ingiuntivo in favore di chi le ha emesse ma non costituiscono adeguata prova, nell'ambito di un giudizio di opposizione e, conseguentemente, nemmeno in appello, né dell'esistenza del credito, che deve essere fornita con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto, né tantomeno dell'avvenuto adempimento (Cass. civ. ord. N. 19944 del
12.07.2023).
pagina 7 di 9 A tale proposito, il giudice di legittimità sostiene che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e, quando il rapporto sottostante sia contestato, non può costituire valido elementi di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass. ord. 128/2022).
In questi termini, non si rilevano profili di contraddittorietà nella sentenza del giudice di prime cure, il quale, limitandosi a fare applicazione di principi di diritto e degli orientamenti ormai pacifici e consolidati all'interno della giurisprudenza di legittimità, ha condivisibilmente ritenuto non meritevole di accoglimento la pretesa di Parte_1
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'appello proposto da non può trovare Parte_1
accoglimento e va rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata, che ha correttamente ritenuto fondata l'opposizione proposta da Controparte_1
L'esito della lite vede la soccombenza di che viene quindi condannata ex art 91 c.p.c. Parte_1
alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene, inoltre, dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da IA' Parte_1
contro vverso la sentenza del Tribunale Parte_2 Controparte_1
di n. 8412/2024 così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la Parte_1
sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate in € 1134 per fase di studio, € 921 per fase introduttiva ed € 1911 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
pagina 8 di 9 3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Presidente estensore
NA ER
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Concetta Battaglia
Magistrato ordinario in tirocinio pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. NA ER Presidente rel.
Dott. Cesira D'Anella Consigliere
Dott. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(già (C.F. e P.IVA ) con sede in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Francolino di Carpiano (MI), Via del Commercio n.3/5, in persona del L.R. Dott. Parte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Carrara, Via Aronte n.1, presso e nello C.F._1 studio dell'Avv. Mattia Buggiani (C.F. ), del Foro di Massa Carrara. C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Napoli alla Via Marco Aurelio n. 159, P. Iva Controparte_1
, in persona del L.R. sig.ra (nata a [...] il [...], C.F.. P.IVA_2 Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Pipola (C.F., C.F._3
) e dall'avv. Fabrizio Schettino (C.F. ) presso il cui C.F._4 C.F._5 studio in Pomigliano d'Arco (NA), alla Via Verdi n. 50, elettivamente è domiciliata.
APPELLATO
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo…)
Le parti all'udienza del 01.07.2025 ex art 127 ter e 352 c.p.c chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 9 PER (GIA' IN PERSONA DEL L.R. Parte_1 Parte_2
Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.8412/2024 del 27/09/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Undicesima Civile, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa nell'ambito del giudizio N.R.G.46940/2022, Controparte_3
depositata in cancelleria in data 27/09/2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “- in via principale, nel merito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 16494/2022 del Tribunale di Milano;
- in ogni caso, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova tutti da intendersi preceduti dal rituale “Vero che”, espunti da giudizi e valutazioni:
1) Il servizio di consegna fornito da a in forza dell'Offerta Parte_1 Controparte_1
del 03/07/2020 che le si rammostra (doc.2 fascicolo primo grado) prevedeva consegne da effettuarsi in tempi predefiniti e se sì entro quali tempi.
2) Le condizioni generali che regolano l'offerta suddetta sono richiamate all'art.14 della stessa e sono state messe a conoscenza della Controparte_1
3) ha sempre provveduto autonomamente all'imballaggio delle merci che Controparte_1
spediva tramite il servizio prestato da Parte_1
5) nell'esecuzione del contratto ha sempre mantenuto standard di performance elevati Parte_1
con percentuali di consegna superiori al 95% come da analisi che si rammostra (doc.4 del fascicolo di primo grado).
6) Nel mese di Luglio 2020 furono affidate 89 consegne da a e Controparte_1 Parte_1
ne furono consegnate 88, con una percentuale di consegna del 98.88%.
7) Nel mese di Agosto 2020 furono affidate 1.617 consegne da a Controparte_1 Parte_1
e ne furono consegnate 1578, con una percentuale di consegna del 97.59%.
pagina 2 di 9 8) La causa delle suddette mancate consegne era prevalentemente l'irreperibilità o il rifiuto del destinatario.
9) Nel mese di Settembre 2020 furono affidate 220 consegne da a Controparte_1 [...]
e ne furono consegnate 216, con una percentuale di consegna del 98,18%. Parte_1
10) La causa delle suddette mancate consegne era prevalentemente l'irreperibilità o il rifiuto del destinatario.
Si indica a teste l'Ing. responsabile del servizio residente in Testimone_1 Parte_1
Viareggio (LU), anche a conferma di quanto contenuto nel doc.4 del fascicolo di primo grado da lui elaborato.
PER N PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CARUSO Controparte_1
FESTA ELVIRA. si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano di voler rigettare l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto: confermare integralmente la sentenza n. 8412/2024 del Tribunale di Milano nella parte in cui ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 16494/2022, revocando il decreto stesso;
condannare al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, oltre Parte_1
al rimborso forfettario e agli accessori di legge, attesa la manifesta infondatezza dell'appello proposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato presso il Tribunale di Milano, chiedeva l'emissione Parte_1
di un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture scadute e non saldate da Controparte_1
relative ad un contratto di trasporto merci concluso e sottoscritto tra le parti in data 03.07.2020, avente ad oggetto il servizio di corriere espresso da parte di su tutto il territorio nazionale di Parte_1
materiale elettrico, termoidraulico e di ferramenta commercializzato da Controparte_1
attraverso le piattaforme e-commerce di ed E-Bay. CP_4
Il Tribunale di Milano, accogliendo la richiesta del ricorrente, emetteva il decreto ingiuntivo n.
16494/2022 per l'importo di € 12.331,87 in sorte capitale, oltre interessi moratori dal dì del dovuto all'effettivo saldo e spese legali liquidate in € 800,00 per compensi e € 145,50 per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori di legge.
Con atto di citazione notificato in data 16.11.2022, la conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
opponendosi alla richiesta di pagamento delle prestazioni eseguite in suo favore. Parte_1
A fondamento della propria pretesa, l'attore deduceva l'inadempimento da parte di Parte_1
pagina 3 di 9 delle obbligazioni contrattuali contenute all'interno dell'offerta di servizi, adducendo il recapito di merce danneggiata o deteriorata, nonché ritardi e negligenze nelle consegne, che avevano dato seguito a numerosi reclami e richieste di rimborso da parte dei clienti.
L'opponente rilevava, inoltre, che le fatture azionate avrebbero riguardato un periodo in cui lo stesso si sarebbe avvalso anche di altri vettori, al precipuo scopo di compensare i ritardi e i disguidi causati dall'ingiungente.
A seguito di quanto sin qui sintetizzato, chiedeva la revoca del decreto Controparte_1
ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento di ai Parte_1 sensi dell'art. 1453 c.c., nonché il risarcimento dei danni asseritamente subiti per i rimborsi effettuati nei confronti dei propri clienti e dei danni all'immagine.
Con comparsa di risposta del 24.05.2023, si costituiva in giudizio e contestava ogni Parte_1 addebito di responsabilità, deducendo l'insussistenza dell'inadempimento così come prospettato da controparte in ragione della mancata pattuizione di un termine contrattuale perentorio entro cui garantire le consegne e della mancanza di prova in ordine al fatto che i disservizi si fossero verificati per le negligenze imputate ad e non, come dalla stessa sostenuto, per via della Parte_1
irreperibilità dei destinatari.
Infine, esponeva che i disservizi avevano riguardato un numero esiguo di consegne rispetto al totale di spedizioni effettuate nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2020, come risultante dalle fatture, emesse a consuntivo, contenute in atti.
All'esito del deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c., il giudice, non ritenendo necessario lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e ritenendo la causa matura per la decisione, differiva l'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. allo scopo di permettere alle parti di precisare oralmente le proprie conclusioni.
All'udienza del 27.09.2024 il Tribunale di Milano pronunciava la sentenza n. 8412/2024 pubblicata il
27.09.2024 con il seguente dispositivo:
“1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta;
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
”
Il giudice di prime cure riteneva fondata l'opposizione di ritenendo Controparte_1 sostanzialmente indimostrato l'adempimento delle prestazioni relative alle fatture oggetto del precedente giudizio monitorio da parte di Parte_1
pagina 4 di 9 Quest'ultima, infatti, si sarebbe limitata a produrre, a sostegno delle proprie pretese, soltanto il contratto intercorso tra le parti, l'estratto conto e quello autentico delle fatture azionate, non avendo prodotto, neppure in seno alle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., le fatture menzionate nel ricorso monitorio e/o i documenti di trasporto del materiale consegnato.
Il primo giudice, pertanto, ritenendo non provate le prestazioni indicate nel ricorso in sede monitoria, accoglieva l'opposizione, contestualmente revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo precedentemente emesso.
Infine, rigettava, in quanto ritenuta infondata, la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, con la quale la stessa chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni dallo stesso derivati, non potendosi considerare raggiunta la prova in ordine ai dedotti inadempimenti di Parte_1
Avverso tale sentenza proponeva appello con Parte_4 Parte_2
citazione notificata il 25.03.2025, chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma della Controparte_1
sentenza.
Alla prima udienza del 1.07.2025 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 21.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 21.10.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 21.10.2025 e decisa nella camera di consiglio del 29.10.2025.
È opportuno in questa sede richiamare il motivo di appello formulato da la quale ha Parte_1
impugnato il provvedimento del giudice di prime cure, ritenendo che lo stesso si appalesi illogico e contraddittorio, contemporaneamente dando torto e ragione ad entrambe le parti e contestando, altresì, la fondatezza dell'opposizione.
Nel costituirsi, l'appellato contestava tutto quanto dedotto da controparte nel gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto, e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
pagina 5 di 9 Preliminarmente, rileva questa Corte che le richieste istruttorie, già rigettate in primo grado e riproposte dall'odierno appellante, non possono essere accolte.
In particolare, il capitolo 1) demanda al teste la valutazione di fatti non adeguatamente circostanziati ed
è, pertanto inammissibile;
i capitoli 2), 3), 4) e 5) si presentano, in parte, generici, in quanto contenenti riferimenti temporali non univoci né adeguatamente specificati dall'appellante, in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c., la cui inosservanza determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio (Cass. ord. n. 3708 del 08.02.2019); e, in parte, valutativi, poiché demandano al teste, il quale, nel caso di specie è anche un dipendente della società valutazioni soggettive in Parte_1
ordine alle modalità di esecuzione delle prestazioni da parte della stessa, nonché in ordine all'adeguatezza degli standard mantenuti.
I capitoli 6), 7), 8), 9) e 10) afferiscono a circostanze suscettibili di essere provati documentalmente e, pertanto, alla luce del disposto di cui all'art. 2725 c.c., non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 2724 n. 3
c.c., non sono demandabili a testi e devono essere dichiarati inammissibili.
L'appello formulato da è infondato e deve essere rigettato. Parte_1
Quanto al profilo della asserita contraddittorietà del percorso logico seguito dal giudice di prime cure, che ha ritenuto non soddisfatto l'onere probatorio relativo all'adempimento da parte dell'odierno appellante, si rende necessario richiamare alcuni principi fondamentali in materia di opposizione nell'ambito del giudizio monitorio.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, mantiene sostanzialmente la posizione di attore, mentre l'opponente, il quale assume formalmente la posizione di attore, riveste la posizione sostanziale di convenuto da cui discende l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. civ. sent. n. 2421 del 03.02.2006).
In tema di onere probatorio, la giurisprudenza è costante nel ritenere che l'attore nell'ambito di un giudizio ordinario possa limitarsi a dimostrare il titolo dal quale deriva la propria pretesa e ad allegare l'inadempimento che assume di avere subito, essendo successivo compito del convenuto dimostrare di avere correttamente adempiuto (Cass. SS.UU. sent. n. 13533 del 30.10.2001).
Occorre, tuttavia, contemperare tale principio con quanto stabilito dal giudice di legittimità in tema di eccezione di inadempimento.
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, infatti, opponendosi al Decreto Ingiuntivo n. 16494/2022 Controparte_1
precedentemente emesso dal Tribunale di Milano, ha dedotto, quale fatto impeditivo dell'altrui pretesa,
l'inadempimento di sostanzialmente invocando a sostegno delle proprie pretese il Parte_1 principio “inadimplenti non est adimplendum” di cui all'art. 1460 c.c., e domandando al giudice di prime cure, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
A tale proposito, giova richiamare una ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di procedimento monitorio, nel caso in cui una parte abbia ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma, a titolo di corrispettivo in forza di un contratto [di somministrazione], e la parte ingiunta proponga opposizione, chiedendo la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la pronuncia della risoluzione del contratto per l'altrui inadempimento, non si versa in tema di risoluzione del contratto ex art. 1564 c.c., ma di eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., con la conseguenza che grava sull'opposto l'onere di provare il proprio esatto adempimento” (Cass. civ. sent. n. 22666 del 27.10.2009).
Pertanto, osserva questa Corte che, se è vero, da un lato, che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale giudizio di cognizione governato dagli ordinari criteri in punto di riparto dell'onere probatorio di cui si è dato atto, è altrettanto vero, dall'altro lato, che, laddove la controparte eccepisca a sua volta l'inadempimento dell'ingiungente, spetta a quest'ultimo fornire adeguata prova di avere correttamente adempiuto, producendosi, in tal modo, un'inversione dell'onere probatorio.
Nel caso di specie, si è limitata a produrre, a sostegno delle proprie ragioni, il contratto Parte_1
concluso con e gli estratti autentici delle scritture contabili ma non ha fornito, né Controparte_1
attraverso il deposito dei documenti di trasporto né in altro modo, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento delle prestazioni relative alle fatture azionate in sede monitoria.
In relazione al primo elemento, deve rilevarsi che il contratto sottoscritto tra le parti risulta idoneo a provare esclusivamente la sussistenza del titolo dal quale deriva il credito fatto valere in sede monitoria, a nulla rilevando in punto di adempimento.
Quanto agli estratti delle scritture contabili cui fa riferimento l'odierno appellante all'interno dell'atto introduttivo, nonché le fatture al suo interno citate (ma mai depositate in primo grado né in questa sede), rappresentano titoli idonei al fine di ottenere un decreto ingiuntivo in favore di chi le ha emesse ma non costituiscono adeguata prova, nell'ambito di un giudizio di opposizione e, conseguentemente, nemmeno in appello, né dell'esistenza del credito, che deve essere fornita con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto, né tantomeno dell'avvenuto adempimento (Cass. civ. ord. N. 19944 del
12.07.2023).
pagina 7 di 9 A tale proposito, il giudice di legittimità sostiene che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e, quando il rapporto sottostante sia contestato, non può costituire valido elementi di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass. ord. 128/2022).
In questi termini, non si rilevano profili di contraddittorietà nella sentenza del giudice di prime cure, il quale, limitandosi a fare applicazione di principi di diritto e degli orientamenti ormai pacifici e consolidati all'interno della giurisprudenza di legittimità, ha condivisibilmente ritenuto non meritevole di accoglimento la pretesa di Parte_1
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'appello proposto da non può trovare Parte_1
accoglimento e va rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata, che ha correttamente ritenuto fondata l'opposizione proposta da Controparte_1
L'esito della lite vede la soccombenza di che viene quindi condannata ex art 91 c.p.c. Parte_1
alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene, inoltre, dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da IA' Parte_1
contro vverso la sentenza del Tribunale Parte_2 Controparte_1
di n. 8412/2024 così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la Parte_1
sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate in € 1134 per fase di studio, € 921 per fase introduttiva ed € 1911 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
pagina 8 di 9 3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Presidente estensore
NA ER
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Concetta Battaglia
Magistrato ordinario in tirocinio pagina 9 di 9