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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/08/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022
TRA
, con sede in Castellammare Parte_1
del Golfo, c.f.. e p.iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Eligio Scaglione;
P.IVA_1
appellante
E
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Cipparone e Gabriele C.F._2
Lipari;
appellati 2
Conclusioni dell'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria
istanza, in via preliminare, sostituire il CTU già nominato dal Giudice di primo grado e
nominare , altro e diverso CTU al fine di verificare l'esatto confine tra la particella 555 di
proprietà e le part. 552 e 664 di proprietà ; in via subordinata Parte_2 Pt_1
richiamare il CTU già nominato per rispondere alle osservazioni già sollevate. In ulteriore
subordine ammettere le prova non ammesse nel processo di primo grado ed
esaurientemente indicate nella memoria n 2 e 3 art 186 comma 3 cpc. nel merito riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare anche con diversa motivazione l'esatto
confine tra i terreni di di e dei Sig.ri Parte_1 Parte_1 CP_1
e , come identificati in atti sia quello attualmente esistente ed
[...] Controparte_2
identificato con il Tipo Mappale prot. 59757/2006 con rigetto di tutte le altre domande;
con
vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso
forfettario, iva e cpa se dovuti”.
Conclusioni degli appellati: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria
istanza ed eccezione, dichiarare infondato nel merito l'appello, confermando la sentenza
impugnata, condannando la al pagamento delle Parte_1
spese del doppio grado di giudizio, oltre che a quanto da essa ritenuto congruo ai sensi e
per gli effetti dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Nella denegata ipotesi in cui ritenesse la Corte di
Appello di discostarsi dalla decisione del giudice di prime cure, si ripropongono tutte le
eccezioni, deduzioni e domande che il Giudicante non ha inteso esaminare in quanto
ritenute assorbite nella causa di primo grado, a tal fine si considerino qui integralmente 3
richiamati e trascritti tutti gli atti di causa di cui al primo grado e si chiede l'ammissione dei
mezzi di prova ivi formulati e non ammessi dal Giudice”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.ro 965/2021, emessa il 3.12.2021, il Tribunale di Trapani, in parziale accoglimento delle richieste avanzate con azione di regolamento di confini dai coniugi e nei confronti della società Controparte_2 Controparte_1 [...]
(nel prosieguo solo ), così statuiva: “-dichiara che i Parte_1 Pt_1
confini tra i fondi di proprietà degli attori e e quelli Controparte_2 Controparte_1
di proprietà della , siti in Castellammare del Parte_1
Golfo e distinti in catasto al foglio di mappa n. 38 part.lle rispettivamente 555, 552 e 664
sono determinati con riferimento alle relazione peritale del CTU dr. agr. (ed in Per_1
particolare all'allegato di cui alla lett. E), ed ivi indicati con linea continua di colore viola;
condanna la a rilasciare in favore degli attori le Parte_1
porzioni di fondo occupate illegittimamente e descritte dal ctu nell'elaborato peritale;
condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
sostenute dagli attori che si liquidano in complessivi in complessivi euro 2.585,00 di cui €
155,00 per spese ed €2.430,00 per onorari di difesa, oltre, IVA e CPA come per legge.
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu liquidate in atti;
rigetta ogni
altra domanda.”.
Avverso la decisione , posta in liquidazione, ha interposto appello, formulando le Pt_1
conclusioni riportate in epigrafe. Hanno resistito gi appellati. 4
La causa, trattata nelle forme “cartolari”, è stata assunta in decisione con ordinanza del
20.2.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
***********************
Coi primi due motivi di gravame lamenta che il giudice di prima istanza, recependo Pt_1
le risultanze della c.t.u. espletata in corso di causa dall'agronomo dr. con esclusivo Per_1
ancoraggio ai dati catastali, non aveva valutato correttamente, ai fini dell'accertamento del confine effettivo tra i terreni rimasti in sua proprietà, allibrati al Catasto Terreni del Comune
di Castellamare del Golfo alle particelle 552 e 664, ed il villino con corte pertinenziale da essa stessa venduto agli appellati con atto pubblico di compravendita in Notaio
[...]
del 4.3.2011, accatastato al N.C.E.U. del medesimo Comune alla particella 555, Per_2
il contenuto del predetto titolo di proprietà ed aveva erroneamente negato valenza probatoria al “tipo mappale” n.ro 59757 a firma geom. presentato Persona_3
all di Trapani l'8.5.20026, riportante il frazionamento sulla scorta del quale era stata CP_3
creata la anzidetta particella 555, il quale era stato espressamente richiamato nel rogito quantunque ad esso non formalmente allegato.
Con un terzo motivo la società appellante ha censurato la decisione del Tribunale di non ammettere la produzione in giudizio della relazione di consulenza dell' ing. , resa su Per_4
incarico del P.M. nel procedimento penale per i reati di cui agli artt.392-633 c.p. sorto a seguito di una denuncia-querela sporta dai coniugi , malgrado tale professionista CP_2
fosse pervenuto a conclusioni inconciliabili rispetto a quelle rassegnate dal c.t.u. ; Per_1
ha confutato, sul punto, la valutazione di tardività compiuta dal giudicante, ha anche sostenuto che trattasi di produzione da qualificare, in ogni caso, come mera allegazione difensiva, come tale non impedita dal maturare delle decadenze istruttorie in base 5
all'insegnamento di Cass. S.U. n.13902/13 e ha, comunque, insistito per essere rimessa in termini per il deposito.
Con gli ulteriori motivi, la ha contestato sotto vari profili l'attività peritale adducendo, Pt_1
tra l'altro, che l'ausiliario: a) si era basato su dati di misurazione materialmente estratti dal c.t.p. delle controparti;
b) aveva utilizzato un punto fiduciale, indicato nella prima stesura del suo elaborato come decisivo, che era stato annullato in corso di causa;
c) aveva seguito una metodologia non corretta, difforme da quella esplicitata dalla Agenzia delle Entrate,
senza, in particolare, curare l'acquisizione del “libretto di misure” relativo al frazionamento.
Ha chiesto, per tali ragioni, la rinnovazione degli accertamenti tecnici o, in subordine, il richiamo del c.t.u..
Gli appellati hanno contestato punto per punto i suddetti motivi, sostenendo, in particolare,
che correttamente la decisione impugnata aveva negato rilevanza probatoria al frazionamento in quanto non formalmente allegato al rogito notarile - il quale aveva menzionato la “denuncia di cambiamento” n.ro 59757/2006 al solo fine di ricostruire i passaggi che avevano condotto alla creazione della p.lla 555 – al contempo deducendo che la loro azione non si appuntava contro il frazionamento in sé ma piuttosto sulla sua
“restituzione sul campo” che, in quanto male effettuata dalla , li aveva costretti a Pt_1
riconoscere a favore dell'acquirente di un limitrofo lotto la proprietà di una porzione di terreno già inclusa nel loro lotto;
quanto alle doglianze afferenti all'attività del c.t.u., ne hanno eccepito la tardività e rimarcato che l'ausiliario aveva fornito esaustive spiegazioni in ordine alla correttezza del suo operato in occasione dei chiarimenti che gli erano stati chiesti nel corso del primo grado del giudizio. 6
Tanto premesso, ritiene la Corte che non si ravvisi l'esigenza di riapertura dell'attività
istruttoria, per come, anche in via subordinata, chiesto da entrambe le parti, anche alla luce della irrilevanza al fine del decidere dei capitolati di prova orale dedotti, e che i primi due motivi di appello si presentino fondati e rendano superfluo il vaglio di quelli ulteriori,
variamente incentrati sulla correttezza delle operazioni di misurazione e rilievo topografico che sono state svolte sui luoghi dal c.t.u. per poi operare la sovrapposizione dei dati ottenuti alle mappe catastali.
Va infatti ricordato che, ai fini dell'accertamento del confine tra i due fondi, l'art.950 c.c.
ammette ogni mezzo di prova stabilendo che solo in mancanza di altri elementi ci si debba attenere al confine catastale.
Sebbene la norma non indichi una scala di rilevanza delle fonti conoscitive, è orientamento giurisprudenziale pacifico quello che indica la necessità di muovere primariamente dall'esame dei titoli di acquisto delle parti e che attribuisce valenza preferenziale, laddove i terreni costituiscano lotti separati di un originario unico appezzamento, ai confini indicati nel primo atto di frazionamento (inter alia: Cass. 6740/2016), costituendo quest'ultimo prova documentale in grado di consentire la ricostruzione della volontà delle parti e/o dei loro danti causa anche nei casi in cui il frazionamento non sia stato formalmente allegato agli atti di vendita o in cui quello allegato non fornisca indicazioni precise (cfr. Cass. 27170/14).
Nel caso in esame, in cui la società appellante è anche la dante causa degli appellati, in quanto proprietaria dell'originario unico fondo di cui curò una parziale lottizzazione, gli appena indicati apporti documentali e lo stato dei luoghi oltre che, in effetti, la stessa posizione difensiva degli appellati sopra richiamata, portano a ritenere che il confine effettivo, accettato dalle parti al momento della compravendita, tra i fondi delle parti sopra 7
indicati corrisponda a quello esistente, per come riscontrato dal c.t.u. e materializzato sui luoghi, in particolare, dalla parete di contenimento, riempita in blocchi di pietra, che circonda il fabbricato dei e che costituisce sostegno alla stradella in terra battuta il CP_2
cui ingresso è presidiato dalla barra metallica la cui installazione da parte della è Pt_1
stata oggetto del su indicato procedimento penale.
Si presentano, in primo luogo, di particolare rilievo i seguenti dati contenuti nell'atto di compravendita stipulato tra le parti il 4.3.2011: a) la vendita ebbe ad oggetto la proprietà di un “fabbricato ancora allo stato grezzo, in quanto in corso di costruzione, a due elevazioni
fuori terra, oltre garage seminterrato, elevazioni tutte sfalsate tra di esse, e con annesso
circostante appezzamento di terreno di pertinenza esclusiva adibito a corte-spiazzo,
quest'ultimo di forma pressocché triangolare”, già accatastati rispettivamente al sub 2 la casa a due piani sfalsati, all'epoca munita di solaio e tompagnatura esterna, al sub 3 il garage – fabbricati realizzati dalla stessa in forza di appositi titoli autorizzativi Pt_1
menzionati nel rogito- e al sub 1 il terreno, quale bene comune non censibile;
b) il lotto veniva identificato come avente “superficie catastale complessiva di metriquadrati
millecinquecento (mq.1.500) e per quanto in effetti si trova, di cui circa mq.160
corrispondenti alla superficie occupata dal fabbricato”; c) il lotto era indicato come confinante “a nord-est con stradella di accesso di proprietà della società “ di Parte_1
”, a sud-est con altra proprietà della società di Parte_1 Parte_1
Per_
”, e a sud-ovest con proprietà ”; d) la provenienza catastale Parte_1
della p.lla 555 era indicata come quella risultante dalla già indicata “Denuncia di
Cambiamento n.59757 redatta dal geom. ”, iniziale c.t.p. della Persona_3 Pt_1
nel presente giudizio;
e) la venditrice concedeva in favore dell'immobile venduto servitù 8
perpetua di passaggio “tramite la stradella già esistente della larghezza di circa metri
cinque (mt. 5,00) che si dirama dallo stradale di Costa Romito, insiste sul restante terreno
di proprietà della società odierna venditrice, ed ad un certo punto costeggia dal lato di
levante la corte del fabbricato alienato”.
Dal tenore del rogito emerge quindi chiaramente che la vendita venne effettuata a corpo e che, a tale data, non solo il fabbricato già esisteva ma anche il terreno circostante era ben delimitato. Tale dato va infatti valutato alla luce delle caratteristiche morfologiche dell'area desumibili anche dai rilievi fotografici allegati dagli stessi attori/appellati all'originario atto di citazione i quali evidenziano come si tratti di un fondo posto in accentuato declivio (v. anche pag.5 della relazione di c.t.u., che precisa che “entrambi i lotti delle parti in causa trovasi
ubicati su suolo con giacitura in medio/forte pendio”), ragion per cui per la realizzazione del fabbricato – non a caso edificato a piani sfalsati – si dovette rendere necessario,
quantomeno dal lato del confine oggetto di contestazione, uno significativo intervento di sbancamento da parte della , con la creazione di una parete di terra, poi rivestita da Pt_1
blocchi di pietra, la quale, come detto, costituisce anche l'argine esterno della soprastante striscia di terreno sede della stradella in terra battuta di cui si è detto;
quest'ultima, come precisato dal c.t.u., consente di pervenire ai terreni rimasti in proprietà della società
venditrice.
Peraltro, va evidenziato che tale stradella si sviluppa sul lato est del lotto dei (v. CP_2
allegati D) ed E) della c.t.u.) e si innesta su quella proveniente dallo stradale di Costa
Romito che costeggia l'ingresso ai villini venduti dalla onde, diversamente da Pt_1
quanto sostenuto dal giudice di primo grado, essa appare costituire proprio la prosecuzione di quest'ultima, segnatamente il tratto descritto nell'atto di vendita come costeggiante “dal 9
lato di levante” la corte di pertinenza del fabbricato venduto, e ciò tenendo anche conto che, dall'ultimo dei rilievi fotografici già citati ma anche dallo stesso testo del rogito, emerge come a quell'epoca anche la porzione di sede viaria più vicina alla via pubblica, oggi ricoperta da battuto cementizio, non era rifinita.
Né sfugge che apparirebbe del tutto irragionevole ipotizzare che la , dopo avere Pt_1
curato il frazionamento, la individuazione in loco dei lotti e la costruzione dei fabbricati, non si fosse riservata quel tratto di terreno che era indispensabile per raggiungere i lotti di cui aveva mantenuto la proprietà, in particolare la p.lla 552, assegnandolo, piuttosto, al lotto venduto agli odierni appellati rispetto al quale non presentava alcun diretto collegamento funzionale.
Del resto, la circostanza che alla data della compravendita il confine oggi contestato fosse certo e materializzato dal sopra descritto stato dei luoghi trova ulteriore riscontro nel fatto che i non hanno dedotto una usurpazione sopravvenuta di terreno da parte della CP_2
, essendosi limitati a lamentare, ma solo a distanza di tempo dall'acquisto, e Pt_1
segnatamente a partire del 2015 - anno in cui il loro tecnico ebbe a invitare la società edile a presenziare alle operazione di apposizione dei termini (v. la corrispondenza in atti) - di avere ricevuto dalla venditrice una estensione di terreno inferiore rispetto a quella catastalmente indicata in relazione alla p.llla 555 e, in questo giudizio, anche di averne dovuto cedere una porzione, di entità non meglio precisata, ad un confinante a causa della errata trasposizione sui luoghi da parte della del frazionamento da essa curato nel Pt_1
2006.
In conclusione, si deve affermare che la linea di demarcazione dei fondi delle parti, nel tratto oggetto della domanda, coincide col confine esistente, per come rinvenuto dal c.t.u., 10
non modificato rispetto alla data dell'atto di compravendita del 4.3.2011. Segue
l'insussistenza di una occupazione abusiva di terreno da parte della e la revoca Pt_1
della correlata statuizione condannatoria contenuta nel provvedimento impugnato.
Secondo la regola della soccombenza, e vanno Controparte_2 Controparte_1
condannati a rifondere alla appellante le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano per come in dispositivo applicando i parametri tariffari medi in base al valore dichiarato della causa.
Anche i costi della c.t.u., in riforma di quanto stabilito nella sentenza impugnata, vanno posti a carico degli appellati, la cui azione si è rivelata ingiustificata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in integrale riforma della sentenza n.ro 965/2021 emessa il 3.12.2021 dal Tribunale di
Trapani, appellata da , oggi in liquidazione;
Parte_1
- -dichiara che il confine tra il fondo di proprietà di e Controparte_2 CP_1
e quelli di proprietà della , siti in
[...] Parte_1
Castellammare del Golfo e distinti in catasto al foglio di mappa n. 38 part.lle 555 il primo, 552 e 664 i secondi, è quello esistente, per come rinvenuto e descritto nella relazione peritale del CTU dr. agr. e relativi allegati;
Per_1
- rigetta, pertanto, la domanda di rilascio avanzata da e Controparte_2 CP_1
;
[...]
- condanna e a rifondere alla società appellante Controparte_2 Controparte_1
le spese di lite del primo grado, che si liquidano nell'importo di euro € 2.430,00 per onorari di difesa, e quelle del presente grado, che si liquidano nell'importo di euro 11
2.915,00 per onorari ed euro 174,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario ex art.2
D.M. n.55/2014, CPA e IVA come per legge;
- . pone definitivamente a carico di e i costi della Controparte_2 Controparte_1
c.t.u. espletata in primo grado.
Palermo, 25.7.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022
TRA
, con sede in Castellammare Parte_1
del Golfo, c.f.. e p.iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Eligio Scaglione;
P.IVA_1
appellante
E
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Cipparone e Gabriele C.F._2
Lipari;
appellati 2
Conclusioni dell'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria
istanza, in via preliminare, sostituire il CTU già nominato dal Giudice di primo grado e
nominare , altro e diverso CTU al fine di verificare l'esatto confine tra la particella 555 di
proprietà e le part. 552 e 664 di proprietà ; in via subordinata Parte_2 Pt_1
richiamare il CTU già nominato per rispondere alle osservazioni già sollevate. In ulteriore
subordine ammettere le prova non ammesse nel processo di primo grado ed
esaurientemente indicate nella memoria n 2 e 3 art 186 comma 3 cpc. nel merito riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare anche con diversa motivazione l'esatto
confine tra i terreni di di e dei Sig.ri Parte_1 Parte_1 CP_1
e , come identificati in atti sia quello attualmente esistente ed
[...] Controparte_2
identificato con il Tipo Mappale prot. 59757/2006 con rigetto di tutte le altre domande;
con
vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso
forfettario, iva e cpa se dovuti”.
Conclusioni degli appellati: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria
istanza ed eccezione, dichiarare infondato nel merito l'appello, confermando la sentenza
impugnata, condannando la al pagamento delle Parte_1
spese del doppio grado di giudizio, oltre che a quanto da essa ritenuto congruo ai sensi e
per gli effetti dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Nella denegata ipotesi in cui ritenesse la Corte di
Appello di discostarsi dalla decisione del giudice di prime cure, si ripropongono tutte le
eccezioni, deduzioni e domande che il Giudicante non ha inteso esaminare in quanto
ritenute assorbite nella causa di primo grado, a tal fine si considerino qui integralmente 3
richiamati e trascritti tutti gli atti di causa di cui al primo grado e si chiede l'ammissione dei
mezzi di prova ivi formulati e non ammessi dal Giudice”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.ro 965/2021, emessa il 3.12.2021, il Tribunale di Trapani, in parziale accoglimento delle richieste avanzate con azione di regolamento di confini dai coniugi e nei confronti della società Controparte_2 Controparte_1 [...]
(nel prosieguo solo ), così statuiva: “-dichiara che i Parte_1 Pt_1
confini tra i fondi di proprietà degli attori e e quelli Controparte_2 Controparte_1
di proprietà della , siti in Castellammare del Parte_1
Golfo e distinti in catasto al foglio di mappa n. 38 part.lle rispettivamente 555, 552 e 664
sono determinati con riferimento alle relazione peritale del CTU dr. agr. (ed in Per_1
particolare all'allegato di cui alla lett. E), ed ivi indicati con linea continua di colore viola;
condanna la a rilasciare in favore degli attori le Parte_1
porzioni di fondo occupate illegittimamente e descritte dal ctu nell'elaborato peritale;
condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
sostenute dagli attori che si liquidano in complessivi in complessivi euro 2.585,00 di cui €
155,00 per spese ed €2.430,00 per onorari di difesa, oltre, IVA e CPA come per legge.
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu liquidate in atti;
rigetta ogni
altra domanda.”.
Avverso la decisione , posta in liquidazione, ha interposto appello, formulando le Pt_1
conclusioni riportate in epigrafe. Hanno resistito gi appellati. 4
La causa, trattata nelle forme “cartolari”, è stata assunta in decisione con ordinanza del
20.2.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
***********************
Coi primi due motivi di gravame lamenta che il giudice di prima istanza, recependo Pt_1
le risultanze della c.t.u. espletata in corso di causa dall'agronomo dr. con esclusivo Per_1
ancoraggio ai dati catastali, non aveva valutato correttamente, ai fini dell'accertamento del confine effettivo tra i terreni rimasti in sua proprietà, allibrati al Catasto Terreni del Comune
di Castellamare del Golfo alle particelle 552 e 664, ed il villino con corte pertinenziale da essa stessa venduto agli appellati con atto pubblico di compravendita in Notaio
[...]
del 4.3.2011, accatastato al N.C.E.U. del medesimo Comune alla particella 555, Per_2
il contenuto del predetto titolo di proprietà ed aveva erroneamente negato valenza probatoria al “tipo mappale” n.ro 59757 a firma geom. presentato Persona_3
all di Trapani l'8.5.20026, riportante il frazionamento sulla scorta del quale era stata CP_3
creata la anzidetta particella 555, il quale era stato espressamente richiamato nel rogito quantunque ad esso non formalmente allegato.
Con un terzo motivo la società appellante ha censurato la decisione del Tribunale di non ammettere la produzione in giudizio della relazione di consulenza dell' ing. , resa su Per_4
incarico del P.M. nel procedimento penale per i reati di cui agli artt.392-633 c.p. sorto a seguito di una denuncia-querela sporta dai coniugi , malgrado tale professionista CP_2
fosse pervenuto a conclusioni inconciliabili rispetto a quelle rassegnate dal c.t.u. ; Per_1
ha confutato, sul punto, la valutazione di tardività compiuta dal giudicante, ha anche sostenuto che trattasi di produzione da qualificare, in ogni caso, come mera allegazione difensiva, come tale non impedita dal maturare delle decadenze istruttorie in base 5
all'insegnamento di Cass. S.U. n.13902/13 e ha, comunque, insistito per essere rimessa in termini per il deposito.
Con gli ulteriori motivi, la ha contestato sotto vari profili l'attività peritale adducendo, Pt_1
tra l'altro, che l'ausiliario: a) si era basato su dati di misurazione materialmente estratti dal c.t.p. delle controparti;
b) aveva utilizzato un punto fiduciale, indicato nella prima stesura del suo elaborato come decisivo, che era stato annullato in corso di causa;
c) aveva seguito una metodologia non corretta, difforme da quella esplicitata dalla Agenzia delle Entrate,
senza, in particolare, curare l'acquisizione del “libretto di misure” relativo al frazionamento.
Ha chiesto, per tali ragioni, la rinnovazione degli accertamenti tecnici o, in subordine, il richiamo del c.t.u..
Gli appellati hanno contestato punto per punto i suddetti motivi, sostenendo, in particolare,
che correttamente la decisione impugnata aveva negato rilevanza probatoria al frazionamento in quanto non formalmente allegato al rogito notarile - il quale aveva menzionato la “denuncia di cambiamento” n.ro 59757/2006 al solo fine di ricostruire i passaggi che avevano condotto alla creazione della p.lla 555 – al contempo deducendo che la loro azione non si appuntava contro il frazionamento in sé ma piuttosto sulla sua
“restituzione sul campo” che, in quanto male effettuata dalla , li aveva costretti a Pt_1
riconoscere a favore dell'acquirente di un limitrofo lotto la proprietà di una porzione di terreno già inclusa nel loro lotto;
quanto alle doglianze afferenti all'attività del c.t.u., ne hanno eccepito la tardività e rimarcato che l'ausiliario aveva fornito esaustive spiegazioni in ordine alla correttezza del suo operato in occasione dei chiarimenti che gli erano stati chiesti nel corso del primo grado del giudizio. 6
Tanto premesso, ritiene la Corte che non si ravvisi l'esigenza di riapertura dell'attività
istruttoria, per come, anche in via subordinata, chiesto da entrambe le parti, anche alla luce della irrilevanza al fine del decidere dei capitolati di prova orale dedotti, e che i primi due motivi di appello si presentino fondati e rendano superfluo il vaglio di quelli ulteriori,
variamente incentrati sulla correttezza delle operazioni di misurazione e rilievo topografico che sono state svolte sui luoghi dal c.t.u. per poi operare la sovrapposizione dei dati ottenuti alle mappe catastali.
Va infatti ricordato che, ai fini dell'accertamento del confine tra i due fondi, l'art.950 c.c.
ammette ogni mezzo di prova stabilendo che solo in mancanza di altri elementi ci si debba attenere al confine catastale.
Sebbene la norma non indichi una scala di rilevanza delle fonti conoscitive, è orientamento giurisprudenziale pacifico quello che indica la necessità di muovere primariamente dall'esame dei titoli di acquisto delle parti e che attribuisce valenza preferenziale, laddove i terreni costituiscano lotti separati di un originario unico appezzamento, ai confini indicati nel primo atto di frazionamento (inter alia: Cass. 6740/2016), costituendo quest'ultimo prova documentale in grado di consentire la ricostruzione della volontà delle parti e/o dei loro danti causa anche nei casi in cui il frazionamento non sia stato formalmente allegato agli atti di vendita o in cui quello allegato non fornisca indicazioni precise (cfr. Cass. 27170/14).
Nel caso in esame, in cui la società appellante è anche la dante causa degli appellati, in quanto proprietaria dell'originario unico fondo di cui curò una parziale lottizzazione, gli appena indicati apporti documentali e lo stato dei luoghi oltre che, in effetti, la stessa posizione difensiva degli appellati sopra richiamata, portano a ritenere che il confine effettivo, accettato dalle parti al momento della compravendita, tra i fondi delle parti sopra 7
indicati corrisponda a quello esistente, per come riscontrato dal c.t.u. e materializzato sui luoghi, in particolare, dalla parete di contenimento, riempita in blocchi di pietra, che circonda il fabbricato dei e che costituisce sostegno alla stradella in terra battuta il CP_2
cui ingresso è presidiato dalla barra metallica la cui installazione da parte della è Pt_1
stata oggetto del su indicato procedimento penale.
Si presentano, in primo luogo, di particolare rilievo i seguenti dati contenuti nell'atto di compravendita stipulato tra le parti il 4.3.2011: a) la vendita ebbe ad oggetto la proprietà di un “fabbricato ancora allo stato grezzo, in quanto in corso di costruzione, a due elevazioni
fuori terra, oltre garage seminterrato, elevazioni tutte sfalsate tra di esse, e con annesso
circostante appezzamento di terreno di pertinenza esclusiva adibito a corte-spiazzo,
quest'ultimo di forma pressocché triangolare”, già accatastati rispettivamente al sub 2 la casa a due piani sfalsati, all'epoca munita di solaio e tompagnatura esterna, al sub 3 il garage – fabbricati realizzati dalla stessa in forza di appositi titoli autorizzativi Pt_1
menzionati nel rogito- e al sub 1 il terreno, quale bene comune non censibile;
b) il lotto veniva identificato come avente “superficie catastale complessiva di metriquadrati
millecinquecento (mq.1.500) e per quanto in effetti si trova, di cui circa mq.160
corrispondenti alla superficie occupata dal fabbricato”; c) il lotto era indicato come confinante “a nord-est con stradella di accesso di proprietà della società “ di Parte_1
”, a sud-est con altra proprietà della società di Parte_1 Parte_1
Per_
”, e a sud-ovest con proprietà ”; d) la provenienza catastale Parte_1
della p.lla 555 era indicata come quella risultante dalla già indicata “Denuncia di
Cambiamento n.59757 redatta dal geom. ”, iniziale c.t.p. della Persona_3 Pt_1
nel presente giudizio;
e) la venditrice concedeva in favore dell'immobile venduto servitù 8
perpetua di passaggio “tramite la stradella già esistente della larghezza di circa metri
cinque (mt. 5,00) che si dirama dallo stradale di Costa Romito, insiste sul restante terreno
di proprietà della società odierna venditrice, ed ad un certo punto costeggia dal lato di
levante la corte del fabbricato alienato”.
Dal tenore del rogito emerge quindi chiaramente che la vendita venne effettuata a corpo e che, a tale data, non solo il fabbricato già esisteva ma anche il terreno circostante era ben delimitato. Tale dato va infatti valutato alla luce delle caratteristiche morfologiche dell'area desumibili anche dai rilievi fotografici allegati dagli stessi attori/appellati all'originario atto di citazione i quali evidenziano come si tratti di un fondo posto in accentuato declivio (v. anche pag.5 della relazione di c.t.u., che precisa che “entrambi i lotti delle parti in causa trovasi
ubicati su suolo con giacitura in medio/forte pendio”), ragion per cui per la realizzazione del fabbricato – non a caso edificato a piani sfalsati – si dovette rendere necessario,
quantomeno dal lato del confine oggetto di contestazione, uno significativo intervento di sbancamento da parte della , con la creazione di una parete di terra, poi rivestita da Pt_1
blocchi di pietra, la quale, come detto, costituisce anche l'argine esterno della soprastante striscia di terreno sede della stradella in terra battuta di cui si è detto;
quest'ultima, come precisato dal c.t.u., consente di pervenire ai terreni rimasti in proprietà della società
venditrice.
Peraltro, va evidenziato che tale stradella si sviluppa sul lato est del lotto dei (v. CP_2
allegati D) ed E) della c.t.u.) e si innesta su quella proveniente dallo stradale di Costa
Romito che costeggia l'ingresso ai villini venduti dalla onde, diversamente da Pt_1
quanto sostenuto dal giudice di primo grado, essa appare costituire proprio la prosecuzione di quest'ultima, segnatamente il tratto descritto nell'atto di vendita come costeggiante “dal 9
lato di levante” la corte di pertinenza del fabbricato venduto, e ciò tenendo anche conto che, dall'ultimo dei rilievi fotografici già citati ma anche dallo stesso testo del rogito, emerge come a quell'epoca anche la porzione di sede viaria più vicina alla via pubblica, oggi ricoperta da battuto cementizio, non era rifinita.
Né sfugge che apparirebbe del tutto irragionevole ipotizzare che la , dopo avere Pt_1
curato il frazionamento, la individuazione in loco dei lotti e la costruzione dei fabbricati, non si fosse riservata quel tratto di terreno che era indispensabile per raggiungere i lotti di cui aveva mantenuto la proprietà, in particolare la p.lla 552, assegnandolo, piuttosto, al lotto venduto agli odierni appellati rispetto al quale non presentava alcun diretto collegamento funzionale.
Del resto, la circostanza che alla data della compravendita il confine oggi contestato fosse certo e materializzato dal sopra descritto stato dei luoghi trova ulteriore riscontro nel fatto che i non hanno dedotto una usurpazione sopravvenuta di terreno da parte della CP_2
, essendosi limitati a lamentare, ma solo a distanza di tempo dall'acquisto, e Pt_1
segnatamente a partire del 2015 - anno in cui il loro tecnico ebbe a invitare la società edile a presenziare alle operazione di apposizione dei termini (v. la corrispondenza in atti) - di avere ricevuto dalla venditrice una estensione di terreno inferiore rispetto a quella catastalmente indicata in relazione alla p.llla 555 e, in questo giudizio, anche di averne dovuto cedere una porzione, di entità non meglio precisata, ad un confinante a causa della errata trasposizione sui luoghi da parte della del frazionamento da essa curato nel Pt_1
2006.
In conclusione, si deve affermare che la linea di demarcazione dei fondi delle parti, nel tratto oggetto della domanda, coincide col confine esistente, per come rinvenuto dal c.t.u., 10
non modificato rispetto alla data dell'atto di compravendita del 4.3.2011. Segue
l'insussistenza di una occupazione abusiva di terreno da parte della e la revoca Pt_1
della correlata statuizione condannatoria contenuta nel provvedimento impugnato.
Secondo la regola della soccombenza, e vanno Controparte_2 Controparte_1
condannati a rifondere alla appellante le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano per come in dispositivo applicando i parametri tariffari medi in base al valore dichiarato della causa.
Anche i costi della c.t.u., in riforma di quanto stabilito nella sentenza impugnata, vanno posti a carico degli appellati, la cui azione si è rivelata ingiustificata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in integrale riforma della sentenza n.ro 965/2021 emessa il 3.12.2021 dal Tribunale di
Trapani, appellata da , oggi in liquidazione;
Parte_1
- -dichiara che il confine tra il fondo di proprietà di e Controparte_2 CP_1
e quelli di proprietà della , siti in
[...] Parte_1
Castellammare del Golfo e distinti in catasto al foglio di mappa n. 38 part.lle 555 il primo, 552 e 664 i secondi, è quello esistente, per come rinvenuto e descritto nella relazione peritale del CTU dr. agr. e relativi allegati;
Per_1
- rigetta, pertanto, la domanda di rilascio avanzata da e Controparte_2 CP_1
;
[...]
- condanna e a rifondere alla società appellante Controparte_2 Controparte_1
le spese di lite del primo grado, che si liquidano nell'importo di euro € 2.430,00 per onorari di difesa, e quelle del presente grado, che si liquidano nell'importo di euro 11
2.915,00 per onorari ed euro 174,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario ex art.2
D.M. n.55/2014, CPA e IVA come per legge;
- . pone definitivamente a carico di e i costi della Controparte_2 Controparte_1
c.t.u. espletata in primo grado.
Palermo, 25.7.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo