Ordinanza cautelare 22 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/03/2025, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02562/2025REG.PROV.COLL.
N. 01437/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1437 del 2024, proposto da
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Patronato ANMIL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado Carrubba e Raffaella Chiummiento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Raffaella Chiummiento in Roma, via Salaria 103;
INPS- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Anziano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria, 29;
Patronato SIAS Servizio Italiano Assistenza Sociale per i Servizi Sociali dei Lavoratori, non costituito in giudizio;
nei confronti
INAIL Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luciana Romeo, Renata Tomba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 13936/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Patronato ANMIL, dell’INPS- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell’INAIL - Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro;
Visto l’art. 35, comma 1, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno impugnano la sentenza del T.a.r. per il Lazio indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso presentato dal Patronato ANMIL avverso il silenzio serbato dal medesimo Ministero sull’istanza di esecuzione del decreto 10 ottobre 2008, n. 193, al fine di ottenere la ripartizione definitiva dei fondi ai sensi della Legge n. 152/2001 e del D.M. n. 193/2008, per l’anno 2020.
2. L’INPS e l’INAIL si sono costituiti dichiarandosi estraneo alla questione controversa, avendo effettuato tutti gli adempimenti di propria competenza.
3. Il Patronato ANMIL si è costituito insistendo per la reiezione del gravame.
4. Con ordinanza n. 1050/2024 è stata respinta l’istanza di misure cautelari formulata dalle parti appellanti.
5. All’udienza pubblica del 12 dicembre 2024 il Collegio ha rilevato d’ufficio la tardività dell'appello ed ha assegnato alle parti il termine di giorni 10 per il deposito di note scritte.
6. Con memoria depositata in data 13 dicembre 2024 il Patronato ANMIL ha insistito per la declaratoria di irricevibilità dell’appello siccome tardivo.
7. Gli appellanti non hanno fatto pervenire alcuna osservazione.
8. L’appello è irricevibile per tardività.
9. La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 20 settembre 2023 e, in mancanza di notifica, il termine per l’impugnazione, ordinariamente fissato in 6 mesi, deve essere ridotto della metà, per un totale di 3 mesi, ai sensi dell’art. 87 c. 2 c.p.a.
10. Gli appellanti hanno notificato l’atto di appello in data 21 febbraio 2024 e, dunque, tardivamente.
11. Per tale ragione l’appello deve essere dichiarato irricevibile.
12. Le spese del presente grado di giudizio devono essere poste in parte a carico delle parti appellanti ed in parte compensate, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna le parti appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di ANMIL, e le liquida nella somma complessiva di € 2.0000,00, oltre accessori di legge; compensa le spese nei confronti delle altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 12 dicembre 2024 e 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO