Articolo 127 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 126Articolo 128
Versione
18 dicembre 1942
Art. 127.

La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non puo' essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.

In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore. L'autorita' giudiziaria puo' peraltro fissare un termine piu' breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.

E' nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.

Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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