Versione
18 dicembre 1942
18 dicembre 1942
Art. 127.
La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non puo' essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.
In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore. L'autorita' giudiziaria puo' peraltro fissare un termine piu' breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.
E' nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.
Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.
La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non puo' essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.
In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore. L'autorita' giudiziaria puo' peraltro fissare un termine piu' breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.
E' nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.
Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.
Commentario • 1
- 1. Il contratto di rappresentazioneValentina Ertola · https://www.iusinitinere.it/ · 5.140133
[…] Anzitutto, ai sensi dell'art 127 della Legge del 22 aprile 1941, n. 633, il concessionario sarà tenuto a rappresentare l'opera entro il termine fissato dal contratto, ovvero entro un termine che non dovrà essere superiore a due anni dalla consegna dell'opera (obbligo, come già detto, gravante sull'autore dell'opera),ad eccezione delle opere drammatico-musicali, per le quali il termine è esteso a cinque anni dal secondo comma dell'art. 127 della detta legge. […]
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Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Latina, sentenza 12/06/2025, n. 1132Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. UC EN, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2846 R.G. cont. 2021 TRA Parte_1 - C.F. C.F._1 , elettivamente domiciliato in viale 12 Giugno 15/2 - Bologna (BO), presso lo studio dell'avv. Alessandro DI LE, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Alessandro DI LE e Marco MORONI, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo; PARTE OPPONENTE E DI CP_1 - C.F. C.F._2 , elettivamente domiciliata in via Nerva n. 38, …Leggi di più...
- art. 1186 c.c.·
- riconoscimento di debito·
- responsabilità aggravata·
- esigibilità del credito·
- decadenza dal beneficio del termine·
- compensazione spese·
- art. 96 c.p.c.·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- spese ereditarie·
- verificazione di scrittura privata