Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1943.
(Obbligazione di prestare fideiussione).
Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare.
Quando il fideiussore e' divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.
(Obbligazione di prestare fideiussione).
Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare.
Quando il fideiussore e' divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.
Commentari • 22
- 1. Cassazione civile n. 8605/2004https://www.brocardi.it/ · 237.77628
(massima n. 1) L'istituto della «confideiussione» di cui all'art. 1946 c.c.; è caratterizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente anche se non contestualmente da un comune interesse, di garantire lo stesso debito e lo stesso debitore, salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso, che, a norma dell'art. 1943 c.c., spetta a colui che ha pagato l'intero. […]
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Giurisprudenza • 95
- 1. TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 15/06/2011, n. 1037Provvedimento: […] che l'art. 1943 cod. civ. prescrive che "il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace"; […] che la norma dell'art. 1943 c.c. deve essere, dunque, integrata dalla disposizione contenuta nell'art. 1393 dello stesso codice, il quale statuisce che "il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri", che, trasferita ai rapporti fra il debitore ed il suo creditore, si risolve in un obbligo del debitore medesimo di fornire al secondo gli elementi giustificativi dei poteri del sottoscrittore della garanzia fideiussoria che il citato art. 1393 gli dà la facoltà di esigere;Leggi di più...
- rappresentanza legale·
- art. 1943 cod. civ.·
- annullamento determina·
- art. 46 D.lgs. 163/06·
- art. 1393 cod. civ.·
- integrazione documentale·
- cauzioni provvisorie·
- esclusione da gara·
- documentazione fideiussoria·
- fideiussione bancaria