Articolo 1943 del Codice civile
Articolo 1942Articolo 1944
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19 aprile 1942
Art. 1943.

(Obbligazione di prestare fideiussione).

Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare.

Quando il fideiussore e' divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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