Articolo 1274 del Codice civile
Articolo 1273Articolo 1275
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19 aprile 1942
Art. 1274.

(Insolvenza del nuovo debitore).

Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.

Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non e' liberato.

Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all'accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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