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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1868.
(Riscatto per insolvenza del debitore).
Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d'insolvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l'acquirente se ne sia assunto il debito o si dichiari pronto ad assumerlo.
(Riscatto per insolvenza del debitore).
Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d'insolvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l'acquirente se ne sia assunto il debito o si dichiari pronto ad assumerlo.
Commentari • 6
- 1. cos'è e come funzionaAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 20 novembre 2019 · 127.25641
[…] L'altra norma che disciplina un ipotesi di riscatto da parte del creditore è l'articolo 1868 del codice civile che afferma quanto segue: “Si fa pure luogo al riscatto della rendita, nel caso d'insolvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l'acquirente se ne sia assunto il debito o si dichiari pronto ad assumerlo”. […]
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Giurisprudenza • 9
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 21/07/2026, n. 23726Provvedimento: […] In tal caso, infatti, la capitalizzazione della rendita e l'ammissione al passivo del credito corrispondente si coordinano e si giustificano con il dettato dell'art. 1868 c.c., in forza del quale il titolare della rendita matura il diritto al riscatto «nel caso di insolvenza del debitore». È pertanto la stessa norma civilistica che prevede il sorgere del diritto al pagamento immediato di una determinata somma di denaro (a prescindere dalla considerazione che la nozione civilistica di insolvenza possa essere anche più ampia di quella tipica del diritto fallimentare: così Cass. n. 17362/2023); e la norma fallimentare non ne rappresenta altro che un coerente corollario. 2. […]Leggi di più...
- art. 92 c.p.c.·
- crediti non scaduti·
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