Articolo 1868 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1868.

(Riscatto per insolvenza del debitore).

Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d'insolvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l'acquirente se ne sia assunto il debito o si dichiari pronto ad assumerlo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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