Articolo 128 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 85 bisArticolo 129
Versione
18 dicembre 1942
Art. 128.

Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.

L'autorita' giudiziaria puo' accordare all'acquirente una dilazione, non superiore alla meta' del termine predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia.
Puo' altresi' limitare la pronunzia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.

Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale dell'opera ed e' obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione e' mancata malgrado la dovuta diligenza.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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