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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 01/10/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2037 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 01/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
codice fiscale nato Teramo (TE), il 28.02.1973 e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato in Corso De Michetti
64, presso lo studio dell'Avv. Matteo FRANCIONI (cod. fisc. ) del C.F._2
Foro di Teramo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti – comunicazioni di rito: fax
0861/253449 PEC Email_1
RICORRENTE
Contro in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante p.t., Dott. con sede in Teramo alla Via M. Delfico, n. 73, Controparte_2
P.VA , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Cresta P.VA_1
( ), numero di fax 0861.559054, PEC C.F._3 Email_2 [...]
in forza di procura alle liti allegata in atti, ed elettivamente domiciliata Email_3 presso il suo studio in Teramo alla Via Fonte Regina, n. 20, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1) In via preliminare, sospendere l'efficacia della sanzione disciplinare per tutto quanto scritto nella parte in fatto e diritto del presente atto;
2) In via principale, annullare e/o revocare la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per 10 giorni e dalla retribuzione ai sensi dell'art. 68 lett. E del CCNL irrogata al ricorrente con nota del 05/10/2023 prot. n. 0013677 per tutti i motivi riportati nella parte in fatto e in diritto del presente atto.
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui risultasse accertato il “presunto” fatto contestato si chiede comunque l'annullamento e/o revoca della sanzione disciplinare irrogata e la rideterminazione della stessa, nei termini indicati al paragrafo III della parte in diritto del presente atto.
4) In ogni caso, condannare la società convenuta al pagamento di spese diritti e onorari di lite.”
Parte resistente: “che l'Ill.mo Sig. Giudice adito Voglia respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nella presente memoria. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di ricorso, si chiede che la sanzione sia ridotta ad opera del Giudice. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 28.11.2023, Parte_1 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo, in funzione del Giudice del Lavoro, la al fine di impugnare la sanzione disciplinare conservativa Controparte_1 della sospensione di 10 giorni comminata con nota del 5.10.2023.
A sostegno della domanda deduceva, in punto di fatto:
- di essere dipendente della TE. con contratto a tempo indeterminato, dal CP_3
01.07.2012, formalmente inquadrato al livello 2 parametro B, CCNL Igiene Ambientale, con qualifica di Autista - orario a tempo pieno di 36 ore settimanali. Dal 03/07/2014 è stato inquadrato al livello 3 parametro B, CCNL Igiene Ambientale, con qualifica di Autista - orario a tempo pieno di 36 ore settimanali e, dal novembre 2015 ha svolto le mansioni da impiegato;
- che in ordine all'inquadramento professionale aveva incardinato un giudizio al fine di ottenere il corretto inquadramento e le relative differenze retributive, giudizio allo stato ancora pendente;
- che in data 16.06.2023 è stato sottoposto ad intervento chirurgico di “Tenorrafia
Percutanea”, a causa della rottura del tendine d'Achille DX;
- che da tale data è stato assente dal lavoro per malattia, essendo stato dimesso in data
18.6.2023 con prognosi di 30 giorni;
2 - che in data 14 luglio 2023 è stato sottoposto a visita per la rimozione della valva e per la medicazione. In tale occasione lo stesso veniva invitato a seguire le indicazioni terapeutiche date in dimissioni;
- che in data 21 luglio 2023 è stato sottoposto nuovamente a visita di controllo;
in tale circostanza il Dott. rimuoveva la valva gessata e rilevava: buone condizioni cliniche Tes_1 locali, assenti tumefazioni, non segni di echimosi, buona continuità palpatoria del tendine, non deficit v-n; nell'occasione il Dott. – oltre ad eseguire la disinfezione e a rimuovere Tes_1
i fili del sistema tenolig ha indicato al di: - mantenere asciutta la medicazione e pulita Pt_1 per altri 6/7 giorni;
- iniziare la deambulazione con carico parziale progressivo con stampelle ed utilizzo di scarpa con rialzo al tacco di 4 cm per 7 giorni. Successivamente rimuove 1 cm di rialzo ogni 7 giorni;
- continuare terapia con fino a recupero del carico completo;
CP_4
- che in data 18 agosto 2023 è stato sottoposto ad altra visita di controllo;
nell'occasione il Dott. , tra le altre cose, ha consigliato al ricorrente di svolgere esercizi Tes_1 isometrici, streching rinforzo muscolare e di iniziare la ripresa graduale delle normali attività.
Nell'occasione il Dott. prescriveva 15 giorni di prognosi;
Tes_1
- che in data 1 settembre 2023 è stato costretto a recarsi all'ospedale di Teramo dove gli veniva accertata la non riuscita del primo intervento chirurgico e la conseguente “lesione recidiva sottocutanea del tendine d'Achille destro”; circostanza che ha costretto il a Pt_1 sottoporsi ad altro intervento chirurgico in data 13 settembre 2023;
- che con nota del 7 settembre 2023 prot. n. 0012167 la gli contestava CP_1 disciplinarmente che nella serata nella serata di mercoledì 23 agosto 2023, in occasione della
“52^ Sagra della Porchetta Italica di Campli”, tenutasi dal 18 al 23 agosto presso il centro storico di Campli (TE), nonostante la sua assenza continuativa dal lavoro a causa dello stato di malattia a far data dal 16/06/2023, si recava presso uno stand di vendita dove svolgeva attività commerciale che creava nocumento, pregiudicava e ritardava, anche potenzialmente, il suo stato di salute, la pronta guarigione e il rientro in servizio;
Con
- che a seguito delle giustificazioni rese, la Te. , con nota del 5 ottobre 2023 irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per 10 giorni e dalla retribuzione ai sensi dell'art. 68 lett. E del CCNL.
Tanto premesso, contestava la fondatezza della mancanza addebitata, assumendo che nella serata di mercoledì 23 agosto 2023 non aveva svolto alcuna – non meglio specificata – attività commerciale in occasione della 52^ Sagra della Porchetta Italica di Campli, deducendo, in particolare, di essersi recato insieme ai propri familiari intorno alle 20:00 circa, presso uno stand di vendita e somministrazione di “bevande e porchetta” gestito
3 dall' e che, munito di “bastoni canadesi”, Controparte_5 si è seduto nei pressi della cassa di uno degli stand ed ha trascorso lì la serata in compagnia di amici e familiari, fino alle 23.00 quando è rientrato a casa.
Aggiungeva che durante tutto il periodo di malattia (dal giugno 2023 ad oggi)– nonostante le sue precarie condizioni di salute si è sempre mostrato collaborativo con il datore di lavoro, tanto da aver collaborato da casa, coadiuvando i colleghi (con chiamate e messaggi) nell'espletamento delle mansioni da lui svolte abitualmente.
In punto di diritto contestava la genericità della contestazione disciplinare, ritenendo non chiaro l'addebito circa lo svolgimento di attività “commerciale”, oltre che privo di indicazioni circa l'orario di riferimento, contestandone nel merito la fondatezza per insussistenza del fatto addebitato, apparendo la conseguenza delle rivendicazioni economiche vantate dal lavoratore rispetto all'inquadramento professionale.
In subordine ha eccepito la violazione del principio di proporzionalità della sanzione irrogata, atteso che, ammesso e non concesso che nel caso di specie venisse accertato e riconosciuto il presunto fatto contestato la sanzione da applicare sarebbe stata quella della multa.
1.2. Si costituiva regolarmente in giudizio la TE. impugnando il fondamento CP_3 della domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, dopo aver sottolineato la diversità del presente giudizio da quello relativo al preteso inquadramento superiore, ha ritenuto la contestazione disciplinare, oltre che legittima sotto il profilo formale, anche fondata sotto il profilo fattuale.
Sotto tale ultimo aspetto rilevava che il ricorrente, la sera del 23.08.2023, assente dal lavoro dal 16.06.2023 in conseguenza dell'intervento chirurgico al tendine destro, verso le ore
19.15 si recava presso uno stand di vendita della Sagra della porchetta di Campli per ivi svolgere attività di cassa, espletando tali attività in maniera continuativa tutta la sera, e, quantomeno, fino a poco prima della mezzanotte, come riscontrato nell'attività investigativa, corroborata da ampia documentazione fotografica, disposta dalla al fine di verificare CP_6 eventuali condotte contrarie ai doveri di correttezza e buona fede poste in essere dal lavoratore durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia.
Assumeva, dunque, che il lavoratore aveva violato il proprio dovere di osservare tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dalla malattia, affinché venissero ristabilite le condizioni di salute idonee per adempiere alla prestazione principale cui era obbligato,
4 evitando comportamenti che, anche potenzialmente, mettessero in pericolo l'adempimento della prestazione lavorativa a causa del possibile protrarsi dello stato di malattia.
A dimostrazione della condotta pregiudizievole posta in essere, aggiungeva che dopo solo qualche giorno dalla attività svolta presso lo stand, e, precisamente, in data 01.09.2023, il ricorrente ha avuto un improvviso aggravamento delle proprie condizioni cliniche che lo hanno costretto a rivolgersi alle cure del Pronto Soccorso del P.O. di Teramo, tanto da doversi sottoporre, in data 13.09.2023, ad un nuovo intervento chirurgico.
Sottolineava, inoltre, che il ricorrente, presso la società qui convenuta, svolgeva le mansioni di addetto alla rilevazione della pesatura dei rifiuti e che detta mansione veniva eseguita per lo più stando seduto, con la conseguenza che, nei giorni successivi alla visita di controllo del 18 agosto e, comunque, alla data del 23.08.2023: o il lavoratore avrebbe potuto riprendere le normali attività e dunque, anche il lavoro, ovvero non era ancora guarito e, quindi, non poteva svolgere neppure l'attività di cassa presso lo stand, salvo mettere in pericolo il decorso della guarigione. Pericolo, che si era poi effettivamente determinato.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto della domanda e la conferma della sanzione disciplinare irrogata.
1.3. La causa veniva istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale e rinviata all'udienza del 1.10.2025 per discussione, con termine alle parti per il deposito di note conclusive fino a 10 giorni prima.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le proprie note, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
2. Il ricorrente ha introdotto il presente giudizio per contestare la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni, irrogata a fronte della seguente contestazione disciplinare: Pt_
“Risulta alla scrivente che , nella serata di mercoledì 23 agosto 2023, in occasione della “52^ Sagra della Porchetta Italica di Campli”, tenutasi dal 18 al 23 agosto presso il centro storico di Campli (TE), nonostante la Sua assenza continuativa dal lavoro a causa dello stato di malattia a far data dal 16/06/2023, si recava presso uno stand di vendita dove svolgeva attività commerciale che creava nocumento, pregiudicava e ritardava, anche potenzialmente, il Suo stato di salute, la pronta guarigione e il rientro in servizio.
5 I fatti suindicati venivano rilevati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
05/09/2023.
Ebbene, la condotta contestataLe, oltre a rappresentare grave violazione delle regole e procedure aziendali, che si pongono in contrasto con la civile e corretta esecuzione del rapporto di lavoro, buona fede, diligenza e fedeltà, configura tra l'altro gravi comportamenti nei confronti dell'Azienda atteso che:
- Violava il dovere di osservare tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dalla malattia, affinchè venissero ristabilite le condizioni di salute idonee per adempiere alla prestazione principale a cui Lei è obbligato, attuando comportamenti che mettevano in pericolo l'adempimento della prestazione lavorativa a causa della protrazione dello stato di malattia con conseguente compromissione dell'interesse datoriale all'effettiva esecuzione della prestazione dovuta;
- Risulta in ogni caso lesive degli obblighi di correttezza, buona fede, diligenza e fedeltà cui all'art. 66 del CCNL (Accordo di rinnovo del 18/05/2022) e del Codice Disciplinare applicato in azienda ma che dovrebbero, in ogni caso, presiedere ad ogni rapporto di lavoro.
- Quanto sopra Le si contesta ad ogni fine di legge e di contratto e pertanto Le comunichiamo che attenderemo eventuali Sue giustificazioni entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della presente”.
In altri termini, al lavoratore, in malattia dal 16.6.2023, per un intervento chirurgico di
“Tenorrafia Percutanea” a causa della rottura del tendine d'Achille DX, viene contestato di aver tenuto un comportamento potenzialmente dannoso per la pronta guarigione, per aver esercitato, nella serata del 23 agosto 2023, attività di natura “commerciale”, non meglio precisata, in occasione della “52^ Sagra della Porchetta Italica di Campli”.
Il ricorrente eccepisce la illegittimità della sanzione disciplinare irrogata sollevando i seguenti motivi di impugnazione:
- genericità della contestazione disciplinare, sia in relazione attività commerciale imputata, sia in relazione all'orario di riferimento dell'addebito contestato;
- insussistenza del fatto contestato;
- violazione del principio di proporzionalità.
Si ritiene di poter decidere il giudizio esaminando esclusivamente il secondo motivo di impugnazione, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile
6 dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c..
3. Ciò posto, nel merito la domanda va accolta.
In punto di diritto è noto che allorquando il lavoratore impugni un provvedimento disciplinare, escludendo la sussistenza di una sua responsabilità tale da giustificare il provvedimento stesso, il giudice deve procedere all'accertamento della complessa fattispecie che quella responsabilità determini, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, tenendo presente che, in linea di principio, grava sul datore di lavoro l'onere di provare gli elementi costitutivi di detta fattispecie, in quanto fondamento in concreto dell'esercitato potere disciplinare (Cassazione civile, sez. lav., 16/08/2004, n. 15950).
In estrema sintesi, il giudice del merito, investito del giudizio circa la legittimazione di una sanzione disciplinare irrogata al lavoratore dal datore di lavoro, deve valutare le circostanze oggettive e le modalità soggettive della condotta del lavoratore in quanto incidenti sulla determinazione della gravità della trasgressione e, quindi, della legittimità della sanzione stessa;
in particolare, deve escludere il rapporto di proporzionalità tra fatto e sanzione, quando la scelta di questa non è conforme alla specifica normativa contrattuale collettiva di categoria, che raggruppi o distingua le varie trasgressioni e gradui le corrispondenti sanzioni.
E' altresì noto che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, può configurare la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio (Cass. n.
10416/2017, n. 26496/2018).
La nozione di malattia rilevante a fini di sospensione della prestazione lavorativa ricomprende le situazioni nelle quali l'infermità determini, per intrinseca gravità o per
7 incidenza sulle mansioni normalmente svolte dal dipendente, una concreta ed attuale, sebbene transitoria, incapacità al lavoro del medesimo (cfr. Cass. n. 14065/1999, n. 12152/2024), per cui, anche ove la malattia comprometta la possibilità di svolgere quella determinata attività oggetto del rapporto di lavoro, può comunque accadere che le residue capacità psico-fisiche possano consentire al lavoratore altre e diverse attività.
Come sopra esposto, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia sia simulata ovvero che l'attività svolta nei giorni di assenza sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio.
Nella sentenza n. 6047/2018 la Corte di Cassazione ha anche osservato che il lavoratore assente per malattia non per questo deve astenersi da ogni altra attività, quale in ipotesi un'attività ludica o di intrattenimento, anche espressione dei diritti della persona, purché compatibile con lo stato di malattia e in conformità all'obbligo di correttezza e buona fede, gravante sul lavoratore, di adottare le idonee cautele perché cessi lo stato di malattia (cfr. allo stesso modo Cassazione civile sez. lav., 05/09/2024, n.23858).
Tale decisione si pone in continuità con precedenti sentenze del Supremo Collegio secondo le quali lo svolgimento di altra attività durante l'assenza dal lavoro per malattia non è automaticamente riconducibile ad un illecito disciplinare, in quanto è necessario verificare se detta attività risulti, in concreto, incompatibile con la condizione di morbilità posta alla base dell'assenza o sia idonea ad impedire o ritardare la guarigione.
Si tratta di una valutazione che va quindi fatta caso per caso in riferimento alla causa dell'assenza per malattia e della natura delle condotte poste in essere.
Trasponendo tali principi al caso di specie, la TE. ha contestato al ricorrente di CP_3 aver svolto una non meglio precisata attività “commerciale” nella serata del 23.08.2023, in occasione della “52^ Sagra della Porchetta Italica di Campli”, ritenendo che tale condotta abbia anche solo potenzialmente pregiudicato la pronta guarigione del dipendente, tanto da doversi sottoporre, in data 13.09.2023, ad un nuovo intervento chirurgico, per rientrare a lavoro soltanto nel mese di dicembre 2023.
Solo a seguito della costituzione della parte resistente si è potuto comprendere che ciò che viene contestato al ricorrente è di aver espletato attività di cassa presso uno stand di vendita della Sagra della porchetta di Campli per tutta la serata del 23.8.2023, così violando il dovere di osservare tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dalla malattia.
8 Ebbene, dalle rappresentazioni fotografiche accluse alla relazione investigativa emerge che il ricorrente, dalle 19:15 alle 23:27, è rimasto seduto davanti alla cassa di uno stand di vendita della sagra suddetta, verosimilmente occupandosi delle relative attività, alternando qualche momento in posizione eretta, ma stando prevalentemente seduto.
Le risultanze della prova testimoniale hanno confermato sostanzialmente tale circostanza, precisando, però, che il ricorrente portasse con sé dei bastoni canadesi (che sembrano visibili anche dalla foto n. 10 della relazione investigativa):
- teste “Io sono il presidente dell'associazione PRO LOCO Testimone_2
CITTA' DI CAMPLI che organizza annualmente la Sagra della Porchetta Italica. E mi sono anche occupato dell'organizzazione dell'evento. Il ricorrente è un socio della pro loco e per quanto riguarda quell'anno, ricordo che aveva avuto un incidente e nella rotazione del personale che ci dava una mano, non lo avevamo considerato. Io ricordo di aver visto il ricorrente alla sagra quell'anno, non ricordo il giorno preciso, ma non so se essendo socio della pro loco si sia adibito ad effettuare il lavoro di cassa. Visto che nella sua condizione poteva fare solo quello”; “Quando l'ho incontrato stava con le stampelle, ricordo che si era operato al tendine di Achille.”
- Teste DI : ““Ho incontrato il ricorrente quella sera, e lo Testimone_3 ricordo perché è stata l'unica sera in cui ci siamo incontrati alla sagra. Sono andata con la mia famiglia verso le 20.30 circa fino alle 23.30/24.00. ho incontrato il ricorrente che stava con la sua famiglia, un po' è stato con noi. Essendo una sagra di paese diamo tuti una mano, io facevo quello che serviva, ad esempio se seriva stavo allo stand delle bevande o alla cassa. Non avevo un ruolo definito. Il ricorrente si alternava in momento in cui stava con la famiglia, a momenti in cui stava allo stand, aveva problemi al piede e quindi stava seduto. C'era la sedia dietro al registratore di cassa, e quindi lui principalmente stava lì. Aveva problemi al piede, si era operato al tendine, non poteva stare troppo in piedi. Camminava con le stampelle.”
Anche l'investigatore escusso a testimone ha riferito che il ricorrente, durante quella serata, ha espletato operazioni di cassa in uno stand, aggiungendo che a suo dire si vedeva che la gamba era dolorante: “Il periodo era della sagra della porchetta a Campli ed ho avuto
l'incarico l'ultimo giorno della sagra. La data precisa è quella indicata nella relazione. Sono arrivato alla sagra alle 17.30 circa fino alle ore 23.30/24,. Come indicato nella relazione che confermo. Quando sono arrivato alle 17.30 il ricorrente già era alla sagra, seduto in un tavolino con la cassa. Non ricordo delle stampelle, ma ricordo alcuni particolari, ricordo che
è stato seduto parecchio tempo nella sedia, allungava la gamba anche sopra al tavolinetto. E
9 si vedeva che era dolorante, dava istruzioni agli avventori, rimanendo seduto. Si è alzato per non stare sempre seduto, credo per far circolare il sangue. Effettuava scontrini. Nel periodo di mia osservazione è sempre stato alla cassa, non si è mai allontanato mai. E' passato un po' di tempo, non sono sicuro dell'orario in cui sono arrivato, mi riporto alla relazione che confermo, la prima foto è stata scattata alle ore indicate nella relazione.”
A fronte di tali risultanze istruttorie può ritenersi provato che il ricorrente, la sera del 23 agosto 2023, dalle 19:30 alle 23:30 circa, sia rimasto seduto davanti alla cassa di uno stand della sagra, al fine di occuparsi delle relative attività, alle volte con la gamba distesa su un supporto, senza mai allontanarsi dalla postazione.
Nessuno dei testi escussi (compreso l'investigatore) ha dichiarato di aver visto il ricorrente quella sera deambulare o movimentare carichi o svolgere mansioni che potessero in qualche modo aggravare o pregiudicare lo stato della malattia del dipendente.
Al contrario, come sopra esposto, risulta dimostrato che il ricorrente, durante la serata in contestazione, sia sempre rimasto seduto davanti alla cassa di uno stand, limitandosi ad effettuare scontrini e a dare informazioni.
Tale condotta, limitata ad un arco temporale di circa 4 ore, non può però ritenersi di per sé incompatibile con la malattia del ricorrente, né appare potenzialmente idonea a procrastinarne la guarigione.
Ed infatti, non vi era alcuna prescrizione medica secondo la quale il ricorrente dovesse rimanere disteso, non potesse uscire dall'abitazione e non potesse stare seduto, ma anzi, in segno contrario, in data 21 luglio 2023, in occasione della visita di controllo, il dott. Tes_1 indicava al di iniziare la deambulazione con carico parziale progressivo con stampelle Pt_1 ed utilizzo di scarpa con rialzo al tacco di 4 cm per 7 giorni, mentre in data 18 agosto 2023 il medico consigliava la ripresa graduale delle normali attività.
Il ricorrente, quindi, sin dal 21 luglio 2023 poteva ricominciare a deambulare e dal 18 agosto 2023 poteva ricominciare gradualmente le ordinarie attività.
Il che appare del tutto compatibile con l'attività espletata dal ricorrente la sera del 23 agosto 2023, in cui, come sopra ricordato, il lavoratore si è limitato a rimanere seduto dinanzi alla cassa di uno stand per il tempo di permanenza alla sagra.
Non si vede, dunque, come tale comportamento si ponga in conflitto con le prescrizioni mediche o come possa aver anche solo potenzialmente aggravato la pronta guarigione, essendo evidente che il nuovo intervento a cui il lavoratore si è dovuto sottoporre in data
13.9.2023 (anche per la sua distanza temporale) non può avere alcun nesso causale con quanto
10 accaduto la serata del 23 agosto 2023, in cui, si ripete, il dipendente è rimasto seduto per quattro ore davanti ad una cassa, allungando alcune volte la gamba su un supporto.
Né può convenirsi con quanto dedotto dalla società resistente, secondo cui, se il ricorrente all'epoca era in grado di rimanere seduto per più tempo, allora avrebbe potuto riprendere l'attività lavorativa. Ed infatti, risulta alquanto chiara la diversità tra lo svolgimento di un'attività prettamente ludica di collaborazione durante una sagra, limitata e circostanziata a poche ore, rispetto all'espletamento ordinario della prestazione lavorativa, prolungato per una intera giornata di lavoro.
In definitiva sintesi, alla luce della valutazione complessiva del compendio istruttorio, deve ritenersi che la condotta contestata al ricorrente non sia supportata da sufficiente riscontro probatorio, non essendo stato dimostrato che il comportamento tenuto dal lavoratore la sera del 23 agosto 2023 fosse incompatibile con il suo stato di salute o con la ripresa psico-fisica, né può ritenersi sufficientemente dimostrato che la presenza (da seduto) dello stesso davanti alla cassa dello stand della sagra, limitata a poche ore, abbia anche solo potenzialmente ritardato la sua guarigione.
Ne deriva che la sanzione disciplinare va annullata per insussistenza del fatto contestato.
In conclusione, la domanda merita accoglimento, con conseguente declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare irrogata.
4. Non sussistendo particolari motivi di compensazione ex art. 92 co. 2 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2022 n. 147 (scaglione 0,01-1100).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2037/2023 così provvede:
- In accoglimento della domanda, dichiara la illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per 10 giorni e dalla retribuzione ai sensi dell'art. 68 lett.
E del CCNL irrogata al ricorrente con nota del 05/10/2023 prot. n. 0013677;
11 - condanna la parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio sostenute da parte ricorrente che liquida in € 2.626,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del
15%, VA e CAP come per legge.
Teramo, 1.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 01/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
codice fiscale nato Teramo (TE), il 28.02.1973 e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato in Corso De Michetti
64, presso lo studio dell'Avv. Matteo FRANCIONI (cod. fisc. ) del C.F._2
Foro di Teramo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti – comunicazioni di rito: fax
0861/253449 PEC Email_1
RICORRENTE
Contro in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante p.t., Dott. con sede in Teramo alla Via M. Delfico, n. 73, Controparte_2
P.VA , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Cresta P.VA_1
( ), numero di fax 0861.559054, PEC C.F._3 Email_2 [...]
in forza di procura alle liti allegata in atti, ed elettivamente domiciliata Email_3 presso il suo studio in Teramo alla Via Fonte Regina, n. 20, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1) In via preliminare, sospendere l'efficacia della sanzione disciplinare per tutto quanto scritto nella parte in fatto e diritto del presente atto;
2) In via principale, annullare e/o revocare la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per 10 giorni e dalla retribuzione ai sensi dell'art. 68 lett. E del CCNL irrogata al ricorrente con nota del 05/10/2023 prot. n. 0013677 per tutti i motivi riportati nella parte in fatto e in diritto del presente atto.
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui risultasse accertato il “presunto” fatto contestato si chiede comunque l'annullamento e/o revoca della sanzione disciplinare irrogata e la rideterminazione della stessa, nei termini indicati al paragrafo III della parte in diritto del presente atto.
4) In ogni caso, condannare la società convenuta al pagamento di spese diritti e onorari di lite.”
Parte resistente: “che l'Ill.mo Sig. Giudice adito Voglia respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nella presente memoria. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di ricorso, si chiede che la sanzione sia ridotta ad opera del Giudice. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 28.11.2023, Parte_1 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo, in funzione del Giudice del Lavoro, la al fine di impugnare la sanzione disciplinare conservativa Controparte_1 della sospensione di 10 giorni comminata con nota del 5.10.2023.
A sostegno della domanda deduceva, in punto di fatto:
- di essere dipendente della TE. con contratto a tempo indeterminato, dal CP_3
01.07.2012, formalmente inquadrato al livello 2 parametro B, CCNL Igiene Ambientale, con qualifica di Autista - orario a tempo pieno di 36 ore settimanali. Dal 03/07/2014 è stato inquadrato al livello 3 parametro B, CCNL Igiene Ambientale, con qualifica di Autista - orario a tempo pieno di 36 ore settimanali e, dal novembre 2015 ha svolto le mansioni da impiegato;
- che in ordine all'inquadramento professionale aveva incardinato un giudizio al fine di ottenere il corretto inquadramento e le relative differenze retributive, giudizio allo stato ancora pendente;
- che in data 16.06.2023 è stato sottoposto ad intervento chirurgico di “Tenorrafia
Percutanea”, a causa della rottura del tendine d'Achille DX;
- che da tale data è stato assente dal lavoro per malattia, essendo stato dimesso in data
18.6.2023 con prognosi di 30 giorni;
2 - che in data 14 luglio 2023 è stato sottoposto a visita per la rimozione della valva e per la medicazione. In tale occasione lo stesso veniva invitato a seguire le indicazioni terapeutiche date in dimissioni;
- che in data 21 luglio 2023 è stato sottoposto nuovamente a visita di controllo;
in tale circostanza il Dott. rimuoveva la valva gessata e rilevava: buone condizioni cliniche Tes_1 locali, assenti tumefazioni, non segni di echimosi, buona continuità palpatoria del tendine, non deficit v-n; nell'occasione il Dott. – oltre ad eseguire la disinfezione e a rimuovere Tes_1
i fili del sistema tenolig ha indicato al di: - mantenere asciutta la medicazione e pulita Pt_1 per altri 6/7 giorni;
- iniziare la deambulazione con carico parziale progressivo con stampelle ed utilizzo di scarpa con rialzo al tacco di 4 cm per 7 giorni. Successivamente rimuove 1 cm di rialzo ogni 7 giorni;
- continuare terapia con fino a recupero del carico completo;
CP_4
- che in data 18 agosto 2023 è stato sottoposto ad altra visita di controllo;
nell'occasione il Dott. , tra le altre cose, ha consigliato al ricorrente di svolgere esercizi Tes_1 isometrici, streching rinforzo muscolare e di iniziare la ripresa graduale delle normali attività.
Nell'occasione il Dott. prescriveva 15 giorni di prognosi;
Tes_1
- che in data 1 settembre 2023 è stato costretto a recarsi all'ospedale di Teramo dove gli veniva accertata la non riuscita del primo intervento chirurgico e la conseguente “lesione recidiva sottocutanea del tendine d'Achille destro”; circostanza che ha costretto il a Pt_1 sottoporsi ad altro intervento chirurgico in data 13 settembre 2023;
- che con nota del 7 settembre 2023 prot. n. 0012167 la gli contestava CP_1 disciplinarmente che nella serata nella serata di mercoledì 23 agosto 2023, in occasione della
“52^ Sagra della Porchetta Italica di Campli”, tenutasi dal 18 al 23 agosto presso il centro storico di Campli (TE), nonostante la sua assenza continuativa dal lavoro a causa dello stato di malattia a far data dal 16/06/2023, si recava presso uno stand di vendita dove svolgeva attività commerciale che creava nocumento, pregiudicava e ritardava, anche potenzialmente, il suo stato di salute, la pronta guarigione e il rientro in servizio;
Con
- che a seguito delle giustificazioni rese, la Te. , con nota del 5 ottobre 2023 irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per 10 giorni e dalla retribuzione ai sensi dell'art. 68 lett. E del CCNL.
Tanto premesso, contestava la fondatezza della mancanza addebitata, assumendo che nella serata di mercoledì 23 agosto 2023 non aveva svolto alcuna – non meglio specificata – attività commerciale in occasione della 52^ Sagra della Porchetta Italica di Campli, deducendo, in particolare, di essersi recato insieme ai propri familiari intorno alle 20:00 circa, presso uno stand di vendita e somministrazione di “bevande e porchetta” gestito
3 dall' e che, munito di “bastoni canadesi”, Controparte_5 si è seduto nei pressi della cassa di uno degli stand ed ha trascorso lì la serata in compagnia di amici e familiari, fino alle 23.00 quando è rientrato a casa.
Aggiungeva che durante tutto il periodo di malattia (dal giugno 2023 ad oggi)– nonostante le sue precarie condizioni di salute si è sempre mostrato collaborativo con il datore di lavoro, tanto da aver collaborato da casa, coadiuvando i colleghi (con chiamate e messaggi) nell'espletamento delle mansioni da lui svolte abitualmente.
In punto di diritto contestava la genericità della contestazione disciplinare, ritenendo non chiaro l'addebito circa lo svolgimento di attività “commerciale”, oltre che privo di indicazioni circa l'orario di riferimento, contestandone nel merito la fondatezza per insussistenza del fatto addebitato, apparendo la conseguenza delle rivendicazioni economiche vantate dal lavoratore rispetto all'inquadramento professionale.
In subordine ha eccepito la violazione del principio di proporzionalità della sanzione irrogata, atteso che, ammesso e non concesso che nel caso di specie venisse accertato e riconosciuto il presunto fatto contestato la sanzione da applicare sarebbe stata quella della multa.
1.2. Si costituiva regolarmente in giudizio la TE. impugnando il fondamento CP_3 della domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, dopo aver sottolineato la diversità del presente giudizio da quello relativo al preteso inquadramento superiore, ha ritenuto la contestazione disciplinare, oltre che legittima sotto il profilo formale, anche fondata sotto il profilo fattuale.
Sotto tale ultimo aspetto rilevava che il ricorrente, la sera del 23.08.2023, assente dal lavoro dal 16.06.2023 in conseguenza dell'intervento chirurgico al tendine destro, verso le ore
19.15 si recava presso uno stand di vendita della Sagra della porchetta di Campli per ivi svolgere attività di cassa, espletando tali attività in maniera continuativa tutta la sera, e, quantomeno, fino a poco prima della mezzanotte, come riscontrato nell'attività investigativa, corroborata da ampia documentazione fotografica, disposta dalla al fine di verificare CP_6 eventuali condotte contrarie ai doveri di correttezza e buona fede poste in essere dal lavoratore durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia.
Assumeva, dunque, che il lavoratore aveva violato il proprio dovere di osservare tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dalla malattia, affinché venissero ristabilite le condizioni di salute idonee per adempiere alla prestazione principale cui era obbligato,
4 evitando comportamenti che, anche potenzialmente, mettessero in pericolo l'adempimento della prestazione lavorativa a causa del possibile protrarsi dello stato di malattia.
A dimostrazione della condotta pregiudizievole posta in essere, aggiungeva che dopo solo qualche giorno dalla attività svolta presso lo stand, e, precisamente, in data 01.09.2023, il ricorrente ha avuto un improvviso aggravamento delle proprie condizioni cliniche che lo hanno costretto a rivolgersi alle cure del Pronto Soccorso del P.O. di Teramo, tanto da doversi sottoporre, in data 13.09.2023, ad un nuovo intervento chirurgico.
Sottolineava, inoltre, che il ricorrente, presso la società qui convenuta, svolgeva le mansioni di addetto alla rilevazione della pesatura dei rifiuti e che detta mansione veniva eseguita per lo più stando seduto, con la conseguenza che, nei giorni successivi alla visita di controllo del 18 agosto e, comunque, alla data del 23.08.2023: o il lavoratore avrebbe potuto riprendere le normali attività e dunque, anche il lavoro, ovvero non era ancora guarito e, quindi, non poteva svolgere neppure l'attività di cassa presso lo stand, salvo mettere in pericolo il decorso della guarigione. Pericolo, che si era poi effettivamente determinato.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto della domanda e la conferma della sanzione disciplinare irrogata.
1.3. La causa veniva istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale e rinviata all'udienza del 1.10.2025 per discussione, con termine alle parti per il deposito di note conclusive fino a 10 giorni prima.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le proprie note, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
2. Il ricorrente ha introdotto il presente giudizio per contestare la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni, irrogata a fronte della seguente contestazione disciplinare: Pt_
“Risulta alla scrivente che , nella serata di mercoledì 23 agosto 2023, in occasione della “52^ Sagra della Porchetta Italica di Campli”, tenutasi dal 18 al 23 agosto presso il centro storico di Campli (TE), nonostante la Sua assenza continuativa dal lavoro a causa dello stato di malattia a far data dal 16/06/2023, si recava presso uno stand di vendita dove svolgeva attività commerciale che creava nocumento, pregiudicava e ritardava, anche potenzialmente, il Suo stato di salute, la pronta guarigione e il rientro in servizio.
5 I fatti suindicati venivano rilevati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
05/09/2023.
Ebbene, la condotta contestataLe, oltre a rappresentare grave violazione delle regole e procedure aziendali, che si pongono in contrasto con la civile e corretta esecuzione del rapporto di lavoro, buona fede, diligenza e fedeltà, configura tra l'altro gravi comportamenti nei confronti dell'Azienda atteso che:
- Violava il dovere di osservare tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dalla malattia, affinchè venissero ristabilite le condizioni di salute idonee per adempiere alla prestazione principale a cui Lei è obbligato, attuando comportamenti che mettevano in pericolo l'adempimento della prestazione lavorativa a causa della protrazione dello stato di malattia con conseguente compromissione dell'interesse datoriale all'effettiva esecuzione della prestazione dovuta;
- Risulta in ogni caso lesive degli obblighi di correttezza, buona fede, diligenza e fedeltà cui all'art. 66 del CCNL (Accordo di rinnovo del 18/05/2022) e del Codice Disciplinare applicato in azienda ma che dovrebbero, in ogni caso, presiedere ad ogni rapporto di lavoro.
- Quanto sopra Le si contesta ad ogni fine di legge e di contratto e pertanto Le comunichiamo che attenderemo eventuali Sue giustificazioni entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della presente”.
In altri termini, al lavoratore, in malattia dal 16.6.2023, per un intervento chirurgico di
“Tenorrafia Percutanea” a causa della rottura del tendine d'Achille DX, viene contestato di aver tenuto un comportamento potenzialmente dannoso per la pronta guarigione, per aver esercitato, nella serata del 23 agosto 2023, attività di natura “commerciale”, non meglio precisata, in occasione della “52^ Sagra della Porchetta Italica di Campli”.
Il ricorrente eccepisce la illegittimità della sanzione disciplinare irrogata sollevando i seguenti motivi di impugnazione:
- genericità della contestazione disciplinare, sia in relazione attività commerciale imputata, sia in relazione all'orario di riferimento dell'addebito contestato;
- insussistenza del fatto contestato;
- violazione del principio di proporzionalità.
Si ritiene di poter decidere il giudizio esaminando esclusivamente il secondo motivo di impugnazione, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile
6 dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c..
3. Ciò posto, nel merito la domanda va accolta.
In punto di diritto è noto che allorquando il lavoratore impugni un provvedimento disciplinare, escludendo la sussistenza di una sua responsabilità tale da giustificare il provvedimento stesso, il giudice deve procedere all'accertamento della complessa fattispecie che quella responsabilità determini, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, tenendo presente che, in linea di principio, grava sul datore di lavoro l'onere di provare gli elementi costitutivi di detta fattispecie, in quanto fondamento in concreto dell'esercitato potere disciplinare (Cassazione civile, sez. lav., 16/08/2004, n. 15950).
In estrema sintesi, il giudice del merito, investito del giudizio circa la legittimazione di una sanzione disciplinare irrogata al lavoratore dal datore di lavoro, deve valutare le circostanze oggettive e le modalità soggettive della condotta del lavoratore in quanto incidenti sulla determinazione della gravità della trasgressione e, quindi, della legittimità della sanzione stessa;
in particolare, deve escludere il rapporto di proporzionalità tra fatto e sanzione, quando la scelta di questa non è conforme alla specifica normativa contrattuale collettiva di categoria, che raggruppi o distingua le varie trasgressioni e gradui le corrispondenti sanzioni.
E' altresì noto che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, può configurare la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio (Cass. n.
10416/2017, n. 26496/2018).
La nozione di malattia rilevante a fini di sospensione della prestazione lavorativa ricomprende le situazioni nelle quali l'infermità determini, per intrinseca gravità o per
7 incidenza sulle mansioni normalmente svolte dal dipendente, una concreta ed attuale, sebbene transitoria, incapacità al lavoro del medesimo (cfr. Cass. n. 14065/1999, n. 12152/2024), per cui, anche ove la malattia comprometta la possibilità di svolgere quella determinata attività oggetto del rapporto di lavoro, può comunque accadere che le residue capacità psico-fisiche possano consentire al lavoratore altre e diverse attività.
Come sopra esposto, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia sia simulata ovvero che l'attività svolta nei giorni di assenza sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio.
Nella sentenza n. 6047/2018 la Corte di Cassazione ha anche osservato che il lavoratore assente per malattia non per questo deve astenersi da ogni altra attività, quale in ipotesi un'attività ludica o di intrattenimento, anche espressione dei diritti della persona, purché compatibile con lo stato di malattia e in conformità all'obbligo di correttezza e buona fede, gravante sul lavoratore, di adottare le idonee cautele perché cessi lo stato di malattia (cfr. allo stesso modo Cassazione civile sez. lav., 05/09/2024, n.23858).
Tale decisione si pone in continuità con precedenti sentenze del Supremo Collegio secondo le quali lo svolgimento di altra attività durante l'assenza dal lavoro per malattia non è automaticamente riconducibile ad un illecito disciplinare, in quanto è necessario verificare se detta attività risulti, in concreto, incompatibile con la condizione di morbilità posta alla base dell'assenza o sia idonea ad impedire o ritardare la guarigione.
Si tratta di una valutazione che va quindi fatta caso per caso in riferimento alla causa dell'assenza per malattia e della natura delle condotte poste in essere.
Trasponendo tali principi al caso di specie, la TE. ha contestato al ricorrente di CP_3 aver svolto una non meglio precisata attività “commerciale” nella serata del 23.08.2023, in occasione della “52^ Sagra della Porchetta Italica di Campli”, ritenendo che tale condotta abbia anche solo potenzialmente pregiudicato la pronta guarigione del dipendente, tanto da doversi sottoporre, in data 13.09.2023, ad un nuovo intervento chirurgico, per rientrare a lavoro soltanto nel mese di dicembre 2023.
Solo a seguito della costituzione della parte resistente si è potuto comprendere che ciò che viene contestato al ricorrente è di aver espletato attività di cassa presso uno stand di vendita della Sagra della porchetta di Campli per tutta la serata del 23.8.2023, così violando il dovere di osservare tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dalla malattia.
8 Ebbene, dalle rappresentazioni fotografiche accluse alla relazione investigativa emerge che il ricorrente, dalle 19:15 alle 23:27, è rimasto seduto davanti alla cassa di uno stand di vendita della sagra suddetta, verosimilmente occupandosi delle relative attività, alternando qualche momento in posizione eretta, ma stando prevalentemente seduto.
Le risultanze della prova testimoniale hanno confermato sostanzialmente tale circostanza, precisando, però, che il ricorrente portasse con sé dei bastoni canadesi (che sembrano visibili anche dalla foto n. 10 della relazione investigativa):
- teste “Io sono il presidente dell'associazione PRO LOCO Testimone_2
CITTA' DI CAMPLI che organizza annualmente la Sagra della Porchetta Italica. E mi sono anche occupato dell'organizzazione dell'evento. Il ricorrente è un socio della pro loco e per quanto riguarda quell'anno, ricordo che aveva avuto un incidente e nella rotazione del personale che ci dava una mano, non lo avevamo considerato. Io ricordo di aver visto il ricorrente alla sagra quell'anno, non ricordo il giorno preciso, ma non so se essendo socio della pro loco si sia adibito ad effettuare il lavoro di cassa. Visto che nella sua condizione poteva fare solo quello”; “Quando l'ho incontrato stava con le stampelle, ricordo che si era operato al tendine di Achille.”
- Teste DI : ““Ho incontrato il ricorrente quella sera, e lo Testimone_3 ricordo perché è stata l'unica sera in cui ci siamo incontrati alla sagra. Sono andata con la mia famiglia verso le 20.30 circa fino alle 23.30/24.00. ho incontrato il ricorrente che stava con la sua famiglia, un po' è stato con noi. Essendo una sagra di paese diamo tuti una mano, io facevo quello che serviva, ad esempio se seriva stavo allo stand delle bevande o alla cassa. Non avevo un ruolo definito. Il ricorrente si alternava in momento in cui stava con la famiglia, a momenti in cui stava allo stand, aveva problemi al piede e quindi stava seduto. C'era la sedia dietro al registratore di cassa, e quindi lui principalmente stava lì. Aveva problemi al piede, si era operato al tendine, non poteva stare troppo in piedi. Camminava con le stampelle.”
Anche l'investigatore escusso a testimone ha riferito che il ricorrente, durante quella serata, ha espletato operazioni di cassa in uno stand, aggiungendo che a suo dire si vedeva che la gamba era dolorante: “Il periodo era della sagra della porchetta a Campli ed ho avuto
l'incarico l'ultimo giorno della sagra. La data precisa è quella indicata nella relazione. Sono arrivato alla sagra alle 17.30 circa fino alle ore 23.30/24,. Come indicato nella relazione che confermo. Quando sono arrivato alle 17.30 il ricorrente già era alla sagra, seduto in un tavolino con la cassa. Non ricordo delle stampelle, ma ricordo alcuni particolari, ricordo che
è stato seduto parecchio tempo nella sedia, allungava la gamba anche sopra al tavolinetto. E
9 si vedeva che era dolorante, dava istruzioni agli avventori, rimanendo seduto. Si è alzato per non stare sempre seduto, credo per far circolare il sangue. Effettuava scontrini. Nel periodo di mia osservazione è sempre stato alla cassa, non si è mai allontanato mai. E' passato un po' di tempo, non sono sicuro dell'orario in cui sono arrivato, mi riporto alla relazione che confermo, la prima foto è stata scattata alle ore indicate nella relazione.”
A fronte di tali risultanze istruttorie può ritenersi provato che il ricorrente, la sera del 23 agosto 2023, dalle 19:30 alle 23:30 circa, sia rimasto seduto davanti alla cassa di uno stand della sagra, al fine di occuparsi delle relative attività, alle volte con la gamba distesa su un supporto, senza mai allontanarsi dalla postazione.
Nessuno dei testi escussi (compreso l'investigatore) ha dichiarato di aver visto il ricorrente quella sera deambulare o movimentare carichi o svolgere mansioni che potessero in qualche modo aggravare o pregiudicare lo stato della malattia del dipendente.
Al contrario, come sopra esposto, risulta dimostrato che il ricorrente, durante la serata in contestazione, sia sempre rimasto seduto davanti alla cassa di uno stand, limitandosi ad effettuare scontrini e a dare informazioni.
Tale condotta, limitata ad un arco temporale di circa 4 ore, non può però ritenersi di per sé incompatibile con la malattia del ricorrente, né appare potenzialmente idonea a procrastinarne la guarigione.
Ed infatti, non vi era alcuna prescrizione medica secondo la quale il ricorrente dovesse rimanere disteso, non potesse uscire dall'abitazione e non potesse stare seduto, ma anzi, in segno contrario, in data 21 luglio 2023, in occasione della visita di controllo, il dott. Tes_1 indicava al di iniziare la deambulazione con carico parziale progressivo con stampelle Pt_1 ed utilizzo di scarpa con rialzo al tacco di 4 cm per 7 giorni, mentre in data 18 agosto 2023 il medico consigliava la ripresa graduale delle normali attività.
Il ricorrente, quindi, sin dal 21 luglio 2023 poteva ricominciare a deambulare e dal 18 agosto 2023 poteva ricominciare gradualmente le ordinarie attività.
Il che appare del tutto compatibile con l'attività espletata dal ricorrente la sera del 23 agosto 2023, in cui, come sopra ricordato, il lavoratore si è limitato a rimanere seduto dinanzi alla cassa di uno stand per il tempo di permanenza alla sagra.
Non si vede, dunque, come tale comportamento si ponga in conflitto con le prescrizioni mediche o come possa aver anche solo potenzialmente aggravato la pronta guarigione, essendo evidente che il nuovo intervento a cui il lavoratore si è dovuto sottoporre in data
13.9.2023 (anche per la sua distanza temporale) non può avere alcun nesso causale con quanto
10 accaduto la serata del 23 agosto 2023, in cui, si ripete, il dipendente è rimasto seduto per quattro ore davanti ad una cassa, allungando alcune volte la gamba su un supporto.
Né può convenirsi con quanto dedotto dalla società resistente, secondo cui, se il ricorrente all'epoca era in grado di rimanere seduto per più tempo, allora avrebbe potuto riprendere l'attività lavorativa. Ed infatti, risulta alquanto chiara la diversità tra lo svolgimento di un'attività prettamente ludica di collaborazione durante una sagra, limitata e circostanziata a poche ore, rispetto all'espletamento ordinario della prestazione lavorativa, prolungato per una intera giornata di lavoro.
In definitiva sintesi, alla luce della valutazione complessiva del compendio istruttorio, deve ritenersi che la condotta contestata al ricorrente non sia supportata da sufficiente riscontro probatorio, non essendo stato dimostrato che il comportamento tenuto dal lavoratore la sera del 23 agosto 2023 fosse incompatibile con il suo stato di salute o con la ripresa psico-fisica, né può ritenersi sufficientemente dimostrato che la presenza (da seduto) dello stesso davanti alla cassa dello stand della sagra, limitata a poche ore, abbia anche solo potenzialmente ritardato la sua guarigione.
Ne deriva che la sanzione disciplinare va annullata per insussistenza del fatto contestato.
In conclusione, la domanda merita accoglimento, con conseguente declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare irrogata.
4. Non sussistendo particolari motivi di compensazione ex art. 92 co. 2 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2022 n. 147 (scaglione 0,01-1100).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2037/2023 così provvede:
- In accoglimento della domanda, dichiara la illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per 10 giorni e dalla retribuzione ai sensi dell'art. 68 lett.
E del CCNL irrogata al ricorrente con nota del 05/10/2023 prot. n. 0013677;
11 - condanna la parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio sostenute da parte ricorrente che liquida in € 2.626,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del
15%, VA e CAP come per legge.
Teramo, 1.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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