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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/04/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95-1/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
TT. Michele GUERNELLI - Presidente
TT. Maurizio ATZORI - Giudice relatore
TT.SS Antonella Rimondini - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promoSS con istanza N. 95-1/2025 rg. PU da:
CF. nato a [...] il 4 Parte_1 C.F._1 gennaio 1961 e residente a [...];
- ricorrente
Con ricorso depositato in data 13 Marzo 2025, ha presentato domanda di Parte_1 ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).
Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna
(cfr. art. 27, III comma, lett. b).
In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente, inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni di cui al Titolo III, Sezioni II e III (Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza – artt. 40 e ss. CCI).
pagina 1 di 9 Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.
Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere neceSSrio verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.
Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione debba indicare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare neceSSrio – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omeSS presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omeSS esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese neceSSrie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni neceSSrie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).
A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
pagina 2 di 9 Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei
TTori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna TT.SS , Persona_1 contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economico- patrimoniale e finanziaria del debitore, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la descrizione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).
Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, atteso che la ditta individuale
“ALBERICI CESARE CASA DI TRASPORTI” (C.F. con la quale C.F._1 in paSSto il ricorrente ha esercitato attività di impresa, è stata cancellata dal Registro delle
Imprese in data 28/12/2007.
Stante la modifica introdotta all'art. 268, III comma, ultimo periodo, CCI dal d.lgs.
136/2024, l'accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica è ora possibile solo nel caso in cui “l'OCC attesta che è possibile acquisire attività da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”.
È stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCI. Nel caso di specie, l'OCC ha attestato – tenendo conto che l'attivo della procedura consiste sostanzialmente nella liquidazione dei crediti futuri derivanti dalla pensione del
Ricorrente, dal credito per TFR vantato nei confronti di L&T e dall'importo incaSSto dalla Parte cessione di parte delle quote detenute nella società per un totale complessivo pari ad
Euro 19.965. – “Ai sensi dell'art. 268, c.3, CCI che dall'apertura della Liquidazione Controllata è possibile acquisire un attivo, messo a disposizione dal Ricorrente, da distribuire a favore dei creditori come di seguito riportato: - pagamento totale delle spese di procedura;
- Pagamento parziale dei creditori privilegiati nella misura ipotizzata del l'1,05%” (cfr. pag. 17-18 Relazione OCC).
La domanda, pertanto, può essere accolta.
Il debitore non risulta proprietario – secondo la documentazione in atti - di alcun bene immobile o mobile registrato, né risulta proprietario di beni mobili, in quanto lo stesso nel pagina 3 di 9 ricorso evidenzia “solo un telefono cellulare di scarso valore utilizzato per motivi di lavoro e famiglia;
nessuna proprietà di arredi in quanto sono della moglie.”
Il ricorrente ha dichiarato che dal 25 maggio 2022 possiede una quota nella società
[...] con sede in Castel San Pietro Terme (BO), via Palestro n. 27 CF Controparte_1
e avente quale oggetto sociale l'attività di trasporto merci, il cui capitale sociale è P.IVA_1 fiSSto in Euro 10.000,00.
La quota posseduta dal sig. nella L&T attualmente è pari all'1% del capitale Pt_1 sociale, ma originariamente il debitore deteneva la quota del 4% nella società di cui sopra. Tale partecipazione, infatti, è stata oggetto di parziale cessione con atto del 3 ottobre 2024 a firma del Notaio dott. con cui il sig. ha ceduto all'altra socia, sig.ra Persona_2 Pt_1 CP_2
parte della propria quota del valore nominate di Euro 400,00 al prezzo di Euro
[...]
1.000,00 (cfr. pag. 7 del Ricorso e all. 4 del Ricorso).
A seguito di tale cessione la quota detenuta dal sig. paSS dal 4% all'1%. Pt_1
Le circostanze indicate inducono a sollecitare al nominando Liquidatore una verifica di tale cessione, la sua eventuale revocabilità tenuto in ogni caso conto della convenienza dell'acquisizione della quota e anche considerando che il prezzo derivante dalla cessione della quota residuale dell'1% (pari ad €1.000,00) sarà destinato dal sig. alla procedura Pt_1 successivamente all'apertura della Liquidazione Controllata. (cfr pag. 7 del Ricorso e pag. 9
Relazione OCC).
Dalla documentazione prodotta non emerge l'eventuale titolarità di rapporti di conto corrente e di carte prepagate sulle quali potrebbero essere giacenti somme di denaro. Ad ogni modo, le eventuali suddette giacenze, qualora non derivino dal versamento degli emolumenti derivanti dalla pensione e dagli ulteriori introiti nella misura riservata al mantenimento del debitore, devono ritenersi acquisite alla procedura.
Come poc'anzi anticipato, il sig. risulta titolare di pensione della categoria Pt_1
“Vocum pensione anticipata”. Il reddito percepito, derivante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (730/2024), risulta essere pari ad Euro 17.706,00 a lordo delle trattenute fiscali, per un importo mensile netto di circa Euro 1.175,00.
Il Liquidatore provvederà a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi, in particolare con riferimento al credito vantato dal debitore a titolo di TFR nei confronti della suddetta Società L & T Logistica & Trasporti Srl, che lo stesso ricorrente intende destinare a favore della procedura, e di altri emolumenti equipollenti.
pagina 4 di 9 La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto neceSSrio della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i neceSSri accertamenti sulla condizione personale del ricorrente, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare, in particolare sui redditi percepiti dal coniuge del debitore, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste del debitore.
Allo stato può dunque essere lasciata a parte ricorrente la somma mensile netta di euro
800,00 mentre i redditi ulteriori (mensilità aggiuntive della pensione, altri redditi) dovranno essere acquisiti e posti a disposizione dei creditori.
Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espreSSmente che “la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura”. La procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.
Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione dell'attivo, risultante dal conseguimento delle quote mensili dello stipendio devolute al soddisfacimento del ceto creditorio.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente. Nel caso di specie può confermarsi quale Liquidatore la TT.SS , che ha svolto le funzioni di OCC Persona_1 ex art. 269 CCI, dotata della neceSSria esperienza e professionalità.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159.
Tra i compiti del Liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità del compenso dell'Advisor del ricorrente, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI inserito tra i pagina 5 di 9 principi generali del Codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espreSSmente ai soli “crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato.
Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espreSSmente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata e analogamente per la novellata lettera d) (“crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”), posto che la liquidazione controllata non è uno “strumento” ai sensi della lett. m-bis) dell'art. 2 comma I CCI.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Liquidatore dovrà richiedere la restituzione di somme eventualmente passibili di azione revocatoria/recuperatoria e, in caso di rifiuto, esperire, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 274 CCI secondo comma,
e 151 CCI, ogni azione diretta a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, al fine di ristabilire il principio della par condicio creditorum espreSSmente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di
CF. nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_2
4 gennaio 1961 e residente a [...];
n o m i n a
Giudice Delegato il TT. Maurizio Atzori;
pagina 6 di 9 n o m i n a
Liquidatrice la TT.SS , dando atto che entro due giorni dovrà accettare Persona_1 la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;
o r d i n a al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;
d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e
− notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
− esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
− aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
− depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore e dell'intero nucleo familiare(unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
− entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
pagina 7 di 9 − scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli intereSSti.
Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto a prededucibilità del compenso del difensore del ricorrente) dei crediti alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI;
con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è neceSSria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al
Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
− ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
− due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
a u t o r i z z a il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
pagina 8 di 9 o r d i n a la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
d i s p o n e che sia lasciata allo stato nella disponibilità del ricorrente la somma Parte_1 mensile netta di euro 800,00 ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come neceSSrie al sostentamento del proprio nucleo familiare, quanto alla quota di propria competenza, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti – e gli altri emolumenti dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.
Si comunichi all' OCC/Liquidatore.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale in data 1Aprile 2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Maurizio Atzori Michele Guernelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
TT. Michele GUERNELLI - Presidente
TT. Maurizio ATZORI - Giudice relatore
TT.SS Antonella Rimondini - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promoSS con istanza N. 95-1/2025 rg. PU da:
CF. nato a [...] il 4 Parte_1 C.F._1 gennaio 1961 e residente a [...];
- ricorrente
Con ricorso depositato in data 13 Marzo 2025, ha presentato domanda di Parte_1 ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).
Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna
(cfr. art. 27, III comma, lett. b).
In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente, inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni di cui al Titolo III, Sezioni II e III (Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza – artt. 40 e ss. CCI).
pagina 1 di 9 Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.
Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere neceSSrio verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCI che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.
Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione debba indicare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare neceSSrio – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omeSS presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omeSS esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese neceSSrie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni neceSSrie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).
A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
pagina 2 di 9 Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei
TTori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna TT.SS , Persona_1 contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economico- patrimoniale e finanziaria del debitore, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la descrizione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).
Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, atteso che la ditta individuale
“ALBERICI CESARE CASA DI TRASPORTI” (C.F. con la quale C.F._1 in paSSto il ricorrente ha esercitato attività di impresa, è stata cancellata dal Registro delle
Imprese in data 28/12/2007.
Stante la modifica introdotta all'art. 268, III comma, ultimo periodo, CCI dal d.lgs.
136/2024, l'accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica è ora possibile solo nel caso in cui “l'OCC attesta che è possibile acquisire attività da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”.
È stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCI. Nel caso di specie, l'OCC ha attestato – tenendo conto che l'attivo della procedura consiste sostanzialmente nella liquidazione dei crediti futuri derivanti dalla pensione del
Ricorrente, dal credito per TFR vantato nei confronti di L&T e dall'importo incaSSto dalla Parte cessione di parte delle quote detenute nella società per un totale complessivo pari ad
Euro 19.965. – “Ai sensi dell'art. 268, c.3, CCI che dall'apertura della Liquidazione Controllata è possibile acquisire un attivo, messo a disposizione dal Ricorrente, da distribuire a favore dei creditori come di seguito riportato: - pagamento totale delle spese di procedura;
- Pagamento parziale dei creditori privilegiati nella misura ipotizzata del l'1,05%” (cfr. pag. 17-18 Relazione OCC).
La domanda, pertanto, può essere accolta.
Il debitore non risulta proprietario – secondo la documentazione in atti - di alcun bene immobile o mobile registrato, né risulta proprietario di beni mobili, in quanto lo stesso nel pagina 3 di 9 ricorso evidenzia “solo un telefono cellulare di scarso valore utilizzato per motivi di lavoro e famiglia;
nessuna proprietà di arredi in quanto sono della moglie.”
Il ricorrente ha dichiarato che dal 25 maggio 2022 possiede una quota nella società
[...] con sede in Castel San Pietro Terme (BO), via Palestro n. 27 CF Controparte_1
e avente quale oggetto sociale l'attività di trasporto merci, il cui capitale sociale è P.IVA_1 fiSSto in Euro 10.000,00.
La quota posseduta dal sig. nella L&T attualmente è pari all'1% del capitale Pt_1 sociale, ma originariamente il debitore deteneva la quota del 4% nella società di cui sopra. Tale partecipazione, infatti, è stata oggetto di parziale cessione con atto del 3 ottobre 2024 a firma del Notaio dott. con cui il sig. ha ceduto all'altra socia, sig.ra Persona_2 Pt_1 CP_2
parte della propria quota del valore nominate di Euro 400,00 al prezzo di Euro
[...]
1.000,00 (cfr. pag. 7 del Ricorso e all. 4 del Ricorso).
A seguito di tale cessione la quota detenuta dal sig. paSS dal 4% all'1%. Pt_1
Le circostanze indicate inducono a sollecitare al nominando Liquidatore una verifica di tale cessione, la sua eventuale revocabilità tenuto in ogni caso conto della convenienza dell'acquisizione della quota e anche considerando che il prezzo derivante dalla cessione della quota residuale dell'1% (pari ad €1.000,00) sarà destinato dal sig. alla procedura Pt_1 successivamente all'apertura della Liquidazione Controllata. (cfr pag. 7 del Ricorso e pag. 9
Relazione OCC).
Dalla documentazione prodotta non emerge l'eventuale titolarità di rapporti di conto corrente e di carte prepagate sulle quali potrebbero essere giacenti somme di denaro. Ad ogni modo, le eventuali suddette giacenze, qualora non derivino dal versamento degli emolumenti derivanti dalla pensione e dagli ulteriori introiti nella misura riservata al mantenimento del debitore, devono ritenersi acquisite alla procedura.
Come poc'anzi anticipato, il sig. risulta titolare di pensione della categoria Pt_1
“Vocum pensione anticipata”. Il reddito percepito, derivante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (730/2024), risulta essere pari ad Euro 17.706,00 a lordo delle trattenute fiscali, per un importo mensile netto di circa Euro 1.175,00.
Il Liquidatore provvederà a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi, in particolare con riferimento al credito vantato dal debitore a titolo di TFR nei confronti della suddetta Società L & T Logistica & Trasporti Srl, che lo stesso ricorrente intende destinare a favore della procedura, e di altri emolumenti equipollenti.
pagina 4 di 9 La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto neceSSrio della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i neceSSri accertamenti sulla condizione personale del ricorrente, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare, in particolare sui redditi percepiti dal coniuge del debitore, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste del debitore.
Allo stato può dunque essere lasciata a parte ricorrente la somma mensile netta di euro
800,00 mentre i redditi ulteriori (mensilità aggiuntive della pensione, altri redditi) dovranno essere acquisiti e posti a disposizione dei creditori.
Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espreSSmente che “la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura”. La procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.
Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione dell'attivo, risultante dal conseguimento delle quote mensili dello stipendio devolute al soddisfacimento del ceto creditorio.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente. Nel caso di specie può confermarsi quale Liquidatore la TT.SS , che ha svolto le funzioni di OCC Persona_1 ex art. 269 CCI, dotata della neceSSria esperienza e professionalità.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159.
Tra i compiti del Liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità del compenso dell'Advisor del ricorrente, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI inserito tra i pagina 5 di 9 principi generali del Codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espreSSmente ai soli “crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato.
Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espreSSmente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata e analogamente per la novellata lettera d) (“crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”), posto che la liquidazione controllata non è uno “strumento” ai sensi della lett. m-bis) dell'art. 2 comma I CCI.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Liquidatore dovrà richiedere la restituzione di somme eventualmente passibili di azione revocatoria/recuperatoria e, in caso di rifiuto, esperire, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 274 CCI secondo comma,
e 151 CCI, ogni azione diretta a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, al fine di ristabilire il principio della par condicio creditorum espreSSmente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di
CF. nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_2
4 gennaio 1961 e residente a [...];
n o m i n a
Giudice Delegato il TT. Maurizio Atzori;
pagina 6 di 9 n o m i n a
Liquidatrice la TT.SS , dando atto che entro due giorni dovrà accettare Persona_1 la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;
o r d i n a al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;
d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e
− notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
− esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
− aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
− depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore e dell'intero nucleo familiare(unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
− entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
pagina 7 di 9 − scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli intereSSti.
Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto a prededucibilità del compenso del difensore del ricorrente) dei crediti alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI;
con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è neceSSria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al
Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
− ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
− due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
a u t o r i z z a il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
pagina 8 di 9 o r d i n a la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
d i s p o n e che sia lasciata allo stato nella disponibilità del ricorrente la somma Parte_1 mensile netta di euro 800,00 ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come neceSSrie al sostentamento del proprio nucleo familiare, quanto alla quota di propria competenza, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti – e gli altri emolumenti dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.
Si comunichi all' OCC/Liquidatore.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale in data 1Aprile 2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Maurizio Atzori Michele Guernelli
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