Decreto cautelare 19 giugno 2020
Ordinanza cautelare 9 luglio 2020
Sentenza 1 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 01/02/2021, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/02/2021
N. 00140/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00489/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 489 del 2020, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avv. Simone Giuseppe Bergamini, con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Col. Fincato, 210;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
- del decreto del Questore di -OMISSIS- n. -OMISSIS-/Imm/2^Sez/am/-OMISSIS- emesso in data 06.02.2020 e notificato all’odierno ricorrente in data 09.04.2020 presso la Questura di -OMISSIS- – Ufficio Immigrazione con cui veniva revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n.-OMISSIS-, nonchè rigettata l’istanza di duplicato del medesimo, nonché infine negato il rilascio di permesso di soggiorno per altro titolo con contestuale invito a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni;
- della nota n. -OMISSIS-/Imm/2^Sez non datata e notificata all’interessato in data 09.04.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17 giugno 2020, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe con i quali la Questura di -OMISSIS- ha revocato il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo n.-OMISSIS-, rigettando l’istanza di duplicato del medesimo e negando il rilascio di permesso di soggiorno per altro titolo, con contestuale invito a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, lamentando l’illegittimità degli stessi per i seguenti motivi:
1. la Questura di -OMISSIS- avrebbe violato le norme emergenziali emanate per fronteggiare la pandemia da Covid 19, non avendo sospeso i termini per la conclusione dei procedimenti ledendo così il diritto alla difesa del ricorrente, il provvedimento reiettivo essendo stato notificato in data 9 aprile 2020, in assenza di motivi di urgenza;
2. la revoca non sarebbe assistita dai presupposti dell’art. 9, d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto fondata su una condanna non definitiva, concernente comportamenti posti a danno della sola ex moglie e non -OMISSIS-, e adottata senza tenere in adeguato conto il periodo di permanenza del ricorrente in Italia, la presenza -OMISSIS-, la mancanza di precedenti penali a carico dello stesso, l’attività lavorativa dallo stesso prestata in via continuativa in precedenza, nonché il comportamento tenuto dal ricorrente nel corso del procedimento penale; inoltre, le stesse figlie e la ex moglie avrebbero manifestato il loro interesse affinchè il ricorrente fosse posto in stato di libertà per continuare a vivere come una famiglia unita;
3. la questura non avrebbe correttamente applicato l’art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto la previsione in questione impone un obbligo a carico dell’Amministrazione, non sussistendo, nel caso di specie, gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato che ostino al rilascio di altro permesso;
4. il provvedimento sarebbe viziato altresì nella parte in cui non considera le esigenze della figlia minore e ritiene prevalenti aspetti di asserita pericolosità sociale.
Si è costituito in giudizio il ricorrente contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 323/ 2020, depositata il 9 luglio 2020, l’intestato TAR ha respinto l’istanza cautelare formulata dal ricorrente.
Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.
All’esito dell’udienza del 27 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Sul primo motivo di ricorso è sufficiente rammentare quanto già esposto in sede di ordinanza cautelare, ovvero che non si ravvisa la violazione della c.d. normativa “covid-19”, le disposizioni citate da parte ricorrente non impedendo all’Amministrazione di concludere i procedimenti in essere, tra i quali quello riguardante il ricorrente, iniziato, peraltro, su istanza dello stesso. Inoltre, non risulta alcun pregiudizio al diritto di difesa del ricorrente posto che quest’ultimo ha potuto sia presentare osservazioni in sede procedimentale, sia promuovere tempestivamente l’azione giudiziaria a difesa delle proprie prerogative.
Pertanto, il motivo di ricorso deve essere respinto.
2. Sui motivi nn. 2 e 3, si rileva quanto segue.
La fattispecie de qua è disciplinata dall’art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, ai sensi del quale <<il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (ovvero il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui si tratta nella specie) è revocato (…) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4>>, e dal medesimo comma 4, ai sensi del quale <<il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero>>.
Si è precisato, quindi, che, in base all'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, l'eventuale diniego di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo deve essere sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna (anche non definitiva), ma fondata su più elementi e, in particolare, con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, con esclusione di qualsiasi automatismo in conseguenza di condanne penali riportate (cfr. ex plurimis , C. Stato, sez. III, 7 luglio 2017, n. 3339; 28 novembre 2016, n. 5014; 23 settembre 2015, n. 4470).
Dal combinato disposto delle norme citate si evince che la revoca del permesso di soggiorno trova idoneo fondamento nel giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione nei confronti dello straniero, quale può desumersi dalle situazioni pregiudizievoli menzionate a titolo esemplificativo dalla norma, in un contesto valutativo che tenga adeguatamente conto della complessiva personalità dell’interessato e della sua condotta di vita, anche in termini di “inserimento sociale, familiare e lavorativo” del medesimo (C. Stato, 07/01/2020, n. 123).
Nel caso di specie l’Amministrazione ha puntualmente e ampiamente motivato in ordine agli indici di pericolosità del ricorrente, sottolineando, correttamente, la gravità del comportamento tenuto da quest’ultimo.
E’ pacifico, infatti, che il ricorrente, nel 2016, è stato tratto in arresto e poi, condannato, in forza di sentenza del GUP presso il Tribunale di -OMISSIS-, in data 31.01.2018, “alla pena di anni 2 mesi 2 di reclusione per il reato ascrittogli, limitatamente alle condotte poste in essere in danno della coniuge, laddove per il reato di cui all’art. 582 c.p. in danno della figlia maggiore quest’ultima ha rimesso la querela.
Premesso che, come sopra detto, la natura non definitiva della pronuncia che precede non impedisce l’adozione del provvedimento di revoca, risulta chiaramente dalla sentenza l’estrema gravità dei fatti accertati anche perché rivolti verso il proprio nucleo familiare, tanto in via diretta, nei confronti della moglie e madre delle due figlie del ricorrente, quanto in via indiretta, per aver sottoposto queste ultime alla sofferenza di vedere esercitata violenza nei confronti della madre.
L’autoevidenza della gravità dei fatti contestati emerge chiaramente dalla motivazione della predetta sentenza nella quale il Giudice ha penale ha ritenuto sussistere la prova della commissione da parte dell'imputato del reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p.,<<poiché lo stesso, con le condotte violente e minacciose come sopra descritte, ha sottoposto per anni la moglie a vessazioni ed umiliazioni e ad una vita intollerabile così da cagionare alla medesima gravi sofferenze, tanto che da ultimo, a settembre 2016, la ….. ha deciso di lasciare il marito trasferendosi con le figlie a -OMISSIS- anche se tale decisione non ha affatto impedito all'imputato di continuare a frequentare la nuova abitazione e a maltrattare la moglie: infatti proprio nella nuova abitazione è avvenuto l'ultimo eclatante episodio concernente il tentativo di spingere la donna verso -OMISSIS-…. La reiterazione per anni di pesanti percosse, violenze e aggressioni sía fisiche che verbali, come quelle sopra descritte, inflitte alla moglie, per futili motivi, è condizione che, per la sua abitualità e continuità, certamente integra gli estremi del reato di maltrattamenti, la cui sussistenza non è intaccata dal fatto che non abbia trovato conferma, alla luce di quanto riferito da …. nell'incidente probatorio, l'ipotesi accusatoria secondo la quale il prevenuto avrebbe picchiato la moglie anche con un cavo elettrico, né dall'intervenuto ridimensionamento dell'episodio del 26.9.2016, in relazione al quale manca la prova che OMISSIS…., il quale si limitò a spingere la OMISSIS dall'interno della casa verso -OMISSIS- esterno mentre questa si teneva aggrappata alla porta, volesse scaraventare la moglie giù dal balcone dell'abitazione. Come pure non inficiano la compattezza del quadro probatorio le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia dall'imputato, che, a ben vedere, non fanno altro che confermare il clima di conflittualità esistente tra i coniugi e tra il padre e la figlia maggiore, così avvalorando la fondatezza dell'addebito di cui al capo d'imputazione. In tale occasione l'imputato ha anche ammesso di aver minacciato di morte la moglie qualora lo avesse denunciato, pur aggiungendo di avere proferito quelle parole solo perché era arrabbiato>>.
Il Tribunale penale, poi, per quanto qui rileva in modo particolare, ha ritenuto sussistere la <<contestata aggravante ex art. 61 n. 11 quinquies cp, in quanto le condotte maltrattanti in danno della moglie, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio da OMISSIS, sono state realizzate, in talune occasioni, alla presenza -OMISSIS-minori>>.
Inoltre, emerge chiaramente dal contesto motivazionale della predetta sentenza come il clima familiare fosse da tempo pesantemente caratterizzato dalla paura delle vessazioni poste in essere dal ricorrente che pur essendo principalmente rivolte in via diretta nei confronti della moglie inevitabilmente si sono riflesse sulle stesse figlie in quanto spettatrici delle sofferenze della madre.
Pertanto, il giudizio di pericolosità formulato dall’Amministrazione non presenta indici di illegittimità.
Risolto in senso affermativo il quesito concernente la fondatezza della valutazione di pericolosità formulata dall’Amministrazione nei confronti dello straniero, deve verificarsi se essa sia “compensata”, ai fini della meritevolezza della pretesa del ricorrente a permanere sul territorio italiano, dagli elementi astrattamente rilevanti in senso a lui favorevoli, come quelli attinenti alla durata del soggiorno in Italia, alla capacità reddituale da lui dimostrata e ai legami familiari, nel solco della valutazione “complessiva” prescritta dal richiamato art. 9, comma 4, u. p., d.lgs. n. 286 del 1998.
Ritiene il Collegio che al quesito, dianzi formulato, debba darsi - così come ha fatto l’Amministrazione - risposta negativa.
Invero, quanto alla durata del soggiorno in Italia dell’appellante, alla stessa, nel caso di specie, non può attribuirsi alcun rilievo favorevole, ove si consideri che essa ha costituito l’occasione per lo straniero non per integrarsi nella comunità di accoglienza, recependone e condividendone le regole di vita, ma per adottare uno stile di vita dispregiativo dei canoni fondamentali dell’ honeste vivere , quali trovano primaria espressione nelle norme di carattere penale (in tal senso, si veda C. Stato, 07/01/2020, n. 123). Come correttamente sottolineato dalla Questura, infatti, <<nonostante il lungo periodo di permanenza nel territorio dello Stato ha dimostrato di non avere assimilato i principi fondanti il sistema socio-giuridico italiano, con il suo comportamento avendo così gravemente inciso non solo in via immediata sulla salute del coniuge, ma anche, inevitabilmente, sugli interessi -OMISSIS-(e, in particolare della figlia minore), le quali, se non sono state direttamente vittime di atti di violenza, risultano comunque coinvolte dalle dinamiche familiari degenerate, subendo gli effetti lesivi dell’agire paterno>>.
Ad analoga conclusione deve poi pervenirsi in relazione alla capacità lavorativa e reddituale dedotta dal ricorrente, ove si consideri che nonostante il lavoro allo stesso non risulti essere mai “mancato”, ciò non ha costituito una effettiva ragione disincentivante i suoi comportamenti criminosi la cui gravità si appalesa in modo più che proporzionale per essere stata rivolta nei confronti del nucleo familiare, come detto tanto in via diretta che indiretta.
Infine, i legami familiari dedotti da parte ricorrente, nello specifico caso in esame, non giustificano un giudizio di “prevalenza” rispetto al grado di pericolosità sociale dimostrato dal ricorrente, come sopra ricordato.
Infatti, vale, in primo luogo, rammentare l’insegnamento della giurisprudenza secondo il quale <<la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano"...... esiste infatti, "una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo l'id quod plerumque accidit , oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità, in guisa da rendere, in concreto, vincolato il diniego di permanenza>> (C. Stato, Sez. III, 4 maggio 2018 n. 2654; C. Stato, sez. III, 27/11/2018, n.6700).
In secondo luogo, occorre considerare come i comportamenti posti in essere dal ricorrente ledano, tra gli altri, proprio il bene giuridico della “famiglia” e dell’unità della stessa, nonché i beni individualmente considerati dei singoli appartenenti al nucleo familiare, sicchè non è possibile rinvenire nell’esistenza dei rapporti familiari medesimi un elemento idoneo a rendere subvalente l’evidente gravità della condanna intervenuta.
Per quanto riguarda la moglie, certamente una rilevanza del rapporto deve essere esclusa sia per essere stata la stessa la vittima diretta dei comportamenti ascritti al ricorrente, sia perché, per stessa ammissione di quest’ultimo, è intervenuto divorzio tra gli stessi.
Per quanto concerne le figlie, poi, posto che le stesse hanno dovuto assistere alle violenze perpetrate nei confronti della madre, considerato anche il fatto che il cittadino straniero ha cessato di essere presente in modo continuativo nel nucleo familiare quantomeno dal 19.10.2016, salve le visite consentite, la determinazione della Questura non è irragionevole in quanto, nonostante le dichiarazioni dei predetti familiari depositate da parte ricorrente nel presente giudizio, il particolare disvalore dei fatti contestati, giustifica la subvalenza dei legami familiari rispetto alla pericolosità manifestata dal ricorrente.
Infondata, altresì, è la censura relativa all’asserita violazione dell’art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998, per non avere l’Amministrazione ritenuto di rilasciargli un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”, in assenza di idonea motivazione.
Ai sensi della disposizione in questione, nella formulazione vigente alla data di adozione dei provvedimenti impugnati, <<allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico>>.
Deve osservarsi che il giudizio di pericolosità formulato nei confronti dello straniero, tanto più in quanto lo stesso è risultato immune dai vizi dedotti dalla parte ricorrente alla stregua delle più rigorose previsioni di legge concernenti la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, non può non precludere il rilascio di un titolo di soggiorno di carattere alternativo (quanto agli specifici presupposti e alla relativa durata), ma accomunato al primo dalla identica esigenza di non consentire la permanenza nel territorio dello Stato di soggetti resisi responsabili di condotte delittuose ed ascrivibili per tale motivo al novero dei soggetti pericolosi (in questo senso, C. Stato, 07/01/2020, n. 123).
Per quanto concerne il fatto che non sia stata in concreto disposta l’espulsione ciò non rileva in quanto, dal tenore della norma, è sufficiente che sussistano i presupposti per l’adozione del suddetto provvedimento, presupposto integrato nel caso che ci occupa, così come indicato in motivazione dalla Questura laddove ha ascritto la fattispecie all’ipotesi dell’art. 1, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.
Pertanto, anche i motivi di ricorso in esame devono essere respinti.
3. Sul quarto motivo di ricorso è sufficiente rilevare che la doglianza è inammissibile e comunque infondata posto che gli eventuali interessi della figlia minore potranno essere valutati dal Tribunale dei Minorenni ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998.
Pertanto, anche tale motivo di ricorso deve essere respinto.
4. Conclusioni e spese.
Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto.
In considerazione della già avvenuta liquidazione delle spese in sede cautelare, il Collegio ritiene sufficiente tale importo anche ai fini delle determinazioni del giudizio di merito, con conseguente compensazione delle spese di quest’ultimo nella presenta fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio, ferma restando la liquidazione e condanna di cui all’ordinanza cautelare n. 323/20 depositata il 9 luglio 2020.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e le altre persone fisiche di cui alla motivazione.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.