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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/12/2025, n. 2878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2878 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico AL RO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3059/2021 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Messina presso lo studio dell'avv. Costantino Spatafora, recapito professionale dell'avv.
IN RO che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), quale titolare dell'omonima Controparte_1 C.F._2 impresa individuale corrente in Messina (p. iva ), P.IVA_1
resistente contumace oggetto: differenze retributive da rapporto di lavoro subordinato privato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 16 luglio 2021 adiva questo giudice del Parte_1 lavoro e, premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'impresa individuale di
[...]
, esercente l'attività di cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche, CP_1 dal 23 giugno 2020 in virtù di contratto a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di operaio e mansioni di meccanico, inquadrato al V livello c.c.n.l. metalmeccanica piccola media industria, lamentava di non aver ricevuto nulla a titolo di retribuzione per i mesi di ottobre - dicembre 2020 e marzo - maggio 2021, e di essere stato posto dapprima in forzata inattività e poi in Cassa integrazione dal 7 al 28 dicembre 2020 e dal 1 gennaio al 6 marzo 2021; e di essere stato così costretto a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa in data 15 maggio 2021.
Chiedeva, pertanto, la condanna del titolare al pagamento in proprio favore della somma complessiva lorda di somma di € 6.968,74 per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre
2020, marzo, aprile e maggio 2021, oltre quanto dovuto per ferie e festività non godute, T.F.R.
e indennità di malattia;
al versamento della indennità sostitutiva di preavviso, pari a € 1.291,56 (15 giorni di preavviso, 120 ore x € 10,763), e infine di ordinare al la consegna di CP_1 tutte le buste paga da ottobre 2020 a maggio 2021.
Nella contumacia del convenuto, sostituita l'udienza del 23 dicembre 2025 dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che, in virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisce per il pagamento della retribuzione deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ossia la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, vale a dire l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale. Inoltre, laddove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onus probandi (v. Cass. n. 24920/2020,
n. 7842/2018, n. 3714/2009, 6332/2001).
Nella specie, il ricorrente ha prodotto copia delle buste paga per il periodo giugno- settembre 2020 e aprile 2021, della lettera di dimissioni del 14 maggio 2021 firmata per accettazione dal Panebianco, della relativa comunicazione UniLav che riporta come data di cessazione il 15 maggio 2021, dell'estratto contributivo e della CU 2022 rilasciati dall' . CP_2
Da tali documenti risulta che egli ha prestato attività lavorativa come operaio alle dipendenze del resistente dal 23 giugno 2020 in forza di un contratto a tempo pieno (per 40 ore settimanali)
e indeterminato, con qualifica di meccanico, V livello, CCNL Metalmeccanica Piccola e media industria, usufruendo di due periodi di malattia, dal 26 marzo al 4 aprile e dal 13 al 30 aprile
2021,
L'orario di lavoro osservato e le mansioni svolte sono stati, poi, confermati da entrambi i testimoni escussi, i quali hanno riferito di avere anch'essi lavorato presso l'impresa del resistente, aggiungendo che interrotta l'8 marzo 2021 la Cassa Integrazione l'Amormino non ha potuto riprendere l'attività lavorativa, pur avendo la ditta assunto altro lavoratore, tale al quale sono stati immediatamente assegnati dei lavori da svolgere Persona_1 presso il medesimo cantiere di Augusta.
La pretesa volta al pagamento degli emolumenti arretrati, anche per ferie non godute e tfr, e del trattamento economico di malattia carico ditta per tutto il periodo indicato in ricorso merita, dunque, accoglimento, atteso che il resistente, non è comparso senza giustificato motivo per rendere l'interrogatorio formale e, scegliendo la contumacia, non ha assolto l'onere sullo stesso gravante di provare l'esatto adempimento dell'obbligo retributivo e contributivo, ovvero un altro fatto modificativo o estintivo della pretesa (v. Cass. n. 15677/2009; Cass 6332/2001).
2 2.1.- Parimenti fondata è la domanda diretta al conseguimento dell'indennità di mancato preavviso.
Invero, dalla documentazione in atti risulta che l'istante ha rassegnato le dimissioni per giusta causa, non avendo ricevuto diverse retribuzioni arretrate. Pertanto, gli spetta un'indennità di preavviso pari a 1,5 mensilità secondo la contrattazione collettiva di settore, tenuto conto del livello e dell'anzianità di servizio.
3.- Per la determinazione di tali somme è possibile utilizzare gli analitici conteggi elaborati dal nominato ctu, redatti utilizzando come parametro di riferimento il trattamento economico previsto dal c.c.n.l. di settore ratione temporis vigente e accompagnati da condivisibile motivazione.
Il resistente va dunque condannato a corrispondere al ricorrente la somma lorda complessiva di 12.374,22 euro, di cui 510,10 per tfr e 2.793,10 per indennità di preavviso, da maggiorarsi degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
4.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, considerati il valore e l'attività svolta, in 2.694 euro, con distrazione ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara la contumacia di e lo condanna a corrispondere a Controparte_1
la somma lorda di 12.374,22 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria Parte_1 dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo;
2) condanna, altresì, il resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 2.694 euro, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv.
IN RO.
Messina, 24.12.2025
Il Giudice del lavoro
AL RO
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