Trib. Messina, sentenza 24/12/2025, n. 2878
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Accolto
    Mancata prova del pagamento della retribuzione

    Il resistente non è comparso senza giustificato motivo per rendere l'interrogatorio formale e, scegliendo la contumacia, non ha assolto l'onere su di esso gravante di provare l'esatto adempimento dell'obbligo retributivo e contributivo, ovvero un altro fatto modificativo o estintivo della pretesa.

  • Accolto
    Mancata prova del pagamento

    Il resistente non è comparso senza giustificato motivo per rendere l'interrogatorio formale e, scegliendo la contumacia, non ha assolto l'onere su di esso gravante di provare l'esatto adempimento dell'obbligo retributivo e contributivo, ovvero un altro fatto modificativo o estintivo della pretesa.

  • Accolto
    Mancata prova del pagamento

    Il resistente non è comparso senza giustificato motivo per rendere l'interrogatorio formale e, scegliendo la contumacia, non ha assolto l'onere su di esso gravante di provare l'esatto adempimento dell'obbligo retributivo e contributivo, ovvero un altro fatto modificativo o estintivo della pretesa.

  • Accolto
    Mancata prova del pagamento

    Il resistente non è comparso senza giustificato motivo per rendere l'interrogatorio formale e, scegliendo la contumacia, non ha assolto l'onere su di esso gravante di provare l'esatto adempimento dell'obbligo retributivo e contributivo, ovvero un altro fatto modificativo o estintivo della pretesa.

  • Accolto
    Dimissioni per giusta causa

    Dalla documentazione in atti risulta che l'istante ha rassegnato le dimissioni per giusta causa, non avendo ricevuto diverse retribuzioni arretrate. Pertanto, gli spetta un'indennità di preavviso pari a 1,5 mensilità secondo la contrattazione collettiva di settore, tenuto conto del livello e dell'anzianità di servizio.

  • Accolto
    Obbligo di consegna buste paga

    La sentenza ordina al resistente di corrispondere al ricorrente la somma lorda complessiva di 12.374,22 euro, che include le voci relative alle retribuzioni arretrate, implicando implicitamente l'accoglimento della richiesta di consegna delle buste paga.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Messina, sentenza 24/12/2025, n. 2878
    Giurisdizione : Trib. Messina
    Numero : 2878
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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