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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/04/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4445 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, trattenuta in decisione all'udienza del 26.9.2024 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. BELLAROBA GIUSEPPE, in virtù di mandato e procura speciale in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
Appellante
E
Contr in persona del suo legale rappresentante p.t, Controparte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. SPINAZZOLA ARTURO, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
Appellata
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la chiedeva la Parte_1
riforma della sentenza n. 457/2022 emessa dal Giudice di Pace di Ariano Irpino solo nella parte in cui, nell'accogliere la sua eccezione di incompetenza per valore del giudice monitorio, revocava il decreto ingiuntivo opposto assegnando alle parti i termini di rito per la riassunzione dinanzi al Giudice competente, devolvendo a quest'ultimo anche ogni decisione sulle spese di lite;
in particolare l'odierna appellante argomentava in ordine alle ragioni per le quali – in accoglimento della sua eccezione di incompetenza per valore – il Giudice di Pace avrebbe dovuto pronunciarsi anche in ordine alle spese di lite da liquidarsi in suo favore.
Contr Costituendosi in giudizio solo il giorno prima della prima udienza, la
[...]
[...] rilevava la nullità della sentenza impugnata per essere stata Controparte_3
emessa dal Giudice di Pace dott. ssa Vincenzina Tempone solo il 28.4.2022, allorquando il citato Magistrato onorario era già cessato dall'incarico; in mero subordine, parte appellata eccepiva anche l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché l'insussistenza delle condizioni del gravame, contestando specificamente l'unico motivo di gravame e chiedendo la condanna dell'appellante sia al rimborso delle spese di lite che al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Acquisito il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 26.9.2024 la causa veniva riservata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti, che si riportavano ai propri scritti, e previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente occorre dichiarare inammissibile, in quanto tardiva, l'eccezione relativa alla nullità della sentenza impugnata.
Il vizio dedotto da parte appellata, infatti, rientra chiaramente in uno dei vizi di costituzione del giudice, per i quali l'art. 158 c.p.c. dispone: “La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161”.
Come è noto l'art. 161 c.p.c. prevede la c.d. regola della conversione o assorbimento del vizio in motivo di impugnazione:
“La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.
Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.”
Orbene, considerato che la sentenza n. 457/2022 era soggetta ad appello, sarebbe stato onere di parte appellata costituirsi tempestivamente nel presente giudizio al fine di spiegare appello incidentale per rilevarne la nullità, in mancanza il vizio deve considerarsi sanato (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 14144 dell'8.7.20201).
2 Pur volendo prescindere dalla condivisibilità o meno della interpretazione dottrinale e giurisprudenziale che estende il secondo comma dell'art. 161 c.p.c. a tutte le ipotesi di inesistenza della sentenza (nonostante il codice faccia espressamente riferimento all'unica ipotesi di omessa sottoscrizione), in ogni caso la sentenza impugnata in questa sede non può ritenersi inesistente essendo stata redatta e depositata da chi – in qualità di
Giudice Onorario – aveva seguito tutta l'istruttoria riservando all'esito la decisione della causa;
l'avvenuto deposito successivamente alla scadenza dell'incarico di Giudice onorario, quindi, integra una mera nullità (e non inesistenza), vizio che doveva essere tempestivamente convertito in mezzo di gravame e che – invece – veniva tardivamente articolato in una comparsa di costituzione depositata solo il giorno precedente la prima udienza.
Sempre in via preliminare, inoltre, occorre rigettare anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Per giurisprudenza consolidata che si condivide, infatti, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. civ.,
Sezz. UU., 16.11.2017, e - ex multis - n. 27199; Cass. civ., Sez. VI - 3, 30.5.2018, ord.
n. 13535, Cassazione civile sez. II, 09/06/2014, n.12960, Cassazione civile sez. II,
09/06/2014, n.12960, Cassazione civile sez. III, 24/08/2007, n.17960).
Nel caso in esame, l'atto di citazione in appello risponde ad entrambi i requisiti di univocità e chiarezza della domanda e delle ragioni di doglianza perché indica in maniera dettagliata le ragioni e le critiche, in fatto ed in diritto, mosse alla decisione del primo giudice e le relative modifiche.
Nel merito, però, l'appello è infondato e – per l'effetto – deve essere rigettato.
Contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, infatti, si ritiene condivisibile
3 l'applicazione anche al caso in esame dei principi consolidati relativi alla refusione delle spese di lite in caso di revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del giudice del monitorio a seguito di adesione alla relativa eccezione spiegata dall'opponente (cfr., ex multis, Ordinanza della Cassazione n. 15017 del 11/05/20222 e sentenza. n. 21300 del 30.7.20243), potendosi applicare la medesima ratio: l'adesione all'altrui eccezione di incompetenza, infatti, spoglia il giudice di ogni potere decisorio
(non potendosi ritenere tale la mera revoca del decreto ingiuntivo), di talchè spetterà al giudice competente statuire anche in ordine alle spese di lite sostenute nel giudizio intrapreso davanti al giudice incompetente.
Dall'esame del fascicolo di primo grado, inoltre, si evince che originariamente l'allora parte opposta (odierna parte appellata) contestava l'avversa eccezione di incompetenza per valore avendo chiesto ed ottenuto una correzione dell'errore materiale contenuto nel primo decreto ingiuntivo (che aveva superato il limite di competenza del Giudice di
Pace); parte opposta – inoltre – provvedeva alla notifica del decreto ingiuntivo solo dopo aver ottenuto detta correzione.
A seguito dell'ordinanza del 6.5.2021 con la quale il G.d.P. aveva revocato la citata correzione, parte opposta aderiva all'avversa eccezione (cfr. verbale di udienza del
10.9.2021) di talchè detta adesione deve considerarsi tempestiva essendo stata formulata nella prima difesa utile successiva alla correzione sulla quale condivisibilmente si fondava la precedente contestazione.
Considerata la assoluta novità della questione trattata sia perché i principi giurisprudenziali richiamati sono stati espressi solo con riferimento all'incompetenza per territorio e non a quella di valore, sia perché la tardività dell'adesione dipendeva dalla revoca dell'ordinanza di correzione intervenuta nel corso del giudizio di primo grado e visto anche il rigetto delle eccezioni preliminari spiegate dall'appellata, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite relative al
4 presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c., mentre non sussistono i presupposti per l'accoglimento della pur reiterata domanda di condanna dell'appellante ex art. 96
c.p.c.
Considerato che il presente procedimento riveste natura di impugnazione, che esso è stato introdotto sotto la vigenza del co. 1 quater dell'art. 13, D.P.R. 30.5.2002, n. 115
(introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2012, n. 228, ed applicabile, ai sensi del successivo co. 18 dello stesso articolo, «ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore» della l. 228/2012, ossia dal 31.1.2013, trentesimo giorno successivo al 1°.1.2013), e che ricorrono i requisiti del medesimo co.
1 quater («Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile»), deve darsi atto, nel presente provvedimento, che la parte così soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002. Si precisa che l'obbligo di pagamento sorge, ai sensi del menzionato art. 13, co. 1 quater, secondo periodo, D.P.R.
115/2002, al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, dando atto che
è parte tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002, mandando alla
Cancelleria per l'esatta riscossione.
Benevento, 12/04/2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
dinanzi al quale è rimessa la causa”
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La sentenza pronunciata da un giudice monocratico diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., con la conseguenza che, da un lato, il vizio può essere fatto valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c. - sicché resta sanato in difetto di impugnazione - mentre, dall'altro, l'emersione del vizio in sede di appello non consente la rimessione della causa al primo giudice, in base al disposto dell'art. 354 c.p.c. 2 “L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” 3 “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice