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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 4632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4632 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 16 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 10-7-2025, vertente tra
Parte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Tevere n. 15, presso lo studio dell'Avv. Maurizio
Imbriano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
2
- Appellante -
e
(P.I.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente P.IVA_2
domiciliata in Roma, Via delle Medaglie d'Oro n. 110, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio
Nonne, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-Appellata .
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_2
(nel prosieguo, “ ”) proponeva opposizione
[...] Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 21150/16, con il quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_1
[...
(nel prosieguo, “ ), della somma di Euro 11.075,34 per il mancato CP_1 pagamento di alcune forniture di gasolio uso riscaldamento effettuate negli anni
2008/2010, oltre interessi legali e spese del monitorio.
L'opponente, “in primis”, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma;
inoltre, nel merito, contestava l'esistenza degli asseriti crediti, eccependo non solo la carenza di prova al riguardo, ma anche l'eventuale prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.; pertanto il Circolo Sportivo concludeva chiedendo: in via pregiudiziale, la declaratoria di incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Tivoli;
nel 3
merito, in via principale, la declaratoria di inefficacia/nullità del decreto opposto e, comunque, la declaratoria dell'inesistenza del credito e/o dell'intervenuta sua prescrizione;
in via subordinata, la riduzione della somma riportata nell'opposto decreto, “mediante la quantificazione della reale ed effettiva fornitura (recte quantità)” effettuata. Il tutto con vittoria di spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la dopo aver eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione per l'asserito difetto di legittimazione attiva dell'opponente, e dopo aver altresì contestato l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla medesima, si limitava a resistere, ribadendo di aver fornito la prova del credito e contestando l'avvenuto suo soddisfacimento da parte del attraverso i Parte_1 due assegni prodotti in copia;
inoltre contestava che fosse mai intervenuta alcuna prescrizione, da ritenersi di durata decennale, in quanto tra le parti non era mai stato stipulato “alcun contratto di fornitura che prevedesse l'erogazione periodica di prestazioni e/o il pagamento periodico delle stesse”, sicché le fatture prodotte in sede monitoria dovevano ritenersi rappresentare tante distinte forniture cui corrispondevano altrettanti crediti. Quindi l'opposta concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale venivano anche acquisite alcune prove testimoniali, il Tribunale, con sentenza n. 16616/20, dopo aver respinto l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dell'opponente, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando il alla rifusione delle Parte_1 spese processuali.
Il Tribunale, sostanzialmente, dopo aver rilevato che nel caso di specie poteva trovare applicazione il disposto di cui all'art. 20 c.p.c. (sicché, dovendo l'obbligazione eseguirsi a Roma, il relativo foro, seppur in via alternativa, era comunque territorialmente competente), rilevava che l'opponente non aveva “in alcun modo contestato né
l'esistenza né la validità del rapporto negoziale de quo”, sostenendo che il Pt_1
si era limitato a dedurre “in ordine alla valenza probatoria delle fatture e
[...] dell'estratto delle scritture contabili”, senza contestare in modo specifico l'avvenuta consegna del carburante, che doveva ritenersi pertanto provata ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.; inoltre, riguardo all'eccezione di prescrizione, il Tribunale rilevava che 4
l'opponente non aveva chiarito le ragioni per le quali il credito della società opposta avrebbe dovuto essere pagato periodicamente in termini inferiori all'anno.
Quindi, nel ritenere che la pretesa della non aveva “né il carattere della CP_1 periodicità, né quello della esigibilità infrannuale”, sicché doveva trovare applicazione il termine decennale di prescrizione, debitamente interrotto con la notifica del provvedimento monitorio (27/9/2016), il Tribunale reputava raggiunta la prova dell'esistenza del credito, escludendo, al contempo, che gli assegni prodotti dall'opponente fossero stati emessi e consegnati a saldo della pretesa cristallizzata nel decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva appello Parte_1 avverso tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Dopo aver riepilogato i fatti di causa, e dopo aver evidenziato l'errore materiale del
Tribunale in riferimento alla propria denominazione, il , con un primo Parte_1 motivo di censura, lamentava l'erronea inversione, da parte del giudicante, dell'onere della prova che, al contrario di quanto ritenuto, doveva ritenersi gravare sull'opposta e non sull'opponente.
Inoltre, con un secondo motivo di censura, l'appellante sosteneva che il Tribunale non avesse “messo a fuoco il thema decidendum”, in quanto egli, anche in occasione del deposito della memoria 183, n. 1, c.p.c., aveva “evidenziato l'esistenza di un contratto con la controparte, precisando con dovizia di particolari come il contratto (fantasma) intercorso tra le parti [avesse] tutte le fattezze di un contratto di somministrazione” ai sensi dell'art. 1559 c.c., nell'ambito del quale avevano assunto particolare rilevanza “la periodicità del fabbisogno del consumatore” e, sul piano dell'oggetto, la serie di prestazioni periodiche o continuative;
ne conseguiva che la prescrizione che avrebbe dovuto trovare applicazione non era quella decennale, come ritenuto dal giudicante, bensì quella quinquennale.
Con un terzo motivo di appello, poi, il sosteneva di aver eccepito in più Parte_1 occasioni l'omessa dimostrazione, da parte della della consegna del CP_1 carburante, essendosi costei limitata a dedurre di non essere più nella disponibilità delle bolle di accompagnamento della merce perché andate distrutte in occasione di un 5
incendio; a ciò, poi, andava aggiunto anche che i testi addotti dall'opposta non erano stati in grado di rendere risposte esaurienti sul punto, essendosi limitati solo a riferire di aver ricevuto telefonicamente gli ordinativi delle forniture oggetto di causa.
Inoltre, circa l'asserita mancata specifica contestazione dei fatti, che aveva condotto il
Tribunale a fare applicazione del disposto di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., il Pt_1
evidenziava l'indeterminatezza e la vaghezza delle richieste avanzate dalla
[...] [...] che, avendo omesso di indicare la quantità e le date delle asserite consegne del CP_1 combustibile, aveva reso impossibile esercitare il diritto di difesa su tali aspetti.
Con un quarto motivo di doglianza l'appellante reiterava l'eccezione di prescrizione quinquennale proposta con la citazione introduttiva, evidenziando che, in occasione del deposito della memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c., aveva “ulteriormente sviluppato il tema”, indicando chiaramente -a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale- “le ragioni” per cui il pagamento del credito doveva essere versato periodicamente in termini inferiori all'anno, trattandosi di consumi verificatisi in singoli periodi e, quindi, di “una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo”.
Infine, con un quinto motivo di appello, il lamentava l'erroneità della Parte_1 decisione laddove il Tribunale, malamente interpretando la produzione documentale, dalla quale risultava con certezza che gli assegni erano stati effettivamente incassati dalla aveva affermato che non era stata raggiunta la prova dell'avvenuta CP_1 consegna di detti titoli.
Tutto ciò premesso, l'appellante concludeva chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello CP_1 spiegato gravame, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
All'udienza del 10/7/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c.. 6
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, debbono essere esaminati il secondo ed il quarto di appello che, stante la stretta connessione, vanno valutati congiuntamente.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, “il contratto di somministrazione si distingue dalla vendita a consegne ripartite perché, nel primo caso, la periodicità o la continuità delle prestazioni si pongono come elementi essenziali del contratto, in funzione di un fabbisogno del somministrato (ove non sia stata determinata l'entità della somministrazione), si che ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, mentre la vendita a consegne ripartite è caratterizzata dalla unicità della prestazione, rispetto alla quale la ripartizione delle consegne attiene soltanto al momento esecutivo del rapporto” (Cass. n. 33559/2021; nello stesso senso, vedi anche
Cass. n. 15189/2011, 7380/1991 e, in epoca più risalente, Cass. n. 4291/1981 e
3511/1977).
Pertanto, a differenza del caso della vendita a consegne ripartite, la somministrazione
“ha la sua essenza nella durata, poiché le singole forniture corrispondono ad un bisogno reiterato e durevole del somministrando, la quantità complessiva della prestazione non è determinabile “a priori” prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, ma diventa determinabile nel corso di detta esecuzione, in base alle finalità, previste in contratto, che le forniture debbono soddisfare, restando così individuata anche la durata del contratto, che avrà termine con l'esaurimento di tale finalità”
(Cass. n. 15189/2011).
Ciò premesso, nel caso di specie le parti non risultano aver mai sottoscritto un testo contrattuale, ma entrambe hanno comunque ammesso l'avvenuta insorgenza di un rapporto sostanziale che si è snodato nel tempo e che, però, hanno ritenuto di qualificare in modo diametralmente opposto.
Dall'esame delle risultanze processuali, comunque, emerge chiaramente che il rapporto tra le parti insorse quanto meno dal mese di maggio dell'anno 2006 e che esso si protrasse sino al mese di novembre del 2010 (vedi la fattura n. 6335 del 9/11/2010, anch'essa posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo) o, quanto meno, sino alla fine del mese di settembre 2009 (come da estratto conto delle consegne del 7
combustibile, prodotto in giudizio dalla;
inoltre è altresì pacifico che il CP_1 rapporto ebbe ad oggetto la compravendita e la consegna di combustibile per riscaldamento, senza che però fosse in alcun modo prestabilito il fabbisogno materiale del Circolo Sportivo che, pertanto, doveva necessariamente reputarsi legato alle esigenze del momento e, in particolare, al numero dei soci esistenti, alla loro presenza nel locali del Circolo e al singolo periodo stagionale.
La riprova di tale assunto è facilmente ricavabile dal citato estratto conto, dal quale emerge chiaramente che le forniture non erano sempre identiche per ogni mese, tanto che erano anche diversi gli importi versati dal per ogni consegna Parte_1 ricevuta.
Le fatture che la ha affermato non esserle state saldate hanno riguardato un CP_1 lasso temporale che, ad eccezione della fattura del 2010, si pone a cavallo tra la metà del mese di ottobre 2008 e la fine del mese di novembre 2008, senza che il mancato versamento dei relativi importi (variabili tra 880,00 Euro e 1.760,00 Euro) abbia mai spinto la società fornitrice ad interrompere il rapporto e, quindi, a cessare l'erogazione del combustibile.
Tali elementi, ad avviso di questa Corte, depongono per la riconduzione del rapporto in essere tra le parti ad una somministrazione ex art. 1599 c.c., la cui conclusione ed attuazione, prescindendo da rigorismi di forma, può essere rivelata direttamente dal comportamento di fatto osservato dai soggetti, consistente nella ricezione e fruizione, da parte di uno di essi, della fornitura effettuata dall'altro.
In proposito giova osservare che la nel tempo, ha effettuato in favore del CP_1
delle prestazioni non solo essenziali per l'esistenza stessa del rapporto Parte_1 contrattuale, ma anche strettamente funzionali, per entità, al fabbisogno che di volta in volta si verificava per il Circolo stesso, con la conseguenza che ognuna delle prestazioni rese può dirsi senz'altro distinta ed autonoma rispetto alle altre, benché ad esse connessa;
infatti, la quantità complessiva della prestazione che la era tenuta a CP_1 svolgere non poteva certamente essere determinata prima dell'inizio dell'esecuzione del rapporto, mentre le singole forniture concretamente rese nel corso dell'esecuzione del rapporto corrispondevano al bisogno reiterato e durevole del somministrando.
Ne consegue che i singoli crediti concernenti le specifiche forniture non saldate, che in sede monitoria sono state individuate attraverso le otto fatture allegate al ricorso per ingiunzione e che, per espressa previsione delle parti, avrebbero dovuto essere pagate 8
nel termine di gg. 30 dalla consegna della merce, debbono reputarsi soggetti al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c..
Pertanto, essendo le fatture scadute nel quinquennio antecedente alla lettera di messa in mora inviata dal legale della al (che risulta inviata al CP_1 Parte_1 debitore in data 23/2/2016) e, “a fortiori”, dalla successiva notifica del decreto ingiuntivo (27/9/2016), deve ritenersi che i crediti da esse rappresentati, anche ove esistenti, si sarebbero già estinti per intervenuta prescrizione.
L'accoglimento delle censure in questione rende inutile ogni indagine in ordine agli ulteriori motivi di appello, che restano assorbiti.
Da quanto premesso deriva che l'appello dev'essere accolto sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, va accolta l'opposizione originariamente proposta dal Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 21150/16, emesso dal Tribunale di Roma in
[...] data 9/9/2016, che dev'essere revocato.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come da dispositivo, secondo i valori medi previsti dallo scaglione concernente le cause di valore da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00, ad eccezione della voce “istruttoria” del grado di appello, che viene liquidata nel minimo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello proposto dal Parte_2 nei confronti della
[...] Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16616/2o e, per l'effetto, in
[...] riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione originariamente proposta dal avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 21150/16, emesso dal Tribunale di Roma in data 9/9/2016, che revoca;
condanna la a rifondere al Controparte_1 le spese di lite che, per Parte_2 il primo grado, vengono liquidate in Euro 5.077,00 per compensi professionali e in
Euro 118,50 per esborsi, e per il grado di appello in Euro 4.888,00 per compensi professionali e in Euro 355,50 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, lì 10-7-2025. 9
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Staglianò
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 16 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 10-7-2025, vertente tra
Parte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Tevere n. 15, presso lo studio dell'Avv. Maurizio
Imbriano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
2
- Appellante -
e
(P.I.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente P.IVA_2
domiciliata in Roma, Via delle Medaglie d'Oro n. 110, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio
Nonne, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-Appellata .
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_2
(nel prosieguo, “ ”) proponeva opposizione
[...] Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 21150/16, con il quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_1
[...
(nel prosieguo, “ ), della somma di Euro 11.075,34 per il mancato CP_1 pagamento di alcune forniture di gasolio uso riscaldamento effettuate negli anni
2008/2010, oltre interessi legali e spese del monitorio.
L'opponente, “in primis”, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma;
inoltre, nel merito, contestava l'esistenza degli asseriti crediti, eccependo non solo la carenza di prova al riguardo, ma anche l'eventuale prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.; pertanto il Circolo Sportivo concludeva chiedendo: in via pregiudiziale, la declaratoria di incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Tivoli;
nel 3
merito, in via principale, la declaratoria di inefficacia/nullità del decreto opposto e, comunque, la declaratoria dell'inesistenza del credito e/o dell'intervenuta sua prescrizione;
in via subordinata, la riduzione della somma riportata nell'opposto decreto, “mediante la quantificazione della reale ed effettiva fornitura (recte quantità)” effettuata. Il tutto con vittoria di spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la dopo aver eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione per l'asserito difetto di legittimazione attiva dell'opponente, e dopo aver altresì contestato l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla medesima, si limitava a resistere, ribadendo di aver fornito la prova del credito e contestando l'avvenuto suo soddisfacimento da parte del attraverso i Parte_1 due assegni prodotti in copia;
inoltre contestava che fosse mai intervenuta alcuna prescrizione, da ritenersi di durata decennale, in quanto tra le parti non era mai stato stipulato “alcun contratto di fornitura che prevedesse l'erogazione periodica di prestazioni e/o il pagamento periodico delle stesse”, sicché le fatture prodotte in sede monitoria dovevano ritenersi rappresentare tante distinte forniture cui corrispondevano altrettanti crediti. Quindi l'opposta concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale venivano anche acquisite alcune prove testimoniali, il Tribunale, con sentenza n. 16616/20, dopo aver respinto l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dell'opponente, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando il alla rifusione delle Parte_1 spese processuali.
Il Tribunale, sostanzialmente, dopo aver rilevato che nel caso di specie poteva trovare applicazione il disposto di cui all'art. 20 c.p.c. (sicché, dovendo l'obbligazione eseguirsi a Roma, il relativo foro, seppur in via alternativa, era comunque territorialmente competente), rilevava che l'opponente non aveva “in alcun modo contestato né
l'esistenza né la validità del rapporto negoziale de quo”, sostenendo che il Pt_1
si era limitato a dedurre “in ordine alla valenza probatoria delle fatture e
[...] dell'estratto delle scritture contabili”, senza contestare in modo specifico l'avvenuta consegna del carburante, che doveva ritenersi pertanto provata ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.; inoltre, riguardo all'eccezione di prescrizione, il Tribunale rilevava che 4
l'opponente non aveva chiarito le ragioni per le quali il credito della società opposta avrebbe dovuto essere pagato periodicamente in termini inferiori all'anno.
Quindi, nel ritenere che la pretesa della non aveva “né il carattere della CP_1 periodicità, né quello della esigibilità infrannuale”, sicché doveva trovare applicazione il termine decennale di prescrizione, debitamente interrotto con la notifica del provvedimento monitorio (27/9/2016), il Tribunale reputava raggiunta la prova dell'esistenza del credito, escludendo, al contempo, che gli assegni prodotti dall'opponente fossero stati emessi e consegnati a saldo della pretesa cristallizzata nel decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva appello Parte_1 avverso tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Dopo aver riepilogato i fatti di causa, e dopo aver evidenziato l'errore materiale del
Tribunale in riferimento alla propria denominazione, il , con un primo Parte_1 motivo di censura, lamentava l'erronea inversione, da parte del giudicante, dell'onere della prova che, al contrario di quanto ritenuto, doveva ritenersi gravare sull'opposta e non sull'opponente.
Inoltre, con un secondo motivo di censura, l'appellante sosteneva che il Tribunale non avesse “messo a fuoco il thema decidendum”, in quanto egli, anche in occasione del deposito della memoria 183, n. 1, c.p.c., aveva “evidenziato l'esistenza di un contratto con la controparte, precisando con dovizia di particolari come il contratto (fantasma) intercorso tra le parti [avesse] tutte le fattezze di un contratto di somministrazione” ai sensi dell'art. 1559 c.c., nell'ambito del quale avevano assunto particolare rilevanza “la periodicità del fabbisogno del consumatore” e, sul piano dell'oggetto, la serie di prestazioni periodiche o continuative;
ne conseguiva che la prescrizione che avrebbe dovuto trovare applicazione non era quella decennale, come ritenuto dal giudicante, bensì quella quinquennale.
Con un terzo motivo di appello, poi, il sosteneva di aver eccepito in più Parte_1 occasioni l'omessa dimostrazione, da parte della della consegna del CP_1 carburante, essendosi costei limitata a dedurre di non essere più nella disponibilità delle bolle di accompagnamento della merce perché andate distrutte in occasione di un 5
incendio; a ciò, poi, andava aggiunto anche che i testi addotti dall'opposta non erano stati in grado di rendere risposte esaurienti sul punto, essendosi limitati solo a riferire di aver ricevuto telefonicamente gli ordinativi delle forniture oggetto di causa.
Inoltre, circa l'asserita mancata specifica contestazione dei fatti, che aveva condotto il
Tribunale a fare applicazione del disposto di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., il Pt_1
evidenziava l'indeterminatezza e la vaghezza delle richieste avanzate dalla
[...] [...] che, avendo omesso di indicare la quantità e le date delle asserite consegne del CP_1 combustibile, aveva reso impossibile esercitare il diritto di difesa su tali aspetti.
Con un quarto motivo di doglianza l'appellante reiterava l'eccezione di prescrizione quinquennale proposta con la citazione introduttiva, evidenziando che, in occasione del deposito della memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c., aveva “ulteriormente sviluppato il tema”, indicando chiaramente -a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale- “le ragioni” per cui il pagamento del credito doveva essere versato periodicamente in termini inferiori all'anno, trattandosi di consumi verificatisi in singoli periodi e, quindi, di “una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo”.
Infine, con un quinto motivo di appello, il lamentava l'erroneità della Parte_1 decisione laddove il Tribunale, malamente interpretando la produzione documentale, dalla quale risultava con certezza che gli assegni erano stati effettivamente incassati dalla aveva affermato che non era stata raggiunta la prova dell'avvenuta CP_1 consegna di detti titoli.
Tutto ciò premesso, l'appellante concludeva chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello CP_1 spiegato gravame, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
All'udienza del 10/7/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c.. 6
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, debbono essere esaminati il secondo ed il quarto di appello che, stante la stretta connessione, vanno valutati congiuntamente.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, “il contratto di somministrazione si distingue dalla vendita a consegne ripartite perché, nel primo caso, la periodicità o la continuità delle prestazioni si pongono come elementi essenziali del contratto, in funzione di un fabbisogno del somministrato (ove non sia stata determinata l'entità della somministrazione), si che ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, mentre la vendita a consegne ripartite è caratterizzata dalla unicità della prestazione, rispetto alla quale la ripartizione delle consegne attiene soltanto al momento esecutivo del rapporto” (Cass. n. 33559/2021; nello stesso senso, vedi anche
Cass. n. 15189/2011, 7380/1991 e, in epoca più risalente, Cass. n. 4291/1981 e
3511/1977).
Pertanto, a differenza del caso della vendita a consegne ripartite, la somministrazione
“ha la sua essenza nella durata, poiché le singole forniture corrispondono ad un bisogno reiterato e durevole del somministrando, la quantità complessiva della prestazione non è determinabile “a priori” prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, ma diventa determinabile nel corso di detta esecuzione, in base alle finalità, previste in contratto, che le forniture debbono soddisfare, restando così individuata anche la durata del contratto, che avrà termine con l'esaurimento di tale finalità”
(Cass. n. 15189/2011).
Ciò premesso, nel caso di specie le parti non risultano aver mai sottoscritto un testo contrattuale, ma entrambe hanno comunque ammesso l'avvenuta insorgenza di un rapporto sostanziale che si è snodato nel tempo e che, però, hanno ritenuto di qualificare in modo diametralmente opposto.
Dall'esame delle risultanze processuali, comunque, emerge chiaramente che il rapporto tra le parti insorse quanto meno dal mese di maggio dell'anno 2006 e che esso si protrasse sino al mese di novembre del 2010 (vedi la fattura n. 6335 del 9/11/2010, anch'essa posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo) o, quanto meno, sino alla fine del mese di settembre 2009 (come da estratto conto delle consegne del 7
combustibile, prodotto in giudizio dalla;
inoltre è altresì pacifico che il CP_1 rapporto ebbe ad oggetto la compravendita e la consegna di combustibile per riscaldamento, senza che però fosse in alcun modo prestabilito il fabbisogno materiale del Circolo Sportivo che, pertanto, doveva necessariamente reputarsi legato alle esigenze del momento e, in particolare, al numero dei soci esistenti, alla loro presenza nel locali del Circolo e al singolo periodo stagionale.
La riprova di tale assunto è facilmente ricavabile dal citato estratto conto, dal quale emerge chiaramente che le forniture non erano sempre identiche per ogni mese, tanto che erano anche diversi gli importi versati dal per ogni consegna Parte_1 ricevuta.
Le fatture che la ha affermato non esserle state saldate hanno riguardato un CP_1 lasso temporale che, ad eccezione della fattura del 2010, si pone a cavallo tra la metà del mese di ottobre 2008 e la fine del mese di novembre 2008, senza che il mancato versamento dei relativi importi (variabili tra 880,00 Euro e 1.760,00 Euro) abbia mai spinto la società fornitrice ad interrompere il rapporto e, quindi, a cessare l'erogazione del combustibile.
Tali elementi, ad avviso di questa Corte, depongono per la riconduzione del rapporto in essere tra le parti ad una somministrazione ex art. 1599 c.c., la cui conclusione ed attuazione, prescindendo da rigorismi di forma, può essere rivelata direttamente dal comportamento di fatto osservato dai soggetti, consistente nella ricezione e fruizione, da parte di uno di essi, della fornitura effettuata dall'altro.
In proposito giova osservare che la nel tempo, ha effettuato in favore del CP_1
delle prestazioni non solo essenziali per l'esistenza stessa del rapporto Parte_1 contrattuale, ma anche strettamente funzionali, per entità, al fabbisogno che di volta in volta si verificava per il Circolo stesso, con la conseguenza che ognuna delle prestazioni rese può dirsi senz'altro distinta ed autonoma rispetto alle altre, benché ad esse connessa;
infatti, la quantità complessiva della prestazione che la era tenuta a CP_1 svolgere non poteva certamente essere determinata prima dell'inizio dell'esecuzione del rapporto, mentre le singole forniture concretamente rese nel corso dell'esecuzione del rapporto corrispondevano al bisogno reiterato e durevole del somministrando.
Ne consegue che i singoli crediti concernenti le specifiche forniture non saldate, che in sede monitoria sono state individuate attraverso le otto fatture allegate al ricorso per ingiunzione e che, per espressa previsione delle parti, avrebbero dovuto essere pagate 8
nel termine di gg. 30 dalla consegna della merce, debbono reputarsi soggetti al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c..
Pertanto, essendo le fatture scadute nel quinquennio antecedente alla lettera di messa in mora inviata dal legale della al (che risulta inviata al CP_1 Parte_1 debitore in data 23/2/2016) e, “a fortiori”, dalla successiva notifica del decreto ingiuntivo (27/9/2016), deve ritenersi che i crediti da esse rappresentati, anche ove esistenti, si sarebbero già estinti per intervenuta prescrizione.
L'accoglimento delle censure in questione rende inutile ogni indagine in ordine agli ulteriori motivi di appello, che restano assorbiti.
Da quanto premesso deriva che l'appello dev'essere accolto sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, va accolta l'opposizione originariamente proposta dal Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 21150/16, emesso dal Tribunale di Roma in
[...] data 9/9/2016, che dev'essere revocato.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come da dispositivo, secondo i valori medi previsti dallo scaglione concernente le cause di valore da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00, ad eccezione della voce “istruttoria” del grado di appello, che viene liquidata nel minimo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello proposto dal Parte_2 nei confronti della
[...] Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16616/2o e, per l'effetto, in
[...] riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione originariamente proposta dal avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 21150/16, emesso dal Tribunale di Roma in data 9/9/2016, che revoca;
condanna la a rifondere al Controparte_1 le spese di lite che, per Parte_2 il primo grado, vengono liquidate in Euro 5.077,00 per compensi professionali e in
Euro 118,50 per esborsi, e per il grado di appello in Euro 4.888,00 per compensi professionali e in Euro 355,50 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, lì 10-7-2025. 9
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Staglianò