Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna
Prima Sezione Civile
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2297 del Ruolo Generale dell'anno 2021, promossa da
(CF nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
al Tagliamento (PN), residente in [...], autodifeso ex art. 86 c. p.
c.
- attore in revocazione -
Contro
(CF ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Marta Rossetti.
- convenuto in revocazione -
IN PUNTO A: revocazione della Ordinanza n. 4579/2021, pubblicata in data 25 ottobre
2021, della Corte di Appello di Bologna
CONCLUSIONI
ha concluso come da note scritte depositate il 15 novembre 2023. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con ordinanza n.4579 pubblicata il 25 ottobre 2021, questa Corte, deliberando sulla domanda formulata da , ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 150/2011, Parte_1
per ottenere la condanna di alle somme dovutegli per compensi Controparte_1
e spese, in relazione all'attività professionale espletata in favore di quest'ultimo, ha parzialmente accolto la domanda dell'attore condannando il a versare al primo CP_1
il residuo compenso professionale di 1.094,55 Euro, comprensivo di onorari e spese ed al netto degli acconti ricevuti per compensi ed esborsi. Ha, quindi, dichiarato compensate per 1/3 le spese del procedimento e condannato a Controparte_1
corrispondere all'Avv. la parte rimanente, liquidando le spese, per Parte_1
l'intero, in 1.620,00 Euro per onorari e in 86,89 Euro per esborsi, oltre spese forfettarie,
Iva e Cpa come per legge.
2- Avverso la sentenza predetta, ha proposto impugnazione per revocazione, ex art. 395
n. 4 c.p.c., , denunciando che la Corte aveva errato nella Parte_1
percezione del contenuto materiale del documento n. 14 che esso attore in revocazione aveva prodotto. La Corte aveva, infatti, detratto dall'importo dovutogli la somma di
488,45 Euro che esso attore aveva già detratto dalle somme di sua spettanza, nel conteggio che aveva sviluppato nel documento sopra citato.
Si è costituito in giudizio e ha resistito all'impugnazione del Controparte_1
. Pt_1
La causa, trattenuta una prima volta in decisione, è stata rimessa all'udienza del 26
novembre 2024, posto che alla deliberazione, ex artt. 352 e 276 c. p. c., non potevano pag. 2/8 procedere gli stessi giudici che la avevano trattenuta in decisione, essendo stato collocato in pensione uno dei componenti del Collegio giudicante.
All'udienza del 18 febbraio 2025, infine, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, con rinuncia delle parti al deposito di ulteriori scritti conclusionali, avendovi provveduto allorché il procedimento era stato trattenuto una prima volta in decisione.
3- Osserva la Corte che l'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395 co. 4 c.p.c.,
consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato (vedi Cass. Civ. Sez. III 06 dicembre 2018 n. 31563), sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato.
Tale principio è stato confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (vedi sentenza n.5792/2024 del 7 novembre 2023-5 marzo 2024), che ha affermato” Il travisamento del
contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto
probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione
probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per
revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4,
c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la
sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto
probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei
presupposti di legge, ai sensi dell'art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto
processuale o sostanziale.”.
pag. 3/8 4-È opportuno, poi, ricordare che il procedimento di revocazione si articola in due fasi:
la prima, cd. rescindente, tesa a stabilire se sia effettivamente ravvisabile un motivo di revocazione;
la seconda, cd. rescissoria, solo eventuale, in quanto subordinata alla verifica della sussistenza di un motivo di revocazione, che è finalizzata ad una rivalutazione del merito della controversia.
Ciò premesso, nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c.,
deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata,
operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa;
ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento (Vedi Cass. Civ. Sez. VI, Ord. n. 8051, 23/04/2020).
5-Orbene, non sembra alla Corte che siano ravvisabili, nel presente giudizio di revocazione, i presupposti per addivenire alla fase rescissoria.
L'Avv. ha, invero, ritenuto che la Corte di Appello, nella Parte_1
ordinanza del 1- 25 ottobre 2021, per evidente errore di percezione del contenuto meramente materiale del documento 14, avrebbe detratto dall'importo dovutogli la somma di 488,45 Euro, essendole sfuggito che la somma da ultimo indicata era già
compresa nell'acconto scomputato dal totale richiesto. L'importo preteso già
comprendeva l'accredito di 488,55 Euro.
pag. 4/8 Rileva la Corte che, anche a volere ritenere sussistente il denunciato errore di fatto, deve affermarsi, tuttavia, che la questione se l'acconto di 1472, 10 Euro, indicato nel documento 14 prodotto dal , comprendesse anche l'importo di 488,55 Euro, ha Pt_1
costituito un punto controverso sul quale il Giudice di prime cure si è effettivamente pronunciato a pag. 4 dell'ordinanza del 1- 25 ottobre 2021.
In proposito, il Giudice ha affermato <…….Per ciò che concerne le spese non
imponibili, il (comparsa di costituzione pagina 3) riconosce di aver già pagato CP_1
euro 1.472,10. Deduce, tuttavia, che gli esborsi effettivamente sostenuti dal
professionista sarebbero pari al minor importo di euro 983,65, donde un suo
controcredito di euro 488,45. Il ricorrente replica che “l'assunto avversario ed i calcoli
riportati in comparsa che non tengono conto della totalità delle voci di spesa riportate
nel progetto di notula n° 141 del 24.6.2020 (doc. n° 14)” (memoria 15 settembre 2021),
ma non produce i documenti attestanti gli esborsi sostenuti e riferibili agli euro
1.472,10 e, ancor prima, nemmeno allega in cosa esattamente tali esborsi siano
consistiti. Ora, dato che l'eccezione del predica, in sostanza, un pagamento CP_1
indebito, l'onere probatorio tra le parti va ripartito nel seguente modo: il solvens deve
provare di aver pagato, ed allegare la mancanza di causa nel contesto dei rapporti
intercorsi tra le parti, mentre l'accipiens deve dimostrare la causa del pagamento (per
tutte: Cass. 14428/2021). È pertanto evidente che l'avvocato sia soccombente Pt_1
in ordine a tale ultimo punto, non avendo prodotto alcun documento a giustificazione
degli esborsi citati e prima ancora, non avendo nemmeno descritto a cosa
corrispondessero le spese non imponibili di euro 1.472,10, già pagati dal . CP_1
Sono invece pienamente dimostrati gli ulteriori esborsi di euro 983,65, in quanto gli
pag. 5/8 addendi che formano tale cifra sono analiticamente indicati nella già citata nota spese
n° 141 (doc. attoreo n° 14: euro 777,00 per contributo unificato, euro 151,00 per il
compenso pagato dall'avvocato al domiciliatario, euro 29,00 [27,00 + 2,00] per Pt_1
bollo su iscrizione a ruolo, altre spese postali per euro 12,60 e visure per euro 6,60).
Ne deriva che il credito complessivo del professionista, indicato nella nota spese n° 141
del 24 giugno 2020 (doc. n° 14), va ridotto di euro 488,45>..
Si è voluto riprodurre integralmente il passaggio della la motivazione dell'ordinanza del
1 -25 ottobre 2021, che in questa sede interessa, in quanto emerge evidente che il
Giudice che ha pronunciato l'ordinanza ora citata ha espressamente affrontato la questione se, nel conteggio operato da , riprodotto nel documento Parte_1
14, fosse ricompreso l'acconto di 488,85 Euro, con la conseguenza che l'eventuale errore nel quale sarebbe incorso il Giudice predetto avrebbe dovuto essere fatto valere con differente mezzo di impugnazione, non certo con la domanda di revocazione ex art. 395 comma 1 n. 4 c. p. c.
Al riguardo, deve osservarsi che la Corte, in sede di giudizio revocatorio, non può
entrare nel merito delle valutazioni delle risultanze processuali operate dal Giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Vedi Cass. Civ., Sez. trib., 30/10/2018, n. 27570).
Nel caso che ci occupa, l'attore in revocazione ha lamentato, in effetti, un errore di valutazione o di giudizio, e non un errore di percezione, posto che la Corte di Appello
ha tenuto ben presente il documento 14, prodotto dall'Avv. , avente ad oggetto Pt_1
il conteggio della somma dovutagli dal , ed ha escluso che potesse considerarsi CP_1
provato che l'importo di 1.472,10 Euro ivi riportato contenesse anche l'acconto di
488,45 Euro.
pag. 6/8 In proposito, va sottolineato che la sussistenza dell'errore revocatorio deve essere esclusa quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali (Vedi Cass. Civ., Sez. VI, 04.09.2018, n.
21604).
6- L'impugnazione per revocazione di deve, dunque, essere Parte_1
disattesa.
7- Le spese devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato può essere liquidato, avuto riguardo al valore della controversia (€ 488,45), ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022,
in € 494,00 (€ 142,00 per la fase di studio, € 142,00 per la fase introduttiva, € 210,00
per la fase decisionale).
A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura Controparte_1
del 15% del compenso liquidato.
8- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , Parte_1
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto d'impugnazione, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I- Rigetta l'impugnazione per revocazione, proposta da , nei Parte_1
confronti di , avverso l'ordinanza n.4579/2021 del 1-25 ottobre Controparte_1
pag. 7/8 II- Condanna il a rimborsare al le spese processuali, liquidate in € Pt_1 CP_1
494,00 per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, iva e cpa come per legge;
III- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Pt_1
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
[...]
per l'atto di impugnazione, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.
115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 18
marzo 2025
Il Consigliere estensore
Rosario Lionello Rossino
Il Presidente
Giuseppe De Rosa
pag. 8/8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 di questa Corte;