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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5820 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai Magistrati dr. Giuseppe De Tullio Presidente dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2377/2021 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso sentenza del
Tribunale di Napoli n.8524/2020 pubblicata l'11.12.2020 ) vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Dario Parte_1 C.F._1
AR (c.f. C.F._2
Appellante
E
(c.f nella qualità di impresa designata per la Regione Controparte_1 P.IVA_1
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Alfredo Crescenzo (c.f. CodiceFiscale_3
Appellata
NONCHE'
Controparte_2
Appellata contumace
CONCLUSIONI: come da note ex art.127- ter c.p.c. depositate dall'appellante in data 23.6.2025 e dall'appellata il 13.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio nei confronti di Parte_1
, quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del FGVS per Controparte_1 ottenere il risarcimento dei danni riportati in seguito ad un sinistro. Al riguardo deduceva che, in data
12.5.2013, alle ore 01,00 circa, mentre era intento ad attraversare a piedi via Calata Capodichino sulle strisce pedonali, poste nelle immediate vicinanze dell'intersezione stradale con la via D'Esposito, era stato investito da un motociclo, rimasto non identificato dopo il sinistro. Il conducente del motociclo investitore, mentre percorreva via Calata Capodichino in direzione della piazza Capodichino, non avvedendosi in tempo utile dell'attore e mal calcolando gli spazi di frenata a propria disposizione, finiva per travolgere quest'ultimo, causandone la caduta al suolo. aveva riportato Parte_1 gravi lesioni personali per le quali era stato soccorso dal servizio del 118 e trasportato al P.S. dell'ospedale A Cardarelli di Napoli, dove i sanitari ne avevano disposto il ricovero immediato. Il conducente del veicolo investitore non meglio identificato, dopo l'urto e la conseguente caduta del motociclo, si era allontanato repentinamente senza fermarsi né prestare soccorso. L'attore chiedeva pertanto la condanna della compagnia convenuta, nella indicata qualità, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, riportati in seguito all'incidente.
Si costituiva in giudizio , nella predetta qualità, contestando la fondatezza della Controparte_3 domanda perché carente dei presupposti e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 8524/2020, pubblicata in data 11.12.2020, il tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta da e disponeva la compensazione delle spese di lite, nella misura di un Parte_1 terzo, ponendole per il residuo a carico dell'attore.
Il giudizio di appello.
Avverso la sentenza, ha proposto appello , formulando i seguenti motivi di Parte_1 censura.
Con un primo motivo ha censurato la sentenza con riguardo alla omessa e/o errata valutazione dei principi applicabili nell'ipotesi di cui all'art.19, primo comma lett.a), della L.990/1969.
Ha dedotto poi a sostegno del gravame che in sentenza non si era dato conto del corretto comportamento del danneggiato, adottato secondo il criterio di diligenza del buon padre di famiglia. Con ulteriore motivo ha censurato la valutazione del tribunale in riferimento alla ritenuta inadeguatezza del corredo allegatorio e delle prove “certe e tranquilizzanti” ai fini della impossibilità obiettiva di identificazione del veicolo investitore.
Ha censurato infine la regolamentazione delle spese processuali adottata in sentenza, carente della indicazione dei criteri adottati per la quantificazione (con particolare riferimento alla fase istruttoria, che, secondo la sua prospettazione, non avrebbe dovuto essere considerata ai fini della liquidazione).
ha sostanzialmente reiterato la domanda nei termini medesimi formulati in primo Parte_1 grado.Ha concluso chiedendo di :”accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del motociclo pirata e/o rimasto non identificato successivamente al sinistro nella produzione dell'incidente stradale per cui è causa;
per l'effetto, condannare la società “ nella Controparte_1 CP_1 qualità, al pagamento, a titolo di risarcimento, in favore dell'attore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, dell'importo di euro 35.779,01, oltre personalizzazione del danno biologico da riconoscersi in via equitativa, ovvero nel diverso importo, minore o maggiore, ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge;
sempre per l'effetto condannare, altresì, la società assicuratrice al pagamento in favore del dell'ulteriore somma, a valutarsi Pt_1 in via equitativa per il risarcimento del danno da perdita di chance lavorativa, conseguente al sinistro per cui è causa;
in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui non fosse accertata l'esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro a carico del conducente del ciclomotore pirata e/o non identificato successivamente al sinistro, accertare e dichiarare, il grado di corresponsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro con richiesta di dichiarazione dello specifico grado di concorsualità; condannare, quindi, la quale impresa designata per la Regione Campania per Controparte_1 la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., al pagamento delle spese, diritti ed onorari I.V.A. e
C.P.A., secondo la vigente tariffa professionale e con attribuzione al redigente avvocato, ex art. 93
c.p.c; in via ancor più gradata, tenuto conto dell'ordinanza del giudice adito ex art. 107 c.p.c.,in ipotesi di applicazione de disposto dall'art. 283, comma 1, lettera b e/o lettera d del D.Lgs 209/2005, accertare e dichiarare la responsabilità del conducente del motoveicolo, tg. DX61506, nella produzione del sinistro e per l'effetto condannare in via solidale, ovvero alternativamente chi di ragione tra gli stessi, , proprietaria del motoveicolo e al Controparte_2 Controparte_1 pagamento, a titolo di risarcimento, in favore dell'attore di tutti i danni patrimoniali e non per l'importo di euro 35.779,01) condannare, quindi e conseguentemente per quanto richiesto al capo che precede, in via solidale ovvero alternativamente chi di ragione tra gli stessi, la sig.ra Controparte_2
nella predetta qualità di proprietaria del motoveicolo e la società al
[...] Controparte_1 pagamento in favore di dell'ulteriore somma, a valutarsi in via equitativa er il Parte_1 risarcimento del danno da perdita di chance lavorativa, conseguente al sinistro per cui è causa;
condannare, infine, in via solidale ovvero alternativamente chi di ragione tra gli stessi la sig.ra
[...]
nella predetta qualità e la società al pagamento delle spese, CP_2 Controparte_1 con attribuzione al difensore anticipatario”.
Si è costituita in giudizio la società contestando la fondatezza del gravame. Ha Controparte_1 concluso per il rigetto dell'appello, manifestamente infondato nei suoi motivi, con vittoria di spese del doppio grado.
Con ordinanza del 25.1.2022 è stata dichiarata la contumacia di , non costituita Controparte_2 neanche nel presente grado.
Depositate le note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 24.6.2025, la Corte ha riservato la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, deve in primo luogo disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c. p.c. Il primo Controparte_1 comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto
2012, n. 134 – recita: “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art.
163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord. 13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord.
7675/2019).
Nella specie, l'appellante ha individuato le parti della sentenza di prime cure fatte oggetto di specifica censura ed ha argomento le critiche sollevate. Pertanto, deve ritenersi che l'impugnazione abbia rispettato i criteri di forma e sostanza richiesti dall'art. 342 cpc.
Nel merito osserva la Corte che l'appello proposto da è infondato. Parte_1
Con riguardo al primo motivo di appello, vertente sulla valutazione dei principi applicabili ai fini della tutela azionata, si osserva che l'attore si duole della presunta responsabilità, nella causazione del sinistro, di un veicolo non identificato, sicché viene in rilievo il disposto normativo di cui all'art. 283 del d.lgs. 206/2005, secondo cui "Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è CP_4 obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato … ".
Va premesso che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato che promuova la richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada dimostrare sia le modalità di accadimento del sinistro che l'eventuale sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo, anche nel caso in cui tale veicolo sia rimasto sconosciuto
(cfr. Cass., n. 10540/2023; n. 35605/2021; n. 18308/2015; v. anche Cass., n. 450/2025; n. 8809/2022;
n. 15367/2011). Inoltre, nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato, ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass.,
n. 450/2025; n. 3019/2016). Ed ancora, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che: In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada ( ex articolo 283, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 209 del 2005), al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti a obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass.
n. 26721/2025).
Ciò posto, ad avviso della Corte non è stata sufficientemente provata dall'attore, ai sensi dell'art 2697
c.c. (prova che, si ribadisce, deve essere necessariamente rigorosa, in base ai principi sopra riportati), la dinamica del sinistro così come descritta in citazione, ossia che l'incidente fosse imputabile proprio alla condotta di guida del conducente di un motociclo asseritamente rimasto non identificato che avrebbe, secondo quanto prospettato, investito l'attore facendolo rovinare al suolo mentre era intento ad attraversare a piedi le strisce pedonali in via Calata Capodichino.
A tale convincimento la Corte perviene sulla base di una valutazione complessiva degli elementi acquisiti agli atti del giudizio, i quali, ancorché non decisivi se vagliati singolarmente, consentono, complessivamente considerati, di ritenere non dimostrato il fatto dedotto in lite.
In primo luogo nell'immediatezza dei fatti, in data 12.5.2013, non ha fornito ai Parte_1 sanitari del P.S. dell'ospedale Cardarelli una ricostruzione e/o indicazioni utili sull'incidente occorsogli. Sentito a distanza di circa un mese dalla Polizia Municipale di Napoli, l'attore ha affermato di non essere in grado di riferire particolari della dinamica dell'incidente. Ha dichiarato che erano circa le ore 1.00 del giorno 12.05.2013 e stava attraversando la strada, via Calata
Capodichino sull'attraversamento pedonale da via Salvo d'Esposito con direzione lato opposto della carreggiata per raggiungere la moglie e la figlia che lo aspettavano in auto. Ha affermato di non ricordare a che altezza si trovasse né da provenisse il veicolo che lo aveva investito, ricordando solo di un forte dolore e di alcune persone che lo avevano soccorso (cfr. verbale del 14.6.2013).
L'attore ha sporto poi denuncia contro ignoti in data 6.8.2013: in questa sede ha fornito una descrizione precisa del luogo e della dinamica del sinistro, aggiungendo circostanze di fatto mai riferite in precedenza (ovvero carente illuminazione della strada, attraversamento all'altezza del negozio “ Per dormire” sulle strisce pedonali, direzione di marcia del “mezzo” verso Piazza
Capodichino, impatto sul lato sinistro del corpo) ed ha omesso, invece, dati significativi in precedenza menzionati (presenza sul posto della moglie e della figlia in auto). In sede di denuncia- querela ha fornito per la prima volta le generalità dei due testi che avevano assistito Pt_1 all'incidente e che lo avevano soccorso ( cfr. denuncia-querela del 6.8.2013).
Si osserva inoltre che la versione dei fatti riportata in citazione non ha trovato un convincente riscontro nemmeno nelle dichiarazioni testimoniali. All'udienza del 25.6.2019 è stato sentito, su richiesta di parte attrice, , il quale ha riferito: “Posso solo dire che verso la metà del Testimone_1 mese di maggio del 2013, una persona di cui non ho saputo allora e tutt'ora non conosco le generalità, è stata investita verso l'una di notte, a via Calata Capodichino, strada che stavo percorrendo a bordo dell'autovettura o Peugeot o Bravo, condotta da mio zio ”. Persona_1
Percorrevamo via Calata Capodichino provenendo da piazza Di Vittorio in direzione piazza
Ottocalli. La strada è a doppio senso di marcia, divisa da uno spartitraffico. Verso la metà di questa strada abbiamo visto provenire, nella direzione opposta di marcia, un ciclomotore, munito di targa, che ha investito una persona che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali”.Se non sbaglio sì, è vero”Sì, confermo tutto, fuorché il nome della persona investita. La strada era illuminata e la persona investita era di sesso maschile.” Preciso che il motoveicolo colpiva la persona che stava attraversando nel fianco sinistro. Il motociclo era condotto da una persona di sesso maschile”.Sì, il motoveicolo correva, l'impatto è stato violento, il conducente del motoveicolo è sbandato, ma è risalito subito ed è scappato via”. Sì, è vero, ho notato anche del sangue sulla gamba destra, in quanto sia io che mio zio ci siamo fermati per dare soccorso a questa persona. La strada era illuminata, ma non in modo così chiaro, per cui non siamo riusciti ad annotare il numero di targa del motoveicolo. Preciso che, oltre a me e mio zio, sono intervenute anche altre persone, che io non conosco, e qualcuno ha detto di conoscere il malcapitato. Non ho chiamato io l'autoambulanza, che
è intervenuta perché chiamata da altre persone. Se non sbaglio, all'altezza delle strisce pedonali percorse dall'investito, non c'era un'edicola, bensì un negozio di materassi, chiuso data l'ora.” La dinamica sopra riportata è stata descritta in modo sostanzialmente coincidente dal teste Persona_1
, legato a teste da rapporti di parentela ( cfr. udienza del 28.2.2019).
[...] Testimone_1
Giova sottolineare che solo nella denuncia effettuata nell'agosto del 2013, a circa tre mesi dall'incidente, l'attore ha fatto riferimento alla presenza di testimoni oculari, sicché Persona_1 ed sono stati indicati come tali per la prima volta soltanto nelle memorie
[...] Testimone_1 ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc: ciò costituisce elemento liberamente valutabile quale indice sintomatico della inaffidabilità dei testi. In proposito non può sottacersi che i testi non hanno riferito della presenza della moglie e della figlia dell'attore (che in data 14.6.2013 il aveva affermato essere Pt_1 presenti sul luogo del sinistro, in quanto lo aspettavano in auto mentre stava per raggiungerle).
Questa Corte, all'esito delle riportate discordanze su significative circostanze (in primo luogo la presenza della moglie e della figlia del sul luogo del sinistro) ritiene condivisibile l'iter Pt_1 argomentativo della sentenza impugnata. La domanda è stata respinta in quanto nella fattispecie non può ritenersi integrato il presupposto della impossibilità oggettiva di identificazione del veicolo investitore, condizione necessaria ai fini dell'applicabilità della normativa per il ristoro dei danni causati da un veicolo non identificato. Nel caso di specie l'attore era nelle condizioni di potere individuare il conducente o la targa del veicolo investitore, o fornire comunque indicazioni utili ad una ricostruzione, anche parziale, degli accadimenti. In presenza di significative discordanze, del mancato riscontro tra quanto riferito dall'attore e le risultanze documentali e le deposizioni testimoniali non coincidenti con la dinamica esposta in citazione-oltre che scarsamente attendibili-, non pouò ritenersi raggiunta prova della verificazione del sinistro con le modalità descritte nell'atto introduttivo.
Tutto quanto ciò precisato e tenuto conto, altresì, del rigore con cui è necessario esaminare gli elementi probatori in caso di azioni di risarcimento promosse contro il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per sinistri causati da veicoli non identificati, stante la mancanza di contraddittorio col conducente dell'altro veicolo coinvolto, questa Corte ritiene non dimostrato il fatto dedotto in giudizio. Tale dimostrazione, nel caso di specie, è stata ritenuta dal primo giudice non idoneamente offerta, e tanto con motivazione che si è puntualmente confrontata con le risultanze concrete dell'istruttoria, interpretandole condivisibilmente, anche alla luce dei principi ermeneutici sopra esposti. Evidentemente, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi non è possibile desumere con tranquillante certezza l'effettivo accadimento del sinistro come denunciato, anche in considerazione delle altre risultanze documentali ( Rapporto di Polizia Municipale infortunistica stradale n.108801 del 12.5.2013 redatto nell'immediatezza dei fatti, Referto del P.S. dell'ospedale Cardarelli del
12.5.2013, dichiarazioni rese da in data 14.6.2013 alla P.M.) che piuttosto Parte_1 indirizzano verso un sinistro non imputabile all'odierna appellata.
I relativi motivi di appello vanno pertanto respinti.
Ad analoga conclusione può pervenirsi per ciò che concerne la censura mossa alla regolamentazione delle spese di lite. Con riguardo a tale ultimo motivo di gravame si evidenzia che il tribunale ha dato conto dei criteri adottati per la liquidazione delle spese facendo riferimento al D.M.55/2014, allo scaglione coerente con il valore della causa ( compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000), ai parametri per le diverse fasi con l'applicata decurtazione del 50% (in ragione della non particolare complessità della controversia ) nonché della compensazione delle spese di lite nella misura un terzo ( per il rigetto di tutte le eccezioni di merito e di rito nonché delle richieste della convenuta). Peraltro la liquidazione della fase istruttoria è stata correttamente disposta dal tribunale, tenuto conto del suo effettivo espletamento in seguito alle richieste istruttorie avanzate dalla stessa parte attrice (cfr. memorie ex art.183, comma VI, nr.2 e 3 c.p.c. del 18.12.2018 e del 24.12.2018). L'appello, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc, e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014,integrati dal d.m. 147/2022, avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 4 comma 1, alla natura e al valore della controversia, determinato in base alla somma oggetto di domanda (entro € 35.779,00 ) con esclusione della fase istruttoria, non espletata nel presente grado
(cfr. Cass.civ.n.25664/2025).
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di
. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della , nella qualità di impresa Parte_1 Controparte_1 designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, avverso la sentenza del tribunale di Napoli n.8524/2020 pubblicata l'11.12.2020 così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore della , nella qualità, Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002
n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.11.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott.Rosanna De Rosa