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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 22.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2101/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.909/22 del Tribunale di Napoli − Sez. lavoro pubblicata il 17.2.2022,
TRA rappresentato e difeso da avv.ti U. Canetti e L. Parte_1
Bartolomeo
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., non Controparte_1 costituita in persona del legale rapp.te. p.t., non Controparte_2 costituito
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art.414 c.p.c. l'odierno appellante aveva agito nei confronti della e Parte_2 del rappresentando di aver svolto, quale Controparte_2 infermiere in servizio presso il presidio ospedaliero “Capilupi” di Capri, lavoro straordinario anche notturno e festivo oltre le ore annue massime previste per legge, di aver svolto turni di lavoro che arrivavano, talvolta, anche alle 30 ore consecutive di lavoro spesso senza godere di alcun riposo giornaliero e di alcun riposo compensativo settimanale;
di aver subito, a causa dei massacranti turni di lavoro e della impossibilità di fruire correttamente dei riposi giornalieri e settimanali spettanti, gravi danni e pregiudizi derivanti da compromissioni al suo diritto di godere sia dei giusti riposi a tutela della sua salute
(reintegrazione delle energie psico – fisiche), sia del diritto a dedicare il giusto tempo alla propria famiglia ed alle attività
c.d. “realizzatrici della persona umana”, con conseguente compromissione dello svolgimento sereno sia della propria vita lavorativa che di quella familiare e sociale.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare il proprio diritto al percepimento di differenze retributive per lavoro straordinario effettuato, anche oltre le ore annue massime previste per legge, e non retribuito per il periodo e per le somme di cui ai conteggi allegati;
accertare e dichiarare, previo l'accertamento delle ore di lavoro straordinario effettuate indicate in turni di lavoro e in fogli di presenza, e specificati nei conteggi allegati, non riconosciute in busta paga dall'aprile
2011 all'ottobre 2016, il diritto a percepire le differenze retributive dovute per mancata fruizione dei riposi giornalieri, settimanali e annui e per mancata fruizione dei riposi compensativi spettanti per legge, per il periodo e per le somme di cui ai conteggi allegati;
condannare, per l'effetto di quanto sopra, le convenute, in solido, al pagamento in suo favore dell'importo complessivo pari ad € 202.533,82 così come strutturato, dettagliato ed esplicato nei conteggi allegati e per le imputazioni di cui a punti precedenti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o in quella somma maggiore e/o minore pag. 2/8 ritenuta di giustizia, da ricomprendersi ad ogni modo entro l'importo di € 260.000,00. Previo accertamento del mancato rispetto del lavoro straordinario svolto e del mancato godimento dei riposi giornalieri, settimanali e annui nonché dei dovuti riposi compensativi, condannare, inoltre, le convenute in solido, al risarcimento del danno per usura psico-fisica ai sensi dell'art. 2946 c.c., da quantificarsi in via equitativa e secondo i parametri sanzionatori previsti per legge, nell'importo che il
Giudice vorrà stabilire con sentenza motivata (vedasi Cass.
14710/2015) in ragione del “superlavoro” effettuato, sempre da ricomprendersi, entro il limite di € 260.000,00. Ordinare alle convenute, previo accoglimento delle suesposte domande - laddove ciò non fosse già avvenuto dal 25 novembre del 2015 a seguito dell'entrata in vigore della L. 161/2014 - di recepire ed applicare i principi relativi al rispetto del corretto orario di lavoro ed al godimento dei dovuti riposi giornalieri, settimanali ed annui, come previsti dalle normative citate nel presente ricorso, con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la CP_1
eccepiva la nullità della domanda per violazione dell'art.
[...]
414 c.p.c. nonché la prescrizione delle avverse pretese;
nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa, sostenendo che l'articolazione oraria dei turni era stata predisposta in base a specifiche richieste dei sindacati dei lavoratori e mai da questi contestata, al fine di rendere meno usurante lo svolgimento della prestazione di lavoro nel presidio ospedaliero sito sull'isola di
Capri; sosteneva di aver pagato il lavoro straordinario, derivante dalla suddetta articolazione oraria, con le maggiorazioni previste dal CCNL di settore;
contestava i conteggi elaborati dal ricorrente;
eccepiva l'assenza di specifiche allegazioni e prove del danno da usura psico – fisica subito dall'istante.
pag. 3/8 Il eccepiva preliminarmente il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva;
nel merito deduceva che eventuali violazioni della normativa relativa all'orario di lavoro commesse nei confronti del personale sanitario non medico del comparto fossero imputabili solo ed esclusivamente all'
[...]
; deduceva, inoltre, l'insussistenza dei requisiti Parte_2 sanitari necessari per ottenere il risarcimento del danno da parte dello Stato.
Il GL, dichiarata la carenza di legittimazione passiva del convenuto e rigettata l'eccezione di nullità del CP_2 ricorso, rigettava la domanda di risarcimento da usura psico- fisica per le carenze assertive ed asseverative dell'esposizione in fatto del ricorso ed accoglieva parzialmente, previa CTU, la domanda di condanna al pagamento dello straordinario eseguito, applicando la prescrizione fino al 19 dicembre 2012, condannando la al pagamento, in favore del ricorrente Controparte_1 della complessiva somma di euro 5.614,57, oltre accessori.
Ha proposto appello il limitatamente al parziale Pt_1 accoglimento della domanda in ordine al pagamento delle differenze retributive per lo straordinario autorizzato e non autorizzato.
L'appellante ha ritenuto che la CTU svolta in primo grado fosse viziata dal fatto che il Tribunale, in maniera apodittica e priva di motivazioni di sorta, avesse – nel conferire l'incarico al CTU
– stabilito di “considerare l'orario notturno come inserito con priorità nel turno ordinario programmato”, donde il CTU aveva applicato la mera maggiorazione per lavoro ordinario con l'indennità prevista per il lavoro notturno, invece che la maggiorazione dello straordinario notturno (30%); ha contestato il mancato riconoscimento del compenso per il lavoro straordinario non autorizzato trattandosi di prestazioni orarie imposte dall'ente datore di lavoro mediante la predisposizione di turni di pag. 4/8 lavoro mensili;
ha dedotto che il quesito dato al CTU di considerare l'orario notturno come inserito con priorità nel turno ordinario programmato non era comprensibile;
ha contestato la mancata applicazione da parte del dell'art. 2126 cc per lo straordinario prestato ma definito “non autorizzato”, rilevando che alle somme già liquidate dovevano essere aggiunte quelle di euro € 3.554,97 ed € 5.482,00 per un totale di euro 9.036,97, chiedendo, in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza, accertare, dichiarare e ritenere il diritto a vedersi riconosciuta la somma complessiva di cui alla CTU eseguita in primo grado pari ad €21.235,47 (di cui €5.614,57 già riconosciuti nell'impugnata sentenza), o, in subordine, la minore somma di €14.651,54 (di cui €5.614,57 già riconosciute nell'impugnata sentenza ed €9.036,97 per i motivi sopra esposti).
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, con decreto presidenziale del 5.3.25 era disposta la trattazione scritta per l'udienza del 10.4.25; all'esito della udienza del
10.4.25 il Collegio rinviava alla udienza del 22.5.25 onerando parte appellante del deposito della prova della notificazione dell'appello.
Con note depositate il 16.5.25 parte appellante rinunciava alla impugnazione rappresentando di non aver proceduto alla notificazione dell'appello.
La Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione pag. 5/8 del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del
24/01/2003). Essa si ricollega a fatti “accaduti nel corso del giudizio … tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
13217 del 28/05/2013).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n. 4719).
Con riferimento a tali ipotesi è stata delineata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia pag. 6/8 del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997
n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).
Nella fattispecie in esame la rinuncia agli atti del giudizio intervenuta in corso di causa denota con evidenza il venir meno di ogni interesse della parte alla prosecuzione del giudizio e alla decisione, con conseguente venir meno della materia del contendere, di modo che si può emettere la relativa declaratoria;
né costituisce ostacolo alla pronunci la mancata costituzione delle appellate, atteso che “Nel processo tributario, come nel processo civile……indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza” (C. Cass. sez. 5, Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017).
Venuto meno l'interesse alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v.
Cass. S.U. n. 6226/1997).
Osserva la Corte che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: se così fosse, la decisione di natura essenzialmente processuale avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua
(peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile pag. 7/8 l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere fosse cessata, autorizza una pronuncia sull'impugnazione stessa che, senza entrare nel merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un.,
11/04/2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI, 06/03/2019 n. 6444; Cass. civ., sez. I, 07/05/2009, n. 10553).
Nulla per le spese di lite in assenza di costituzione delle appellate.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
nulla per le spese di lite.
Napoli 22.5.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 22.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2101/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.909/22 del Tribunale di Napoli − Sez. lavoro pubblicata il 17.2.2022,
TRA rappresentato e difeso da avv.ti U. Canetti e L. Parte_1
Bartolomeo
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., non Controparte_1 costituita in persona del legale rapp.te. p.t., non Controparte_2 costituito
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art.414 c.p.c. l'odierno appellante aveva agito nei confronti della e Parte_2 del rappresentando di aver svolto, quale Controparte_2 infermiere in servizio presso il presidio ospedaliero “Capilupi” di Capri, lavoro straordinario anche notturno e festivo oltre le ore annue massime previste per legge, di aver svolto turni di lavoro che arrivavano, talvolta, anche alle 30 ore consecutive di lavoro spesso senza godere di alcun riposo giornaliero e di alcun riposo compensativo settimanale;
di aver subito, a causa dei massacranti turni di lavoro e della impossibilità di fruire correttamente dei riposi giornalieri e settimanali spettanti, gravi danni e pregiudizi derivanti da compromissioni al suo diritto di godere sia dei giusti riposi a tutela della sua salute
(reintegrazione delle energie psico – fisiche), sia del diritto a dedicare il giusto tempo alla propria famiglia ed alle attività
c.d. “realizzatrici della persona umana”, con conseguente compromissione dello svolgimento sereno sia della propria vita lavorativa che di quella familiare e sociale.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare il proprio diritto al percepimento di differenze retributive per lavoro straordinario effettuato, anche oltre le ore annue massime previste per legge, e non retribuito per il periodo e per le somme di cui ai conteggi allegati;
accertare e dichiarare, previo l'accertamento delle ore di lavoro straordinario effettuate indicate in turni di lavoro e in fogli di presenza, e specificati nei conteggi allegati, non riconosciute in busta paga dall'aprile
2011 all'ottobre 2016, il diritto a percepire le differenze retributive dovute per mancata fruizione dei riposi giornalieri, settimanali e annui e per mancata fruizione dei riposi compensativi spettanti per legge, per il periodo e per le somme di cui ai conteggi allegati;
condannare, per l'effetto di quanto sopra, le convenute, in solido, al pagamento in suo favore dell'importo complessivo pari ad € 202.533,82 così come strutturato, dettagliato ed esplicato nei conteggi allegati e per le imputazioni di cui a punti precedenti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o in quella somma maggiore e/o minore pag. 2/8 ritenuta di giustizia, da ricomprendersi ad ogni modo entro l'importo di € 260.000,00. Previo accertamento del mancato rispetto del lavoro straordinario svolto e del mancato godimento dei riposi giornalieri, settimanali e annui nonché dei dovuti riposi compensativi, condannare, inoltre, le convenute in solido, al risarcimento del danno per usura psico-fisica ai sensi dell'art. 2946 c.c., da quantificarsi in via equitativa e secondo i parametri sanzionatori previsti per legge, nell'importo che il
Giudice vorrà stabilire con sentenza motivata (vedasi Cass.
14710/2015) in ragione del “superlavoro” effettuato, sempre da ricomprendersi, entro il limite di € 260.000,00. Ordinare alle convenute, previo accoglimento delle suesposte domande - laddove ciò non fosse già avvenuto dal 25 novembre del 2015 a seguito dell'entrata in vigore della L. 161/2014 - di recepire ed applicare i principi relativi al rispetto del corretto orario di lavoro ed al godimento dei dovuti riposi giornalieri, settimanali ed annui, come previsti dalle normative citate nel presente ricorso, con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la CP_1
eccepiva la nullità della domanda per violazione dell'art.
[...]
414 c.p.c. nonché la prescrizione delle avverse pretese;
nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa, sostenendo che l'articolazione oraria dei turni era stata predisposta in base a specifiche richieste dei sindacati dei lavoratori e mai da questi contestata, al fine di rendere meno usurante lo svolgimento della prestazione di lavoro nel presidio ospedaliero sito sull'isola di
Capri; sosteneva di aver pagato il lavoro straordinario, derivante dalla suddetta articolazione oraria, con le maggiorazioni previste dal CCNL di settore;
contestava i conteggi elaborati dal ricorrente;
eccepiva l'assenza di specifiche allegazioni e prove del danno da usura psico – fisica subito dall'istante.
pag. 3/8 Il eccepiva preliminarmente il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva;
nel merito deduceva che eventuali violazioni della normativa relativa all'orario di lavoro commesse nei confronti del personale sanitario non medico del comparto fossero imputabili solo ed esclusivamente all'
[...]
; deduceva, inoltre, l'insussistenza dei requisiti Parte_2 sanitari necessari per ottenere il risarcimento del danno da parte dello Stato.
Il GL, dichiarata la carenza di legittimazione passiva del convenuto e rigettata l'eccezione di nullità del CP_2 ricorso, rigettava la domanda di risarcimento da usura psico- fisica per le carenze assertive ed asseverative dell'esposizione in fatto del ricorso ed accoglieva parzialmente, previa CTU, la domanda di condanna al pagamento dello straordinario eseguito, applicando la prescrizione fino al 19 dicembre 2012, condannando la al pagamento, in favore del ricorrente Controparte_1 della complessiva somma di euro 5.614,57, oltre accessori.
Ha proposto appello il limitatamente al parziale Pt_1 accoglimento della domanda in ordine al pagamento delle differenze retributive per lo straordinario autorizzato e non autorizzato.
L'appellante ha ritenuto che la CTU svolta in primo grado fosse viziata dal fatto che il Tribunale, in maniera apodittica e priva di motivazioni di sorta, avesse – nel conferire l'incarico al CTU
– stabilito di “considerare l'orario notturno come inserito con priorità nel turno ordinario programmato”, donde il CTU aveva applicato la mera maggiorazione per lavoro ordinario con l'indennità prevista per il lavoro notturno, invece che la maggiorazione dello straordinario notturno (30%); ha contestato il mancato riconoscimento del compenso per il lavoro straordinario non autorizzato trattandosi di prestazioni orarie imposte dall'ente datore di lavoro mediante la predisposizione di turni di pag. 4/8 lavoro mensili;
ha dedotto che il quesito dato al CTU di considerare l'orario notturno come inserito con priorità nel turno ordinario programmato non era comprensibile;
ha contestato la mancata applicazione da parte del dell'art. 2126 cc per lo straordinario prestato ma definito “non autorizzato”, rilevando che alle somme già liquidate dovevano essere aggiunte quelle di euro € 3.554,97 ed € 5.482,00 per un totale di euro 9.036,97, chiedendo, in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza, accertare, dichiarare e ritenere il diritto a vedersi riconosciuta la somma complessiva di cui alla CTU eseguita in primo grado pari ad €21.235,47 (di cui €5.614,57 già riconosciuti nell'impugnata sentenza), o, in subordine, la minore somma di €14.651,54 (di cui €5.614,57 già riconosciute nell'impugnata sentenza ed €9.036,97 per i motivi sopra esposti).
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, con decreto presidenziale del 5.3.25 era disposta la trattazione scritta per l'udienza del 10.4.25; all'esito della udienza del
10.4.25 il Collegio rinviava alla udienza del 22.5.25 onerando parte appellante del deposito della prova della notificazione dell'appello.
Con note depositate il 16.5.25 parte appellante rinunciava alla impugnazione rappresentando di non aver proceduto alla notificazione dell'appello.
La Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione pag. 5/8 del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del
24/01/2003). Essa si ricollega a fatti “accaduti nel corso del giudizio … tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
13217 del 28/05/2013).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n. 4719).
Con riferimento a tali ipotesi è stata delineata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia pag. 6/8 del giudice (cfr. Cass. Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997
n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).
Nella fattispecie in esame la rinuncia agli atti del giudizio intervenuta in corso di causa denota con evidenza il venir meno di ogni interesse della parte alla prosecuzione del giudizio e alla decisione, con conseguente venir meno della materia del contendere, di modo che si può emettere la relativa declaratoria;
né costituisce ostacolo alla pronunci la mancata costituzione delle appellate, atteso che “Nel processo tributario, come nel processo civile……indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza” (C. Cass. sez. 5, Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017).
Venuto meno l'interesse alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v.
Cass. S.U. n. 6226/1997).
Osserva la Corte che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: se così fosse, la decisione di natura essenzialmente processuale avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua
(peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile pag. 7/8 l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere fosse cessata, autorizza una pronuncia sull'impugnazione stessa che, senza entrare nel merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un.,
11/04/2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI, 06/03/2019 n. 6444; Cass. civ., sez. I, 07/05/2009, n. 10553).
Nulla per le spese di lite in assenza di costituzione delle appellate.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
nulla per le spese di lite.
Napoli 22.5.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 8/8